Art. 4.
Le vacanze nel grado di maggiore, necessarie per effettuare le promozioni disposte dall'articolo 1, sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.
Le promozioni al grado di maggiore disposte dagli articoli 2 e 3 sono conferite anche in soprannumero all'organico di tale grado.
Le eccedenze negli organici del grado di maggiore e di tenente colonnello stabiliti dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 , determinate per effetto delle promozioni previste dalla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere b) , c) ed e) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, che si verificheranno in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.
Ai fini del computo delle anzianita' di servizio di cui agli articoli precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all' articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianita' eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi in carriera.
La presente legge non si applica agli ufficiali che, per qualsiasi causa, siano cessati dal servizio permanente in data antecedente a quella della sua entrata in vigore.
Le vacanze nel grado di maggiore, necessarie per effettuare le promozioni disposte dall'articolo 1, sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.
Le promozioni al grado di maggiore disposte dagli articoli 2 e 3 sono conferite anche in soprannumero all'organico di tale grado.
Le eccedenze negli organici del grado di maggiore e di tenente colonnello stabiliti dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 , determinate per effetto delle promozioni previste dalla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere b) , c) ed e) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, che si verificheranno in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.
Ai fini del computo delle anzianita' di servizio di cui agli articoli precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all' articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianita' eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi in carriera.
La presente legge non si applica agli ufficiali che, per qualsiasi causa, siano cessati dal servizio permanente in data antecedente a quella della sua entrata in vigore.