CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 17/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
GA ER, EL
PENNA RICCARDO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1286/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GE0157066 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2025 depositato il
18/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso con cui l'Agenzia del Territorio rettificava il classamento dell'immobile ubicato in Genova, Indirizzo_1, proposto con procedura Docfa con causale “esatta rappresentazione grafica”, da categoria A2, classe 3, vani 11 a categoria A1, classe 2, vani 11.
Evidenzia preliminarmente la parte come l'immobile sia stato oggetto a pochi giorni di distanza di due docfa, il primo, per modifiche distributive interne e stralcio della cantina, la cui variazione non è stata mai notificata al contribuente e, il secondo, quello oggetto di ricorso presentato per eliminare dalla planimetria catastale
3 balconi e una finestra in realtà inesistenti.
Eccepisce la carenza di motivazione dell'avviso impugnato che non consente al contribuente si esercitare il diritto alla difesa. Nel caso specifico l'ufficio non ha effettuato il sopralluogo e in alcun modo argomentato circa il declassamento richiesto con il primo docfa.
Secondo la ricorrente la mancata notifica da parte dell'Ufficio della rettifica in categoria A1 a seguito della presentazione del primo Docfa renderebbe inefficace l'atto attributivo della categoria stessa.
Nel merito evidenzia le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile che non corrisponderebbero alla categoria attribuita ed evidenzia come le unità circostanti siano classificate tutte in A2 e A3, nonché
l'erronea metratura indicata all'atto del classamento originario in 250 mq, che in realtà risultano essere 225 mq. Allega documentazione fotografica.
L'Ufficio in via pregiudiziale lamenta l'uso strumentale della procedura Docfa e insiste per l'inammissibilità.
Nel merito evidenzia come l'immobile si classificato A1 sin dall'impianto. Le modifiche apportate di per sé non hanno fatto venir meno le caratteristiche di signorilità possedute dall'immobile.
Ritiene che, in caso di procedura a impulso di parte quale è il Docfa, sia da ritenersi sufficiente anche una motivazione implicita. Nel caso specifico l'Ufficio si è limitato a riportare il classamento in categoria A1 così come già accertato. L'obbligo di sopralluogo non è previsto in caso di procedura Docfa e, comunque, ricorreva solo nella fase di formazione del catasto.
Nel merito evidenzia sia le caratteristiche, sia il contesto di pregio in cui si trova l'immobile avente superficie catastale di 225 mq. Riguardo lo stato di manutenzione evidenzia che l'eventuale carenza non può incidere sul classamento catatstale.
Con ulteriori memorie la parte insiste per l'accoglimento del ricorso. In particolare contesta quanto controdedotto dall'Ufficio in merito all'assenza di sopralluogo e al fatto che la rendita catastale abbia un'efficacia illimitata nel tempo ma non definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
- va premesso che questo Collegio, pur non negando il diritto per i contribuenti di richiedere una diversa classificazione catastale degli immobili, nel caso del venir meno delle caratteristiche inizialmente possedute o, perchè frutto di un errore iniziale, ritiene, in conformità a quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18617/2020 (orientamento confermato dall'ordinanza n.31553/2022) che la procedura
Docfa non possa essere usata in modo strumentale per ottenere una diversa classificazione catastale, con una variazione al "ribasso" quando si è in presenza di minime variazioni interne che, di norma, costituiscono migliorie dell'immobile o in caso di semplice aggiornamento grafico, con l'unica eccezione del caso di frazionamento in due unità, quando questo riduca in modo considerevole la consistenza di entrambe.
- contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, non condivisibile appare l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte che ritiene, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura ” Docfa“, (articolo 2 del Dl 16/93 e Dm 701/94), che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile sia adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita;
- la Suprema Corte giunge a tale conclusione in quanto la stima eseguita, è conosciuta o comunque facilmente conoscibile per il contribuente, il quale, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso al Giudice tributario (Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenze nn. 2268/2014 e 16824/2006);
-la motivazione dell'atto di accertamento è, pertanto, da considerarsi completa ed esaustiva: l'Ufficio, non ha proceduto ad una riclassificazione dell'immobile, ma si è limitato, verificando che le caratteristiche non erano mutate, a riportare il classamento in quello precedente e già noto alla proprietà;
- la mancata notifica da parte dell'Ufficio della rettifica in categoria A1 a seguito della presentazione del primo
Docfa, al contrario di quanto argomentato da parte ricorrente non può rendere in alcun modo inefficace l'atto attributivo della categoria stessa, posto che questo atto interviene alla conclusione delle modifiche catastali attuate in relazione all'immobile;
-nel merito, l'immobile riveste natura di abitazione di tipo signorile, con riferimento alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche: è inserito in uno stabile sito in zona residenziale, nel quartiere di Castelletto, di notevole privilegio e, non certo modesto valore immobiliare. Quartiere che non sembra a questo Collegio abbia subito un qualche decadimento.
-l'u.i.u. ha una superficie catastale di 225 metri quadri, è composta di 11 vani catastali e, quindi superiore ai 160 mq., metratura oltre la quale, secondo la normativa, un immobile risulterebbe "ordinariamente censibile in A1".
-con riguardo, infine, ai confronti effettuati dalla parte ricorrente, si sottolinea che ogni unità viene classificata in base alle sue caratteristiche specifiche e non è rilevante ai fini catastali la presenza di immobili classificati diversamente se di tipologia e ubicazione differente.
- la documentazione fotografica, infine, risulta parziale e, comunque non sufficiente a far comprendere le reali caratteristiche intrinseche dell'immobile.
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene, conseguentemente, non accoglibile il presente ricorso. Compensa le spese di giudizio tenuto conto della fattispecie oggetto di esame.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 17/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
GA ER, EL
PENNA RICCARDO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1286/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GE0157066 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2025 depositato il
18/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso con cui l'Agenzia del Territorio rettificava il classamento dell'immobile ubicato in Genova, Indirizzo_1, proposto con procedura Docfa con causale “esatta rappresentazione grafica”, da categoria A2, classe 3, vani 11 a categoria A1, classe 2, vani 11.
Evidenzia preliminarmente la parte come l'immobile sia stato oggetto a pochi giorni di distanza di due docfa, il primo, per modifiche distributive interne e stralcio della cantina, la cui variazione non è stata mai notificata al contribuente e, il secondo, quello oggetto di ricorso presentato per eliminare dalla planimetria catastale
3 balconi e una finestra in realtà inesistenti.
Eccepisce la carenza di motivazione dell'avviso impugnato che non consente al contribuente si esercitare il diritto alla difesa. Nel caso specifico l'ufficio non ha effettuato il sopralluogo e in alcun modo argomentato circa il declassamento richiesto con il primo docfa.
Secondo la ricorrente la mancata notifica da parte dell'Ufficio della rettifica in categoria A1 a seguito della presentazione del primo Docfa renderebbe inefficace l'atto attributivo della categoria stessa.
Nel merito evidenzia le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile che non corrisponderebbero alla categoria attribuita ed evidenzia come le unità circostanti siano classificate tutte in A2 e A3, nonché
l'erronea metratura indicata all'atto del classamento originario in 250 mq, che in realtà risultano essere 225 mq. Allega documentazione fotografica.
L'Ufficio in via pregiudiziale lamenta l'uso strumentale della procedura Docfa e insiste per l'inammissibilità.
Nel merito evidenzia come l'immobile si classificato A1 sin dall'impianto. Le modifiche apportate di per sé non hanno fatto venir meno le caratteristiche di signorilità possedute dall'immobile.
Ritiene che, in caso di procedura a impulso di parte quale è il Docfa, sia da ritenersi sufficiente anche una motivazione implicita. Nel caso specifico l'Ufficio si è limitato a riportare il classamento in categoria A1 così come già accertato. L'obbligo di sopralluogo non è previsto in caso di procedura Docfa e, comunque, ricorreva solo nella fase di formazione del catasto.
Nel merito evidenzia sia le caratteristiche, sia il contesto di pregio in cui si trova l'immobile avente superficie catastale di 225 mq. Riguardo lo stato di manutenzione evidenzia che l'eventuale carenza non può incidere sul classamento catatstale.
Con ulteriori memorie la parte insiste per l'accoglimento del ricorso. In particolare contesta quanto controdedotto dall'Ufficio in merito all'assenza di sopralluogo e al fatto che la rendita catastale abbia un'efficacia illimitata nel tempo ma non definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
- va premesso che questo Collegio, pur non negando il diritto per i contribuenti di richiedere una diversa classificazione catastale degli immobili, nel caso del venir meno delle caratteristiche inizialmente possedute o, perchè frutto di un errore iniziale, ritiene, in conformità a quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18617/2020 (orientamento confermato dall'ordinanza n.31553/2022) che la procedura
Docfa non possa essere usata in modo strumentale per ottenere una diversa classificazione catastale, con una variazione al "ribasso" quando si è in presenza di minime variazioni interne che, di norma, costituiscono migliorie dell'immobile o in caso di semplice aggiornamento grafico, con l'unica eccezione del caso di frazionamento in due unità, quando questo riduca in modo considerevole la consistenza di entrambe.
- contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, non condivisibile appare l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte che ritiene, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura ” Docfa“, (articolo 2 del Dl 16/93 e Dm 701/94), che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile sia adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita;
- la Suprema Corte giunge a tale conclusione in quanto la stima eseguita, è conosciuta o comunque facilmente conoscibile per il contribuente, il quale, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso al Giudice tributario (Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenze nn. 2268/2014 e 16824/2006);
-la motivazione dell'atto di accertamento è, pertanto, da considerarsi completa ed esaustiva: l'Ufficio, non ha proceduto ad una riclassificazione dell'immobile, ma si è limitato, verificando che le caratteristiche non erano mutate, a riportare il classamento in quello precedente e già noto alla proprietà;
- la mancata notifica da parte dell'Ufficio della rettifica in categoria A1 a seguito della presentazione del primo
Docfa, al contrario di quanto argomentato da parte ricorrente non può rendere in alcun modo inefficace l'atto attributivo della categoria stessa, posto che questo atto interviene alla conclusione delle modifiche catastali attuate in relazione all'immobile;
-nel merito, l'immobile riveste natura di abitazione di tipo signorile, con riferimento alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche: è inserito in uno stabile sito in zona residenziale, nel quartiere di Castelletto, di notevole privilegio e, non certo modesto valore immobiliare. Quartiere che non sembra a questo Collegio abbia subito un qualche decadimento.
-l'u.i.u. ha una superficie catastale di 225 metri quadri, è composta di 11 vani catastali e, quindi superiore ai 160 mq., metratura oltre la quale, secondo la normativa, un immobile risulterebbe "ordinariamente censibile in A1".
-con riguardo, infine, ai confronti effettuati dalla parte ricorrente, si sottolinea che ogni unità viene classificata in base alle sue caratteristiche specifiche e non è rilevante ai fini catastali la presenza di immobili classificati diversamente se di tipologia e ubicazione differente.
- la documentazione fotografica, infine, risulta parziale e, comunque non sufficiente a far comprendere le reali caratteristiche intrinseche dell'immobile.
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene, conseguentemente, non accoglibile il presente ricorso. Compensa le spese di giudizio tenuto conto della fattispecie oggetto di esame.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate.