TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. ES OS, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5877/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA CA, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio
Emanuele II n.° 95, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per nomina di nuovo difensore;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano Carnevale, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3;
CONVENUTO
Nonchè
Controparte_2
in persona del Presidente e legale rapp. p.t., rappresentato e difeso, in virtù di
[...] mandato in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Michele Terribile e con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Battipaglia al Largo Silarus n.6;
ZO AT
1 E
-SARA ASS.NI S.P.A., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia passiva dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa,
e con questi elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Ersilio Castelluccio n. 24;
RZ IA
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.05.2025.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra citava in giudizio il Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che il giorno 23.07.2019, alle ore 20,15 circa, mentre percorreva Via Tiberio Claudio Felice
n.27, in Salerno località Zona Industriale, precisamente di fronte la concessionaria Ford, con direzione Bar Moretti food&drink, cadeva al suolo a causa di una pavimentazione sconnessa del marciapiede;
-che, a seguito della caduta, veniva soccorsa dal Sig. e trasportata presso il Persona_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona, ove le veniva diagnosticato: “trauma spalla dx arto sup. dx, ginocchio dx e sx, piede sx”;
- che, in seguito all'occorso, si sottoponeva a visita presso lo studio del dott. il quale CP_3 riscontrava un danno per invalidità permanente dell'8%;
- che, nonostante la messa in mora con raccomandate A/R, inviate al in data Controparte_1
26/10/2019 e 7/03/2020, non era stato possibile addivenire ad una bonaria composizione della vertenza.
1.2. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare, nella causazione dei fatti descritti in narrativa, la responsabilità esclusiva del , quale responsabile Controparte_1 per l'effetto, condannare la parte citata in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale correte in via Roma CAP 84100 Salerno al pagamento in favore dell'attore della somma totale pari ad euro 24.414,50 a titolo di risarcimento danni arrecati, così come di seguito indicati:
Danno biologico risarcibile € 10.130,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.662,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 17.727,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50
2 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.682,50
Spese mediche € 5,00
TOTALE GENERALE: € 19.349,50
Totale con personalizzazione massima € 24.414,50
Oltre gli interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione sino al soddisfo. Inoltre, spettano anche gli interessi legali da calcolarsi non sulla somma liquidata all'attualità, bensì sulla somma originaria dovuta e via via incrementata annualmente, secondo indici ISTAT Foi
Generale, sino alla data della presente decisione (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 8/5/98, n. 4677). Più precisamente, gli interessi vanno calcolati, al tasso legale sull'importo risultante dalla “devalutazione” alla data del sinistro della somma sopra indicata, in base agli indici ISTAT, e, quindi, via via rivalutata annualmente fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, con divieto di anatocismo. Dalla decisione sino al soddisfo spettano soltanto gli interessi legali sulla somma sopra liquidata all'attualità a titolo risarcitorio, come già evidenziato.
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva il il quale, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che i luoghi di causa ricadevano in area non di proprietà del , bensì di competenza del IO ASI (Area Controparte_1
Sviluppo Industriale).
2.1. In ogni caso, contestava nel merito tutto quanto dedotto da parte attrice sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità della danneggiata.
2.2 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Il , ut supra, conclude per Controparte_1
l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri confronti. Nella denegata ipotesi di seppur minimo accoglimento, chiede che il Tribunale, nella ipotesi di pluralità di responsabili, voglia, all'interno del vincolo solidale passivo, graduare le relative responsabilità, condannando i condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
3. Con memoria depositata il 12.01.2022, parte attrice chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Controparte_4
3 3.1. Con ordinanza del 19.01.2022 il G.I. autorizzava la chiamata in causa del come CP_2 richiesta da parte attrice.
4. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_4 il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
[...]
4.1. Deduceva, difatti, che il si occupava esclusivamente di progettare e realizzare le CP_2 opere di infrastrutturazione e urbanizzazione, in riferimento ad aree e nuclei industriali del proprio comprensorio nonché delle zone dei Comuni della Provincia di Salerno e delle Provincie limitrofe e che, in particolare, il tratto di strada luogo del sinistro, ossia Viale Tiberio Claudio
Felice in Salerno, era caratterizzato dalla presenza di un diritto reale pubblico di uso spettante alla collettività, e per essa al predetto Comune.
4.2. Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei propri confronti, chiedeva di evocare in giudizio la società , tenuta a manlevarla in virtù del contratto Parte_2 di assicurazione sottoscritto dal convenuto, con polizza n.30537RI. CP_2
4.3. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. in via principale, nel merito, rigettare la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del , in quanto Controparte_4 totalmente infondata in fatto e in diritto, nonchè sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e, contestualmente, dichiarare l'estromissione del
[...]
dal presente giudizio;
2. in via subordinata, autorizzare la chiamata in causa del CP_5 terzo, , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 sede legale in Via Po n.20, 00198, Roma (RM), tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree, giusta polizza n.30537RI; Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
5. Con ordinanza del 06/07/2022, il G.I. autorizzava la chiamata in causa della compagnia di assicurazione.
6. Con comparsa di risposta si costituiva la RA AS.ni spa che, in via preliminare, invocava la violazione del patto di gestione della lite per non avere, l'assicurata, trasmesso la chiamata in causa ricevuta.
6.1. Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree e delle eccezioni sollevate dal
; in particolare, sosteneva la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 [...]
, atteso che quest'ultimo non aveva effettuato alcun lavoro sul tratto di strada CP_4 oggetto del sinistro nè era coinvolto nella manutenzione della stessa. Evocava, da ultimo, la sussistenza della franchigia di polizza.
4 6.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale Civile di Salerno, dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda attrice e, per l'effetto, rigettarla. In via del tutto subordinata, Voglia accoglierla nei limiti del giusto e del dovuto in applicazione dell'art.
1227 I o II co. c.c. Voglia assolvere il assicurato da qualsivoglia avversa pretesa anche CP_2 di rivalsa. Nel malaugurato caso di accoglimento anche parziale della domanda di garanzia,
Voglia contenere la esposizione della RA Spa nei limiti contrattuali, detraendo la franchigia prevista in polizza di €2.500,00 che dovrà rimanere a carico dell'assicurato e tenere conto del pregiudizio subito dalla compagnia assicurativa per la violazione del patto di gestione della lite posta in essere dall'assicurato. Con tutte le conseguenziali declaratorie di legge e con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio”.
7. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo note sostitutive di udienza ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata sia dal che dal , con la precisazione che la difesa con la Controparte_1 Controparte_4 quale i convenuti/terzi chiamati deducano ed argomentino di non essere titolari della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa in quanto attiene al merito della causa, ossia alla fondatezza dell'avversa domanda.
1.1. Ciò posto, quanto evidenziato dal , ossia che i luoghi di causa ricadano in Controparte_1 area non di proprietà del ma di competenza con IO ASI (Area Controparte_1
Sviluppo Industriale) è circostanza pacifica e non oggetto di contestazione.
Si rimanda alla certificazione del 22.05.2017, prodotta da entrambe le parti convenute, in cui si attesta che tra le strade mai consegnate al “e pertanto … da ritenersi di proprietà del CP_1
rientri proprio Via Tiberio Claudio Felice, luogo del sinistro per cui è causa. CP_4
Agli atti, del resto, non è presente alcuna documentazione che comprovi la cessione a favore del della strada oggetto del sinistro, mentre è pacifica la realizzazione dell'area Controparte_1 ad opera del . CP_2
1.2. Dalla documentazione acquisita agli atti, in particolare dal carteggio intercorso tra il
[...]
ed il emerge, altresì, che i predetti enti si sono nel tempo accordati per CP_1 CP_4 provvedere congiuntamente alla gestione del tratto stradale in contestazione.
1.3. Si rimanda, in primo luogo, alla nota 3787/2016 con la quale il Responsabile del Settore
Impianti e Manutenzione del riferiva al della necessità di tenere Controparte_1 CP_2
5 distinte le strade effettivamente consegnate all'ente pubblico territoriale (per le quale la responsabilità di custodia e manutenzione era da considerarsi integralmente ricadente sul e quelle costruite e non consegnate dal da ritenersi “strade vicinali” con CP_1 CP_2 riparto tra i due enti di oneri e responsabilità.
1.4. Particolarmente significativo è poi l'approdo di tale carteggio, ossia l'accordo intercorso nel
2021 tra i due enti per la gestione congiunta dei sinistri verificatisi in tali aree, espressamente dichiarato vincolante anche per i sinistri già pendenti. Si rimanda alla missiva a firma del Sindaco Contr di Salerno del 3.09.2021 ed alla risposta del Vice – Presidente del 5.10.2021, prodotte dal in allegato alle memorie istruttorie. Controparte_1
1.5.Non da ultimo, è circostanza pacifica che il tratto di strada in contestazione sia aperto al transito tanto che è rimasta non contestata la circostanza – dedotta dal – secondo cui i CP_2 cartelli stradali presenti in loco sono stati apposti dall'ente pubblico territoriale.
1.6. In definitiva, esaminando tutta la documentazione presente agli atti, può ritenersi accertato che: A) la proprietà di via Tiberio Felice è in capo al;
B) tale tratto di strada non è mai CP_2 stato oggetto di cessione in favore del C) l'area luogo del sinistro è aperta al pubblico CP_1 transito;
D) è intercorso accordo di gestione provvisoria e congiunta dell'area in capo ad entrambi gli enti.
1.7. Tali circostanze, complessivamente valutate, inducono a ritenere l'effettivo potere di controllo, vigilanza e custodia del tratto di strada ove si è verificato il sinistro in capo sia al che al , con pari responsabilità. CP_1 CP_2
1.8. Può solo aggiungersi che la classificazione della strada in questione come “vicinale ad uso pubblico” non influisce sulla circostanza per cui la manutenzione della stessa sarebbe comunque ripartita tra il e il . CP_1 CP_2
1.9 Sul punto, la Corte d Cassazione ha stabilito che: “che in relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà CP_1 privata, purchè esse siano inserite - come nella specie - tra le strade adibite a pubblico transito.
Infatti, va premesso che ai fini della definizione stessa di "strada", è rilevante, ai sensi dell'art.
2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. E', pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del fondata sugli obblighi di CP_1 custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada.
6 Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade
"vicinali" sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione
(art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (v. Cass. n. 17350 del 2008; nello stesso senso, v. Cass., n. 14367 del 2018). Ed ancora la legittimazione passiva del ben può concorrere con quella del dei CP_1 CP_2 comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia esistente in capo ai proprietari del bene (Cass. n.3216/2017).
1.10. Nel caso di specie, le peculiarità accertate in fatto della vicenda – sopra indicate e unitariamente considerate- consentono di ritenere l'obbligo di sorveglianza e manutenzione ripartito in pari quota tra il e l'effettivo proprietario. CP_1
***
2. Venendo al merito della vicenda, preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n. 11016/2011).
2.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
2.2. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.”. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
7 2.3. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
3. Passando all'esame del merito della domanda proposta dalla sig.ra l'istruttoria Parte_1 documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
4. Può ritenersi accertato che in data 23.07.2019, alle ore 20,15 circa, mentre Parte_1 camminava lungo via Tiberio Claudio Felice, a causa di una disconnessione del manto stradale, cadeva rovinosamente in terra.
4.1. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da Persona_1 indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
Il teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una disconnessione a ridosso del marciapiede difficilmente visibile per la poca illuminazione.
La ha così descritto la dinamica: “Confermo che il giorno 23.07.2019 alle ore Persona_1
20,15 circa, La sig.ra percorreva a piedi la strada sita in Salerno, alla località Parte_1
Zona Industriale, Via Tiberio Claudio Felice n. 27, intersezione con via Terre Risaie n.° 2; tanto posso affermare poiché ho assistito alla caduta della sig.ra e poiché mi trovavo in zona per motivi di lavoro;
preciso che lavoro al Centro Agroalimantare situato a 200 metri di distanza dal punto di caduta;
preciso che avevo terminato il mio turno di lavoro;
il centro quella sera chiuse verso le 19,30 ed io mi attardai a fare compere presso il supermercato ivi esistente. Sul capo 2 della suddetta memoria risponde: Confermo che la sig.ra giunta all'altezza della concessionaria
FORD e più precipuamente di fronte tale concessionaria, con direzione Bar Moretti food&drink, rovinava a terra cadendo sul suo lato anteriore destro con il braccio destro proteso a mo' di protezione;
Sul capo 3 della suddetta memoria risponde: il marciapiedi dove cadde la sig.ra era dissestato nel senso che era ivi esistente una buca larga circa 40-50 cm e profonda circa 5-10 cm. Sul capo 4 della suddetta memoria risponde: la zona era scarsamente illuminata ed il
8 lampione più vicino al punto di caduta era posizionato a circa venti metri;
la giornata volgeva all'imbrunire e non ricordo se lo stesso lampione fosse acceso;
Sul capo 6 della suddetta memoria risponde: non c'erano segnali di pericolo o, comunque, di avvertimento;
Sul capo 7 della suddetta memoria risponde: io mi trovavo dall'altra parte della carreggiata;
mi sono avvicinato alla sig.ra, dopo aver attraversato la strada;
la stessa era ancora riversa a terra ed io l'ho soccorsa adagiandola, seduta, a ridosso del muretto ivi esistente;
la sig.ra lamentava dolori alla spalla destra;
Sul capo 8 della suddetta memoria risponde: la sig.ra mi diede il numero di telefono della figlia, io dopo aver chiamato la figlia della sig.ra attesi il suo arrivo e poi andai via;
non so riferire come raggiunse l'ospedale. ADR io oltre a vedere la sig.ra cadere ho anche avvertito il rumore della caduta”.
Il teste ha confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione e che la zona si presentava poco illuminata.
5. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti si evince la presenza di una disconnessione di medie-grandi dimensioni, certamente insidiosa in quanto posta lungo il marciapiede e non facilmente visibile poiché distante dall'illuminazione pubblica posta ad almeno una ventina di metri dal luogo del sinistro.
La presenza di pali della luce in lontananza (dunque certamente non idonei ad illuminare la zona alle 20,15 verso l'imbrunire) emerge chiaramente dalla documentazione fotografica in atti;
ed è stata confermata dal teste escusso.
Inoltre, dal materiale fotografico si evince che il dissesto della pavimentazione cromaticamente si confondeva con il resto del manto stradale in quanto di colore e materiale simile al resto dell'asfalto presente sul manto stradale.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore 20.15, non consentivano una piena visibilità della strada alla sig.ra Parte_1
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: tanto più la buca è di un colore analogo rispetto al manto stradale e la zona teatro del sinistro poco illuminata, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
6. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
7. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1
9 effettivamente caduta mentre percorreva il marciapiede lungo via Tiberio Felice: nello specifico, cadeva a causa di un dissesto resa insidiosa dalla sua posizione – a ridosso del marciapiede– e dallo stato dei luoghi (la buca si presentava cromaticamente simile al resto della pavimentazione, in zona non ben illuminata). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il CP_4
il , per tutte le ragioni sopra esaminate;
[...] Controparte_1
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
7.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto e/ il
- trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla CP_2 pertinenza del bene- dimostrassero di aver posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
7.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che nè l' convenuto nè il terzo chiamato - lungi dall'aver posto in essere la normale CP_2 CP_2 dovuta attività di manutenzione – sono rimasti inerti pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente a ridosso di un marciapiede - avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
L'assenza di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.
Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta “normale” dell'attrice, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità, ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza
10 della responsabilità solidale del e del ai sensi dell'art.2051 Controparte_1 CP_4
c.c..
8. Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. del dott. (pienamente condivisibile in quanto Persona_2 scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attrice ha riportato una “frattura scomposta della testa dell'omero destro” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 40 giorni d'inabilità temporanea parziale al 75%;
- 20 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%;
- Danno biologico pari al 9%.
8.1.. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada vicinale) custodito dall'ente e dal , avendo la danneggiata del resto CP_2 espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (70 anni) avremo pertanto:
-Età della danneggiata alla data del sinistro 70 anni
-Percentuale di invalidità permanente 9%
-Punto danno biologico € 2.438,24
11 -Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
-Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
- Danno non patrimoniale risarcibile € 14.373,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
-Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
-Totale danno biologico temporaneo € 4.025,00
- Totale generale: € 18.398,00
8.2. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie;
non risultano documentate eventuali spese mediche da rimborsare.
9. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
10. Segue, in definitiva, la condanna in solido del e del Controparte_1 Controparte_4
al pagamento della somma di euro 18.398,00 in favore oltre interessi
[...] Parte_1 da calcolarsi come sopra.
11. Deve essere esaminata, a questo punto, la domanda di manleva spiegata dal CP_4 nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
Innanzitutto, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata
[...]
, relative alla mancata denuncia del sinistro. Controparte_7
Infatti, come correttamente asserito e documentato dal , lo stesso ha adempiuto ai propri CP_2 obblighi “informativi” denunciando il sinistro con nota del 04.06.2020, Prot. n. 2721 come attestato dalla nota di riscontro inviata dalla stessa compagnia assicurativa al in data CP_2
21.07.2020.
Venendo al merito, non è contestato il rapporto contrattuale assicurativo intercorso tra il e la terza chiamata. Si rimanda alla documentazione prodotta dal in allegato CP_2 CP_2 alla comparsa, da cui si evince che il nel periodo relativo al sinistro de quo, era CP_4 garantito dalla responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi nello svolgimento delle
12 funzioni amministrative di propria competenza da contratto di assicurazione n. . P.IVA_1 stipulato con la società . Controparte_7
12. Sulla scorta di quanto precede deve disporsi la condanna di , Controparte_7
a tenere indenne come dai limiti stabiliti nella polizza n.5030537RI, il da quanto CP_4 questo è o sarà chiamato a corrispondere a per il danno alla stessa cagionato, Parte_1 ivi incluse le spese di lite.
Nello specifico, la società chiamata in causa dovrà tenere indenne il da tutti Controparte_8 gli esborsi sostenuti in conseguenza del presente giudizio, comprensivi sia del risarcimento dei danni dovuto alla parte attrice che delle spese di lite, ad eccezione dell'importo della franchigia previsto nella polizza assicurativa, pari ad € 2.500,00, che resta a carico dell'assicurato (cft. condizioni di contratto che prevedono la suddetta franchigia).
13. Non resta che disciplinare le spese di lite.
13.1. Nel rapporto tra l'attrice, il ed il Controparte_1 Controparte_2
esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione di una
[...] liquidazione unitaria e complessiva (stante la sostanziale omogeneità delle rispettive difese) nonché solidale, applicando parametri compresi tra minimi e medi ex D.M. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa (sulla base del quantum di accoglimento della domanda attorea) e delle attività espletate. Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
12.2. Parimenti, le spese di CTU - già liquidate in corso di causa con separato decreto - inerendo all'accertamento del danno conseguenza, debbono essere poste definitivamente e in solido a carico del e del Controparte_1 CP_4
13 Le spese di lite tra il e la terza chiamata possono CP_2 Controparte_7 compensarsi non avendo l'assicurazione contestato il rapporto contrattuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ES OS, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5877/2021 R.G., disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. accerta la responsabilità del sinistro in capo al ed al Controparte_1 [...]
; Controparte_2
2. per l'effetto, condanna - in solido tra loro - il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_9 ed il , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_2 di della somma di € 18.398,00, oltre interessi legali su tale somma, devalutata Parte_1
13 al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
3. condanna il , in persona del Sindaco p.t. ed il Controparte_1 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., in solido fra loro, al pagamento delle spese
[...] processuali in favore che si liquidano in euro 3.200,00 per competenze Parte_1 professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa - in solido fra loro – a carico del e del;
Controparte_1 Controparte_2 dispone la distrazione delle predette spese di lite a favore dell'Avv. CA IA, dichiaratosi antistatario;
4. condanna , in persona del legale rapp. p.t., a tenere indenne il Controparte_7
da quanto dal medesimo dovuto e pagato in Controparte_2 favore di anche a titolo di spese legali, in ragione della presente sentenza, Parte_1 espunto l'importo della franchigia di € 2.500,00, che resta a carico dell'assicurato;
5. compensa le spese di lite tra il e Controparte_2 [...]
. Controparte_7
Così deciso in Salerno, in data 4.11.2025
Il Giudice
ES OS
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. ES OS, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5877/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA CA, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio
Emanuele II n.° 95, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per nomina di nuovo difensore;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano Carnevale, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3;
CONVENUTO
Nonchè
Controparte_2
in persona del Presidente e legale rapp. p.t., rappresentato e difeso, in virtù di
[...] mandato in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. Michele Terribile e con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Battipaglia al Largo Silarus n.6;
ZO AT
1 E
-SARA ASS.NI S.P.A., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia passiva dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa,
e con questi elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Ersilio Castelluccio n. 24;
RZ IA
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.05.2025.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra citava in giudizio il Parte_1
esponendo: Controparte_1
- che il giorno 23.07.2019, alle ore 20,15 circa, mentre percorreva Via Tiberio Claudio Felice
n.27, in Salerno località Zona Industriale, precisamente di fronte la concessionaria Ford, con direzione Bar Moretti food&drink, cadeva al suolo a causa di una pavimentazione sconnessa del marciapiede;
-che, a seguito della caduta, veniva soccorsa dal Sig. e trasportata presso il Persona_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona, ove le veniva diagnosticato: “trauma spalla dx arto sup. dx, ginocchio dx e sx, piede sx”;
- che, in seguito all'occorso, si sottoponeva a visita presso lo studio del dott. il quale CP_3 riscontrava un danno per invalidità permanente dell'8%;
- che, nonostante la messa in mora con raccomandate A/R, inviate al in data Controparte_1
26/10/2019 e 7/03/2020, non era stato possibile addivenire ad una bonaria composizione della vertenza.
1.2. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare, nella causazione dei fatti descritti in narrativa, la responsabilità esclusiva del , quale responsabile Controparte_1 per l'effetto, condannare la parte citata in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale correte in via Roma CAP 84100 Salerno al pagamento in favore dell'attore della somma totale pari ad euro 24.414,50 a titolo di risarcimento danni arrecati, così come di seguito indicati:
Danno biologico risarcibile € 10.130,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.662,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 17.727,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50
2 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.682,50
Spese mediche € 5,00
TOTALE GENERALE: € 19.349,50
Totale con personalizzazione massima € 24.414,50
Oltre gli interessi legali decorrenti dalla data della presente decisione sino al soddisfo. Inoltre, spettano anche gli interessi legali da calcolarsi non sulla somma liquidata all'attualità, bensì sulla somma originaria dovuta e via via incrementata annualmente, secondo indici ISTAT Foi
Generale, sino alla data della presente decisione (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 8/5/98, n. 4677). Più precisamente, gli interessi vanno calcolati, al tasso legale sull'importo risultante dalla “devalutazione” alla data del sinistro della somma sopra indicata, in base agli indici ISTAT, e, quindi, via via rivalutata annualmente fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, con divieto di anatocismo. Dalla decisione sino al soddisfo spettano soltanto gli interessi legali sulla somma sopra liquidata all'attualità a titolo risarcitorio, come già evidenziato.
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva il il quale, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che i luoghi di causa ricadevano in area non di proprietà del , bensì di competenza del IO ASI (Area Controparte_1
Sviluppo Industriale).
2.1. In ogni caso, contestava nel merito tutto quanto dedotto da parte attrice sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità della danneggiata.
2.2 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Il , ut supra, conclude per Controparte_1
l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri confronti. Nella denegata ipotesi di seppur minimo accoglimento, chiede che il Tribunale, nella ipotesi di pluralità di responsabili, voglia, all'interno del vincolo solidale passivo, graduare le relative responsabilità, condannando i condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
3. Con memoria depositata il 12.01.2022, parte attrice chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Controparte_4
3 3.1. Con ordinanza del 19.01.2022 il G.I. autorizzava la chiamata in causa del come CP_2 richiesta da parte attrice.
4. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_4 il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
[...]
4.1. Deduceva, difatti, che il si occupava esclusivamente di progettare e realizzare le CP_2 opere di infrastrutturazione e urbanizzazione, in riferimento ad aree e nuclei industriali del proprio comprensorio nonché delle zone dei Comuni della Provincia di Salerno e delle Provincie limitrofe e che, in particolare, il tratto di strada luogo del sinistro, ossia Viale Tiberio Claudio
Felice in Salerno, era caratterizzato dalla presenza di un diritto reale pubblico di uso spettante alla collettività, e per essa al predetto Comune.
4.2. Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei propri confronti, chiedeva di evocare in giudizio la società , tenuta a manlevarla in virtù del contratto Parte_2 di assicurazione sottoscritto dal convenuto, con polizza n.30537RI. CP_2
4.3. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. in via principale, nel merito, rigettare la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del , in quanto Controparte_4 totalmente infondata in fatto e in diritto, nonchè sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e, contestualmente, dichiarare l'estromissione del
[...]
dal presente giudizio;
2. in via subordinata, autorizzare la chiamata in causa del CP_5 terzo, , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 sede legale in Via Po n.20, 00198, Roma (RM), tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree, giusta polizza n.30537RI; Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
5. Con ordinanza del 06/07/2022, il G.I. autorizzava la chiamata in causa della compagnia di assicurazione.
6. Con comparsa di risposta si costituiva la RA AS.ni spa che, in via preliminare, invocava la violazione del patto di gestione della lite per non avere, l'assicurata, trasmesso la chiamata in causa ricevuta.
6.1. Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree e delle eccezioni sollevate dal
; in particolare, sosteneva la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 [...]
, atteso che quest'ultimo non aveva effettuato alcun lavoro sul tratto di strada CP_4 oggetto del sinistro nè era coinvolto nella manutenzione della stessa. Evocava, da ultimo, la sussistenza della franchigia di polizza.
4 6.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale Civile di Salerno, dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda attrice e, per l'effetto, rigettarla. In via del tutto subordinata, Voglia accoglierla nei limiti del giusto e del dovuto in applicazione dell'art.
1227 I o II co. c.c. Voglia assolvere il assicurato da qualsivoglia avversa pretesa anche CP_2 di rivalsa. Nel malaugurato caso di accoglimento anche parziale della domanda di garanzia,
Voglia contenere la esposizione della RA Spa nei limiti contrattuali, detraendo la franchigia prevista in polizza di €2.500,00 che dovrà rimanere a carico dell'assicurato e tenere conto del pregiudizio subito dalla compagnia assicurativa per la violazione del patto di gestione della lite posta in essere dall'assicurato. Con tutte le conseguenziali declaratorie di legge e con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio”.
7. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo note sostitutive di udienza ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata sia dal che dal , con la precisazione che la difesa con la Controparte_1 Controparte_4 quale i convenuti/terzi chiamati deducano ed argomentino di non essere titolari della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa in quanto attiene al merito della causa, ossia alla fondatezza dell'avversa domanda.
1.1. Ciò posto, quanto evidenziato dal , ossia che i luoghi di causa ricadano in Controparte_1 area non di proprietà del ma di competenza con IO ASI (Area Controparte_1
Sviluppo Industriale) è circostanza pacifica e non oggetto di contestazione.
Si rimanda alla certificazione del 22.05.2017, prodotta da entrambe le parti convenute, in cui si attesta che tra le strade mai consegnate al “e pertanto … da ritenersi di proprietà del CP_1
rientri proprio Via Tiberio Claudio Felice, luogo del sinistro per cui è causa. CP_4
Agli atti, del resto, non è presente alcuna documentazione che comprovi la cessione a favore del della strada oggetto del sinistro, mentre è pacifica la realizzazione dell'area Controparte_1 ad opera del . CP_2
1.2. Dalla documentazione acquisita agli atti, in particolare dal carteggio intercorso tra il
[...]
ed il emerge, altresì, che i predetti enti si sono nel tempo accordati per CP_1 CP_4 provvedere congiuntamente alla gestione del tratto stradale in contestazione.
1.3. Si rimanda, in primo luogo, alla nota 3787/2016 con la quale il Responsabile del Settore
Impianti e Manutenzione del riferiva al della necessità di tenere Controparte_1 CP_2
5 distinte le strade effettivamente consegnate all'ente pubblico territoriale (per le quale la responsabilità di custodia e manutenzione era da considerarsi integralmente ricadente sul e quelle costruite e non consegnate dal da ritenersi “strade vicinali” con CP_1 CP_2 riparto tra i due enti di oneri e responsabilità.
1.4. Particolarmente significativo è poi l'approdo di tale carteggio, ossia l'accordo intercorso nel
2021 tra i due enti per la gestione congiunta dei sinistri verificatisi in tali aree, espressamente dichiarato vincolante anche per i sinistri già pendenti. Si rimanda alla missiva a firma del Sindaco Contr di Salerno del 3.09.2021 ed alla risposta del Vice – Presidente del 5.10.2021, prodotte dal in allegato alle memorie istruttorie. Controparte_1
1.5.Non da ultimo, è circostanza pacifica che il tratto di strada in contestazione sia aperto al transito tanto che è rimasta non contestata la circostanza – dedotta dal – secondo cui i CP_2 cartelli stradali presenti in loco sono stati apposti dall'ente pubblico territoriale.
1.6. In definitiva, esaminando tutta la documentazione presente agli atti, può ritenersi accertato che: A) la proprietà di via Tiberio Felice è in capo al;
B) tale tratto di strada non è mai CP_2 stato oggetto di cessione in favore del C) l'area luogo del sinistro è aperta al pubblico CP_1 transito;
D) è intercorso accordo di gestione provvisoria e congiunta dell'area in capo ad entrambi gli enti.
1.7. Tali circostanze, complessivamente valutate, inducono a ritenere l'effettivo potere di controllo, vigilanza e custodia del tratto di strada ove si è verificato il sinistro in capo sia al che al , con pari responsabilità. CP_1 CP_2
1.8. Può solo aggiungersi che la classificazione della strada in questione come “vicinale ad uso pubblico” non influisce sulla circostanza per cui la manutenzione della stessa sarebbe comunque ripartita tra il e il . CP_1 CP_2
1.9 Sul punto, la Corte d Cassazione ha stabilito che: “che in relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà CP_1 privata, purchè esse siano inserite - come nella specie - tra le strade adibite a pubblico transito.
Infatti, va premesso che ai fini della definizione stessa di "strada", è rilevante, ai sensi dell'art.
2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. E', pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del fondata sugli obblighi di CP_1 custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada.
6 Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade
"vicinali" sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione
(art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (v. Cass. n. 17350 del 2008; nello stesso senso, v. Cass., n. 14367 del 2018). Ed ancora la legittimazione passiva del ben può concorrere con quella del dei CP_1 CP_2 comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia esistente in capo ai proprietari del bene (Cass. n.3216/2017).
1.10. Nel caso di specie, le peculiarità accertate in fatto della vicenda – sopra indicate e unitariamente considerate- consentono di ritenere l'obbligo di sorveglianza e manutenzione ripartito in pari quota tra il e l'effettivo proprietario. CP_1
***
2. Venendo al merito della vicenda, preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n. 11016/2011).
2.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
2.2. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.”. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
7 2.3. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
3. Passando all'esame del merito della domanda proposta dalla sig.ra l'istruttoria Parte_1 documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
4. Può ritenersi accertato che in data 23.07.2019, alle ore 20,15 circa, mentre Parte_1 camminava lungo via Tiberio Claudio Felice, a causa di una disconnessione del manto stradale, cadeva rovinosamente in terra.
4.1. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da Persona_1 indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
Il teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una disconnessione a ridosso del marciapiede difficilmente visibile per la poca illuminazione.
La ha così descritto la dinamica: “Confermo che il giorno 23.07.2019 alle ore Persona_1
20,15 circa, La sig.ra percorreva a piedi la strada sita in Salerno, alla località Parte_1
Zona Industriale, Via Tiberio Claudio Felice n. 27, intersezione con via Terre Risaie n.° 2; tanto posso affermare poiché ho assistito alla caduta della sig.ra e poiché mi trovavo in zona per motivi di lavoro;
preciso che lavoro al Centro Agroalimantare situato a 200 metri di distanza dal punto di caduta;
preciso che avevo terminato il mio turno di lavoro;
il centro quella sera chiuse verso le 19,30 ed io mi attardai a fare compere presso il supermercato ivi esistente. Sul capo 2 della suddetta memoria risponde: Confermo che la sig.ra giunta all'altezza della concessionaria
FORD e più precipuamente di fronte tale concessionaria, con direzione Bar Moretti food&drink, rovinava a terra cadendo sul suo lato anteriore destro con il braccio destro proteso a mo' di protezione;
Sul capo 3 della suddetta memoria risponde: il marciapiedi dove cadde la sig.ra era dissestato nel senso che era ivi esistente una buca larga circa 40-50 cm e profonda circa 5-10 cm. Sul capo 4 della suddetta memoria risponde: la zona era scarsamente illuminata ed il
8 lampione più vicino al punto di caduta era posizionato a circa venti metri;
la giornata volgeva all'imbrunire e non ricordo se lo stesso lampione fosse acceso;
Sul capo 6 della suddetta memoria risponde: non c'erano segnali di pericolo o, comunque, di avvertimento;
Sul capo 7 della suddetta memoria risponde: io mi trovavo dall'altra parte della carreggiata;
mi sono avvicinato alla sig.ra, dopo aver attraversato la strada;
la stessa era ancora riversa a terra ed io l'ho soccorsa adagiandola, seduta, a ridosso del muretto ivi esistente;
la sig.ra lamentava dolori alla spalla destra;
Sul capo 8 della suddetta memoria risponde: la sig.ra mi diede il numero di telefono della figlia, io dopo aver chiamato la figlia della sig.ra attesi il suo arrivo e poi andai via;
non so riferire come raggiunse l'ospedale. ADR io oltre a vedere la sig.ra cadere ho anche avvertito il rumore della caduta”.
Il teste ha confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione e che la zona si presentava poco illuminata.
5. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti si evince la presenza di una disconnessione di medie-grandi dimensioni, certamente insidiosa in quanto posta lungo il marciapiede e non facilmente visibile poiché distante dall'illuminazione pubblica posta ad almeno una ventina di metri dal luogo del sinistro.
La presenza di pali della luce in lontananza (dunque certamente non idonei ad illuminare la zona alle 20,15 verso l'imbrunire) emerge chiaramente dalla documentazione fotografica in atti;
ed è stata confermata dal teste escusso.
Inoltre, dal materiale fotografico si evince che il dissesto della pavimentazione cromaticamente si confondeva con il resto del manto stradale in quanto di colore e materiale simile al resto dell'asfalto presente sul manto stradale.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore 20.15, non consentivano una piena visibilità della strada alla sig.ra Parte_1
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: tanto più la buca è di un colore analogo rispetto al manto stradale e la zona teatro del sinistro poco illuminata, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
6. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
7. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1
9 effettivamente caduta mentre percorreva il marciapiede lungo via Tiberio Felice: nello specifico, cadeva a causa di un dissesto resa insidiosa dalla sua posizione – a ridosso del marciapiede– e dallo stato dei luoghi (la buca si presentava cromaticamente simile al resto della pavimentazione, in zona non ben illuminata). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il CP_4
il , per tutte le ragioni sopra esaminate;
[...] Controparte_1
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
7.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto e/ il
- trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla CP_2 pertinenza del bene- dimostrassero di aver posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
7.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che nè l' convenuto nè il terzo chiamato - lungi dall'aver posto in essere la normale CP_2 CP_2 dovuta attività di manutenzione – sono rimasti inerti pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente a ridosso di un marciapiede - avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
L'assenza di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.
Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta “normale” dell'attrice, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità, ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza
10 della responsabilità solidale del e del ai sensi dell'art.2051 Controparte_1 CP_4
c.c..
8. Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. del dott. (pienamente condivisibile in quanto Persona_2 scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attrice ha riportato una “frattura scomposta della testa dell'omero destro” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 40 giorni d'inabilità temporanea parziale al 75%;
- 20 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%;
- Danno biologico pari al 9%.
8.1.. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada vicinale) custodito dall'ente e dal , avendo la danneggiata del resto CP_2 espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (70 anni) avremo pertanto:
-Età della danneggiata alla data del sinistro 70 anni
-Percentuale di invalidità permanente 9%
-Punto danno biologico € 2.438,24
11 -Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
-Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
- Danno non patrimoniale risarcibile € 14.373,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
-Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
-Totale danno biologico temporaneo € 4.025,00
- Totale generale: € 18.398,00
8.2. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie;
non risultano documentate eventuali spese mediche da rimborsare.
9. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
10. Segue, in definitiva, la condanna in solido del e del Controparte_1 Controparte_4
al pagamento della somma di euro 18.398,00 in favore oltre interessi
[...] Parte_1 da calcolarsi come sopra.
11. Deve essere esaminata, a questo punto, la domanda di manleva spiegata dal CP_4 nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
Innanzitutto, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata
[...]
, relative alla mancata denuncia del sinistro. Controparte_7
Infatti, come correttamente asserito e documentato dal , lo stesso ha adempiuto ai propri CP_2 obblighi “informativi” denunciando il sinistro con nota del 04.06.2020, Prot. n. 2721 come attestato dalla nota di riscontro inviata dalla stessa compagnia assicurativa al in data CP_2
21.07.2020.
Venendo al merito, non è contestato il rapporto contrattuale assicurativo intercorso tra il e la terza chiamata. Si rimanda alla documentazione prodotta dal in allegato CP_2 CP_2 alla comparsa, da cui si evince che il nel periodo relativo al sinistro de quo, era CP_4 garantito dalla responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi nello svolgimento delle
12 funzioni amministrative di propria competenza da contratto di assicurazione n. . P.IVA_1 stipulato con la società . Controparte_7
12. Sulla scorta di quanto precede deve disporsi la condanna di , Controparte_7
a tenere indenne come dai limiti stabiliti nella polizza n.5030537RI, il da quanto CP_4 questo è o sarà chiamato a corrispondere a per il danno alla stessa cagionato, Parte_1 ivi incluse le spese di lite.
Nello specifico, la società chiamata in causa dovrà tenere indenne il da tutti Controparte_8 gli esborsi sostenuti in conseguenza del presente giudizio, comprensivi sia del risarcimento dei danni dovuto alla parte attrice che delle spese di lite, ad eccezione dell'importo della franchigia previsto nella polizza assicurativa, pari ad € 2.500,00, che resta a carico dell'assicurato (cft. condizioni di contratto che prevedono la suddetta franchigia).
13. Non resta che disciplinare le spese di lite.
13.1. Nel rapporto tra l'attrice, il ed il Controparte_1 Controparte_2
esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione di una
[...] liquidazione unitaria e complessiva (stante la sostanziale omogeneità delle rispettive difese) nonché solidale, applicando parametri compresi tra minimi e medi ex D.M. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa (sulla base del quantum di accoglimento della domanda attorea) e delle attività espletate. Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
12.2. Parimenti, le spese di CTU - già liquidate in corso di causa con separato decreto - inerendo all'accertamento del danno conseguenza, debbono essere poste definitivamente e in solido a carico del e del Controparte_1 CP_4
13 Le spese di lite tra il e la terza chiamata possono CP_2 Controparte_7 compensarsi non avendo l'assicurazione contestato il rapporto contrattuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ES OS, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5877/2021 R.G., disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. accerta la responsabilità del sinistro in capo al ed al Controparte_1 [...]
; Controparte_2
2. per l'effetto, condanna - in solido tra loro - il , in persona del p.t., Controparte_1 CP_9 ed il , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_2 di della somma di € 18.398,00, oltre interessi legali su tale somma, devalutata Parte_1
13 al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
3. condanna il , in persona del Sindaco p.t. ed il Controparte_1 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., in solido fra loro, al pagamento delle spese
[...] processuali in favore che si liquidano in euro 3.200,00 per competenze Parte_1 professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa - in solido fra loro – a carico del e del;
Controparte_1 Controparte_2 dispone la distrazione delle predette spese di lite a favore dell'Avv. CA IA, dichiaratosi antistatario;
4. condanna , in persona del legale rapp. p.t., a tenere indenne il Controparte_7
da quanto dal medesimo dovuto e pagato in Controparte_2 favore di anche a titolo di spese legali, in ragione della presente sentenza, Parte_1 espunto l'importo della franchigia di € 2.500,00, che resta a carico dell'assicurato;
5. compensa le spese di lite tra il e Controparte_2 [...]
. Controparte_7
Così deciso in Salerno, in data 4.11.2025
Il Giudice
ES OS
14