Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 gen- naio 2025, iscritta al n. 199 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, C.F._1
E
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Lima n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Cecinelli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 18 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 26 maggio 2007 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Colleferro (RM), parte I, n. 10); che dalla loro unione è nata la figlia , a Colleferro (RM) il 5 Persona_1
febbraio 2010; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi auto- sufficienti economicamente;
3) la figlia minor è affidata congiuntamente a entrambi i genitori con esercizio Per_1
congiunto della responsabilità genitoriale. La figlia minore è collocata prevalente- mente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia minore saranno assunte da entrambi i genitori - in accordo tra loro - tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria ammi- nistrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4) considerato che il SI attualmente vive e lavora all'estero e, in conside- Parte_2
razione della lontananza dei rispettivi luoghi di abitazione e centri d'interesse, non risultando possibile per lo stesso l'espletamento, nel quotidiano, delle funzioni geni- toriali, il SI. conferisce, sin d'ora, la delega di firma alla Parte_2
SI.ra per tutte le decisioni concernenti le attività legate all'educa- Parte_1
zione, istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore nonché per le pra- tiche relative all'espatrio e ciò per garantire alla madre un'adeguata libertà di scelta sulle decisioni attinenti alla vita della minore nell'eventualità in cui il SI. , Parte_2
per ragioni di carattere lavorativo e/o personale, avesse difficoltà a manifestare tempe- stivamente il proprio consenso con riguardo alle predette attività;
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
5) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minor ogniqualvolta avrà l'op- Per_1
portunità di tornare in Italia, compatibilmente con le eSIenze della minore stessa e previa comunicazione ed accordo con la madre. In ogni caso manterrà contatti telefo- nici con la figlia o anche tramite internet ed effettuerà, durante l'anno, visite alla mi- nore. Si precisa inoltre che tutte le modalità di frequentazione con la figlia sono meglio specificate nel separato Piano Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente ricorso;
6) considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi, il SI. Parte_2
corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.r ,
[...] Parte_1
quale contributo al mantenimento della figlia minor Persona_1
l'assegno mensile di € 320,00 (trecentoventi/00) con decorrenza dalla data dell'udienza presidenziale, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , ben noto al SI. , importo da rivalutarsi annualmente Pt_1 Parte_2
secondo gli indici ISTAT costo della vita;
7) le spese straordinarie per la figlia minore, purché previamente concordate, saranno a carico della madre e del padre secondo la ripartizione accuratamente indicata nel
Piano Genitoriale. Le spese straordinarie vengono individuate secondo quanto previ- sto nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Viterbo, da intendersi qui integralmente richiamato;
8) i coniugi convengono che l'assegno unico INPS per la figlia a carico verrà percepito esclusivamente ed integralmente dalla madre;
9) le parti si danno sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti e/o dei passaporti della figlia minor;
Persona_1
10) i SI.r dichiarano, a titolo di defini- Parte_2 Parte_1
zione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o moti- vazione l'uno dell'altro e viceversa;
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
11) i SI.ri e dichiarano altresì di rinun- Parte_2 Parte_1
ciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione in ragione dell'art. 329
c.p.c.”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Colleferro (RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4