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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11729 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGN. 3077 del 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Bignardi e F. Aiello
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Russo e S. Russo
all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la reintegra ed il risarcimento del danno in quanto sostiene che i fatti posti a fondamento del licenziamento per giusta causa (v. docc. 16 e 25 fascicolo parte ricorrente) non siano veri e, comunque, siano stati raccolti illecitamente e, dunque, le risultanze non sarebbero utilizzabili.
I fatti posti a fondamento del ricorso sono tutti provati: la ricorrente ha svolto esattamente il suo proprio lavoro non tanto in favore della società datrice quanto in favore di una società concorrente (gravissima condotta sleale) ed inoltre durante l'orario di lavoro, con gli strumenti del datore di lavoro (gravissimo inadempimento).
I fatti sono dimostrati documentalmente e risulta anche provata la corrispondenza tra i contenuti pubblicitari creati dalla ricorrente, con gli strumenti aziendali e nell'orario di lavoro, e i contenuti pubblicitari utillizati dall'azienda concorrente (v. docc. 23 – 60 fascicolo parte reistente). Nessun elemento pone il dubbio sull'autenticità di tali documenti.
Peraltro, un episodio è stato (oltre che provato documentalmente, v. docc. 61 – 62 fascicolo parte resistente) ammesso dalla ricorrente (v. p. 4 del ricorso).
Quanto al rispetto dell'art. 4, c. 3, l. n.300/70 ( Le informazioni raccolte attraverso gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.) si osserva quanto segue.
Il datore casualmente viene a conoscenza di un fatto disciplinarmente rilevante, la ricorrente lo ammette ma nega di averne commessi altri. Il datore richiede indietro la strumentazione usata dalla ricorrente per lavorare e risulta che la lavoratrice aveva commesso numerosi episodi simili nei precedenti due mesi, permette alla ricorrente di recuperare contenuti personali estranei al rapporto di lavoro posti (illegittimamente) all'interno della strumentazione di lavoro: l'accesso è stato necessitato dall'indempimento della lavoratrice e contenuto nel tempo e nei modi alla verifica di ulteriori inadempimenti (con esito positivo) e con disponibilità e correttezza è stato concesso alla lavoratrice il recupero di contenuti non lavorativi.
Trattandosi di ipotesi quasi necessitata, senza alcuna sorpresa e limitata nel tempo e nei contenti, in risposta ad un illecito accertato della lavoratrice, non sembra neanche necessaria una particolare informativa come richiesta dalla norma richiamata, trattandosi appunto di ipotesi che rientra nell'assoluta correttezza nello svolgimento del rapporto tra le parti.
Comunque, il datore è stato pedissequo se non quasi eccessivo nel fornire l'informazione sulle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nonché sulla riservatezza del lavoratore (v. doc. 3, 1 in particolare artt.
4.1 e 4.2, doc. 6 in particolare art. A l. 1, docc. 7 e 15 in particolare artt. 1 l. b e h e 2, 12 in particolare artt. 1 e 5, doc.
5-bis, doc. 14, doc. 6 in particolare ultimo capoverso p. 2, doc. 7 in particolare primo capoverso p. 4).
Alla luce delle argomentazioni su esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Bignardi e F. Aiello
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Russo e S. Russo
all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la reintegra ed il risarcimento del danno in quanto sostiene che i fatti posti a fondamento del licenziamento per giusta causa (v. docc. 16 e 25 fascicolo parte ricorrente) non siano veri e, comunque, siano stati raccolti illecitamente e, dunque, le risultanze non sarebbero utilizzabili.
I fatti posti a fondamento del ricorso sono tutti provati: la ricorrente ha svolto esattamente il suo proprio lavoro non tanto in favore della società datrice quanto in favore di una società concorrente (gravissima condotta sleale) ed inoltre durante l'orario di lavoro, con gli strumenti del datore di lavoro (gravissimo inadempimento).
I fatti sono dimostrati documentalmente e risulta anche provata la corrispondenza tra i contenuti pubblicitari creati dalla ricorrente, con gli strumenti aziendali e nell'orario di lavoro, e i contenuti pubblicitari utillizati dall'azienda concorrente (v. docc. 23 – 60 fascicolo parte reistente). Nessun elemento pone il dubbio sull'autenticità di tali documenti.
Peraltro, un episodio è stato (oltre che provato documentalmente, v. docc. 61 – 62 fascicolo parte resistente) ammesso dalla ricorrente (v. p. 4 del ricorso).
Quanto al rispetto dell'art. 4, c. 3, l. n.300/70 ( Le informazioni raccolte attraverso gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.) si osserva quanto segue.
Il datore casualmente viene a conoscenza di un fatto disciplinarmente rilevante, la ricorrente lo ammette ma nega di averne commessi altri. Il datore richiede indietro la strumentazione usata dalla ricorrente per lavorare e risulta che la lavoratrice aveva commesso numerosi episodi simili nei precedenti due mesi, permette alla ricorrente di recuperare contenuti personali estranei al rapporto di lavoro posti (illegittimamente) all'interno della strumentazione di lavoro: l'accesso è stato necessitato dall'indempimento della lavoratrice e contenuto nel tempo e nei modi alla verifica di ulteriori inadempimenti (con esito positivo) e con disponibilità e correttezza è stato concesso alla lavoratrice il recupero di contenuti non lavorativi.
Trattandosi di ipotesi quasi necessitata, senza alcuna sorpresa e limitata nel tempo e nei contenti, in risposta ad un illecito accertato della lavoratrice, non sembra neanche necessaria una particolare informativa come richiesta dalla norma richiamata, trattandosi appunto di ipotesi che rientra nell'assoluta correttezza nello svolgimento del rapporto tra le parti.
Comunque, il datore è stato pedissequo se non quasi eccessivo nel fornire l'informazione sulle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nonché sulla riservatezza del lavoratore (v. doc. 3, 1 in particolare artt.
4.1 e 4.2, doc. 6 in particolare art. A l. 1, docc. 7 e 15 in particolare artt. 1 l. b e h e 2, 12 in particolare artt. 1 e 5, doc.
5-bis, doc. 14, doc. 6 in particolare ultimo capoverso p. 2, doc. 7 in particolare primo capoverso p. 4).
Alla luce delle argomentazioni su esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro