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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Palermo, in persona della giudice monocratica dott.ssa DA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LOMBARDO FRANCESCO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dalle Avv.te Claire CP_1 P.IVA_1
LL e RA Di GL appellata
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali
MOTIVI della DECISIONE
E' fondato e va accolto l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza nr. 3271/2024 del 13.11.2024 con la quale il Giudice di Pace di
Palermo rigettò la domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria richiesta in conseguenza del ritardo di oltre tre ore del volo Palermo - Torino del giorno 30.10.2023 ore 19.20 n. CP_1
FR 4916, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. sulla base dei principi ricavati dalla sentenza della Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 27199 del 16/11/2017 secondo cui è sufficiente, per ritenere l'appello ammissibile, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel merito, è pacifico che il volo n. FR 4916 del 30.10.2023, in partenza da
Palermo, è giunto all'aeroporto di Torino con oltre 3 ore di ritardo: secondo il primo giudice, la compagnia aerea sarebbe però esente da responsabilità poiché il ritardo è stato cagionato da circostanze eccezionali – individuate nel forte vento che quel giorno spirava sull'aeroporto – con conseguente esclusione della possibilità, per il passeggero, di godere della compensazione pecuniaria.
Va invero ricordato che, in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del
Regolamento Comunitario nr. 261/2004, in caso di ritardo superiore alle tre ore, il vettore operativo è tenuto a corrispondere ai passeggeri una compensazione pecuniaria di € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori ai
1.500 chilometri (come la tratta in questione), ma che il vettore aereo, in pag. 2/4 deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lett. c) del medesimo articolo, è liberato dall'obbligo di pagamento della compensazione se dimostra che il ritardo all'arrivo è dovuto a «circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso», vale a dire a circostanze che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo (cfr. CGUE del 4 maggio 2017,
e C-315/15). Per_1 Per_2
Orbene, nel caso di specie, non ha fornito prova dell'eccezionalità CP_1
delle condizioni meteorologiche che hanno comportato il ritardo nell'esecuzione del volo. Ha invero allegato un articolo di un quotidiano che riportava la notizia del ritardo di due voli nella giornata del 30.10.2023,
a fronte delle decine di voli che in partenza ed in arrivo giornalmente dall'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, nonché due report tratti da due siti internet che comproverebbero (se fossero di semplice lettura) il fatto che vi era un vento forte sull'aeroporto.
Orbene, in disparte il valore non certo dirimente di queste allegazioni documentali, manca, al fine di corroborare la tesi difensiva di la CP_1
prova che anche altri aeromobili siano decollati o atterrati in ritardo quel giorno, anzi vi è una sorta di prova positiva del contrario posto che l'articolo del quotidiano depositato indica espressamente solo due aeromobili in ritardo, uno dei quali quello in oggetto, entrambi di CP_1
Va quindi accolto l'appello con la condanna della compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria di € 250,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
pag. 3/4 Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 243,00, di cui in € 70,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa per il primo grado di giudizio, ed in € 423,50, di cui € 91,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3271/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Palermo, accoglie la domanda di e per l'effetto condanna Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 250,00 oltre CP_1
interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio complessivamente liquidate in € 666,50, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 24.12.2025
La Giudice
DA LA
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Palermo, in persona della giudice monocratica dott.ssa DA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LOMBARDO FRANCESCO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dalle Avv.te Claire CP_1 P.IVA_1
LL e RA Di GL appellata
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali
MOTIVI della DECISIONE
E' fondato e va accolto l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza nr. 3271/2024 del 13.11.2024 con la quale il Giudice di Pace di
Palermo rigettò la domanda di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria richiesta in conseguenza del ritardo di oltre tre ore del volo Palermo - Torino del giorno 30.10.2023 ore 19.20 n. CP_1
FR 4916, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. sulla base dei principi ricavati dalla sentenza della Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 27199 del 16/11/2017 secondo cui è sufficiente, per ritenere l'appello ammissibile, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel merito, è pacifico che il volo n. FR 4916 del 30.10.2023, in partenza da
Palermo, è giunto all'aeroporto di Torino con oltre 3 ore di ritardo: secondo il primo giudice, la compagnia aerea sarebbe però esente da responsabilità poiché il ritardo è stato cagionato da circostanze eccezionali – individuate nel forte vento che quel giorno spirava sull'aeroporto – con conseguente esclusione della possibilità, per il passeggero, di godere della compensazione pecuniaria.
Va invero ricordato che, in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del
Regolamento Comunitario nr. 261/2004, in caso di ritardo superiore alle tre ore, il vettore operativo è tenuto a corrispondere ai passeggeri una compensazione pecuniaria di € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori ai
1.500 chilometri (come la tratta in questione), ma che il vettore aereo, in pag. 2/4 deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lett. c) del medesimo articolo, è liberato dall'obbligo di pagamento della compensazione se dimostra che il ritardo all'arrivo è dovuto a «circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso», vale a dire a circostanze che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo (cfr. CGUE del 4 maggio 2017,
e C-315/15). Per_1 Per_2
Orbene, nel caso di specie, non ha fornito prova dell'eccezionalità CP_1
delle condizioni meteorologiche che hanno comportato il ritardo nell'esecuzione del volo. Ha invero allegato un articolo di un quotidiano che riportava la notizia del ritardo di due voli nella giornata del 30.10.2023,
a fronte delle decine di voli che in partenza ed in arrivo giornalmente dall'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, nonché due report tratti da due siti internet che comproverebbero (se fossero di semplice lettura) il fatto che vi era un vento forte sull'aeroporto.
Orbene, in disparte il valore non certo dirimente di queste allegazioni documentali, manca, al fine di corroborare la tesi difensiva di la CP_1
prova che anche altri aeromobili siano decollati o atterrati in ritardo quel giorno, anzi vi è una sorta di prova positiva del contrario posto che l'articolo del quotidiano depositato indica espressamente solo due aeromobili in ritardo, uno dei quali quello in oggetto, entrambi di CP_1
Va quindi accolto l'appello con la condanna della compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria di € 250,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
pag. 3/4 Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 243,00, di cui in € 70,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa per il primo grado di giudizio, ed in € 423,50, di cui € 91,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3271/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Palermo, accoglie la domanda di e per l'effetto condanna Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 250,00 oltre CP_1
interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio complessivamente liquidate in € 666,50, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 24.12.2025
La Giudice
DA LA
pag. 4/4