Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6231/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Alina Rossato Giudice
Dr.ssa Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 6231/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. ROCCA RICCARDO, come da mandato in atti;
Parte_1
contro
, con l'avv. NIERO DIEGO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale (e successivo divorzio)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
09.04.2025 per l'udienza del 10.04.2025:
“ - preso atto degli accordi intercorsi, voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente con reciproco rispetto e disporre con sentenza la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di seguito riportate:
1. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti;
2. spese legali compensate tra le parti
3. le parti rinunciano ai termini per il deposito delle note e delle comparse conclusionali di cui all'art. 473 – bis 28”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 22/05/2010 in SCORZE' (VE) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 5, Parte II, Serie A, anno 2010.
In data 23.12.2024, depositava ricorso, chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi (e successivo divorzio),
stabilendo che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento personale, essendo entrambe le parti economicamente indipendenti e autosufficienti.
In data 10.03.2025, si costituiva, aderendo alla separazione e alle CP_1
relative condizioni proposte dal ricorrente, evidenziando, tuttavia, delle lacune e/o delle inesattezze nella ricostruzione dei fatti così come prospettata nell'atto di ricorso e chiedendo vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
In data 07.04.2025, con istanza congiunta, le parti manifestavano la loro comune volontà di addivenire a un accordo in ordine alle condizioni della separazione e di rinunciare a comparire personalmente all'udienza del 10.04.2025.
Nelle note scritte depositate telematicamente il 09.04.2025 sostitutive della predetta udienza, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, così come in epigrafe;
pertanto, il Giudice si riservava di riferirne al Collegio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Ciò premesso, nel merito la domanda di separazione va accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile. I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3. dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4. spese di lite al definitivo.
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti