Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/02/2026, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08099/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8099 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pavan, Enrico Sisti, Paolo Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione del giudicato
che si è formato sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, emesso il 20.10.2023 e depositato in Cancelleria in data 26.0.2023, R.G. n. 3396/2023, Tribunale di Tivoli, notificato alla resistente in data 3.11.2023, non opposto, dichiarato esecutivo in data 2.03.2024, non munito di formula esecutiva ai sensi del novellato art. 475 c.p.c.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. RA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso in fatto quanto segue:
-con decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, emesso il 20.10.2023 e depositato in data 26.10.2023, R.G. n. 3396/2023, il Tribunale di Tivoli ha ingiunto alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore, di pagare, in favore dell’odierna ricorrente, una somma capitale pari ad € 9.493,23, oltre ad interessi legali dal 7.04.2022 sino al soddisfo, oltre alle spese e compensi della procedura monitoria, liquidati in € 145,50 per spese vive ed € 567,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a.;
-la somma capitale sopra indicata corrisponde all’ammontare della sanzione amministrativa (irrogata dal Prefetto di Roma ai sensi dell’art. 205 C.d.S.) pagata dalla ricorrente nelle more del processo d’appello contro la pronuncia del Giudice di Pace di Tivoli, che aveva respinto il ricorso allora presentato, poi conclusosi con sentenza di annullamento dell’ordinanza prefettizia;
- il decreto ingiuntivo è stato notificato sia all’odierna resistente in data 3.11.2023, sia all’indirizzo dell’Avvocatura di Stato competente;
-trascorso il termine di 120 giorni per l’inizio delle azioni esecutive nei confronti della P.A., l’Amministrazione soccombente non ha ancora provveduto al pagamento in favore della ricorrente Riello spa di quanto dovuto per effetto del citato decreto ingiuntivo, ormai esecutorio;
- la ricorrente società insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso con condanna alle spese di giudizio e refusione del C.U.;
ritenuto pertanto che:
- il ricorso in ottemperanza va accolto in quanto il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, emesso il 20.10.2023 e depositato il 26.0.2023, R.G. n. 3396/2023, del Tribunale di Tivoli non è stato eseguito e, per l’effetto, il Ministero dell’Interno deve essere condannato ad eseguire il giudicato nella parte relativa al mancato pagamento delle somme ivi indicate in favore della Riello spa;
- occorre procedere sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta , in caso di ulteriore inerzia da parte dell’amministrazione resistente;
-al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina, per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in epigrafe, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, il Capo del Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno o un funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 30 (trenta) giorni.
Va invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes , attesa la suindicata, stringente e celere procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (cfr. in termini, Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza n. 14343/2024).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare completa esecuzione, mediante corresponsione alla società ricorrente delle somme ivi previste, nel senso indicato in motivazione, al decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. -OMISSIS-, emesso il 20.10.2023, depositato il 26.0.2023, R.G. n. 3396/2023, reso esecutorio con decreto del Tribunale di Tivoli del 2.3.2024, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno o un funzionario da questi delegato, il quale provvederà nei termini di cui in motivazione;
- respinge, per quanto in motivazione, la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE GI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IN | IE GI |
IL SEGRETARIO