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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 945/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al rgn 945/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
RI (RN) Via Zanella n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Soldati (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
Attrice
CONTRO ata a RI (RN) il 11.11.1945 (C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(RN) Via Monte Coronaro n.8, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Boldrini (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliata come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
NONCHE' CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._5
(RM) Piazza Farnese n.51, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Boldrini (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliato come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
Convenuti
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e per ottenere l'accertamento Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del bene sito in RI Via Vincenzo Monti n.3, distinto al
Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 75, particella 1917, particella originata dai frazionamenti nn.46/1975 e n.47/1983 delle originarie particelle 284 e 287.
L'attrice ha esposto che il bene è rappresentato da un'area urbana inglobata da oltre venti anni in una più ampia proprietà immobiliare;
che tale più ampio complesso, originariamente di proprietà della società “ CP_3
, all'esito di plurime cessioni perveniva, nel 2019, a essa attrice, che dunque pacificamente lo possedeva;
[...] che, tuttavia, in uno dei passaggi di proprietà, l'area di cui si discute, pur essendo fisicamente inglobata nel terreno compravenduto, veniva esclusa dalla cessione e dunque restava di proprietà della cedente, società
che la società era cessata nel 1995; che e Per sono eredi dell'ultimo Parte_2 Controparte_1 CP_2 legale rappresentante della “ , sig. Parte_2 Persona_1
In punto di diritto la sig.ra ha dedotto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1158 cc. per il Pt_1 riconoscimento a proprio favore dell'acquisto del bene, per maturata usucapione, avendolo utilmente posseduto per oltre venti anni, sommando al proprio possesso quello dei suoi danti causa. CP_ Si sono costituiti in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 CP_2 passiva, per non essere la proprietaria dell'area - che risulta ancora catastalmente intestata alla Parte_2 società “ ” - e non rivestendo essi convenuti la qualifica di eredi di CP_3 Persona_1
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea va rigettata.
Giova preliminarmente rammentare la distinzione tra il difetto di legittimazione ad causam - che costituisce un vizio della prospettazione, ovvero della titolarità (soltanto) affermata del rapporto controverso, che ricorre allorquando il soggetto convenuto in giudizio è diverso dal soggetto che nella prospettazione ne viene indicato come titolare e si traduce nel difetto di uno dei presupposti per pervenire alla pronuncia sul merito della domanda, con conseguente rigetto in rito - e il difetto di titolarità sostanziale del rapporto controverso, che ricorre allorquando il soggetto convenuto e indicato come titolare del rapporto controverso, all'esito dell'esame nel merito della domanda, si rivela non esserlo, ciò che comporta, invece, il rigetto nel merito della stessa.
Va ulteriormente precisato che l'accertamento della titolarità effettiva del rapporto controverso in capo al convenuto rientra nel potere-dovere del giudice di decidere sulla domanda (all'evidenza, per decidere sul rapporto controverso che costituisce il thema decidendum introdotto con la domanda, è necessario accertare se il convenuto ne è effettivamente titolare) sicché il giudice deve procedervi anche d'ufficio, non costituendo il relativo difetto oggetto di una eccezione in senso stretto.
Detto ciò, occorre in primo luogo precisare che per costante giurisprudenza, nei giudizi volti ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione di un immobile, legittimato passivo è l'ultimo intestatario del bene che risulta, non già dalle risultanze catastali, ma dalle note di trascrizione (cfr. Cass. 2161/2005).
Nel caso di specie le note di trascrizione in atti attestano il passaggio di proprietà delle particelle 284 e 287 dalla società “ ” alla società “ ma non v'è la benché minima prova che tali note si CP_3 Parte_2 riferiscano alla diversa particella n.1917, atteso che l'attrice si è limitata a dedurre che essa derivi dal frazionamento delle originarie particelle 284 e 287, ma omette di produrre tali frazionamenti.
Sicché, in realtà, in mancanza di elementi di segno contrario, che non sono stati in alcun modo dimostrati, dovrebbe farsi riferimento all'intestazione catastale della particella n.1917 di cui si discute, che risulta ancora intestata alla società “ ” (cfr. doc.5 attrice). CP_3
Ma anche a voler superare tale profilo e dunque anche a voler ritenere che le note di trascrizione prodotte – che riportano l'acquisto da parte della – si riferiscano proprio alla particella oggetto della domanda, Parte_2 mancherebbe del tutto la prova della legittimazione passiva degli odierni convenuti, non essendo minimamente dimostrato che essi siano succeduti alla che l'attrice assume (senza, lo si ripete, prova sufficiente) Parte_2 intestataria.
E, invero, posto che la si è estinta nel 1995, la legittimazione passiva spettava a tutti coloro che Parte_2 erano soci della “ al momento della sua cessazione, quali successori dell'ente societario (cfr. Trib. Parte_2
Milano, sezione specializzata Imprese del 27 aprile 2023), che tuttavia l'attrice ha mancato di individuare con certezza.
Non ci sono infatti evidenze documentali tali da confermare che i soci della di cui al verbale Parte_2 assembleare del 1990 (doc.12 attrice) – indicati dalla attrice in e la società Persona_1 Testimone_1
“Giuseppe Amati Finanziaria”- siano rimasti immutati sino alla sua cessazione avvenuta nel 1995, posto che la visura prodotta dall'attrice non riporta la composizione della compagine societaria a quella data (doc.6).
In ogni caso, anche a voler ritenere che gli ultimi soci della “ fossero effettivamente Parte_2 [...]
e “ ”, l'attrice non ha comunque provato – a fronte Per_1 Testimone_1 Controparte_4 della specifica eccezione dei convenuti – che essi rivestano la qualità di unici eredi di tali soggetti dal momento che e risultano deceduti nel 2003 (cfr docc.7 e 9 attrice), mentre la Persona_1 Testimone_1
“Giuseppe Amati Finanziaria” risulta estinta dal 2001 (doc.16 attrice).
Facendo applicazione dei principi espressi da Cass. n.21436/2018, occorre precisare come l'onere della prova della qualità di erede dei soggetti chiamati in causa spetti all'attrice, posto che si legge in tale sentenza:“ incombe su chi agisce, in applicazione del principio ex art. 2697 cc, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo alla accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”. Ebbene l'attrice non ha assolto tale onere.
Innanzitutto, i convenuti sono figli, ma non eredi di avendo egli istituito sua unica erede Persona_1 universale la moglie (doc.1 convenuti), costei – parimenti deceduta – ha istituito eredi Testimone_1 testamentari dei soggetti terzi (doc.2 convenuti).
A fronte di tali produzioni documentali è pertanto evidente che l'attrice non solo non ha provato in capo ai convenuti la qualità di eredi degli ex soci e né testamentari né legittimari, ma neppure si è Pt_2 Tes_1 curata di individuare chi ne fossero gli effettivi eredi, accertandone l'accettazione di eredità, al fine di chiamarli in causa ovvero di estendere il contraddittorio nei loro confronti.
Quanto alla posizione dei convenuti nei confronti della estinta società “Giuseppe Amati Finanziaria” l'attrice non ha addirittura allegato entro le preclusioni assertive chi ne fossero i soci, neppure a fronte delle contestazioni dei convenuti, limitandosi a produrre visure camerali, senza la benché minima illustrazione dei documenti prodotti.
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha statuito a Sezioni Unite con sentenza n. 2435/2008 che: “ gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificatamente enunciati dell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al Giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”. Nella medesima sentenza la Cassazione ha anche chiarito che il Giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalle parti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese;
circostanza che non si è verificata nella fattispecie laddove l'attrice non ha allegato, se non tardivamente, e neppure individuato tutti i soci della estinta società “Giuseppe Amati Finanziaria” e/o i loro eredi, e non ha neppure chiesto l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Tantomeno il manifesto difetto di allegazione può essere superato dal riferimento che l'attrice fa nella sola seconda memoria, e dunque tardivamente, alla qualità di socio della “Giuseppe Amati Finanziaria” al 99% in capo al convenuto Controparte_2
Ciò in quanto, in realtà costui è stato fin dall'inizio convenuto come erede di non come socio Persona_1 della società socia, e il fatto che l'attrice, per mera avventura, abbia convenuto uno solo dei giusti contraddittori, non vale a superare il difetto di allegazione della titolarità sostanziale del rapporto controverso, né può imporre al giudice di integrare il contraddittorio nei confronti dei giusti contraddittori – gli eredi degli altri soci – che parte attrice neppure si dà la pena di individuare.
Per tutti i suddetti motivi s'impone pertanto il rigetto della domanda proposta dall'attrice con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- Condanna l'attrice al pagamento in favore di e delle spese di lite che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario di spese generali del
15%, Iva e CPA come per legge.
RI, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al rgn 945/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
RI (RN) Via Zanella n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Soldati (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
Attrice
CONTRO ata a RI (RN) il 11.11.1945 (C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(RN) Via Monte Coronaro n.8, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Boldrini (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliata come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
NONCHE' CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._5
(RM) Piazza Farnese n.51, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Boldrini (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliato come in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
Convenuti
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e per ottenere l'accertamento Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del bene sito in RI Via Vincenzo Monti n.3, distinto al
Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 75, particella 1917, particella originata dai frazionamenti nn.46/1975 e n.47/1983 delle originarie particelle 284 e 287.
L'attrice ha esposto che il bene è rappresentato da un'area urbana inglobata da oltre venti anni in una più ampia proprietà immobiliare;
che tale più ampio complesso, originariamente di proprietà della società “ CP_3
, all'esito di plurime cessioni perveniva, nel 2019, a essa attrice, che dunque pacificamente lo possedeva;
[...] che, tuttavia, in uno dei passaggi di proprietà, l'area di cui si discute, pur essendo fisicamente inglobata nel terreno compravenduto, veniva esclusa dalla cessione e dunque restava di proprietà della cedente, società
che la società era cessata nel 1995; che e Per sono eredi dell'ultimo Parte_2 Controparte_1 CP_2 legale rappresentante della “ , sig. Parte_2 Persona_1
In punto di diritto la sig.ra ha dedotto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1158 cc. per il Pt_1 riconoscimento a proprio favore dell'acquisto del bene, per maturata usucapione, avendolo utilmente posseduto per oltre venti anni, sommando al proprio possesso quello dei suoi danti causa. CP_ Si sono costituiti in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 CP_2 passiva, per non essere la proprietaria dell'area - che risulta ancora catastalmente intestata alla Parte_2 società “ ” - e non rivestendo essi convenuti la qualifica di eredi di CP_3 Persona_1
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea va rigettata.
Giova preliminarmente rammentare la distinzione tra il difetto di legittimazione ad causam - che costituisce un vizio della prospettazione, ovvero della titolarità (soltanto) affermata del rapporto controverso, che ricorre allorquando il soggetto convenuto in giudizio è diverso dal soggetto che nella prospettazione ne viene indicato come titolare e si traduce nel difetto di uno dei presupposti per pervenire alla pronuncia sul merito della domanda, con conseguente rigetto in rito - e il difetto di titolarità sostanziale del rapporto controverso, che ricorre allorquando il soggetto convenuto e indicato come titolare del rapporto controverso, all'esito dell'esame nel merito della domanda, si rivela non esserlo, ciò che comporta, invece, il rigetto nel merito della stessa.
Va ulteriormente precisato che l'accertamento della titolarità effettiva del rapporto controverso in capo al convenuto rientra nel potere-dovere del giudice di decidere sulla domanda (all'evidenza, per decidere sul rapporto controverso che costituisce il thema decidendum introdotto con la domanda, è necessario accertare se il convenuto ne è effettivamente titolare) sicché il giudice deve procedervi anche d'ufficio, non costituendo il relativo difetto oggetto di una eccezione in senso stretto.
Detto ciò, occorre in primo luogo precisare che per costante giurisprudenza, nei giudizi volti ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione di un immobile, legittimato passivo è l'ultimo intestatario del bene che risulta, non già dalle risultanze catastali, ma dalle note di trascrizione (cfr. Cass. 2161/2005).
Nel caso di specie le note di trascrizione in atti attestano il passaggio di proprietà delle particelle 284 e 287 dalla società “ ” alla società “ ma non v'è la benché minima prova che tali note si CP_3 Parte_2 riferiscano alla diversa particella n.1917, atteso che l'attrice si è limitata a dedurre che essa derivi dal frazionamento delle originarie particelle 284 e 287, ma omette di produrre tali frazionamenti.
Sicché, in realtà, in mancanza di elementi di segno contrario, che non sono stati in alcun modo dimostrati, dovrebbe farsi riferimento all'intestazione catastale della particella n.1917 di cui si discute, che risulta ancora intestata alla società “ ” (cfr. doc.5 attrice). CP_3
Ma anche a voler superare tale profilo e dunque anche a voler ritenere che le note di trascrizione prodotte – che riportano l'acquisto da parte della – si riferiscano proprio alla particella oggetto della domanda, Parte_2 mancherebbe del tutto la prova della legittimazione passiva degli odierni convenuti, non essendo minimamente dimostrato che essi siano succeduti alla che l'attrice assume (senza, lo si ripete, prova sufficiente) Parte_2 intestataria.
E, invero, posto che la si è estinta nel 1995, la legittimazione passiva spettava a tutti coloro che Parte_2 erano soci della “ al momento della sua cessazione, quali successori dell'ente societario (cfr. Trib. Parte_2
Milano, sezione specializzata Imprese del 27 aprile 2023), che tuttavia l'attrice ha mancato di individuare con certezza.
Non ci sono infatti evidenze documentali tali da confermare che i soci della di cui al verbale Parte_2 assembleare del 1990 (doc.12 attrice) – indicati dalla attrice in e la società Persona_1 Testimone_1
“Giuseppe Amati Finanziaria”- siano rimasti immutati sino alla sua cessazione avvenuta nel 1995, posto che la visura prodotta dall'attrice non riporta la composizione della compagine societaria a quella data (doc.6).
In ogni caso, anche a voler ritenere che gli ultimi soci della “ fossero effettivamente Parte_2 [...]
e “ ”, l'attrice non ha comunque provato – a fronte Per_1 Testimone_1 Controparte_4 della specifica eccezione dei convenuti – che essi rivestano la qualità di unici eredi di tali soggetti dal momento che e risultano deceduti nel 2003 (cfr docc.7 e 9 attrice), mentre la Persona_1 Testimone_1
“Giuseppe Amati Finanziaria” risulta estinta dal 2001 (doc.16 attrice).
Facendo applicazione dei principi espressi da Cass. n.21436/2018, occorre precisare come l'onere della prova della qualità di erede dei soggetti chiamati in causa spetti all'attrice, posto che si legge in tale sentenza:“ incombe su chi agisce, in applicazione del principio ex art. 2697 cc, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo alla accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”. Ebbene l'attrice non ha assolto tale onere.
Innanzitutto, i convenuti sono figli, ma non eredi di avendo egli istituito sua unica erede Persona_1 universale la moglie (doc.1 convenuti), costei – parimenti deceduta – ha istituito eredi Testimone_1 testamentari dei soggetti terzi (doc.2 convenuti).
A fronte di tali produzioni documentali è pertanto evidente che l'attrice non solo non ha provato in capo ai convenuti la qualità di eredi degli ex soci e né testamentari né legittimari, ma neppure si è Pt_2 Tes_1 curata di individuare chi ne fossero gli effettivi eredi, accertandone l'accettazione di eredità, al fine di chiamarli in causa ovvero di estendere il contraddittorio nei loro confronti.
Quanto alla posizione dei convenuti nei confronti della estinta società “Giuseppe Amati Finanziaria” l'attrice non ha addirittura allegato entro le preclusioni assertive chi ne fossero i soci, neppure a fronte delle contestazioni dei convenuti, limitandosi a produrre visure camerali, senza la benché minima illustrazione dei documenti prodotti.
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha statuito a Sezioni Unite con sentenza n. 2435/2008 che: “ gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificatamente enunciati dell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al Giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”. Nella medesima sentenza la Cassazione ha anche chiarito che il Giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalle parti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese;
circostanza che non si è verificata nella fattispecie laddove l'attrice non ha allegato, se non tardivamente, e neppure individuato tutti i soci della estinta società “Giuseppe Amati Finanziaria” e/o i loro eredi, e non ha neppure chiesto l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Tantomeno il manifesto difetto di allegazione può essere superato dal riferimento che l'attrice fa nella sola seconda memoria, e dunque tardivamente, alla qualità di socio della “Giuseppe Amati Finanziaria” al 99% in capo al convenuto Controparte_2
Ciò in quanto, in realtà costui è stato fin dall'inizio convenuto come erede di non come socio Persona_1 della società socia, e il fatto che l'attrice, per mera avventura, abbia convenuto uno solo dei giusti contraddittori, non vale a superare il difetto di allegazione della titolarità sostanziale del rapporto controverso, né può imporre al giudice di integrare il contraddittorio nei confronti dei giusti contraddittori – gli eredi degli altri soci – che parte attrice neppure si dà la pena di individuare.
Per tutti i suddetti motivi s'impone pertanto il rigetto della domanda proposta dall'attrice con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- Condanna l'attrice al pagamento in favore di e delle spese di lite che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario di spese generali del
15%, Iva e CPA come per legge.
RI, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi