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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice
Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4234/2014 R.G. promossa
DA
Dott. AN LV e prof.ssa Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Fiume, giusta
[...]
procura in atti;
- attori -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_1
Azzaro;
, e proseguito nei confronti di Controparte_2 CP_3
e nella qualità di eredi, rappresentati e
[...] Controparte_4 difesi dall'avv. Giuseppe Zangara;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore;
; Controparte_6
- convenuti -
Avente ad oggetto: Appalto.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione in data 27/01/2025 con assegnazione dei termini ex artt. 281quinquies e 190, comma 1, c.p.c..
1 Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima
volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione del 10 marzo 2014 il dott. AN
LV e la prof.ssa hanno esposto che: Parte_1
-sono comproprietari di un villino e circostante terreno in Pedara;
- dovendo procedere a ristrutturazione, si sono rivolti all'architetto a , titolare dell'omonima Controparte_2 Controparte_1 impresa edile, nonché per i lavori relativi all'impianto elettrico a la quale inviava;
-venivano Controparte_5 Controparte_6
quindi redatti i preventivi, meglio specificati in atti, per un totale in relazione ai lavori edili di € 76.180,00; -sia i lavori edili sia quelli riguardanti l'impianto elettrico, tuttavia, non venivano eseguiti a regola d'arte; -inoltre, i committenti versavano somme per un importo superiore a quanto in origine preventivato contrattualmente;
-dall'inadempimento contrattuale è derivato un danno risarcibile pari a complessivi € 73.647,98, consistente nelle spese da sostenere per il ripristino a regola d'arte, nella mancata fruizione dei benefici fiscali, nel pregiudizio conseguente alla fossa settica.
Tanto premesso, hanno chiesto in via principale di condannare in solido i convenuti al pagamento di € 73.647,98; in subordine, di condannare ciascuna parte convenuta pro quota in base alle singole responsabilità.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva;
ha negato ogni responsabilità evidenziando, al riguardo, di non essere mai stata nominata direttore dei lavori dai committenti e di non aver mai rivestito alcun incarico di tal genere non avendone né i titoli né le competenze.
2 Si è costituito altresì contestando le pretese Controparte_1
fatte valere nei suoi confronti e chiedendone il rigetto.
Ha, inoltre, dedotto che le fatture emesse in dipendenza dei lavori eseguiti ammontavano ad € 100.345,00 ed ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento di €. 7.725,00, pari alla differenza tra l'ammontare dei lavori effettuati (€. 100.345,00) e quanto effettivamente pagato dagli attori (€. 92.620,00).
Non si sono costituiti e Controparte_6 Controparte_7
.
[...]
Il procedimento è stato integralmente trattato ed istruito, mediante prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio, dinanzi a giudici diversi dall'odierno decidente.
In particolare la causa - dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 21/01/2017 - è stata dapprima assunta in decisione il 27/02/2018 da altro giudicante il quale, con ordinanza datata 30/7/2018, l'ha rimessa sul ruolo per permettere alle parti di interloquire sulla questione “peraltro rilevabile anche
d'ufficio, della nullità del contratto di appalto, in quanto avente ad oggetto l'esecuzione di opere prive di concessione edilizia” sollevata dagli stessi attori per la prima volta con la comparsa conclusionale del 30/04/2018.
Il giudizio, poi, è stato dichiarato interrotto in data
20/11/2018 a causa del decesso dell'avv. Federico De Geronimo, unico difensore degli attori.
Riassunta la causa e rinviata per la precisazione delle conclusioni, in data 01/03/2022 è stata dichiarata nuovamente l'interruzione del giudizio a seguito del decesso della convenuta
. Controparte_2
Il procedimento è stato, quindi, ancora una volta riassunto e poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata chiamata per la prima volta dinanzi a questo
Giudice - subentrato ai precedenti Decidenti - in sede di precisazione delle conclusioni.
3 Gli attori hanno precisato le conclusioni come segue:
“premessi i precedenti scritti e verbali di causa che qui devono intendersi integralmente richiamati e trascritti, si insiste in tutte le domande enunciate nell'atto introduttivo del giudizio, nonché nelle richieste istruttorie formulate e reiterate nella comparsa conclusionale del 28 aprile 2018, ed in particolare affinché venga
assunta la prova testimoniale articolata in seno alla memoria ex
art. 183, comma 2 c.p.c. per i capitoli di prova non ammessi. Si insiste, altresì, nella richiesta di acquisizione del fascicolo di ATP,
per come disposto con ordinanza del 18/10/2015. In relazione alla questione relativa alla nullità dei contratti, per la quale, con
ordinanza del 21/08/2018 il Tribunale ha invitato le parti ad interloquire, si chiede che venga dichiarata tale nullità, con
conseguente condanna nei confronti dei convenuti alla restituzione della somma di € 108.320,00 oltre interessi.
In via subordinata precisa le proprie conclusioni
riportandosi a quelle tutte già in precedenza rassegnate e chiede che la causa venga rimessa in decisione con assegnazione dei
termini per il deposito di memorie conclusive ed eventuali repliche.”.
e , in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4
, hanno precisato le conclusioni chiedendo quanto Controparte_2 segue: “precisa le proprie conclusioni riportandosi alle deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 03.04.2023, ai precedenti scritti
difensivi nonché alle note depositate telematicamente il
17.06.2024, che qui devono intendersi integralmente ripetute e
trascritte.
In via principale, si insiste nell'eccezione di carenza di
legittimazione passiva della de cuius sig.ra , e Controparte_2 decadenza degli attori dall'azione e/o dalla potestà di far valere i vizi denunciati ex art. 1667, comma II, di tardività ed
inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto di appalto
4 per irregolarità urbanistica, sollevata in via di eccezione di inadempimento per la prima volta in seno alla comparsa
conclusionale, ben oltre il termine decadenziale di proponibilità delle eccezioni e di preclusioni previsto dall'art.163 c.p.c., con
conseguente inammissibilità della domanda nuova, come già rettamente avvertito dal Decidente con le ordinanze del 18/10/15 e
del 03/05/16.
Nel merito, riportandosi alla comparsa conclusionale e memorie di replica depositate, si contestano integralmente le difese
di parte attrice nei propri atti, voglia respingersi qualunque domanda proposta nei confronti della in ordine ad un CP_2
presunto incarico professionale conferitole, come accertato in sede di ATP, in sede penale e nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'odierno giudizio, in particolare respingersi la domanda di risarcimento per difetto di prospettazione e allegazione della domanda fino alla cristallizzazione del thema
decidendum, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'asserito danno, né elementi sufficienti, ancorché presuntivi, a quantificare
il danno effettivamente patito.
Ci si oppone alla chiesta rimessione della causa in
istruttoria, già rigettata dal precedente Decidente, e nella
ammissione di una nuova CTU, meramente esplorativa ed inconducente avendo gli esiti dell'indagine tecnica - svolta con
l'ausilio di sofisticata strumentazione diagnostica –smentito incontrovertibilmente le allegazioni degli attori, ritenere e
dichiarare inattendibili le dichiarazioni sul punto rese dai testi di parte attrice escussi in corso di causa.
Confidandosi nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, si chiede che la causa venga posta in decisione.
Il tutto con vittoria di spese e onorario del giudizio, anche per lite temeraria ex art.96 c.p.c.”.
ha precisato le conclusioni come segue: Controparte_1
“Insiste nelle difese, domande ed eccezioni sin qui spiegate dal
5 convenuto , e precisa le conclusioni riportandosi Controparte_1
a quelle già formulate in seno all'atto introduttivo, che qui debbono
intendersi integralmente ripetute e trascritte, opponendosi sin da ora a qualsiasi diversa istanza avversaria, anche in via istruttoria,
e chiedendo che la causa venga posta in decisione”.
Raccolte le conclusioni sopra riportate, la causa è stata posta in decisione in data 27/01/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
____________
2) In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti e , regolarmente Controparte_5 Controparte_6
citati e non costituiti in giudizio.
3) Va, quindi, esaminata l'eccezione di nullità del contratto di direzione dei lavori e del contratto di appalto “per la esecuzione di opere prive di concessione”, formulata dagli attori nella comparsa conclusionale del 28/4/2018 (pagine 12-13) - con richiesta di condanna alla restituzione della somma di “€ 108.320,00
(104.320,00 + 4.000,00)”, che si assume “indebitamente percepita per il contratto nullo” - eccezione che comportò la rimessione del giudizio in istruttoria, disposta dal Giudice dell'epoca con ordinanza del 30/7/2018.
L'eccezione in questione era stata contestata dalla difesa di
- che in base all'assunto degli attori aveva assunto Controparte_2
la direzione dei lavori - già con la memoria di replica del 18.5.2018,
per tardività e comunque infondatezza.
L'eccezione era stata contestata anche dal convenuto CP_1
con la memoria di replica di pari data con i seguenti rilievi:
[...]
“Parimenti inammissibile, e comunque manifestamente infondato risulta anche il rilievo da ultimo sollevato ex adverso riguardo alla
pretesa nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto.
Invero, la circostanza che gli attori non abbiano disimpegnato le
necessarie pratiche amministrative, prima ancora di eseguire i
6 lavori di ampliamento del villino, non può certamente comportare la nullità del contratto di appalto, con gli effetti restitutori invocati
ex adverso. Tanto più che l'abuso - peraltro già integralmente regolarizzato, come espressamente riconosciuto da controparte - è
rimasto confinato soltanto ad una modesta parte dei lavori appaltati alla ditta Maugeri, del tutto trascurabile rispetto
all'economia del contratto ed alla consistenza dei lavori
complessivamente realizzati dall'odierno deducente. Del resto gli attori, nel sollevare l'eccezione, non hanno provato e neanche
dedotto - neppure a livello di semplice allegazione - che la denunziata nullità investirebbe un elemento essenziale del negozio,
con ciò non potendosi estendere gli effetti della (qui ipotizzata) nullità parziale all'intero contratto di appalto intervenuto inter partes”.
2-a). L'eccezione di nullità del contratto di direzione dei lavori è irrilevante e ininfluente ai fini della decisione, per come si preciserà in prosieguo.
2-b). L'eccezione di nullità del contratto di appalto è
ammissibile e, nel merito, fondata.
È da premettere che, come esattamente rilevato da parte attrice con richiamo alla Giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di nullità del contratto per mancanza del titolo abilitativo per l'effettuazione di lavori può essere sollevata in ogni fase e stato del procedimento.
Di conseguenza, è da ritenere ammissibile che venga sollevata anche con la comparsa conclusionale, né la formulazione in tale sede ha dato luogo a difetto di contraddittorio, atteso che il
Giudice dell'epoca rimise appunto la causa in istruttoria perché le parti interloquissero sul punto (con conseguente incontestabile ammissibilità di una eventuale produzione probatoria per la contestazione dell'eccezione).
Orbene, dalla sentenza 11.02.2022, n. 4527, della Suprema
Corte di Cassazione – sez. II si evince il principio che sia nullo il
7 contratto di affidamento di lavori di costruzione, in assenza totale del titolo abilitativo.
Nello specifico la Suprema Corte ebbe ad affermare che
“Occorre, in particolare, distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. n. 47 del 1985, art. 7)
l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di
concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di
appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e per violazione delle norme imperative in materia urbanistica.
Nessuna nullità sussiste - invece - nel secondo caso (L. n. 47 del 1985, art. 12) ove si configuri una difformità solo parziale
(Cass. 20258/2008; Cass. 2187/2011; Cass. 30703/2018; Cass.
11469/2019).
Solo se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare
un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche rispetto a quello assentito), l'opera è equiparata a
quella del tutto priva di concessione.
Il criterio distintivo tra le due ipotesi riceve avallo nel D.P.R.
n. 380 del 2011, art. 31, che, riproducendo l'analoga formulazione della L. n. 47 del 1985, art. 7, dispone che sono interventi eseguiti
in totale difformità dal permesso di costruire quelli che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-
volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso o l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile,
intendendosi per specifica rilevanza un aumento consistente di volumi in relazione alla struttura realizzata ad una valutazione
assoluta ed oggettiva, e per autonoma utilizzabilità una struttura
precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente anche se l'accesso allo stesso avvenga attraverso lo stabile
8 principale(in tal senso anche Cass. pen. 7559/1994; Cass. pen.
6875/1997).”.
A seguito della eccezione formulata, con la quale parte attrice assumeva che i lavori erano stati effettuati in assenza del titolo abilitativo, correttamente - per come già precisato - il giudice dell'epoca rimise la causa in istruttoria con ordinanza del
30/7/2018, invitando le parti ad interloquire sull'eccezione, in modo che fosse rispettato il principio del contraddittorio.
L'eccezione venne contestata da entrambi i convenuti con il rilievo che l'assenza del titolo abilitativo riguardasse solo una parte
(modesta) dei lavori, e che, comunque, sarebbe stata sanata in prosieguo.
Le superiori deduzioni, peraltro, non sono state supportate da alcun riscontro probatorio, il cui onere gravava in questo caso su essi convenuti, ai sensi dell'articolo 2697, comma 2, C. C..
In relazione, poi, alla tipologia dei lavori, desumibile in primo luogo dai preventivi allegati al fascicolo di parte attrice, si rendeva necessaria la presentazione della alle competenti autorità, Pt_2
nonché la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza dei Beni
Culturali ed Ambientali.
Ciò evidenziato in ordine alla nullità del contratto di appalto di lavori di costruzione oggetto del presente giudizio, giacché in assenza totale del titolo abilitativo, va ricordato che in forza dell'articolo 1421 C. C. la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Nel presente caso, ben poteva essere rilevata da parte attrice, attesa la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto fondata, appunto, sul contratto di appalto. CP_1
L'eccezione di nullità, infatti, può essere formulata in ogni fase e stato del procedimento e finanche nel giudizio di legittimità,
per come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione civile - sez. VI,
nella sentenza 04/02/2015, n.2040, in relazione alla deduzione di
9 una radicale causa di nullità, che non era stata fatta valere nei precedenti gradi di giudizio, accolse il motivo del ricorso, con la seguente motivazione: “
1.a.1 - E' convincimento del relatore che la censura sia ammissibile in quanto la domanda risarcitoria dei
committenti si basava su un inadempimento del agli Pt_3 Pt_4
obblighi nascenti dal contratto d'opera professionale che lo vedeva
come direttore dei lavori: ciò posto va applicato quell'indirizzo
interpretativo, a mente del quale è consentito sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione di nullità di un
contratto, a condizione che ciò non comporti nuovi accertamenti di fatto (v. ex multis: Cass. Sez. 2^ n. 14621/2012; Cass. sez. 2^ n.
11188/2012) e che non si sia verificato un giudicato implicito sulla validità dello stesso, per aver, il giudice di merito, accolto o
respinto la domanda sul presupposto della validità del titolo su cui
essa si fondava e la questione della validità del negozio non sia stata sollevata in appello (vedi Cass. Sez. 3^ n.18540/2009)”.
Nella presente vertenza l'eccezione - per la sua formulazione
- non necessitava di alcun ulteriore accertamento in fatto, facente carico sugli attori, dal momento che la tipologia dei lavori, peraltro anche documentata, risultava dall'istruttoria già espletata.
Di conseguenza va dichiarata la nullità del contratto di appalto tra AN LV e Parte_1
committenti, e , di cui ai preventivi di lavori Controparte_1
allegati dal n. 3 al n. 12 prodotti nel fascicolo di parte attrice in sede di costituzione in giudizio.
Dalla declaratoria di nullità del contratto discende l'infondatezza delle domande formulate reciprocamente da parte attrice e dal convenuto . Controparte_1
Tutte le superiori domande, infatti, hanno titolo contrattuale ovverosia si fondano sul predetto contratto (inadempimenti e saldo somme che si assumono dovute in base ai lavori compiuti).
Per quanto esposto, vanno rigettate le domande formulate reciprocamente da parte attrice e dal convenuto . Controparte_1
10
2-c). Inammissibile, peraltro, in questa sede è la domanda di restituzione delle somme versate dai committenti all'impresa in attuazione del contratto nullo, formulata dagli attori per la prima volta in comparsa conclusionale.
E invero, dall'ammissibilità della domanda di declaratoria di nullità del contratto - che può essere formulata in ogni fase e stato del procedimento - non deriva ex se l'ammissibilità anche della domanda di restituzione delle somme versate.
La ripetizione di somme versate in attuazione di un contratto nullo, infatti, pur derivando certamente dalla pronuncia di nullità
del contratto, non costituisce tuttavia un unicum indefettibile con il contratto di appalto, poiché la causa petendi è costituita anche da un fatto successivo alla stipula del contratto, ovverosia dal versamento di somme effettuato in attuazione del rapporto nascente dal contratto.
Da ciò consegue che la domanda di restituzione delle somme, formulata per la prima volta dagli attori con la comparsa conclusionale del 28.4.2018 - prima della rimessione della causa sul ruolo da parte di precedente giudicante - è inammissibile in questa sede, poiché al momento della sua formulazione erano decorsi i termini entro i quali il Codice di rito consente l'integrazione delle domande (ex articolo 183, comma 6, c.p.c.).
3). Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da (e coltivata Controparte_2
poi dagli eredi di costei e ), la Controparte_3 Controparte_4
stessa va qualificata come contestazione della fondatezza della pretesa;
al riguardo, va rilevata la mancanza di prova sulla sussistenza del predetto contratto che, invero, non avrebbe potuto essere basata su una prova testimoniale, attesa la peculiarità del contenuto - anche dal punto di vista della enucleazione di obblighi, oneri e compensi - del contratto di direzione dei lavori.
11 4) Non possono trovare accoglimento neppure le domande proposte nei confronti della e Controparte_5 CP_6
, in ogni caso non sufficientemente comprovate.
[...]
5) In considerazione del comportamento delle parti, della peculiarità dell'eccezione accolta e della circostanza che l'eccezione di nullità del contratto è stata sollevata dagli attori ad istruttoria completata, vanno compensate tra le parti tutte le spese del giudizio.
Sulla base delle medesime considerazioni, le spese di C.T.U.
restano definitivamente a carico delle parti costituite in solido, per come già disposto in via provvisoria con precedente decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 4234/2014 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara la nullità del contratto di appalto tra AN
LV e committenti, e Parte_1 CP_1
, per come precisato in parte motiva;
[...]
Dichiara inammissibili le domande formulate dagli attori in comparsa conclusionale con cui hanno chiesto la restituzione delle somme versate in attuazione del contratto;
Rigetta tutte le altre domande;
Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti costituite in solido.
Così deciso in Catania in data 08/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu
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