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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 14180/2022, R.G. Affari Contenziosi avente ad oggetto: “Responsabilità ex art. 2043 cc-risarcimento danni”
VERTENTE TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fanciullacci Parte_1
-Attrice-
E
rappresentati Controparte_1 Controparte_2
e difesi dall'Avv. Elena Bellandi
-Convenuti-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.12.2022, la Pt_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale CP_1
pagina 1 di 10 e chiedendone la condanna CP_1 Controparte_2
in solido tra loro a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero, in subordine, di responsabilità da atto lecito dannoso, al risarcimento e/o indennizzo di tutti i danni subìti per la causata minor redditività dell'albergo quattro stelle operante sotto l'insegna "Hotel Lungarno
Vespucci 50" posto in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 50, da essa gestito, nonché del pregiudizio all'immagine, compreso il decremento dell'avviamento aziendale, per tutto il periodo di permanenza del ponteggio contenente il castello di tiro posizionato nell'attuale sede contigua all' “Hotel Lungarno Vespucci 50" per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nelle due unità immobiliari ubicate all'ultimo piano nel confinante condominio di Via Garibaldi n. 1.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in data
11 Giugno 2022 erano stati posizionati senza alcun preavviso dei ponteggi contenenti un castello di tiro sul suolo pubblico contiguo al predetto Hotel per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione in due unità immobiliari delle quali era usufruttuario e Controparte_1 [...]
nuda proprietaria ubicate all'ultimo piano nel confinante CP_2
condominio di Via Garibaldi n. 1, ponteggi che avevano costituito grave danno, anche d'immagine, per l'attività alberghiera svolta dalla società attrice stante la limitazione per la clientela dell'Hotel dell'uso e del godimento delle camere n. 11, 21 e 22 oltre che della terrazza comune e della sala colazioni per il rumore e la polvere prodotti, per l'impedita vista del panorama e per la presenza degli operai sul castello di tiro che avevano interferito con la privacy degli ospiti, particolarmente di quelli della camera n. 22.
Aggiungeva che le problematiche scaturite dall'installazione del castello di tiro avevano causato, oltre a quotidiane lamentele da parte degli ospiti dell'Hotel, la disdetta/cancellazione di alcune prenotazioni con la pagina 2 di 10 partenza anticipata di svariati clienti e conseguente mancata percezione del corrispettivo per la struttura alberghiera dei giorni prenotati e non usufruiti, oltre alla perdita del corrispettivo per i servizi extra non utilizzati dai clienti, quali bar, colazione e altro, e ad un evidente danno all'immagine dell'Hotel.
Precisamente, due clienti che avevano prenotato la camera n. 22 dal 28
Luglio 2022 al 3 Agosto 2022, pagando anticipatamente il corrispettivo di euro 4.230,06, compresa colazione per n. 6 giorni, avevano lasciato l'Hotel in data 29 Luglio 2022 lamentando rumore per i lavori e mancanza di privacy per la presenza degli operai sul confinante castello di tiro, per cui agli stessi era stata addebitata solo una note, oltre gli extra e la tassa di soggiorno per complessivi euro 680,02, e rimborsato l'importo di euro 3.550,04.
Inoltre, sei clienti che avevano prenotato tre camere Premium, le nn. 2, 3
e 4, dal 25 Luglio 2022 al 4 Agosto 2022 per un corrispettivo di euro
10.837,20, avevano lasciato l'hotel anticipatamente in data 28 Luglio
2022 lamentando rumore proveniente dal confinante castello di tiro per cui agli stessi, al momento della partenza, erano state addebitate solo 3 notti per un corrispettivo euro 2.160,72, mentre due clienti che avevano prenotato tramite BOOKING la Junior Suite, camera n. 12, dal 15
Luglio 2022 al 18 Luglio 2022 per un corrispettivo di euro 1.530,66, avevano cancellato senza penale la prenotazione al momento del loro arrivo a causa della presenza del castello di tiro.
Deduceva di aver subìto danni correlati alla minor redditività della svolta attività alberghiera e al pregiudizio all'immagine che ne era scaturito, con conseguente decremento anche all'avviamento aziendale.
Sosteneva la responsabilità dei convenuti in quanto il responsabile dei lavori, il direttore degli stessi, l'impresa appaltatrice edile e l'usufruttuario degli immobili erano stati invitati dalla HLV 50 a spostare in altra sede i pagina 3 di 10 ponteggi, precisamente all'interno del cortile/giardino condominiale antistante Lungarno Vespucci oppure sulla parte di facciata condominiale sempre lato Lungarno Vespucci confinante con tale cortile/giardino, in modo da non costituire più fonte di danno per la suddetta attività alberghiera, ma ciononostante i convenuti si erano opposti osservando che il ponteggio era stato legittimamente posizionato a seguito di concessa autorizzazione amministrativa e che non sussisteva per l'Hotel alcun danno risarcibile.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
i quali, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sostenevano, al riguardo, che l'installazione contestata non fosse un ponteggio quanto piuttosto un c.d. castello di tiro, manufatto di natura provvisoria avente il solo scopo di consentire il trasporto del materiale edile all'interno del cantiere, posto negli appartamenti in ristrutturazione, permettendone il sollevamento e la discesa, ma non destinato allo spostamento degli operai o al loro stazionamento per l'esecuzione di lavori esterni.
Evidenziavano, inoltre, che l'installazione era stata debitamente autorizzata dalle autorità amministrative competenti sulla base dei progetti presentati e che la sua collocazione era stata stabilita dopo la verifica di ogni altra alternativa con il e con la proprietà CP_3
dell'appartamento sottostante che aveva consentito l'appoggio del castello di tiro soltanto alla finestra su Lungarno Vespucci alla quale la struttura era ancorata, mentre il aveva negato la possibilità di CP_3
installazione nel giardino interno.
Rilevavano, ancora, che la modesta e temporanea limitazione al godimento della veduta laterale sul panorama da alcune finestre dell'hotel non poteva determinare responsabilità risarcitorie di sorta a carico della pagina 4 di 10 e del , in assenza di un corrispondente diritto CP_2 CP_1
della società ed in assenza di qualunque profilo di antigiuridicità della struttura installata e, in generale, del comportamento dei convenuti.
Deducevano i convenuti, quindi, che la maggiore amenità rivendicata dall'attrice in collegamento con un panorama visibile da un affaccio o da un punto specifico di una proprietà, anche se suscettibile di accrescere il valore economico e quindi la redditività di essa, non assurge mai al rango di diritto intangibile dalle legittime prerogative edificatorie esercitate dai proprietari vicini se non in ipotesi di servitù, pacificamente insussistente nella fattispecie, e precisavano al riguardo di aver agito nell'esercizio di un proprio diritto in modo del tutto lecito e legittimo.
Contestavano, infine, che fosse ipotizzabile la sussistenza nell'operato dei convenuti di un “atto lecito dannoso” e la sussistenza dei danni lamentati dalla HLV 50, sia con riguardo alla asserita violazione della privacy in alcune stanze sia con riferimento alle disdette della camere da parte dei clienti.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
22.10.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, il castello di tiro è un'opera provvisionale aggiuntiva in tubi dalmine che si sviluppa verticalmente, aggettante verso l'esterno ed ancorato alla costruzione per raccogliere o smaltire dagli apparecchi di sollevamento in servizio al cantiere il materiale da utilizzare nei vari pagina 5 di 10 lavori, materiale che in tal modo viene distribuito direttamente al piano di utilizzo (o da esso rimosso quale risulta dei lavori di ristrutturazione) ed è isolato con copertura laterale di rete antipolvere per evitare la fuoriuscita della polvere delle lavorazioni.
Il castello di tiro venne allocato dai nel Controparte_4
condominio confinante con l'Hotel Lungarno Vespucci n. 50 ed avente accesso da Via Garibaldi n. 1 a Firenze dove, all'ultimo piano, erano ubicate le due unità immobiliari in ristrutturazione delle quali CP_1
era usufruttuario e nuda proprietaria;
[...] Controparte_2
esso è compiutamente rappresentato nella sua allocazione e funzione in particolare nella foto prodotta da parte attrice sub doc.
3.3. che lo raffigura protetto dalla rete antipolvere ed al cui interno è presente una colonna di ampi secchi per l'edilizia infilati in serie verticale e convogliante direttamente nella centinatura del furgone utilizzato per le opere edilizie di ristrutturazione.
L'occupazione del cantiere nel condominio confinante con l'Hotel
Lungarno Vespucci n. 50 venne autorizzata con provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze n. 3592 del 31 Maggio 2022 (doc. 3 fasc. di parte convenuta) sulla base dei progetti presentati- circostanza incontestata tra le parti- provvedimento che ha circoscritto la durata temporale dell'occupazione de qua «… dalle ore 08.00 del giorno
09/06/2022 alle ore 24.00 del giorno 30/12/2023».
La ristrutturazione delle unità immobiliari dei convenuti ed il relativo cantiere edile fu programmato nel rispetto dell'iter amministrativo sotteso alla sua realizzazione, dunque legittimamente.
In siffatto contesto, le doglianze dell'attrice tese ad invocare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti perché il castello di tiro ha costituito grave danno (anche d'immagine) per l'attività alberghiera da pagina 6 di 10 essa svolta, non può trovare accoglimento, in forza del principio per cui
«qui jure suo utitur neminem laedit».
Infatti, l'ingiustizia che l'art. 2043 cc assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità è da intendersi nella duplice accezione di danno non jure e contra jus.
Danno non jure nel senso che il fatto produttivo del danno non deve essere altrimenti giustificato dall'ordinamento (mentre, viceversa, il posizionamento del castello di tiro è stato pacificamente e legittimamente autorizzato in sede amministrativa, pertanto è da considerarsi secondo diritto).
Danno contra jus nel senso che il fatto deve ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo o della situazione giuridicamente rilevante cui l'ordinamento attribuisce tutela.
A quest'ultimo proposito è da argomentarsi come debba escludersi che la presenza del castello di tiro abbia leso il c.d. diritto al panorama di elaborazione giurisprudenziale poiché «il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio»(Cass.
n. 17922/2023; ma si veda, altresì, Cass. n. 2973/2012): nel caso di specie non risulta che la HLV 50 abbia acquisito tale diritto a vantaggio dell'immobile ove viene esercitata l'attività alberghiere, né a titolo originario né derivativo.
In definitiva, nessuna condotta antigiuridica causativa di un danno ingiusto è pertanto configurabile in capo ai convenuti i quali, difatti, non pagina 7 di 10 possono- all'evidenza- aver leso ud inesistente diritto di controparte con un comportamento, per di più, conforme a legge.
Neppure è configurabile la ricorrenza di un danno quale conseguenza di un atto lecito in quanto «fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria(Cass. n.
30981/2024).
Per contro, nel caso in questione- e per come si è notato supra- alcuna illiceità è ravvisabile nell'operato dei convenuti i quali hanno collocato il loro castello di tiro dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle amministrazioni competenti sulla base dei progetti presentati.
A tanto si aggiunga- ancorché le considerazioni svolte supra siano assorbenti- che le circostanze dedotte dall'attrice circa il disagio degli ospiti per la presenza di polvere nelle camere dell'hotel o violazione della privacy tanto da determinarli a partenze anticipate o a disdette estemporanee non hanno trovato riscontro perché non vi è prova in atti delle motivazioni delle disdette ed anzi, a proposito della polvere, le recensioni postate dagli ospiti sul sito Booking.com si esprimono pressoché unanimemente in termini lusinghieri circa la pulizia della struttura: il che porta ad escludere che il castello di tiro abbia causato una sua presenza apprezzabilmente superiore a quella che abitualmente è dato rinvenire in ogni ambiente mentre, a proposito della privacy, i convenuti hanno documentato (cfr. doc. 6) che né dal castello di tiro, né dalla piattaforma di arrivo del medesimo sulla terrazza di loro proprietà, né dalla terrazza stessa, vi fossero angoli visuali tali da interferire con la privacy degli occupanti le stanze dell'hotel perché la struttura era stata pagina 8 di 10 installata proteggendo con barriere in legno e con pannelli in tela verde la terrazza dell'appartamento dei convenuti ove venivano depositati i materiali destinati al cantiere, a confine con la terrazza dell'hotel.
Infine, in ordine ai lamentati rumori avvertiti dagli ospiti e provenienti dall'attività del cantiere edile, è da escludere che possano aver interessato le camere n. 2, 3 e 4 - tre stanze doppie “garden view” (doc. 9 di parte attorea), cioè collocate sul retro dell'Hotel dove c'era un giardino con accesso da Corso Italia in posizione opposta al Lungarno ove era presente il castello di tiro – e la camera n. 12 c.d. Junior Suite (doc. 8 di parte convenuta) che si affacciava sempre sul medesimo giardino sul retro dell'Hotel.
Non è stato provato nemmeno il danno economico con documentazione amministrativo-contabile tesa a comprovare un apprezzabile calo di presenze in hotel rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
In definitiva, non solo non è stata provata la illiceità della condotta dei convenuti ma neppure il danno reclamato.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000, ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex articolo 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, rigetta la domanda proposta dalla nei Parte_1 pagina 9 di 10 confronti di e e Controparte_1 Controparte_2
condanna parte attrice alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in €
6.893,60 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Firenze, 22.I.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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