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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 709/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti FANCESCO PASSALACQUA e MANUELA
DE LISI, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. ALTAMURA MARCO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO EX ART. 106 C.P.C. DI
TOKIO (P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. MARIA CRISTINA VALAGUSSA come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
Pagina nr. 1 PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale – risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 14.3.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, adversis rejectis, in via istruttoria: richiamato il contenuto della memoria istruttoria si chie-de che vengano ammesse le istanze istruttorie in essa formulate e che venga chiamato il CTU
a chiarimenti sul seguente quesito: “Chiarisca il CTU se i vizi di progettazione riscontrati risultano inerenti solo all'immobile censito al Fg. 25 mapp. 230 sub. 11 ovvero risultano inerenti anche agli altri immobili oggetto di incarico (Fg. 25 mapp.
230 sub. 10 e sub. 12), nonché
, altresì, se l'esecuzione dei lavori individuati come risolutivi della pratica CP_3
necessitano di adempimenti e pratiche amministrative e provveda a quantificarne il costo.”
Nel merito: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa da aversi come quivi integralmente ritrascritte, la negligenza dell'Ing. e, di conseguenza, la CP_1
responsabilità professionale, sia in qualità di progettista che di direttore dei lavori strutturali, relativamente all'attività prestata per gli immobili siti in Levanto, Piano di
San Rocco, come individuati e meglio descritti in parte narrativa e di proprietà Pt_1
e, pertanto. Condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali, ad ogni titolo e ragione, nulla escluso, secondo gli esiti istruttori.
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO: previo ogni incombente istruttorio meglio ritenuto, previa ammissione dei mezzi istruttori già dedotti dal convenuto conchiudente e per la parte non ammessa, per le causali di cui in narrativa e per quelle emerse in corso di giudizio,
Pagina nr. 2 IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande tutte avanzate dal sig. Parte_1 nei confronti dell'ing. poiché infondate in fatto ed in diritto e,
[...] CP_1
comunque non provate;
IN VIA SUBORDINATA: per il non creduto caso di soccombenza, anche parziale, dell'ing. dichiarare tenuta e condannare la Compagnia di Assicurazione CP_1
, C.F. Controparte_4 P.IVA_1
con sede in Milano, Galleria Vittorio Emanuele Via Mengoni n. 4, a garantire, manlevare e tenere indenne il convenuto ing. (fino alla concorrenza del CP_1
massimale indicato nella scheda di copertura della polizza di assicurazione), da qualsivoglia conseguenza dannosa e pagamento che costui fosse, a qualunque titolo, condannato ad eseguire in favore di parte attrice;
e con il favore delle spese;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite e di Consulenza Tecnica di parte e d'Ufficio del presente giudizio, da gravarsi di spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge”
Per la terza chiamata:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito, respingere tutte le domande proposte dal Sig. e/o da Parte_1 qualsiasi altra parte del giudizio, nei confronti dell'Ing. in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti o richiamati in atti e, conseguentemente, respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dall'Ing. nei confronti CP_1 Controparte_5
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dal Sig.
e/o di qualsiasi altra parte del giudizio, nei confronti Parte_1 dell'Ing. dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di CP_1
pagamento in capo alla Società in base alla Polizza n. Controparte_4
HCC21-U0000871 per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dall'Ing. nei confronti Società CP_1
Controparte_4
In via ulteriormente subordinata,
Pagina nr. 3 nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo all'Ing. nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in capo alla Società CP_1
Controparte_4
- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'assicurato rispetto a quella degli altri soggetti responsabili nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dall'assicurato in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari della Società in base Controparte_4
alla Polizza - previa loro eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893
C.C. - entro il limite massimo di indennizzo di € 1.000.000,00.= previa detrazione della franchigia pari ad € 1.000,00.=.
In via istruttoria, ci si riporta alle memorie istruttorie depositate in atti ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3
c.p.c..
In ogni caso, con il favore delle spese di lite del presente procedimento.
*********************************************
Pagina nr. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
a adito il Tribunale di Savona esponendo che:
[...]
• Egli era proprietario di una unità immobiliare sita nel Comune di Levanto, che aveva promesso in vendita al sig. sottoscrivendo un contratto Parte_2
preliminare in data 23.3.2018;
• Il promissario acquirente aveva lamentato una serie di doglianze in fase di ristrutturazione, relative al fatto che i lavori eseguiti non corrispondevano a quanto originariamente pattuito in relazione ad alcune caratteristiche interne, nonché all'irregolarità degli interventi consistenti nell'apertura di varchi nella muratura portante;
• Tra i contraenti del preliminare insorgeva una controversia innanzi al competente
Tribunale della Spezia, ed in tale sede veniva svolta una CTU, che accertava una serie di errori progettuali ed esecutivi posti in essere dall'ing. CP_1
incaricato dal proprietario di progettare e supervisionare le opere di ristrutturazione immobiliare commissionate;
• Con sentenza n. 691/2022, il Tribunale della Spezia aveva accertato l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte nei confronti del promissario acquirente, condannandolo alla restituzione del doppio della caparra versata, pari ad un complessivo importo di 140.000,00 euro;
• L'erroneità del progetto strutturale aveva determinato richieste di intervento in capo all'attore da parte degli altri proprietari degli immobili vicini, con ampliamento esponenziale dei danni conseguenziali;
• L'attore aveva così potuto constatare che il professionista incaricato aveva svolto negligentemente l'incarico affidato.
Tanto premesso, l'attore ha lamentato la responsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori, che aveva seguito la ristrutturazione dell'immobile, ed ha chiesto condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti consistenti: - nel doppio della caparra restituita, - nel mancato guadagno derivante dalla non conclusione dell'affare, - nei costi necessari per l'adeguamento del progetto originario.
Si è costituito in giudizio l'ing. il quale alle avverse argomentazioni ha CP_1
replicato:
Pagina nr. 5 • Nel marzo 2018 egli veniva contattato da un architetto suo conoscente, che gli chiedeva un preventivo per la progettazione di opere strutturali da eseguire nell'immobile di proprietà consistenti in particolare nell'apertura di nuovi Pt_1
varchi murari, in relazione ai quali era necessaria la presentazione di una pratica strutturale;
• Egli offriva il proprio preventivo sia per la redazione del progetto strutturale sia per la direzione dei lavori e gli veniva conferito l'incarico.
• Una volta depositata la SCIA da parte della committenza, egli poteva procedere a depositare la pratica strutturale, completando così solo la prima parte della sua attività, per la quale veniva pagato.
• Tuttavia, successivamente a tale deposito, non riceveva più alcuna notizia né dalla committenza, né dal progettista, né dall'impresa in relazione all'avvio dei lavori, tanto che si determinava a ritenere che il proprietario avesse deciso di non procedere oltre nella ristrutturazione;
• Solo dopo trascorsi oltre tre anni, il 20 aprile 2022, riceveva una richiesta di risarcimento dei danni e in tale occasione apprendeva che erano state eseguite opere di tipo strutturale senza il suo coinvolgimento, nonché che l'immobile di proprietà ra stato promesso in vendita a terzi. Pt_1
• Egli provvedeva a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa, manifestando la disponibilità a concludere bonariamente la vertenza unicamente per la parte inerente agli aspetti di intervento tecnico.
• Parte attrice, con l'atto di citazione, si era limitata a ribaltare le conseguenze pregiudizievoli di un giudizio in cui egli era rimasto del tutto estraneo, senza neppure specificare la responsabilità addebitata al professionista.
• Infatti, dalla CTU eseguita in quel processo ed a lui non opponibile era stato accertato che i lavori erano stati effettuati non conformemente ai progetti.
Sennonché egli non aveva mai assunto il ruolo di direttore dei lavori, non aveva seguito la fase esecutiva, di cui anzi era del tutto all'oscuro, essendosi limitato a redigere la pratica strutturale e a depositarla presso l'amministrazione.
• Anche gli errori progettuali che gli venivano imputati, semmai esistenti e comunque contestati, non potevano avere nessun rilievo causale in relazione
Pagina nr. 6 all'inadempimento da parte dell'attore nei confronti del promissario acquirente dell'immobile.
• In punto quantum, la pretesa risarcitoria avversaria era del tutto infondata, considerato che l'attore pretendeva di traslare sul professionista la condanna subita nel giudizio di accertamento della risoluzione del preliminare di vendita, senza tuttavia fornire alcuna prova in relazione alla sussistenza della riconducibilità eziologica tra l'attività esercitata dal professionista e i danni lamentati.
Tutto ciò premesso, ha chiesto, in via preliminare, di chiamare in causa la CP_1
propria compagnia assicurativa;
nel merito, di rigettare le domande avversarie, e per il denegato caso di soccombenza, di dichiarare tenuta e condannare CP_4
a garantirlo dalle conseguenze dannose e dai pagamenti che fosse stato
[...]
condannato ad eseguire.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita , che in Controparte_4
primo luogo si è associata alle difese del proprio assicurato in relazione: - all'infondatezza delle domande formulate dall'attore; - alla totale mancanza di prova di una responsabilità imputabile al professionista;
- all'insussistenza di un qualsivoglia nesso causale tra i danni lamentati e l'incarico affidato all'ingegnere.
Inoltre, ha contestato l'infondatezza della domanda di manleva proposta dall'assicurato nei suoi confronti, considerato che era gravante sul chiamante la prova del rapporto assicurativo in essere e del fatto che il sinistro fosse coperto dalla garanzia.
La polizza non poteva ritenersi operante in quanto mancava il fatto illecito generatore di un danno che costituiva il presupposto della garanzia assicurativa. Inoltre, escludeva il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno.
In ogni caso, l'assicurato era incorso nella decadenza prevista contrattualmente perché non aveva denunciato il sinistro entro quindici giorni, come previsto contrattualmente.
Infatti, egli aveva ricevuto PEC contenente domanda risarcitoria il 20.4.2022, ma aveva provveduto alla relativa denuncia solo in data 26.5.2022.
In subordine, il contratto prevedeva la sola copertura limitata alla quota di responsabilità dell'assicurato e l'applicazione di una franchigia di 1.000,00 euro.
In conclusione, ha chiesto respingere le domande attoree;
in caso di CP_4
accertata responsabilità di rigettare la domanda di manleva e in CP_1
subordine limitarla entro le condizioni di polizza.
Pagina nr. 7 La causa è stata istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di attore e convenuto, l'escussione di testimoni, l'espletamento di CTU. All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed in tale sede trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparsa conclusionale e di memoria di replica.
*****************
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla responsabilità del professionista
In termini generali, occorre rammentare che la responsabilità del prestatore d'opera per negligente svolgimento dell'attività professionale ha natura contrattuale, con la conseguenza che trovano applicazione i principi generali in tema di onere della prova in materia: pertanto, il cliente ha l'onere di provare il titolo negoziale sulla base del quale fonda la propria pretesa ed allegare lo specifico inadempimento nel quale sarebbe incorso il professionista, nonché di fornire la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito. Spetta, invece, a quest'ultimo, di dimostrare di aver esattamente adempiuto all'incarico affidato.
Muovendo da tali principi, nel caso di specie, l'attore ha dedotto la responsabilità del professionista convenuto, allegando che egli sarebbe incorso in errori sia in fase progettuale sia in fase di direzione dei lavori, dai quali sarebbe derivata l'incommerciabilità del bene immobile. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento dei danni consistenti: - nel danno emergente derivante dalla risoluzione del contratto preliminare di compravendita accertata dal Tribunale della Spezia, e pari al doppio della caparra versata dall'attore in favore del promissario acquirente;
- nel danno da lucro cessante consistente nella mancata conclusione dell'affare; - nei costi sostenuti per rendere l'immobile conforme e commerciabile.
A fronte di tale prospettazione, occorre considerare che:
1) sotto un primo profilo, dall'istruttoria svolta in corso di causa e dalla documentazione in atti, è emerso inequivocabilmente che l'ing. sia stato CP_1 incaricato dall'attore della fase di progettazione strutturale di opere di apertura di un varco all'interno dell'immobile promesso in vendita, nonché del deposito della pratica sismica presso l'amministrazione, ma non ha invece assunto l'incarico di direttore dei
Pagina nr. 8 lavori ed è rimasto del tutto estraneo alla fase esecutiva delle opere di ristrutturazione immobiliare.
Ed invero, solo il preventivo iniziale, che costituiva evidentemente una mera offerta di prestazioni, prevedeva sia la realizzazione della progettazione strutturale, sia la conseguente direzione dei lavori.
Tuttavia, in primis, il professionista ha successivamente emesso fatture unicamente in relazione alla realizzazione del progetto (acconto) e al deposito della pratica strutturale
(saldo).
Inoltre, tutti i testimoni escussi, nessuno escluso, hanno concordemente affermato che il professionista rimase del tutto estraneo alla fase esecutiva dei lavori. La moglie e collaboratrice di studio del convenuto ha dichiarato che “dopo che era stato depositato il progetto strutturale presso il competente ufficio tecnico non siamo più stati chiamati per essere informati dell'inizio dei lavori tanto che sul cantiere non ci siamo mai andati.”
Il testimone , architetto che si occupò della progettazione architettonica dei Tes_1 lavori, ha affermato che “premetto che ho seguito il progetto architettonico nella vicenda per cui è causa;
confermo che dopo che l'ing. ha depositato il suo CP_1
progetto, che era quello strutturale presso il competente ufficio tecnico comunale io non ho più avuto alcun contatto con lui a mezzo mail mentre non ricordo se ho avuto o meno modo di sentirlo per telefono.
Adr: in cantiere non l'ho mai visto né l'ho mai conosciuto di persona”.
Anche la testimone , che aveva originariamente messo in contatto le Testimone_2
parti, ha confermato di non aver mai visto in cantiere e di non ricordare di aver CP_1
avuto contatti con il professionista successivi al preventivo.
Per vero, lo stesso attore ha confessoriamente affermato che l'ing. non fu CP_1 chiamato per l'inizio dei lavori. Sebbene egli abbia cercato di giustificare tale condotta affermando che questi erano stati gli accordi con il professionista, è però del tutto evidente che il convenuto sia di fatto rimasto escluso dalla supervisione delle opere, in relazione all'esecuzione delle quali neppure risultava a conoscenza.
Pertanto, l'attore ha provato unicamente l'incarico affidato contrattualmente al convenuto in relazione alla fase progettuale, ma è rimasto invece indimostrato l'affidamento del ruolo di direzione dei lavori.
Pagina nr. 9 2) Sotto altro profilo, deve ancora rilevarsi che nell'atto di citazione, il sig. ha Pt_1 allegato l'inadempimento dell'ing. con esclusivo riferimento all'unità CP_1
immobiliare oggetto del preliminare di compravendita, ed ha fondato la propria pretesa di accertamento della responsabilità unicamente sulla CTU disposta nell'ambito del giudizio intercorso tra il medesimo e il promissario acquirente, svoltasi in Pt_1 relazione all'appartamento oggetto del preliminare di vendita. Anche nella parte dell'atto dedicata alla domanda risarcitoria, egli ha allegato specificamente la sussistenza di danni con solo riferimento al rimborso del doppio della caparra versata
(oggetto della condanna in quel processo), alle quali letteralmente “dovranno aggiungersi i costi relativi alle opere di ripristino dell'appartamento oggetto di accertamento cosi come quantificate dalla CTU”, nonché al mancato guadagno derivante dalla mancata conclusione dell'affare.
Pertanto, in tale sede, così come nella prima memoria depositata ex art. 183 co. 6
c.p.c., lo stesso attore ha limitato la domanda risarcitoria ai pregiudizi afferenti all'unità immobiliare promessa in vendita, catastalmente identificata al sub 11.
Tuttavia, in corso di causa, e principalmente dalla fase di conferimento dell'incarico al
CTU in avanti, l'attore ha richiesto ripetutamente di estendere l'indagine peritale ad una asserita responsabilità dell'ing. anche in relazione alle altre unità immobiliari CP_1
di sua proprietà, catastalmente individuate ai sub 10 e 12.
Tale istanza è stata dichiarata inammissibile, e tale inammissibilità viene confermata anche in questa sede (a fronte della reiterazione contenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni).
Ed infatti, nell'atto di citazione manca qualsivoglia allegazione, men che meno specifica, a pretese inadempienze dell'ing. in relazione alle altre unità CP_1 immobiliari dell'attore. Ugualmente, anche le richieste risarcitorie sono state dedotte e riferite solo ed esclusivamente all'immobile sub 11, oggetto del preliminare di compravendita.
Tant'è vero che il professionista ha preso posizione e si è correttamente difeso solo in relazione all'opera prestata con riferimento a tale immobile. Sicché una estensione delle indagini peritali come voluta dall'attore si sarebbe tradotta in una violazione del principio di difesa e del contraddittorio.
Più nello specifico, nell'atto di citazione, l'attore ha fatto riferimento alle altre unità immobiliari soltanto nei seguenti termini: “Per altro l'Ing. dovrà CP_1
Pagina nr. 10 analogamente rispondere per i profili di errata progettazione delle strutture come descritti in parte narrativa in quanto predisposte in violazione della normativa di riferimento e contenenti vizi di progettazione;
- Tali profili sono stati riscontrati anche ad esito dell'analisi dell'Ing. incaricato Per_1 al dover predisporre l'adeguamento dei progetti originari a firma dell'Ing. non CP_1 solo con riferimento all'immobile sub. 11 ed oggetto di CTU ma altresì con riferimento agli immobili censiti al sub. 10 e sub. 12”.
Tuttavia, tale riferimento è del tutto insufficiente a costituire una ancorché minimale allegazione con riferimento a pretese responsabilità dell'ing. in relazione agli CP_1
altri immobili di proprietà attorea.
Innanzitutto, perché l'attore si è limitato a rappresentare che i “profili” di responsabilità prima descritti - ovvero riferiti al solo immobile 11 - sono stati riscontrati anche da altro professionista successivamente incaricato di adeguare i progetti per tutte le unità immobiliari.
E dunque, da un lato, il richiamo ai sub. 10 e 12 è riferito non già ai vizi, ma solo a circoscrivere l'incarico affidato ad altro ingegnere, chiamato per l'appunto a rinnovare la parte progettuale per tutti e tre gli immobili;
d'altro lato, la difesa neppure menziona in quale inadempimento o carenza sia eventualmente incorso il convenuto con riguardo a tali altre unità immobiliari, in relazione alle quali nulla è noto né documentato. L'originario difetto di allegazione non può poi essere sanato neppure mediante l'esame di documentazione, posto che l'attore ha prodotto la ctu riferita al solo immobile sub 11, ed invece ha richiamato una supposta “analisi” dell'ing. Per_1
con riguardo agli altri immobili, omettendo tuttavia di produrla in giudizio.
In alcun modo, poi, vengono dedotti nell'atto di citazione danni conseguenza subiti con riferimento a tali unità.
Con la conseguenza che la responsabilità del professionista, relativamente a tale aspetto, non risulta sufficientemente allegata, ancor prima che indimostrata, e qualsivoglia accertamento svolto sul punto si sarebbe rivelato oltremodo esplorativo.
3) Tanto premesso, deve rilevarsi che l'attore ha provato che il professionista non ha correttamente adempiuto all'incarico ricevuto, nei limiti sopra accertati, ovvero con solo riferimento all'immobile sub 11 e all'incarico di progettista.
Infatti, alla luce della CTU svolta in corso di causa, che viene integralmente recepita in questa sede in quanto espletata in modo accurato e tecnicamente corretto, è emerso che
Pagina nr. 11 “il progetto redatto dall'ing. non è conforme alla leges artis relativamente alle CP_1 caratteristiche di resistenza sismica dell'edificio, in particolar modo per quello che riguarda la rigidezza e il coefficiente di sicurezza al taglio”. Al riguardo, il perito ha condiviso le determinazioni della consulente di ufficio nell'ambito della perizia resa nel giudizio intercorso tra e il promissario acquirente, richiamando le pagine Pt_1
10 e 11 di tale accertamento.
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità di nell'adempimento CP_1 dell'incarico, in quanto l'errore in fase di progettazione è al medesimo attribuibile e costituisce una negligenza non conforme ai doveri di diligenza propri del professionista.
Sul quantum del risarcimento
Tuttavia, da tale inadempimento sono derivate in capo all'attore conseguenze pregiudizievoli del tutto ridotte e ridimensionate rispetto a quelle lamentate con l'atto di citazione.
Ed infatti, per un verso, costituisce certamente danno emergente il costo che
è tenuto a sostenere per ripristinare l'immobile e renderlo Parte_1
conforme dal punto di vista statico. In particolare, tali interventi si sostanziano “nel ripristinare la rigidezza e la resistenza del muro alle azioni orizzontali presenti prima dell'esecuzione degli interventi eseguiti tamponando con una muratura di caratteristiche strutturali un precedente varco che risultava tamponato sui due lati con tramezzi in forati privi di caratteristiche strutturali, e tale intervento ha sostituito le cerchiature previste” dall'ing. CP_1
Relativamente al quantum, a differenza di quanto sostenuto dal CTU nell'altro giudizio, il perito dell'ufficio ha stimato tali esborsi sulla base di quanto effettivamente speso e documentato dallo stesso attore, pari ad euro 5.084,54 comprensivi di spese tecniche (cfr allegati 1 e 2 alla ctu). Ancora una volta, si ribadisce che non può essere tenuto conto delle spese sostenute in relazione all'appartamento catastalmente identificato sub 10 (e pure contenute nei medesimi allegati), in quanto sul punto la domanda attorea non è stata correttamente allegata e specificata e pertanto è rimasta non provata.
Per altro verso, relativamente agli ulteriori danni richiesti dall'attore, è stata chiaramente esclusa dal CTU qualsivoglia riconducibilità causale del loro verificarsi rispetto all'operato del professionista.
Pagina nr. 12 In particolare, in relazione alla invendibilità dell'immobile asseritamente dovuta alle carenze progettuali dell'ing. il CTU ha affermato in modo certo che: CP_1
- sotto un primo profilo: “Al fine di rispondere a questa parte di quesito è necessario rifarsi alla cronologia delle pratiche susseguitesi riportate a pag. 7 della relazione dell'ing. nonché alle conclusioni cui la collega è giunta a pag. 17 della stessa Per_2
relazione.
In sintesi, secondo la collega, l'immobile non risultava in astratto non commerciabile, ma solo non vendibile alle condizioni di cui alla proposta di acquisto di cui si parlava nella causa avanti il Tribunale delle Spezia, e ciò perché alla data del 30 settembre
2018 (termine della citata proposta) le opere previste non solo non erano state realizzate, ma neppure progettate (il deposito sismico delle opere progettate dall'ing.
è del 24 novembre novembre 2018 e il titolo edilizio cui lo stesso è collegato – la CP_1
SCIA, presentata peraltro da soggetto terzo – è del 2 novembre 2018). In pratica, gli eventuali problemi relativi agli errori commessi dall'ing. potevano manifestarsi CP_1
solo dopo che tali errori erano stati, appunto, commessi, e cioè dopo la redazione e il deposito del progetto, nonché dopo la sua realizzazione. Nel caso di specie, viceversa, parrebbe che alla data in cui le opere avrebbero senz'altro dovuto essere realizzate (il
30 settembre 2018) le stesse non erano neppure autorizzate, e ciò perché il titolo autorizzativo (che potremmo definire la “mamma” di cui il deposito sismico è il
“figlio”) non era alla data ancora stato depositato. Per inciso, ma è davvero rilevante, tale titolo non avrebbe senz'altro dovuto essere presentato dall'ing. (non era CP_1
previsto nel suo preventivo), e infatti è stato presentato da soggetto terzo. Da ciò discende che non pare esservi alcun collegamento eziologico tra gli errori commessi dall'ing. e il ritardo e il dilungarsi dei lavori eseguiti all'interno dell'immobile di CP_1
proprietà rispetto ai tempi originariamente previsti, e tra tali errori e la Pt_1
specifica, nel caso di specie, commerciabilità del bene.”
Dunque, è del tutto evidente che - se nella data prevista per la stipula del definitivo - il progetto di ristrutturazione originario, di competenza di terzi, e in relazione al quale il progetto strutturale e sismico redatto dal convenuto si poneva in necessaria successione, non era ancora stato depositato e approvato, la responsabilità di tale ritardo non può essere di certo imputata al professionista.
- sotto altro profilo, inoltre, il ctu ha altresì evidenziato che rispetto al progetto presentato dall'ing. le opere sono state poi in concreto realizzate in modo CP_1
Pagina nr. 13 diverso, non in conformità. E tanto è particolarmente rilevante, in quanto “il problema
“in atto” è senz'altro connesso a quanto effettivamente realizzato e non a quanto astrattamente progettato e previsto “in potenza”, pur atteso, come sopra si è scritto, che alla data del 30 settembre 2018 il problema di incommerciabiltà specifica non pare essere connesso ad opere “sbagliate” ma bensì ad opere non realizzate e a tale data neppure realizzabili per assenza di titolo, ottenere il quale però era compito di figura professionale altra e diversa rispetto all'ing. . CP_1
Ne discende che pure i problemi in concreto verificatisi a seguito dell'esecuzione dei lavori sono dipesi non già dagli errori progettuali, bensì da una corretta esecuzione delle opere, attività come visto esulante dall'incarico conferito al convenuto.
È significativo, al riguardo, che il consulente di parte attrice, a fronte delle chiare risultanze della consulenza, non abbia neppure presentato osservazioni, non essendo verosimilmente in possesso di argomentazioni atte a confutare le considerazioni tecniche offerte dall'ing. CP_6
Alla luce di tali considerazioni, discende che i pregiudizi consistenti nelle conseguenze della risoluzione del contratto preliminare di compravendita addossate all'attore all'esito della causa avanti al Tribunale della Spezia, e in quelle da lucro cessante per la mancata conclusione dell'affare, non sono eziologicamente riconducibili all'operato del professionista.
Sul punto, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Conclusivamente, deve essere condannato a pagare in favore di CP_1
la somma di euro 5.084.54. Parte_1
Su tale somma capitale devono essere calcolati, trattandosi di posta risarcitoria qualificabile come debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del verificarsi dell'evento dannoso (identificabile nel caso di specie nella data di deposito del progetto strutturale, momento conclusivo dell'incarico), sino al saldo.
Sulla domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1 [...]
. Controparte_4
A questo punto, deve rilevarsi che, nel caso di accertamento della responsabilità professionale e della condanna al pagamento di un risarcimento del danno, l'ing. CP_1
ha chiesto di essere garantito dalla propria compagnia assicurativa, chiamata in giudizio.
Pagina nr. 14 La domanda è fondata, non ritenendosi condivisibili le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate da Controparte_4
In particolare, occorre considerare che:
- in primo luogo, non sussiste contestazione in relazione al fatto che il sinistro rientri nell'ambito di copertura della polizza sotto il profilo temporale, poiché essa riguarda
“le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo”. Nel caso di specie, la polizza aveva validità 10.11.2021 – 10.11.2022 e la prima richiesta risarcitoria è pervenuta al convenuto in data 28.4.2022.
- ha eccepito l'inoperatività della polizza ritenendo insussistente un CP_4
“illecito”, da porre a fondamento della domanda di manleva. Tuttavia, al riguardo è sufficiente osservare che la polizza assicurativa ha ad oggetto proprio la responsabilità professionale dell'ingegnere, che nel caso di specie è stata ritenuta sussistente sotto il profilo contrattuale. Pertanto, il sinistro rientra senz'altro nell'oggetto del contratto.
- relativamente alla dedotta “esclusione del diritto all'indennizzo per i danni c.d. consequenziali”, per essi intendendosi nella fattispecie i danni da mancato guadagno che si “concretizza nella richiesta attorea del risarcimento della somma non corrisposta dal promissario acquirente”, deve rilevarsi che tale danno non è stato riconosciuto in favore dell'attore, con la conseguenza che il motivo resta assorbito;
- l'assicurazione ha poi eccepito la decadenza dal diritto all'indennizzo, evidenziando che contrattualmente è previsto tra gli obblighi dell'assicurato quello di denunciare il sinistro entro 15 giorni dal momento della ricezione della richiesta risarcitoria, pena appunto la decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo.
Tuttavia, al riguardo, occorre considerare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, secondo comma, cit.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato
Pagina nr. 15 volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (in tal senso già la risalente sentenza 3 marzo 1989, n. 1196).
Questa Corte ha anche chiarito che ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo (sentenze 22 giugno
2007, n. 14579, e 30 giugno 2015, n. 13355)” (così Cass. 8701/2022, Cass.
24210/2019, Cass. 19071/2024).
Ed infatti, mentre l'art. 1913 è derogabile dalle parti, l'art. 1915 secondo comma ha carattere inderogabile, se non in senso più favorevole all'assicurato, come chiaramente enunciato dall'art. 1932 c.c., per cui, per la medesima norma, le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Pertanto, nel caso di specie, la clausola contenuta nel contratto, se da un lato, è conforme all'art. 1913 c.c. poiché pone un termine di denuncia del sinistro più favorevole all'assicurato (derogando al più breve termine previsto dalla legge), d'altro lato, però, contrasta con l'art. 1915 c.c. in quanto collega in ogni caso la decadenza
“totale o parziale” al mero mancato avviso, senza distinguere tra la natura dolosa o colposa dell'inadempimento.
Ne discende, come anche evincibile dalla Suprema Corte nella sentenza già citata
(Cass. 8701/2022) la necessità di integrare e raccordare la clausola contrattuale con il dettato normativo inderogabile dalle parti (1915 c.c.), con la conseguenza che il venir meno dell'indennizzo è subordinato alla prova della sussistenza del dolo dell'assicurato, mentre per il caso di inadempimento colposo la riduzione dell'indennizzo deve essere commisurata al pregiudizio sofferto.
La prova di entrambi i requisiti, l'elemento soggettivo e la sussistenza di un pregiudizio connesso alla ritardata denuncia, sono a carico della compagnia assicurativa che eccepisce l'intervenuta decadenza.
Dando applicazione concreta a tali principi, per un verso, non risulta essere stata mai nemmeno ipotizzata la violazione dolosa dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato, per cui deve ritenersi non in discussione che si tratti di omissione colposa. Per altro verso, l'assicurazione non ha provato di aver subito un pregiudizio di qualsivoglia natura a fronte del ritardo nella denuncia del sinistro.
Pagina nr. 16 Del resto, un tale pregiudizio non può neppure essere presunto considerata la modestia della dilatazione temporale derivante dal ritardo, pari a circa due settimane in più rispetto ai 15 giorni previsti contrattualmente (in particolare, ha scritto a CP_1
il 26 maggio 2023, trascorsi 28 giorni dalla ricezione della mail del CP_4
difensore di parte attrice, risalente al 28 aprile 2023 – docc. 4 e 5 convenuto).
- Infine, il quantum della copertura rientra senz'altro nel massimale di polizza previsto, e non è contestato che debba applicarsi la franchigia di 1.000 euro disciplinata contrattualmente per ogni genere di sinistro.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, deve essere condannata a Controparte_4 tenere indenne l'assicurato di ogni somma eccedente euro 1.000,00 che CP_1 egli sia tenuto a corrispondere in favore dell'attore a titolo di Parte_1
capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza.
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto:
- Le spese sostenute dall'attore vengono compensate nella misura di ½, tenuto conto sia che la responsabilità del professionista è stata accertata con solo riferimento al ruolo di progettista ma non a quello di direttore dei lavori, sia dell'enorme divario tra i danni richiesti, per oltre 200.000,00 euro, e la fondatezza della domanda, per una somma di poco superiore a 5.000,00 euro.
- La restante porzione di ½ viene posta a carico di parte convenuta, liquidata in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base dell'accoglimento della domanda attorea), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione dei valori medi di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotti del 30%.
- Le spese del convenuto vengono poste integralmente a carico della compagnia assicurativa, calcolate con i medesimi criteri, avuto riferimento all'accoglimento della domanda di manleva.
- Le spese di CTU vengono poste a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna, considerato che da un lato l'accertamento ha consentito di verificare l'inadempimento del professionista, ma d'altro lato lo ha grandemente ridimensionato rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivatene e fatte valere dall'attore.
Pagina nr. 17
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accertata la responsabilità di nello svolgimento dell'incarico di CP_1
progettista ricevuto da condanna il convenuto a pagare in favore Parte_1 dell'attore la somma di euro 5.084,54, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2 novembre 2018 al saldo;
2) Condanna a tenere indenne l'assicurato da Controparte_4 CP_1
qualsivoglia somma eccedente euro 1.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere nei confronti di in forza della presente sentenza, a titolo di capitale, Parte_1
interessi e spese;
3) pone definitivamente a carico di e di le spese di Parte_1 CP_1
C.T.U., come liquidate in corso di causa, nella misura del 50% ciascuna;
4) compensa tra attore e convenuto le spese processuali nella misura di ½;
5) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della residua porzione di
½ delle spese processuali che liquida in € 379,50 per esborsi ed in € 1.777,00 per compensi (pari alla metà di 3.554), oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
6) condanna a rimborsare a le spese Controparte_4 CP_1
processuali, che liquida in € 759 per esborsi ed in € 3.554,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 15/05/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 709/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti FANCESCO PASSALACQUA e MANUELA
DE LISI, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. ALTAMURA MARCO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO EX ART. 106 C.P.C. DI
TOKIO (P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. MARIA CRISTINA VALAGUSSA come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
Pagina nr. 1 PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale – risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 14.3.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, adversis rejectis, in via istruttoria: richiamato il contenuto della memoria istruttoria si chie-de che vengano ammesse le istanze istruttorie in essa formulate e che venga chiamato il CTU
a chiarimenti sul seguente quesito: “Chiarisca il CTU se i vizi di progettazione riscontrati risultano inerenti solo all'immobile censito al Fg. 25 mapp. 230 sub. 11 ovvero risultano inerenti anche agli altri immobili oggetto di incarico (Fg. 25 mapp.
230 sub. 10 e sub. 12), nonché
, altresì, se l'esecuzione dei lavori individuati come risolutivi della pratica CP_3
necessitano di adempimenti e pratiche amministrative e provveda a quantificarne il costo.”
Nel merito: accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa da aversi come quivi integralmente ritrascritte, la negligenza dell'Ing. e, di conseguenza, la CP_1
responsabilità professionale, sia in qualità di progettista che di direttore dei lavori strutturali, relativamente all'attività prestata per gli immobili siti in Levanto, Piano di
San Rocco, come individuati e meglio descritti in parte narrativa e di proprietà Pt_1
e, pertanto. Condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali, ad ogni titolo e ragione, nulla escluso, secondo gli esiti istruttori.
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO: previo ogni incombente istruttorio meglio ritenuto, previa ammissione dei mezzi istruttori già dedotti dal convenuto conchiudente e per la parte non ammessa, per le causali di cui in narrativa e per quelle emerse in corso di giudizio,
Pagina nr. 2 IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande tutte avanzate dal sig. Parte_1 nei confronti dell'ing. poiché infondate in fatto ed in diritto e,
[...] CP_1
comunque non provate;
IN VIA SUBORDINATA: per il non creduto caso di soccombenza, anche parziale, dell'ing. dichiarare tenuta e condannare la Compagnia di Assicurazione CP_1
, C.F. Controparte_4 P.IVA_1
con sede in Milano, Galleria Vittorio Emanuele Via Mengoni n. 4, a garantire, manlevare e tenere indenne il convenuto ing. (fino alla concorrenza del CP_1
massimale indicato nella scheda di copertura della polizza di assicurazione), da qualsivoglia conseguenza dannosa e pagamento che costui fosse, a qualunque titolo, condannato ad eseguire in favore di parte attrice;
e con il favore delle spese;
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite e di Consulenza Tecnica di parte e d'Ufficio del presente giudizio, da gravarsi di spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge”
Per la terza chiamata:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito, respingere tutte le domande proposte dal Sig. e/o da Parte_1 qualsiasi altra parte del giudizio, nei confronti dell'Ing. in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti o richiamati in atti e, conseguentemente, respingere e/o dichiarare assorbite le domande proposte dall'Ing. nei confronti CP_1 Controparte_5
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dal Sig.
e/o di qualsiasi altra parte del giudizio, nei confronti Parte_1 dell'Ing. dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di CP_1
pagamento in capo alla Società in base alla Polizza n. Controparte_4
HCC21-U0000871 per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, rigettare le domande di indennizzo e condanna svolte dall'Ing. nei confronti Società CP_1
Controparte_4
In via ulteriormente subordinata,
Pagina nr. 3 nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo all'Ing. nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in capo alla Società CP_1
Controparte_4
- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'assicurato rispetto a quella degli altri soggetti responsabili nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dall'assicurato in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari della Società in base Controparte_4
alla Polizza - previa loro eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893
C.C. - entro il limite massimo di indennizzo di € 1.000.000,00.= previa detrazione della franchigia pari ad € 1.000,00.=.
In via istruttoria, ci si riporta alle memorie istruttorie depositate in atti ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3
c.p.c..
In ogni caso, con il favore delle spese di lite del presente procedimento.
*********************************************
Pagina nr. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
a adito il Tribunale di Savona esponendo che:
[...]
• Egli era proprietario di una unità immobiliare sita nel Comune di Levanto, che aveva promesso in vendita al sig. sottoscrivendo un contratto Parte_2
preliminare in data 23.3.2018;
• Il promissario acquirente aveva lamentato una serie di doglianze in fase di ristrutturazione, relative al fatto che i lavori eseguiti non corrispondevano a quanto originariamente pattuito in relazione ad alcune caratteristiche interne, nonché all'irregolarità degli interventi consistenti nell'apertura di varchi nella muratura portante;
• Tra i contraenti del preliminare insorgeva una controversia innanzi al competente
Tribunale della Spezia, ed in tale sede veniva svolta una CTU, che accertava una serie di errori progettuali ed esecutivi posti in essere dall'ing. CP_1
incaricato dal proprietario di progettare e supervisionare le opere di ristrutturazione immobiliare commissionate;
• Con sentenza n. 691/2022, il Tribunale della Spezia aveva accertato l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte nei confronti del promissario acquirente, condannandolo alla restituzione del doppio della caparra versata, pari ad un complessivo importo di 140.000,00 euro;
• L'erroneità del progetto strutturale aveva determinato richieste di intervento in capo all'attore da parte degli altri proprietari degli immobili vicini, con ampliamento esponenziale dei danni conseguenziali;
• L'attore aveva così potuto constatare che il professionista incaricato aveva svolto negligentemente l'incarico affidato.
Tanto premesso, l'attore ha lamentato la responsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori, che aveva seguito la ristrutturazione dell'immobile, ed ha chiesto condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti consistenti: - nel doppio della caparra restituita, - nel mancato guadagno derivante dalla non conclusione dell'affare, - nei costi necessari per l'adeguamento del progetto originario.
Si è costituito in giudizio l'ing. il quale alle avverse argomentazioni ha CP_1
replicato:
Pagina nr. 5 • Nel marzo 2018 egli veniva contattato da un architetto suo conoscente, che gli chiedeva un preventivo per la progettazione di opere strutturali da eseguire nell'immobile di proprietà consistenti in particolare nell'apertura di nuovi Pt_1
varchi murari, in relazione ai quali era necessaria la presentazione di una pratica strutturale;
• Egli offriva il proprio preventivo sia per la redazione del progetto strutturale sia per la direzione dei lavori e gli veniva conferito l'incarico.
• Una volta depositata la SCIA da parte della committenza, egli poteva procedere a depositare la pratica strutturale, completando così solo la prima parte della sua attività, per la quale veniva pagato.
• Tuttavia, successivamente a tale deposito, non riceveva più alcuna notizia né dalla committenza, né dal progettista, né dall'impresa in relazione all'avvio dei lavori, tanto che si determinava a ritenere che il proprietario avesse deciso di non procedere oltre nella ristrutturazione;
• Solo dopo trascorsi oltre tre anni, il 20 aprile 2022, riceveva una richiesta di risarcimento dei danni e in tale occasione apprendeva che erano state eseguite opere di tipo strutturale senza il suo coinvolgimento, nonché che l'immobile di proprietà ra stato promesso in vendita a terzi. Pt_1
• Egli provvedeva a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa, manifestando la disponibilità a concludere bonariamente la vertenza unicamente per la parte inerente agli aspetti di intervento tecnico.
• Parte attrice, con l'atto di citazione, si era limitata a ribaltare le conseguenze pregiudizievoli di un giudizio in cui egli era rimasto del tutto estraneo, senza neppure specificare la responsabilità addebitata al professionista.
• Infatti, dalla CTU eseguita in quel processo ed a lui non opponibile era stato accertato che i lavori erano stati effettuati non conformemente ai progetti.
Sennonché egli non aveva mai assunto il ruolo di direttore dei lavori, non aveva seguito la fase esecutiva, di cui anzi era del tutto all'oscuro, essendosi limitato a redigere la pratica strutturale e a depositarla presso l'amministrazione.
• Anche gli errori progettuali che gli venivano imputati, semmai esistenti e comunque contestati, non potevano avere nessun rilievo causale in relazione
Pagina nr. 6 all'inadempimento da parte dell'attore nei confronti del promissario acquirente dell'immobile.
• In punto quantum, la pretesa risarcitoria avversaria era del tutto infondata, considerato che l'attore pretendeva di traslare sul professionista la condanna subita nel giudizio di accertamento della risoluzione del preliminare di vendita, senza tuttavia fornire alcuna prova in relazione alla sussistenza della riconducibilità eziologica tra l'attività esercitata dal professionista e i danni lamentati.
Tutto ciò premesso, ha chiesto, in via preliminare, di chiamare in causa la CP_1
propria compagnia assicurativa;
nel merito, di rigettare le domande avversarie, e per il denegato caso di soccombenza, di dichiarare tenuta e condannare CP_4
a garantirlo dalle conseguenze dannose e dai pagamenti che fosse stato
[...]
condannato ad eseguire.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita , che in Controparte_4
primo luogo si è associata alle difese del proprio assicurato in relazione: - all'infondatezza delle domande formulate dall'attore; - alla totale mancanza di prova di una responsabilità imputabile al professionista;
- all'insussistenza di un qualsivoglia nesso causale tra i danni lamentati e l'incarico affidato all'ingegnere.
Inoltre, ha contestato l'infondatezza della domanda di manleva proposta dall'assicurato nei suoi confronti, considerato che era gravante sul chiamante la prova del rapporto assicurativo in essere e del fatto che il sinistro fosse coperto dalla garanzia.
La polizza non poteva ritenersi operante in quanto mancava il fatto illecito generatore di un danno che costituiva il presupposto della garanzia assicurativa. Inoltre, escludeva il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno.
In ogni caso, l'assicurato era incorso nella decadenza prevista contrattualmente perché non aveva denunciato il sinistro entro quindici giorni, come previsto contrattualmente.
Infatti, egli aveva ricevuto PEC contenente domanda risarcitoria il 20.4.2022, ma aveva provveduto alla relativa denuncia solo in data 26.5.2022.
In subordine, il contratto prevedeva la sola copertura limitata alla quota di responsabilità dell'assicurato e l'applicazione di una franchigia di 1.000,00 euro.
In conclusione, ha chiesto respingere le domande attoree;
in caso di CP_4
accertata responsabilità di rigettare la domanda di manleva e in CP_1
subordine limitarla entro le condizioni di polizza.
Pagina nr. 7 La causa è stata istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di attore e convenuto, l'escussione di testimoni, l'espletamento di CTU. All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed in tale sede trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparsa conclusionale e di memoria di replica.
*****************
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sulla responsabilità del professionista
In termini generali, occorre rammentare che la responsabilità del prestatore d'opera per negligente svolgimento dell'attività professionale ha natura contrattuale, con la conseguenza che trovano applicazione i principi generali in tema di onere della prova in materia: pertanto, il cliente ha l'onere di provare il titolo negoziale sulla base del quale fonda la propria pretesa ed allegare lo specifico inadempimento nel quale sarebbe incorso il professionista, nonché di fornire la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito. Spetta, invece, a quest'ultimo, di dimostrare di aver esattamente adempiuto all'incarico affidato.
Muovendo da tali principi, nel caso di specie, l'attore ha dedotto la responsabilità del professionista convenuto, allegando che egli sarebbe incorso in errori sia in fase progettuale sia in fase di direzione dei lavori, dai quali sarebbe derivata l'incommerciabilità del bene immobile. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento dei danni consistenti: - nel danno emergente derivante dalla risoluzione del contratto preliminare di compravendita accertata dal Tribunale della Spezia, e pari al doppio della caparra versata dall'attore in favore del promissario acquirente;
- nel danno da lucro cessante consistente nella mancata conclusione dell'affare; - nei costi sostenuti per rendere l'immobile conforme e commerciabile.
A fronte di tale prospettazione, occorre considerare che:
1) sotto un primo profilo, dall'istruttoria svolta in corso di causa e dalla documentazione in atti, è emerso inequivocabilmente che l'ing. sia stato CP_1 incaricato dall'attore della fase di progettazione strutturale di opere di apertura di un varco all'interno dell'immobile promesso in vendita, nonché del deposito della pratica sismica presso l'amministrazione, ma non ha invece assunto l'incarico di direttore dei
Pagina nr. 8 lavori ed è rimasto del tutto estraneo alla fase esecutiva delle opere di ristrutturazione immobiliare.
Ed invero, solo il preventivo iniziale, che costituiva evidentemente una mera offerta di prestazioni, prevedeva sia la realizzazione della progettazione strutturale, sia la conseguente direzione dei lavori.
Tuttavia, in primis, il professionista ha successivamente emesso fatture unicamente in relazione alla realizzazione del progetto (acconto) e al deposito della pratica strutturale
(saldo).
Inoltre, tutti i testimoni escussi, nessuno escluso, hanno concordemente affermato che il professionista rimase del tutto estraneo alla fase esecutiva dei lavori. La moglie e collaboratrice di studio del convenuto ha dichiarato che “dopo che era stato depositato il progetto strutturale presso il competente ufficio tecnico non siamo più stati chiamati per essere informati dell'inizio dei lavori tanto che sul cantiere non ci siamo mai andati.”
Il testimone , architetto che si occupò della progettazione architettonica dei Tes_1 lavori, ha affermato che “premetto che ho seguito il progetto architettonico nella vicenda per cui è causa;
confermo che dopo che l'ing. ha depositato il suo CP_1
progetto, che era quello strutturale presso il competente ufficio tecnico comunale io non ho più avuto alcun contatto con lui a mezzo mail mentre non ricordo se ho avuto o meno modo di sentirlo per telefono.
Adr: in cantiere non l'ho mai visto né l'ho mai conosciuto di persona”.
Anche la testimone , che aveva originariamente messo in contatto le Testimone_2
parti, ha confermato di non aver mai visto in cantiere e di non ricordare di aver CP_1
avuto contatti con il professionista successivi al preventivo.
Per vero, lo stesso attore ha confessoriamente affermato che l'ing. non fu CP_1 chiamato per l'inizio dei lavori. Sebbene egli abbia cercato di giustificare tale condotta affermando che questi erano stati gli accordi con il professionista, è però del tutto evidente che il convenuto sia di fatto rimasto escluso dalla supervisione delle opere, in relazione all'esecuzione delle quali neppure risultava a conoscenza.
Pertanto, l'attore ha provato unicamente l'incarico affidato contrattualmente al convenuto in relazione alla fase progettuale, ma è rimasto invece indimostrato l'affidamento del ruolo di direzione dei lavori.
Pagina nr. 9 2) Sotto altro profilo, deve ancora rilevarsi che nell'atto di citazione, il sig. ha Pt_1 allegato l'inadempimento dell'ing. con esclusivo riferimento all'unità CP_1
immobiliare oggetto del preliminare di compravendita, ed ha fondato la propria pretesa di accertamento della responsabilità unicamente sulla CTU disposta nell'ambito del giudizio intercorso tra il medesimo e il promissario acquirente, svoltasi in Pt_1 relazione all'appartamento oggetto del preliminare di vendita. Anche nella parte dell'atto dedicata alla domanda risarcitoria, egli ha allegato specificamente la sussistenza di danni con solo riferimento al rimborso del doppio della caparra versata
(oggetto della condanna in quel processo), alle quali letteralmente “dovranno aggiungersi i costi relativi alle opere di ripristino dell'appartamento oggetto di accertamento cosi come quantificate dalla CTU”, nonché al mancato guadagno derivante dalla mancata conclusione dell'affare.
Pertanto, in tale sede, così come nella prima memoria depositata ex art. 183 co. 6
c.p.c., lo stesso attore ha limitato la domanda risarcitoria ai pregiudizi afferenti all'unità immobiliare promessa in vendita, catastalmente identificata al sub 11.
Tuttavia, in corso di causa, e principalmente dalla fase di conferimento dell'incarico al
CTU in avanti, l'attore ha richiesto ripetutamente di estendere l'indagine peritale ad una asserita responsabilità dell'ing. anche in relazione alle altre unità immobiliari CP_1
di sua proprietà, catastalmente individuate ai sub 10 e 12.
Tale istanza è stata dichiarata inammissibile, e tale inammissibilità viene confermata anche in questa sede (a fronte della reiterazione contenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni).
Ed infatti, nell'atto di citazione manca qualsivoglia allegazione, men che meno specifica, a pretese inadempienze dell'ing. in relazione alle altre unità CP_1 immobiliari dell'attore. Ugualmente, anche le richieste risarcitorie sono state dedotte e riferite solo ed esclusivamente all'immobile sub 11, oggetto del preliminare di compravendita.
Tant'è vero che il professionista ha preso posizione e si è correttamente difeso solo in relazione all'opera prestata con riferimento a tale immobile. Sicché una estensione delle indagini peritali come voluta dall'attore si sarebbe tradotta in una violazione del principio di difesa e del contraddittorio.
Più nello specifico, nell'atto di citazione, l'attore ha fatto riferimento alle altre unità immobiliari soltanto nei seguenti termini: “Per altro l'Ing. dovrà CP_1
Pagina nr. 10 analogamente rispondere per i profili di errata progettazione delle strutture come descritti in parte narrativa in quanto predisposte in violazione della normativa di riferimento e contenenti vizi di progettazione;
- Tali profili sono stati riscontrati anche ad esito dell'analisi dell'Ing. incaricato Per_1 al dover predisporre l'adeguamento dei progetti originari a firma dell'Ing. non CP_1 solo con riferimento all'immobile sub. 11 ed oggetto di CTU ma altresì con riferimento agli immobili censiti al sub. 10 e sub. 12”.
Tuttavia, tale riferimento è del tutto insufficiente a costituire una ancorché minimale allegazione con riferimento a pretese responsabilità dell'ing. in relazione agli CP_1
altri immobili di proprietà attorea.
Innanzitutto, perché l'attore si è limitato a rappresentare che i “profili” di responsabilità prima descritti - ovvero riferiti al solo immobile 11 - sono stati riscontrati anche da altro professionista successivamente incaricato di adeguare i progetti per tutte le unità immobiliari.
E dunque, da un lato, il richiamo ai sub. 10 e 12 è riferito non già ai vizi, ma solo a circoscrivere l'incarico affidato ad altro ingegnere, chiamato per l'appunto a rinnovare la parte progettuale per tutti e tre gli immobili;
d'altro lato, la difesa neppure menziona in quale inadempimento o carenza sia eventualmente incorso il convenuto con riguardo a tali altre unità immobiliari, in relazione alle quali nulla è noto né documentato. L'originario difetto di allegazione non può poi essere sanato neppure mediante l'esame di documentazione, posto che l'attore ha prodotto la ctu riferita al solo immobile sub 11, ed invece ha richiamato una supposta “analisi” dell'ing. Per_1
con riguardo agli altri immobili, omettendo tuttavia di produrla in giudizio.
In alcun modo, poi, vengono dedotti nell'atto di citazione danni conseguenza subiti con riferimento a tali unità.
Con la conseguenza che la responsabilità del professionista, relativamente a tale aspetto, non risulta sufficientemente allegata, ancor prima che indimostrata, e qualsivoglia accertamento svolto sul punto si sarebbe rivelato oltremodo esplorativo.
3) Tanto premesso, deve rilevarsi che l'attore ha provato che il professionista non ha correttamente adempiuto all'incarico ricevuto, nei limiti sopra accertati, ovvero con solo riferimento all'immobile sub 11 e all'incarico di progettista.
Infatti, alla luce della CTU svolta in corso di causa, che viene integralmente recepita in questa sede in quanto espletata in modo accurato e tecnicamente corretto, è emerso che
Pagina nr. 11 “il progetto redatto dall'ing. non è conforme alla leges artis relativamente alle CP_1 caratteristiche di resistenza sismica dell'edificio, in particolar modo per quello che riguarda la rigidezza e il coefficiente di sicurezza al taglio”. Al riguardo, il perito ha condiviso le determinazioni della consulente di ufficio nell'ambito della perizia resa nel giudizio intercorso tra e il promissario acquirente, richiamando le pagine Pt_1
10 e 11 di tale accertamento.
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità di nell'adempimento CP_1 dell'incarico, in quanto l'errore in fase di progettazione è al medesimo attribuibile e costituisce una negligenza non conforme ai doveri di diligenza propri del professionista.
Sul quantum del risarcimento
Tuttavia, da tale inadempimento sono derivate in capo all'attore conseguenze pregiudizievoli del tutto ridotte e ridimensionate rispetto a quelle lamentate con l'atto di citazione.
Ed infatti, per un verso, costituisce certamente danno emergente il costo che
è tenuto a sostenere per ripristinare l'immobile e renderlo Parte_1
conforme dal punto di vista statico. In particolare, tali interventi si sostanziano “nel ripristinare la rigidezza e la resistenza del muro alle azioni orizzontali presenti prima dell'esecuzione degli interventi eseguiti tamponando con una muratura di caratteristiche strutturali un precedente varco che risultava tamponato sui due lati con tramezzi in forati privi di caratteristiche strutturali, e tale intervento ha sostituito le cerchiature previste” dall'ing. CP_1
Relativamente al quantum, a differenza di quanto sostenuto dal CTU nell'altro giudizio, il perito dell'ufficio ha stimato tali esborsi sulla base di quanto effettivamente speso e documentato dallo stesso attore, pari ad euro 5.084,54 comprensivi di spese tecniche (cfr allegati 1 e 2 alla ctu). Ancora una volta, si ribadisce che non può essere tenuto conto delle spese sostenute in relazione all'appartamento catastalmente identificato sub 10 (e pure contenute nei medesimi allegati), in quanto sul punto la domanda attorea non è stata correttamente allegata e specificata e pertanto è rimasta non provata.
Per altro verso, relativamente agli ulteriori danni richiesti dall'attore, è stata chiaramente esclusa dal CTU qualsivoglia riconducibilità causale del loro verificarsi rispetto all'operato del professionista.
Pagina nr. 12 In particolare, in relazione alla invendibilità dell'immobile asseritamente dovuta alle carenze progettuali dell'ing. il CTU ha affermato in modo certo che: CP_1
- sotto un primo profilo: “Al fine di rispondere a questa parte di quesito è necessario rifarsi alla cronologia delle pratiche susseguitesi riportate a pag. 7 della relazione dell'ing. nonché alle conclusioni cui la collega è giunta a pag. 17 della stessa Per_2
relazione.
In sintesi, secondo la collega, l'immobile non risultava in astratto non commerciabile, ma solo non vendibile alle condizioni di cui alla proposta di acquisto di cui si parlava nella causa avanti il Tribunale delle Spezia, e ciò perché alla data del 30 settembre
2018 (termine della citata proposta) le opere previste non solo non erano state realizzate, ma neppure progettate (il deposito sismico delle opere progettate dall'ing.
è del 24 novembre novembre 2018 e il titolo edilizio cui lo stesso è collegato – la CP_1
SCIA, presentata peraltro da soggetto terzo – è del 2 novembre 2018). In pratica, gli eventuali problemi relativi agli errori commessi dall'ing. potevano manifestarsi CP_1
solo dopo che tali errori erano stati, appunto, commessi, e cioè dopo la redazione e il deposito del progetto, nonché dopo la sua realizzazione. Nel caso di specie, viceversa, parrebbe che alla data in cui le opere avrebbero senz'altro dovuto essere realizzate (il
30 settembre 2018) le stesse non erano neppure autorizzate, e ciò perché il titolo autorizzativo (che potremmo definire la “mamma” di cui il deposito sismico è il
“figlio”) non era alla data ancora stato depositato. Per inciso, ma è davvero rilevante, tale titolo non avrebbe senz'altro dovuto essere presentato dall'ing. (non era CP_1
previsto nel suo preventivo), e infatti è stato presentato da soggetto terzo. Da ciò discende che non pare esservi alcun collegamento eziologico tra gli errori commessi dall'ing. e il ritardo e il dilungarsi dei lavori eseguiti all'interno dell'immobile di CP_1
proprietà rispetto ai tempi originariamente previsti, e tra tali errori e la Pt_1
specifica, nel caso di specie, commerciabilità del bene.”
Dunque, è del tutto evidente che - se nella data prevista per la stipula del definitivo - il progetto di ristrutturazione originario, di competenza di terzi, e in relazione al quale il progetto strutturale e sismico redatto dal convenuto si poneva in necessaria successione, non era ancora stato depositato e approvato, la responsabilità di tale ritardo non può essere di certo imputata al professionista.
- sotto altro profilo, inoltre, il ctu ha altresì evidenziato che rispetto al progetto presentato dall'ing. le opere sono state poi in concreto realizzate in modo CP_1
Pagina nr. 13 diverso, non in conformità. E tanto è particolarmente rilevante, in quanto “il problema
“in atto” è senz'altro connesso a quanto effettivamente realizzato e non a quanto astrattamente progettato e previsto “in potenza”, pur atteso, come sopra si è scritto, che alla data del 30 settembre 2018 il problema di incommerciabiltà specifica non pare essere connesso ad opere “sbagliate” ma bensì ad opere non realizzate e a tale data neppure realizzabili per assenza di titolo, ottenere il quale però era compito di figura professionale altra e diversa rispetto all'ing. . CP_1
Ne discende che pure i problemi in concreto verificatisi a seguito dell'esecuzione dei lavori sono dipesi non già dagli errori progettuali, bensì da una corretta esecuzione delle opere, attività come visto esulante dall'incarico conferito al convenuto.
È significativo, al riguardo, che il consulente di parte attrice, a fronte delle chiare risultanze della consulenza, non abbia neppure presentato osservazioni, non essendo verosimilmente in possesso di argomentazioni atte a confutare le considerazioni tecniche offerte dall'ing. CP_6
Alla luce di tali considerazioni, discende che i pregiudizi consistenti nelle conseguenze della risoluzione del contratto preliminare di compravendita addossate all'attore all'esito della causa avanti al Tribunale della Spezia, e in quelle da lucro cessante per la mancata conclusione dell'affare, non sono eziologicamente riconducibili all'operato del professionista.
Sul punto, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Conclusivamente, deve essere condannato a pagare in favore di CP_1
la somma di euro 5.084.54. Parte_1
Su tale somma capitale devono essere calcolati, trattandosi di posta risarcitoria qualificabile come debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del verificarsi dell'evento dannoso (identificabile nel caso di specie nella data di deposito del progetto strutturale, momento conclusivo dell'incarico), sino al saldo.
Sulla domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1 [...]
. Controparte_4
A questo punto, deve rilevarsi che, nel caso di accertamento della responsabilità professionale e della condanna al pagamento di un risarcimento del danno, l'ing. CP_1
ha chiesto di essere garantito dalla propria compagnia assicurativa, chiamata in giudizio.
Pagina nr. 14 La domanda è fondata, non ritenendosi condivisibili le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate da Controparte_4
In particolare, occorre considerare che:
- in primo luogo, non sussiste contestazione in relazione al fatto che il sinistro rientri nell'ambito di copertura della polizza sotto il profilo temporale, poiché essa riguarda
“le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo”. Nel caso di specie, la polizza aveva validità 10.11.2021 – 10.11.2022 e la prima richiesta risarcitoria è pervenuta al convenuto in data 28.4.2022.
- ha eccepito l'inoperatività della polizza ritenendo insussistente un CP_4
“illecito”, da porre a fondamento della domanda di manleva. Tuttavia, al riguardo è sufficiente osservare che la polizza assicurativa ha ad oggetto proprio la responsabilità professionale dell'ingegnere, che nel caso di specie è stata ritenuta sussistente sotto il profilo contrattuale. Pertanto, il sinistro rientra senz'altro nell'oggetto del contratto.
- relativamente alla dedotta “esclusione del diritto all'indennizzo per i danni c.d. consequenziali”, per essi intendendosi nella fattispecie i danni da mancato guadagno che si “concretizza nella richiesta attorea del risarcimento della somma non corrisposta dal promissario acquirente”, deve rilevarsi che tale danno non è stato riconosciuto in favore dell'attore, con la conseguenza che il motivo resta assorbito;
- l'assicurazione ha poi eccepito la decadenza dal diritto all'indennizzo, evidenziando che contrattualmente è previsto tra gli obblighi dell'assicurato quello di denunciare il sinistro entro 15 giorni dal momento della ricezione della richiesta risarcitoria, pena appunto la decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo.
Tuttavia, al riguardo, occorre considerare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, secondo comma, cit.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato
Pagina nr. 15 volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (in tal senso già la risalente sentenza 3 marzo 1989, n. 1196).
Questa Corte ha anche chiarito che ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo (sentenze 22 giugno
2007, n. 14579, e 30 giugno 2015, n. 13355)” (così Cass. 8701/2022, Cass.
24210/2019, Cass. 19071/2024).
Ed infatti, mentre l'art. 1913 è derogabile dalle parti, l'art. 1915 secondo comma ha carattere inderogabile, se non in senso più favorevole all'assicurato, come chiaramente enunciato dall'art. 1932 c.c., per cui, per la medesima norma, le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Pertanto, nel caso di specie, la clausola contenuta nel contratto, se da un lato, è conforme all'art. 1913 c.c. poiché pone un termine di denuncia del sinistro più favorevole all'assicurato (derogando al più breve termine previsto dalla legge), d'altro lato, però, contrasta con l'art. 1915 c.c. in quanto collega in ogni caso la decadenza
“totale o parziale” al mero mancato avviso, senza distinguere tra la natura dolosa o colposa dell'inadempimento.
Ne discende, come anche evincibile dalla Suprema Corte nella sentenza già citata
(Cass. 8701/2022) la necessità di integrare e raccordare la clausola contrattuale con il dettato normativo inderogabile dalle parti (1915 c.c.), con la conseguenza che il venir meno dell'indennizzo è subordinato alla prova della sussistenza del dolo dell'assicurato, mentre per il caso di inadempimento colposo la riduzione dell'indennizzo deve essere commisurata al pregiudizio sofferto.
La prova di entrambi i requisiti, l'elemento soggettivo e la sussistenza di un pregiudizio connesso alla ritardata denuncia, sono a carico della compagnia assicurativa che eccepisce l'intervenuta decadenza.
Dando applicazione concreta a tali principi, per un verso, non risulta essere stata mai nemmeno ipotizzata la violazione dolosa dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato, per cui deve ritenersi non in discussione che si tratti di omissione colposa. Per altro verso, l'assicurazione non ha provato di aver subito un pregiudizio di qualsivoglia natura a fronte del ritardo nella denuncia del sinistro.
Pagina nr. 16 Del resto, un tale pregiudizio non può neppure essere presunto considerata la modestia della dilatazione temporale derivante dal ritardo, pari a circa due settimane in più rispetto ai 15 giorni previsti contrattualmente (in particolare, ha scritto a CP_1
il 26 maggio 2023, trascorsi 28 giorni dalla ricezione della mail del CP_4
difensore di parte attrice, risalente al 28 aprile 2023 – docc. 4 e 5 convenuto).
- Infine, il quantum della copertura rientra senz'altro nel massimale di polizza previsto, e non è contestato che debba applicarsi la franchigia di 1.000 euro disciplinata contrattualmente per ogni genere di sinistro.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, deve essere condannata a Controparte_4 tenere indenne l'assicurato di ogni somma eccedente euro 1.000,00 che CP_1 egli sia tenuto a corrispondere in favore dell'attore a titolo di Parte_1
capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza.
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto:
- Le spese sostenute dall'attore vengono compensate nella misura di ½, tenuto conto sia che la responsabilità del professionista è stata accertata con solo riferimento al ruolo di progettista ma non a quello di direttore dei lavori, sia dell'enorme divario tra i danni richiesti, per oltre 200.000,00 euro, e la fondatezza della domanda, per una somma di poco superiore a 5.000,00 euro.
- La restante porzione di ½ viene posta a carico di parte convenuta, liquidata in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base dell'accoglimento della domanda attorea), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione dei valori medi di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotti del 30%.
- Le spese del convenuto vengono poste integralmente a carico della compagnia assicurativa, calcolate con i medesimi criteri, avuto riferimento all'accoglimento della domanda di manleva.
- Le spese di CTU vengono poste a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna, considerato che da un lato l'accertamento ha consentito di verificare l'inadempimento del professionista, ma d'altro lato lo ha grandemente ridimensionato rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivatene e fatte valere dall'attore.
Pagina nr. 17
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accertata la responsabilità di nello svolgimento dell'incarico di CP_1
progettista ricevuto da condanna il convenuto a pagare in favore Parte_1 dell'attore la somma di euro 5.084,54, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2 novembre 2018 al saldo;
2) Condanna a tenere indenne l'assicurato da Controparte_4 CP_1
qualsivoglia somma eccedente euro 1.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere nei confronti di in forza della presente sentenza, a titolo di capitale, Parte_1
interessi e spese;
3) pone definitivamente a carico di e di le spese di Parte_1 CP_1
C.T.U., come liquidate in corso di causa, nella misura del 50% ciascuna;
4) compensa tra attore e convenuto le spese processuali nella misura di ½;
5) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della residua porzione di
½ delle spese processuali che liquida in € 379,50 per esborsi ed in € 1.777,00 per compensi (pari alla metà di 3.554), oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
6) condanna a rimborsare a le spese Controparte_4 CP_1
processuali, che liquida in € 759 per esborsi ed in € 3.554,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 15/05/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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