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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 5780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5780 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 01/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9707/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. DE MAURO PATERNO' CASTELLO DARIA giusta procura in atti
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
UC AN giusta procura in atti.
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori allegavano che mentre Parte_2
era alla guida del motociclo di proprietà di con a bordo la passeggera Parte_1
, lungo il viale Kenndy di Catania, all'altezza del Lido Roma veniva colpito dalla Parte_3
moto di proprietà della convenuta, il cui conducente, uscendo da detto lido ed immettendosi sull'arteria stradale non gli concedeva la dovuta precedenza. Chiedevano quindi il risarcimento del danno biologico e del danno materiale al mezzo.
Mentre restava contumace, si costituiva la assicuratrice Parte_4 Controparte_1
del mezzo antagonista, chiedendo il rigetto della domanda principalmente contestando il verificarsi del sinistro, quantomeno con le modalità descritte in citazione.
Istruita la causa attraverso acquisizione documentale e prove testimoniali, essa perveniva in decisione alla data odierna, sulle conclusioni formulate come in atti.
§§§
La domanda è infondata in quanto parte attrice non ha superato l'onere probatorio posto a suo carico e va pertanto rigettata.
La prova è stata da parte attrice affidata alla deposizione di un unico teste, il quale ha sostanzialmente confermato l'allegazione attorea.
Tuttavia, detto teste non può essere definito attendibile, in quanto la sua testimonianza è priva sia di attendibilità interna che esterna.
Sotto il primo profilo non può non evidenziarsi il narrato lacunoso, infarcito di “non ricordo”:
“… era pure su un motorino di cui non ricordo il modello”, “il ragazzo lamentava dolore alla spalla, la ragazza non ricordo”, “l'investitore si è fermato ma non ricordo che ha fatto o detto”,
pagina 2 di 6 “non ricordo se passeggero e conducente avessero il casco”, “il motorino dei ragazzi ricordo che è
caduto sulla destra mentre quello dell'investitore non ricordo se si sia danneggiato”, “non ricordo di preciso a che ora sono andato”, “l'anno mi pare fosse il 2019 o 2020, ma non ricordo se c'era già stato il covid o no”. In particolare, quest'ultimo dato, ovvero non ricordare se ci fosse stato ancora il covid o meno, depone assolutamente a sfavore del teste, essendo praticamente impossibile, se il teste fosse stato genuino, non ricordare un dato che ha inciso in modo tanto significativo sulla libertà di movimento delle persone, soprattutto perché nel 2020 ancora erano in vigore misure restrittive severe soprattutto con riferimento ai lidi balneari.
Infine, alcune circostanze esterne, rendono evidente la falsità della deposizione testimoniale del teste . Tes_1
In particolare, il teste ha riferito di avere portato una bottiglia d'acqua al ragazzo e che il ragazzo lo ha ringraziato e gli ha chiesto il numero di telefono;
che il ragazzo ha scritto il numero di telefono del teste sul suo telefono e che nel momento stesso ha fatto una foto al suo documento.
Ebbene, tale circostanza è smentita dal verbale del 118 relativo a in cui si Parte_2
certifica: “trauma cranico con perdita di coscienza, paziente in stato di agitazione”.
Inoltre, l'attore ha allegato che il sinistro si è verificato in data 4.8.2019 (inizio estate) mentre il teste ha riferito che il sinistro sarebbe accaduto a fine estate.
Infine il teste ha dichiarato che il veicolo della convenuta avrebbe colpito quello attoreo sulla pedaliera mentre la perizia effettuata sul mezzo (di cui si parlerà infra) ha accertato la mancanza della pedaliera posteriore.
Ad ogni modo, tale lacunosa deposizione non ha nessun elemento esterno di riscontro.
pagina 3 di 6 Non è intervenuta alcuna Autorità a rilevare il sinistro, nonostante l'intervento sul posto di due ambulanze.
Non esistono fotografie ritraenti i lughi ed i mezzi in stato di quiete.
Non è stato possibile per la convenuta compagnia effettuare perizia di riscontro ricognitivo del danno sul motociclo Honda Sh 300, targato EP14862, di proprietà del presunto responsabile civile in quanto non è stato mai messo a disposizione della Compagnia Parte_4
Assicuratrice (cfr. relazione negativa sub doc. 2: “In riferimento all'incarico in oggetto in data
1/02/20 ci siamo recati presso l'abitazione dell'assicurata dove avevamo modo di interloquire con la
Sig.ra la quale riferiva che il motociclo viene usato dal figlio, pertanto lasciavamo i nostri Pt_4
recapiti e la stessa riferiva che sarebbe stata sua cura farci contattare. Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 17/02/2020 abbiamo provveduto ad inviare raccomandata a.r. non siamo riusciti a periziare il mezzo in quanto non siamo stati ricontattati per fissare un appuntamento”).
La perizia effettuata sul motociclo attoreo Honda SH, targato DB13951 ha evidenziato la presenza di danni pregressi alla carenatura anteriore inferiore e alla sottopedana e la mancanza della pedana posteriore e del parafango sinistro.
Tali ultime due circostanze precludono la possibilità di valutare la compatibilità dei danni con la dinamica narrata.
La Cassazione ha infatti affermato il principio secondo cui “in ipotesi di incidenti stradali con soli danni ai veicoli, stante la notoria diffusione di strumenti e devices tecnologici quali smartphones e comunque cellulari dotati di fotocamera, l'assenza di rilievi fotografici del veicolo coinvolto riproducenti il medesimo con i danni in atto, scattati nell'immediatezza dell'evento, o,
pagina 4 di 6 quantomeno, successivamente presso un'autocarrozzeria in sede di riparazione del veicolo, rende inverosimile le deposizioni rese successivamente in giudizio dai testi escussi ad istanza del danneggiato, che pertanto non consentono di ritenere raggiunta sufficiente prova dell'evento,
della sua dinamica e dei danni che, in conseguenza di esso, si assume abbia riportato il veicolo”
(Cassazione civile , sez. VI , 05/10/2022 , n. 28924).
In conclusione, le risultanze probatorie inducono a ritenere che il sinistro sia stato di natura autonoma e la domanda attorea va pertanto rigettata.
Si dispone la trasmissione del verbale di deposizione del teste alla Testimone_2
Procura della Repubblica – sede per le valutazioni di sua competenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica – sede per le valutazioni di sua competenza.
pagina 5 di 6 Letto all'udienza del 1 dicembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9707/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. DE MAURO PATERNO' CASTELLO DARIA giusta procura in atti
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
UC AN giusta procura in atti.
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori allegavano che mentre Parte_2
era alla guida del motociclo di proprietà di con a bordo la passeggera Parte_1
, lungo il viale Kenndy di Catania, all'altezza del Lido Roma veniva colpito dalla Parte_3
moto di proprietà della convenuta, il cui conducente, uscendo da detto lido ed immettendosi sull'arteria stradale non gli concedeva la dovuta precedenza. Chiedevano quindi il risarcimento del danno biologico e del danno materiale al mezzo.
Mentre restava contumace, si costituiva la assicuratrice Parte_4 Controparte_1
del mezzo antagonista, chiedendo il rigetto della domanda principalmente contestando il verificarsi del sinistro, quantomeno con le modalità descritte in citazione.
Istruita la causa attraverso acquisizione documentale e prove testimoniali, essa perveniva in decisione alla data odierna, sulle conclusioni formulate come in atti.
§§§
La domanda è infondata in quanto parte attrice non ha superato l'onere probatorio posto a suo carico e va pertanto rigettata.
La prova è stata da parte attrice affidata alla deposizione di un unico teste, il quale ha sostanzialmente confermato l'allegazione attorea.
Tuttavia, detto teste non può essere definito attendibile, in quanto la sua testimonianza è priva sia di attendibilità interna che esterna.
Sotto il primo profilo non può non evidenziarsi il narrato lacunoso, infarcito di “non ricordo”:
“… era pure su un motorino di cui non ricordo il modello”, “il ragazzo lamentava dolore alla spalla, la ragazza non ricordo”, “l'investitore si è fermato ma non ricordo che ha fatto o detto”,
pagina 2 di 6 “non ricordo se passeggero e conducente avessero il casco”, “il motorino dei ragazzi ricordo che è
caduto sulla destra mentre quello dell'investitore non ricordo se si sia danneggiato”, “non ricordo di preciso a che ora sono andato”, “l'anno mi pare fosse il 2019 o 2020, ma non ricordo se c'era già stato il covid o no”. In particolare, quest'ultimo dato, ovvero non ricordare se ci fosse stato ancora il covid o meno, depone assolutamente a sfavore del teste, essendo praticamente impossibile, se il teste fosse stato genuino, non ricordare un dato che ha inciso in modo tanto significativo sulla libertà di movimento delle persone, soprattutto perché nel 2020 ancora erano in vigore misure restrittive severe soprattutto con riferimento ai lidi balneari.
Infine, alcune circostanze esterne, rendono evidente la falsità della deposizione testimoniale del teste . Tes_1
In particolare, il teste ha riferito di avere portato una bottiglia d'acqua al ragazzo e che il ragazzo lo ha ringraziato e gli ha chiesto il numero di telefono;
che il ragazzo ha scritto il numero di telefono del teste sul suo telefono e che nel momento stesso ha fatto una foto al suo documento.
Ebbene, tale circostanza è smentita dal verbale del 118 relativo a in cui si Parte_2
certifica: “trauma cranico con perdita di coscienza, paziente in stato di agitazione”.
Inoltre, l'attore ha allegato che il sinistro si è verificato in data 4.8.2019 (inizio estate) mentre il teste ha riferito che il sinistro sarebbe accaduto a fine estate.
Infine il teste ha dichiarato che il veicolo della convenuta avrebbe colpito quello attoreo sulla pedaliera mentre la perizia effettuata sul mezzo (di cui si parlerà infra) ha accertato la mancanza della pedaliera posteriore.
Ad ogni modo, tale lacunosa deposizione non ha nessun elemento esterno di riscontro.
pagina 3 di 6 Non è intervenuta alcuna Autorità a rilevare il sinistro, nonostante l'intervento sul posto di due ambulanze.
Non esistono fotografie ritraenti i lughi ed i mezzi in stato di quiete.
Non è stato possibile per la convenuta compagnia effettuare perizia di riscontro ricognitivo del danno sul motociclo Honda Sh 300, targato EP14862, di proprietà del presunto responsabile civile in quanto non è stato mai messo a disposizione della Compagnia Parte_4
Assicuratrice (cfr. relazione negativa sub doc. 2: “In riferimento all'incarico in oggetto in data
1/02/20 ci siamo recati presso l'abitazione dell'assicurata dove avevamo modo di interloquire con la
Sig.ra la quale riferiva che il motociclo viene usato dal figlio, pertanto lasciavamo i nostri Pt_4
recapiti e la stessa riferiva che sarebbe stata sua cura farci contattare. Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 17/02/2020 abbiamo provveduto ad inviare raccomandata a.r. non siamo riusciti a periziare il mezzo in quanto non siamo stati ricontattati per fissare un appuntamento”).
La perizia effettuata sul motociclo attoreo Honda SH, targato DB13951 ha evidenziato la presenza di danni pregressi alla carenatura anteriore inferiore e alla sottopedana e la mancanza della pedana posteriore e del parafango sinistro.
Tali ultime due circostanze precludono la possibilità di valutare la compatibilità dei danni con la dinamica narrata.
La Cassazione ha infatti affermato il principio secondo cui “in ipotesi di incidenti stradali con soli danni ai veicoli, stante la notoria diffusione di strumenti e devices tecnologici quali smartphones e comunque cellulari dotati di fotocamera, l'assenza di rilievi fotografici del veicolo coinvolto riproducenti il medesimo con i danni in atto, scattati nell'immediatezza dell'evento, o,
pagina 4 di 6 quantomeno, successivamente presso un'autocarrozzeria in sede di riparazione del veicolo, rende inverosimile le deposizioni rese successivamente in giudizio dai testi escussi ad istanza del danneggiato, che pertanto non consentono di ritenere raggiunta sufficiente prova dell'evento,
della sua dinamica e dei danni che, in conseguenza di esso, si assume abbia riportato il veicolo”
(Cassazione civile , sez. VI , 05/10/2022 , n. 28924).
In conclusione, le risultanze probatorie inducono a ritenere che il sinistro sia stato di natura autonoma e la domanda attorea va pertanto rigettata.
Si dispone la trasmissione del verbale di deposizione del teste alla Testimone_2
Procura della Repubblica – sede per le valutazioni di sua competenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica – sede per le valutazioni di sua competenza.
pagina 5 di 6 Letto all'udienza del 1 dicembre 2025.
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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