Sentenza 27 settembre 2021
Parere definitivo 23 settembre 2022
Improcedibile
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/02/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01598/2025REG.PROV.COLL.
N. 00556/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2022, proposto da Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. in Liquidazione Volontaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Di Giacomo, Raffaele Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6047/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Benevento e di Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. in Liquidazione Volontaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento della Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 41 del 25 gennaio 2018, oltre che degli atti connessi, conseguenti e presupposti.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
A/I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 CPA – ART. 26 LEGGE TAR IN CONNESSIONE CON LE DISPOSIZIONI AGLI ARTT. 162, 193 E SEGUENTI DEL TUEL -TRAVISAMENTO DEI FATTI.
I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 8, LEGGE N. 448/2001; ART. 1, COMMA 169, LEGGE 296/2006; ART. 3, COMMA 1, LEGGE 212/2000; ART. 23 E 53 COST.; ART. 1, COMMA 683, LEGGE 147/2013; ART. 1 LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO E/O TRIBUTARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.
II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 11 D.L. N. 195/2009, DELL’ART. 69 D.LGS. N. 507/93 DELLA L.R. N. 5/2014 MODIFICATIVA DELLA L.R. N. 4/2007 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O FALSA MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL’ART. 3.2 DELLA CONVENZIONE DI SERVIZIO INTER PARTES DEL 3.3.2013 – INCOMPETENZA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 48,49,50,88 E 107 DEL T.U. 267/200 –DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE –
III. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI CUI AGLI ARTT. 178, 180, 182, 182 BIS, 205 E 238 DEL T.U. N. 152/06 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 3 L.R. N. 4/07 – VIOLAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL’ART. 11 L.REG. 5/2014 COSI’ COME CONFERMATO CON L. REG. 14/2016– ECCESSO DI POTERE PER FALSA MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
IV.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI CUI AL D. LgS. 36/03 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. REG. 14/2016 – ECCESSO DI POTERE PER ECCESSO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
2. Si sono costituite in giudizio la provincia di Benevento e la società Sannio Ambiente S.r.L. (SAMTE), entrambe contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. In diritto si osserva che, in data 12 gennaio del 2023, è intervenuto un atto di transazione tra il comune di Benevento e la Samte, avente ad oggetto il pagamento delle somme derivanti, tra l’altro, anche dall’applicazione della delibera presidenziale impugnata dall’Ente Civico in primo grado, ed oggetto dell’odierno appello.
Tanto premesso, poiché con il ridetto accordo la parte appellante ha riconosciuto la validità sia della tariffa relativa al ciclo dei rifiuti che del criterio di calcolo utilizzato per assicurare la copertura economica al servizio, in sostanza accettando gli effetti degli atti gravati, le suddette circostanze integrano un fatto sopravvenuto, idoneo a rendere improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebrata da remoto del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO