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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12309 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. BE NA, quale giudice del lavoro, all'udienza del 28.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33264/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Inglima per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (resistente contumace); CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 29.09.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 maturati a far tempo dalla domanda del
12 gennaio del 2024, oltre accessori, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 5.4.2025.
L' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 5.4.2025, la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 a far tempo dalla domanda del
12/1/2024.
1 Anche se l' è rimasto contumace e non ha quindi fornito la prova del CP_1
pagamento, la stessa parte ricorrente ha dato atto a verbale della liquidazione della prestazione nel frattempo intervenuta.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il CP_1
modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento già in data 13.5.2025.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 28.11.2025 Il Giudice
1 BE NA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. BE NA, quale giudice del lavoro, all'udienza del 28.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33264/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Inglima per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (resistente contumace); CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 29.09.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 maturati a far tempo dalla domanda del
12 gennaio del 2024, oltre accessori, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 5.4.2025.
L' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 5.4.2025, la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 a far tempo dalla domanda del
12/1/2024.
1 Anche se l' è rimasto contumace e non ha quindi fornito la prova del CP_1
pagamento, la stessa parte ricorrente ha dato atto a verbale della liquidazione della prestazione nel frattempo intervenuta.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il CP_1
modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento già in data 13.5.2025.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 28.11.2025 Il Giudice
1 BE NA
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