TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Fabio Luongo Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 3321/2024 di Ruolo
Generale vertente t r a
, con l'avv. STELLA ALESSANDRA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. BERTOLI CATERINA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
9.7.2025)
1) Dare atto che la SI.ra dichiara di rinunciare alla Controparte_1
domanda di addebito della separazione formulata a carico del SI. Parte_1
il quale accetta tale rinuncia;
[...]
2) Confermarsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Udine Via de
RU n.35/2 di proprietà del SI. , alla SI.ra , con obbligo Parte_1 CP
della stessa di rilascio entro il termine ultimo indicato dalle parti nel mese di luglio
1 2027; resta salva la facoltà della SI.ra di procedere al rilascio anche CP
prima di tale data dandone preavviso al SI. almeno tre mesi prima. Parte_1
Ferma la possibilità per i figli di continuare ad abitare in tale immobile. Dal rilascio della casa familiare da parte della SI.ra il pagamento CP dell'importo dovuto per il mantenimento dei figli, se ancora dovuto, verrà versato direttamente dal padre agli stessi nella misura di cui al punto sub. 3 del presente accordo, € 400,00 cadauno (€ 800,00 complessivi).
3) Quantificarsi in € 400,00 cadauno (€ 800,00 complessivi) l'importo mensile che il SI. versa e verserà a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli e;
detto importo, quanto ad € 300,00 Per_1 Per_2
cadauno, verrà versato dal SI. alla SI.ra entro il giorno 5 Parte_1 CP di ogni mese sul conto corrente della SI.ra i cui estremi sono noti al SI. CP
; quanto al residuo importo di € 100,00 cadauno, l'importo verrà Parte_1 versato dal padre direttamente ai figli entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente dei ragazzi i cui estremi sono noti al SI. ; l'importo Parte_1
complessivo di € 800,00 sarà oggetto di rivalutazione monetaria annuale a far tempo dal mese di luglio 2026.
4) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, disciplinate come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Udine, saranno sostenute integralmente dal padre con la precisazione che le spese suddette saranno concordate tra il padre ed i figli.
5) Le detrazioni per figli a carico verranno ripartite al 50% tra i genitori.
6) Quantificarsi in € 1.580,00, al lordo delle imposte, il contributo mensile che il SI. verserà, con decorrenza il mese successivo alla pronuncia Parte_1
della sentenza che definisce il contenzioso relativo al procedimento di separazione, alla SI.ra , importo che sarà oggetto di rivalutazione CP
monetaria annuale con decorrenza da agosto 2026; l'importo sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della SI.ra i cui estremi sono CP noti al SI. . Parte_1
7) Il SI provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese Parte_1 condominiali (IO De RU ) ordinarie e straordinarie,
2 all'assicurazione RC immobile, nonché alla quota di un quarto della TARI, qualora non ne fosse possibile la riduzione a seguito del suo trasferimento.
8) L'incasso della polizza UnipolSai n.89/4135355 intestata alla SI.ra
, con scadenza il 28.10.2025, i cui premi sono stati pagati, sin dalla CP stipula del contratto in data 28.10.2015, con provvista del conto corrente n.
00001006600967732 acceso presso la Banca Fideuram, cointestato ad entrambi i coniugi, verrà trattenuta integralmente dalla SI.ra . CP
9) Al momento del rilascio dell'immobile, potranno essere prelevati dalla SI.ra gli arredi e le suppellettili, indicati in separato elenco sottoscritto CP dalle parti.
10) Dal mese successivo al rilascio dell'abitazione familiare, anche nell'ipotesi in cui la SI.ra dovesse lasciare l'immobile CP
antecedentemente la data di luglio 2027 ed anche antecedentemente la sentenza di scioglimento del matrimonio, il contributo per il mantenimento della SI.ra
a carico del SI. sarà incrementato ad € 2.080,00 mensili CP Parte_1
lordi, importo oggetto di rivalutazione monetaria.
11) Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a Udine in data 07.12.1996. Dall'unione sono nati i figli (il 06.04.2000) e (il 06.05.2002), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ma non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, il SI. ha adito il Tribunale Parte_1
di Udine chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dalla SI.ra
, essendo la convivenza divenuta intollerabile, nonché, una volta decorsi CP
i termini e realizzatesi le condizioni di legge, il divorzio.
Si è costituita regolarmente in giudizio la SI.ra , aderendo alla domanda CP
di separazione, ma chiedendo l'accertamento che la crisi coniugale fosse addebitabile in via esclusiva al marito e, altresì, che venissero previste delle condizioni, a definizione del giudizio di separazione e divorzio, parzialmente diverse rispetto a quelle richieste dal marito.
Le parti hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e
3 alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore quest'ultimo ha autorizzato i coniugi a vivere separati e gli stessi hanno trovato degli accordi parziali e temporanei nell'ambito del giudizio di separazione, recepiti dal giudice relatore ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. Nel corso della medesima udienza, le procuratrici hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine solo allo status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione.
Con sentenza pubblicata in data 26.03.2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale, rimettendo le parti avanti al giudice istruttore per il prosieguo.
Infine, a seguito di alcuni rinvii, le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo complessivo sulle condizioni di separazione e di divorzio;
le procuratrici hanno chiesto, dunque, che la causa fosse rimessa in decisione al Collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte supra indicate in punto condizioni di separazione.
Il Collegio ritiene che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per la trattazione del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio di separazione, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dà atto che la SI.ra ha rinunciato alla domanda di Controparte_1
addebito della separazione formulata a carico del SI. , il Parte_1 quale ha accettato tale rinuncia;
2) conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in Udine Via de RU
n.35/2 di proprietà del SI. , alla SI.ra , con obbligo della stessa Parte_1 CP
di rilascio entro il termine ultimo indicato dalle parti nel mese di luglio 2027; resta salva la facoltà della SI.ra di procedere al rilascio anche prima di tale CP data dandone preavviso al SI. almeno tre mesi prima. Ferma la Parte_1
possibilità per i figli di continuare ad abitare in tale immobile. Dal rilascio della casa familiare da parte della SI.ra il pagamento dell'importo dovuto per CP
4 il mantenimento dei figli, se ancora dovuto, verrà versato direttamente dal padre agli stessi nella misura di cui al punto sub. 3 del presente accordo, € 400,00 cadauno (€ 800,00 complessivi).
3) Quantifica in € 400,00 cadauno (€ 800,00 complessivi) l'importo mensile che il SI. dovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1
figli e;
detto importo, quanto ad € 300,00 cadauno, verrà versato Per_1 Per_2 dal SI. alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese sul conto Parte_1 CP corrente della SI.ra i cui estremi sono noti al SI. ; quanto al CP Parte_1
residuo importo di € 100,00 cadauno, l'importo verrà versato dal padre direttamente ai figli entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente dei ragazzi i cui estremi sono noti al SI. ; l'importo complessivo di € 800,00 sarà Parte_1 oggetto di rivalutazione monetaria annuale a far tempo dal mese di luglio 2026.
4) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, disciplinate come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Udine, saranno sostenute integralmente dal padre con la precisazione che le spese suddette saranno concordate tra il padre ed i figli.
5) Le detrazioni per figli a carico verranno ripartite al 50% tra i genitori.
6) Quantifica in € 1.580,00, al lordo delle imposte, il contributo mensile che il SI. verserà, con decorrenza il mese successivo alla pronuncia della Parte_1
sentenza che definisce il contenzioso relativo al procedimento di separazione, alla SI.ra , importo che sarà oggetto di rivalutazione monetaria annuale con CP decorrenza da agosto 2026; l'importo sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della SI.ra i cui estremi sono noti al SI. . CP Parte_1
7) Dà atto che il SI. provvederà in via esclusiva al pagamento Parte_1
delle spese condominiali (IO De RU), ordinarie e straordinarie, all'assicurazione RC immobile, nonché alla quota di un quarto della TARI, qualora non ne fosse possibile la riduzione a seguito del suo trasferimento.
8) Dà atto che l'incasso della polizza UnipolSai n.89/4135355 intestata alla SI.ra , con scadenza il 28.10.2025, i cui premi sono stati pagati, sin dalla CP
stipula del contratto in data 28.10.2015, con provvista del conto corrente n.
00001006600967732 acceso presso la Banca Fideuram, cointestato ad entrambi i
5 coniugi, verrà trattenuta integralmente dalla SI.ra . CP
9) Dà atto che, al momento del rilascio dell'immobile, potranno essere prelevati dalla SI.ra gli arredi e le suppellettili, indicati in separato CP
elenco sottoscritto dalle parti.
10) Dispone che, dal mese successivo al rilascio dell'abitazione familiare, anche nell'ipotesi in cui la SI.ra dovesse lasciare l'immobile CP antecedentemente la data di luglio 2027 ed anche antecedentemente la sentenza di scioglimento del matrimonio, il contributo per il mantenimento della SI.ra a carico del SI. sarà incrementato ad € 2.080,00 mensili lordi, CP Parte_1 importo oggetto di rivalutazione monetaria;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Udine, nella camera di conSIlio del 9.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
6