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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EN
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. RI IA OM PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3374/2022 R.G.A.C.,
introdotto da
( ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. PASTORE PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrente nei confronti di
( ) CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. DI SANTO ANTONIO, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
interventore necessario
1 avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all'udienza del giorno 26 marzo 2025. Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 8 ottobre
2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 settembre 2022, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge con addebito, con CP_1 affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, rinuncia della ricorrente all'assegnazione della casa coniugale e condanna del resistente a corrisponderle una somma mensile di €
200,00 per il proprio mantenimento ed € 600,00 per il mantenimento dei figli, domanda di divisione del 50% del mobilio della casa coniugale, e autorizzazione a prelevare dalla casa coniugale il corredo ed il proprio vestiario.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande:
-di aver contratto il giorno 8 agosto 2004 in San Lorenzo Maggiore
(Bn) matrimonio con trascritto nell'anagrafe del CP_1 suindicato Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2004;
-che i coniugi avevano generato due figli: , nato il 19 Per_1 dicembre 2005 e , nato il [...]; Per_2
-che dopo un'iniziale e serena convivenza, l'unione tra i coniugi si era rivelata infelice a causa della condotta posta in essere dal resistente nei suoi confronti;
-che il durate la vita coniugale si era disinteressato di CP_1 tutte le dinamiche endofamiliari, noncurante delle esigenze affettive del proprio nucleo familiare;
-che a seguito dell'ennesima violenta scenata di gelosia, anche al fine di salvaguardare l'interesse dei figli, la ricorrente si era determinata a trasferirsi, stante anche la sua precaria situazione economica, presso il domicilio della madre insieme al figlio
; Per_2
2 -che il figlio aveva deciso, dopo un primo momento in cui Per_1 era andato a vivere con lei, di tornare nella casa coniugale unitamente al padre, interrompendo i propri rapporti con la ricorrente mentre il figlio era rimasto con lei;
Per_2
-che in diverse circostanze, la aveva subito Pt_1 ingiustificati attacchi verbali da parte del figlio;
-che il non si era mai adoperato efficacemente per CP_1 agevolare gli incontri tra il figlio e la madre, Per_1 confermando la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte dello stesso, necessaria per la riuscita delle visite e degli incontri con la ricorrente;
-che dal mese di dicembre 2021 il resistente aveva negato alla l'accesso alla casa coniugale, per cui gli effetti Pt_1 personali propri e dei propri figli erano rimasti nella casa del
. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che non CP_1 si è opposto alla pronuncia della separazione, opponendosi alla domanda di addebito nei suoi confronti formulata, per insussistenza dei relativi presupposti;
ha inoltre chiesto l'affidamento condiviso dei figli -da collocare presso il padre e con disciplina del diritto di visita della madre- il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente e, al contrario la previsione dell'obbligo della stessa di corrispondere un assegno di € 200,00 mensili per il suo mantenimento e un ulteriore assegno di € 200,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio.
Ha dedotto a sostegno delle proprie richieste:
-che il rapporto matrimoniale era andato in crisi per incompatibilità caratteriali ed in particolare per l'atteggiamento sprezzante ed ostile della moglie nei confronti suoi e dei suoi familiari;
3 - che non aveva mai adottato comportamenti violenti nei confronti della propria coniuge e men che mai ostativi alla frequentazione della casa familiare;
-che nel mese di dicembre dell'anno 2021 aveva preso atto dell'allontanamento spontaneo ed ingiustificato della ricorrente dalla casa coniugale, epilogo di una sua progressiva e costante disattenzione nei confronti del marito e dei figli;
-che tale disattenzione era stata riscontrata anche dal figlio maggiore il quale, in alcune occasioni, aveva scoperto la Per_1 madre intenta ad intrattenere scambi di messaggi equivoci con un altro uomo via social mediante lo smartphone;
-che dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, il resistente aveva invitato la a tornare a casa con il Pt_1 piccolo , senza alcun riscontro. Per_2
All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, sentiti i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, acquisita relazione dai servizi sociali sulle condizioni di vita dei figli minori e , sentiti i minori all'udienza del Per_1 Per_2 giorno 11 aprile 2023 ha emesso, in data 8 giugno 2023, ordinanza con cui ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, affidato i figli minori ad entrambi i genitori, disponendo che il minore coabitasse con il padre ed il minore con la Per_1 Per_2 madre, con facoltà per il genitore non collocatario di vedere il figlio non convivente una volta la settimana presso la sede dei locali Servizi Sociali;
ha assegnato la casa familiare a CP_1
, disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento
[...] del figlio convivente, senza prevedere alcun assegno di mantenimento né per i figli né per il mantenimento dell'altro coniuge. Il Presidente ha poi nominato il Giudice istruttore dinanzi al quale la causa è proseguita, dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con l'escussione dei testi e l'acquisizione di documentazione dall'INPS. All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con
4 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M..
Il P.M. in data 7 ottobre 2025 ha formulato il proprio parere, nulla osservando in ordine alle domande.
Dalla lettura degli atti processuali emergono tutte le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo evidente la intollerabile prosecuzione della convivenza. La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata nelle deduzioni contenute nei rispettivi scritti e nelle dichiarazioni rese in sede di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale, non smentite da acquisizioni di segno contrario;
l'impossibilità di una riconciliazione si ricava, oltre che dall'esito negativo del tentativo già esperito, dalla circostanza che i coniugi, che di fatto vivono separati fin dal mese di dicembre 2021, hanno continuato a farlo anche dopo l'udienza presidenziale e hanno dichiarato di non essersi riconciliati.
Dall'unione sono nati due figli, , nato il 19 dicembre Per_1
2005 e , nato il [...]. Per_2
Il figlio ha raggiunto in corso di causa la maggiore età, Per_1 per cui nulla deve essere disposto sul suo affidamento, collocazione e diritto di visita.
Restano da esaminare -tenuto conto della mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, da parte della , Pt_1 delle domande di divisione dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e del corredo- le questioni concernenti: 1)
l'addebito della separazione al resistente richiesto dalla ricorrente;
2) l'affidamento e la collocazione del figlio minorenne con disciplina del diritto di visita del Per_2 genitore non collocatario;
3) la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal 4)la disciplina del CP_1 mantenimento dei figli;
5) la domanda di mantenimento formulata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra.
5 1. L'addebito della separazione.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al resistente per essersi disinteressato alle dinamiche endofamiliari, essendo esclusivamente accecato da crisi di gelosia, l'ultima delle quali, verificatasi a dicembre 2021, aveva spinto la ad allontanarsi dalla casa familiare, per paura Pt_1 all'incolumità sua e dei figli, tenuto conto della violenza con cui si era manifestata.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui non è sufficiente, per l'addebito della separazione, la prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario provare che detta violazione sia stata la causa diretta del fallimento del rapporto coniugale. Occorre, quindi, affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass.
21245/2010). Quanto alle condotte violente poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro, la Corte di Cassazione ha affermato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore ( sul punto cfr. ex multis
Cass. ord. 22294/2024).
Nel caso di specie il compimento di condotte aggressive connotate da violenza da parte del resistente, collegate a scenate di gelosia -peraltro solo genericamente allegato nell'atto introduttivo- non è stato provato nel corso del giudizio.
6 In ordine alla lite del 22 dicembre 2021, a seguito della quale la ricorrente abbandonò la casa coniugale- l'unica indicata nell'atto introduttivo- il figlio maggiore della coppia, sentito come testimone all'udienza del 6 novembre 2024 ed il padre del resistente, sentito alla successiva udienza del 7 marzo 2025, hanno dichiarato di aver assistito alla stessa negando il compimento di gesti di violenza da parte del nei CP_1 confronti della moglie. Il teste fratello della Testimone_1 ricorrente, sentito all'udienza del 6 novembre 2024, ha dichiarato di non essere stato presente alla lite del dicembre
2021, ma che la ricorrente, da lui incontrata subito dopo il fatto, ferma nella sua automobile in prossimità del cimitero, le aveva riferito in lacrime di essere andata via di casa a seguito di un litigio in cui il marito aveva buttato in aria il tavolo e le sedie. Lo stesso testimone ha inoltre riferito di ulteriori litigi tra le parti, sempre verificatisi per motivi di gelosia, ai quali non aveva assistito personalmente ma che gli erano stati riferiti dalla ricorrente. Al riguardo occorre sottolineare che le dette dichiarazioni, costituenti testimonianza de relato ex parte actoris, risultano inidonee, in assenza di ulteriori risultanze probatorie, e per la loro genericità, a provare il compimento di condotte violente da parte del resistente, tali da determinare l'addebito della separazione (sui ristretti limiti in cui la testimonianza de relato ex parte actoris può assumere rilievo cfr. ex multis Cass. 569/2015 e Cass. 18352/2013). Il medesimo testimone ha inoltre riferito di un precedente litigio della coppia cui aveva assistito, in cui il resistente, adirato perché non era pronta la cena, aveva battuto il pugno sul tavolo ed era uscito nervosamente da casa. Il detto episodio -oltre a non essere stato oggetto di allegazione da parte della ricorrente- per la sua occasionalità da un lato e per l'assenza di elementi di offensività nei confronti della non è sufficiente al fine Pt_1 di ritenere provato che il compimento di condotte violente in costanza di matrimonio da parte del resistente.
7 La circostanza che il impedisse durante il matrimonio CP_1 alla moglie di uscire da sola e di frequentare le amiche, non ha trovato adeguato riscontro probatorio, tenuto conto della genericità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - dalle quali non è desumibile che fosse il resistente ad impedire alla moglie di uscire se non in compagnia di sua madre e di sua suocera- peraltro smentite dalle dichiarazioni dei testi di controparte -che invece hanno affermato che vi era una frequentazione di amiche da parte della ricorrente-.
Nessuna prova è stata invece fornita della circostanza, genericamente allegata, che il si era del tutto CP_1 disinteressato delle dinamiche familiari e delle esigenze affettive del suo nucleo familiare e che tali condotte abbiano determinato la crisi del rapporto matrimoniale.
Occorre per completezza rilevare che lo stato di sudditanza vissuto dalla ricorrente durante il matrimonio, non dedotto né nell'atto introduttivo né nella memoria integrativa ma solo nella comparsa conclusionale, risulta tardivamente introdotto nel giudizio, oltre che del tutto privo di adeguato sostegno probatorio.
La domanda di addebito della separazione al resistente non può pertanto essere accolta.
2. Affidamento e collocazione del figlio ed esercizio Per_2 del diritto di visita paterno.
Avendo il figlio , che coabita con il padre, raggiunto la Per_1 maggiore età nel corso del giudizio, deve decidersi esclusivamente in ordine all'affidamento, collocazione e diritto di visita del figlio minore Quanto all'affidamento, premesso che nel Per_2 nostro ordinamento, al fine di garantire il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, è previsto che il giudice valuti prioritariamente la possibilità che il figlio resti affidato ad
8 entrambi i genitori, mentre l'affido esclusivo, alla luce di quanto disposto dall'art. 337 quater c.c. deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. ex multis Cass.
21591/12; Cass. 16593/08), occorre sottolineare che nel caso di specie non sono emerse le gravi ragioni per derogare al regime di affido condiviso, peraltro richiesto da entrambe le parti e già disposto con i provvedimenti presidenziali. Deve altresì essere confermata la collocazione di presso la madre, tenuto Per_2 conto di quanto dallo stesso dichiarato in ordine al solido rapporto con la stessa, con cui coabita dal dicembre 2021 ed all'inesistenza di un rapporto con il padre, che -a dire del giovane- si rifiuta finanche di salutare il ragazzo quando lo incontra per strada. Quanto al diritto di visita di Per_2 tenuto conto che quest'ultimo ha dichiarato di non avere problemi a vedere il padre, si ritiene di dover confermare quanto previsto con l'ordinanza presidenziale, per cui lo stesso deve essere esercitato in modalità protetta, presso i Servizi Sociali, con la precisazione che questi ultimi, sentito il resistente ed il figlio, verificati i loro impegni lavorativi e scolastici, fisseranno un incontro a settimana in modalità protetta.
3. Domanda del di assegnazione della casa familiare. CP_1
In relazione all'assegnazione della casa familiare, di proprietà del padre del resistente e oggetto di domanda da parte di quest'ultimo, occorre rilevare che, tenuto conto da un lato del fatto che la ricorrente ha rinunciato alla stessa fin dalla sua costituzione, avendo dichiarato di aver trasferito la propria residenza con il figlio minore in altro immobile e che dalla relazione dei servizi sociali risulta l'idoneità del detto contesto abitativo e dall'altro del fatto che nella vecchia casa familiare vive il resistente con il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, deve essere confermato il
9 provvedimento di assegnazione al già adottato con CP_1
l'ordinanza presidenziale.
4. Domanda di mantenimento dei figli e da Per_1 Per_2 entrambe le parti reciprocamente proposta.
Con l'ordinanza presidenziale -richiamato l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere i figli in misura proporzionale al proprio reddito, alla luce di quanto disposto dagli arti.316 bis c.c. e
337 ter c.c., e sottolineato che al fine di realizzare il principio di proporzionalità si deve tener conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche degli stessi, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore- si è preso atto che il figlio vive con la madre ed il figlio Per_2
vive con il padre, ciascuno dei quali provvede alle Per_1 esigenze del figlio che con lui coabita;
conseguentemente è stato previsto che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio che con lui coabita. Alla detta statuizione, che il
Collegio condivide -tenuto conto che non è stata prova nel corso del giudizio, come si dirà nel successivo paragrafo, asimmetria tra i redditi delle parti- deve aggiungersi la previsione dell'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie per ciascun figlio – tenuto conto che le stesse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli
(sul punto cfr. Cass. ord. 1562/2020). Per la loro individuazione e disciplina occorre richiamare il protocollo siglato tra il
Presidente del tribunale di Benevento e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
5. Domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. chiesto da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra.
Ciascuna delle parti ha chiesto la condanna dell'altra alla corresponsione di un assegno di mantenimento mensile per sé.
10 Con l'ordinanza presidenziale, rilevato che la famiglia aveva un tenore di vita modesto e che non era risultato dalla documentazione reddituale agli atti e da quanto dichiarato dalle parti in sede di audizione, uno squilibrio reddituale tra i coniugi, non è stato previsto alcun assegno di mantenimento a favore di un coniuge ed a carico dell'altro. Nel corso del giudizio, acquisita dall'INPS documentazione relativa alle risultanze del cassetto contributivo di ciascuno dei coniugi a decorrere dal triennio anteriore all'introduzione del giudizio, all'attualità, è emerso:
-che la ricorrente ha lavorato dal 2019 fino al in società cooperative, percependo redditi variabili tra € 1612,oo, percepiti nel 2018 ed € 7890,19 percepiti nel 2022; è' risultato che la stessa è stata assunta a marzo 2023 con un contratto di lavoro part time dalla e c. Parte_2 percependo nel detto anno (da marzo a dicembre) una retribuzione per € 7751,28. Dall'escussione dei testi è risultato che la detta attività lavorativa era ancora in essere nel 2024;
-che il resistente ha svolto attività lavorativa dipendente, come operaio ( muratore) fino al 2021, percependo dal 2019 al 2021 redditi variabili tra € 8274,72 nel 2021 ed € 22.340,24 nel 2020; negli anni successivi non risulta alcun contratto di lavoro dipendente;
occorre però considerare che sia il figlio che Per_1 il padre del , sentiti come testimoni, rispettivamente CP_1 all'udienza del 6 novembre 2024 e del 7 marzo 2025 hanno sottolineato che il resistente ha deliberatamente scelto di non lavorare più, potendo lavorare nell'impresa agricola di famiglia, nell'uliveto e nella vigna di proprietà di suo padre;
occorre peraltro verso rilevare che dalle dichiarazioni dei testi e da quanto dichiarato in sede di audizione dal figlio Per_2 risultano sussistenti gravi indizi del fatto che il CP_1 continui a svolgere anche l'attività lavorativa di muratore, non dichiarata all'INPS e dunque percepisca redditi non risultanti dal cassetto previdenziale.
11 Pertanto, non potendosi ritenere una divergenza reddituale tra le parti, le domande di corresponsione di un assegno di mantenimento reciprocamente proposte da ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro devono essere rigettate.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la separazione personale fra nata a Parte_1
EN (BN) il 27/01/1985, e nato a [...] CP_1
(BN) il 28/04/1977 (matrimonio concordatario celebrato, in data 8 agosto 2004, a San Lorenzo Maggiore, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di San Lorenzo Maggiore, Anno 2004, Parte
II, Serie A, N. 4);
-non accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
-dispone l'affido condiviso del figlio con collocazione Per_2 presso la madre e diritto di visita del figlio minore da parte del resistente in modalità protetta presso i Servizi Sociali secondo le modalità indicate in motivazione;
-dispone l'assegnazione della casa familiare al resistente;
-dispone che il resistente provveda al mantenimento ordinario del figlio e la ricorrente provveda al mantenimento ordinario Per_1 del figlio;
dispone altresì che a decorrere dal mese Per_2 successivo alla pubblicazione della presente sentenza, ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per ciascuno dei figli, per la cui individuazione e disciplina rinvia a quanto previsto dal Protocollo siglato tra il
12 Presidente del Tribunale di Benevento ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
-rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento da ciascuna parte proposta nei confronti dell'altra;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, per i consequenziali incombenti di legge.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT.SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA RI IA OM
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EN
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. RI IA OM PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3374/2022 R.G.A.C.,
introdotto da
( ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. PASTORE PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrente nei confronti di
( ) CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. DI SANTO ANTONIO, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
interventore necessario
1 avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all'udienza del giorno 26 marzo 2025. Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 8 ottobre
2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 settembre 2022, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge con addebito, con CP_1 affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, rinuncia della ricorrente all'assegnazione della casa coniugale e condanna del resistente a corrisponderle una somma mensile di €
200,00 per il proprio mantenimento ed € 600,00 per il mantenimento dei figli, domanda di divisione del 50% del mobilio della casa coniugale, e autorizzazione a prelevare dalla casa coniugale il corredo ed il proprio vestiario.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande:
-di aver contratto il giorno 8 agosto 2004 in San Lorenzo Maggiore
(Bn) matrimonio con trascritto nell'anagrafe del CP_1 suindicato Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2004;
-che i coniugi avevano generato due figli: , nato il 19 Per_1 dicembre 2005 e , nato il [...]; Per_2
-che dopo un'iniziale e serena convivenza, l'unione tra i coniugi si era rivelata infelice a causa della condotta posta in essere dal resistente nei suoi confronti;
-che il durate la vita coniugale si era disinteressato di CP_1 tutte le dinamiche endofamiliari, noncurante delle esigenze affettive del proprio nucleo familiare;
-che a seguito dell'ennesima violenta scenata di gelosia, anche al fine di salvaguardare l'interesse dei figli, la ricorrente si era determinata a trasferirsi, stante anche la sua precaria situazione economica, presso il domicilio della madre insieme al figlio
; Per_2
2 -che il figlio aveva deciso, dopo un primo momento in cui Per_1 era andato a vivere con lei, di tornare nella casa coniugale unitamente al padre, interrompendo i propri rapporti con la ricorrente mentre il figlio era rimasto con lei;
Per_2
-che in diverse circostanze, la aveva subito Pt_1 ingiustificati attacchi verbali da parte del figlio;
-che il non si era mai adoperato efficacemente per CP_1 agevolare gli incontri tra il figlio e la madre, Per_1 confermando la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte dello stesso, necessaria per la riuscita delle visite e degli incontri con la ricorrente;
-che dal mese di dicembre 2021 il resistente aveva negato alla l'accesso alla casa coniugale, per cui gli effetti Pt_1 personali propri e dei propri figli erano rimasti nella casa del
. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che non CP_1 si è opposto alla pronuncia della separazione, opponendosi alla domanda di addebito nei suoi confronti formulata, per insussistenza dei relativi presupposti;
ha inoltre chiesto l'affidamento condiviso dei figli -da collocare presso il padre e con disciplina del diritto di visita della madre- il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente e, al contrario la previsione dell'obbligo della stessa di corrispondere un assegno di € 200,00 mensili per il suo mantenimento e un ulteriore assegno di € 200,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio.
Ha dedotto a sostegno delle proprie richieste:
-che il rapporto matrimoniale era andato in crisi per incompatibilità caratteriali ed in particolare per l'atteggiamento sprezzante ed ostile della moglie nei confronti suoi e dei suoi familiari;
3 - che non aveva mai adottato comportamenti violenti nei confronti della propria coniuge e men che mai ostativi alla frequentazione della casa familiare;
-che nel mese di dicembre dell'anno 2021 aveva preso atto dell'allontanamento spontaneo ed ingiustificato della ricorrente dalla casa coniugale, epilogo di una sua progressiva e costante disattenzione nei confronti del marito e dei figli;
-che tale disattenzione era stata riscontrata anche dal figlio maggiore il quale, in alcune occasioni, aveva scoperto la Per_1 madre intenta ad intrattenere scambi di messaggi equivoci con un altro uomo via social mediante lo smartphone;
-che dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, il resistente aveva invitato la a tornare a casa con il Pt_1 piccolo , senza alcun riscontro. Per_2
All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, sentiti i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, acquisita relazione dai servizi sociali sulle condizioni di vita dei figli minori e , sentiti i minori all'udienza del Per_1 Per_2 giorno 11 aprile 2023 ha emesso, in data 8 giugno 2023, ordinanza con cui ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, affidato i figli minori ad entrambi i genitori, disponendo che il minore coabitasse con il padre ed il minore con la Per_1 Per_2 madre, con facoltà per il genitore non collocatario di vedere il figlio non convivente una volta la settimana presso la sede dei locali Servizi Sociali;
ha assegnato la casa familiare a CP_1
, disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento
[...] del figlio convivente, senza prevedere alcun assegno di mantenimento né per i figli né per il mantenimento dell'altro coniuge. Il Presidente ha poi nominato il Giudice istruttore dinanzi al quale la causa è proseguita, dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con l'escussione dei testi e l'acquisizione di documentazione dall'INPS. All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con
4 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M..
Il P.M. in data 7 ottobre 2025 ha formulato il proprio parere, nulla osservando in ordine alle domande.
Dalla lettura degli atti processuali emergono tutte le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo evidente la intollerabile prosecuzione della convivenza. La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata nelle deduzioni contenute nei rispettivi scritti e nelle dichiarazioni rese in sede di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale, non smentite da acquisizioni di segno contrario;
l'impossibilità di una riconciliazione si ricava, oltre che dall'esito negativo del tentativo già esperito, dalla circostanza che i coniugi, che di fatto vivono separati fin dal mese di dicembre 2021, hanno continuato a farlo anche dopo l'udienza presidenziale e hanno dichiarato di non essersi riconciliati.
Dall'unione sono nati due figli, , nato il 19 dicembre Per_1
2005 e , nato il [...]. Per_2
Il figlio ha raggiunto in corso di causa la maggiore età, Per_1 per cui nulla deve essere disposto sul suo affidamento, collocazione e diritto di visita.
Restano da esaminare -tenuto conto della mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, da parte della , Pt_1 delle domande di divisione dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e del corredo- le questioni concernenti: 1)
l'addebito della separazione al resistente richiesto dalla ricorrente;
2) l'affidamento e la collocazione del figlio minorenne con disciplina del diritto di visita del Per_2 genitore non collocatario;
3) la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal 4)la disciplina del CP_1 mantenimento dei figli;
5) la domanda di mantenimento formulata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra.
5 1. L'addebito della separazione.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al resistente per essersi disinteressato alle dinamiche endofamiliari, essendo esclusivamente accecato da crisi di gelosia, l'ultima delle quali, verificatasi a dicembre 2021, aveva spinto la ad allontanarsi dalla casa familiare, per paura Pt_1 all'incolumità sua e dei figli, tenuto conto della violenza con cui si era manifestata.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui non è sufficiente, per l'addebito della separazione, la prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario provare che detta violazione sia stata la causa diretta del fallimento del rapporto coniugale. Occorre, quindi, affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass.
21245/2010). Quanto alle condotte violente poste in essere da un coniuge nei confronti dell'altro, la Corte di Cassazione ha affermato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore ( sul punto cfr. ex multis
Cass. ord. 22294/2024).
Nel caso di specie il compimento di condotte aggressive connotate da violenza da parte del resistente, collegate a scenate di gelosia -peraltro solo genericamente allegato nell'atto introduttivo- non è stato provato nel corso del giudizio.
6 In ordine alla lite del 22 dicembre 2021, a seguito della quale la ricorrente abbandonò la casa coniugale- l'unica indicata nell'atto introduttivo- il figlio maggiore della coppia, sentito come testimone all'udienza del 6 novembre 2024 ed il padre del resistente, sentito alla successiva udienza del 7 marzo 2025, hanno dichiarato di aver assistito alla stessa negando il compimento di gesti di violenza da parte del nei CP_1 confronti della moglie. Il teste fratello della Testimone_1 ricorrente, sentito all'udienza del 6 novembre 2024, ha dichiarato di non essere stato presente alla lite del dicembre
2021, ma che la ricorrente, da lui incontrata subito dopo il fatto, ferma nella sua automobile in prossimità del cimitero, le aveva riferito in lacrime di essere andata via di casa a seguito di un litigio in cui il marito aveva buttato in aria il tavolo e le sedie. Lo stesso testimone ha inoltre riferito di ulteriori litigi tra le parti, sempre verificatisi per motivi di gelosia, ai quali non aveva assistito personalmente ma che gli erano stati riferiti dalla ricorrente. Al riguardo occorre sottolineare che le dette dichiarazioni, costituenti testimonianza de relato ex parte actoris, risultano inidonee, in assenza di ulteriori risultanze probatorie, e per la loro genericità, a provare il compimento di condotte violente da parte del resistente, tali da determinare l'addebito della separazione (sui ristretti limiti in cui la testimonianza de relato ex parte actoris può assumere rilievo cfr. ex multis Cass. 569/2015 e Cass. 18352/2013). Il medesimo testimone ha inoltre riferito di un precedente litigio della coppia cui aveva assistito, in cui il resistente, adirato perché non era pronta la cena, aveva battuto il pugno sul tavolo ed era uscito nervosamente da casa. Il detto episodio -oltre a non essere stato oggetto di allegazione da parte della ricorrente- per la sua occasionalità da un lato e per l'assenza di elementi di offensività nei confronti della non è sufficiente al fine Pt_1 di ritenere provato che il compimento di condotte violente in costanza di matrimonio da parte del resistente.
7 La circostanza che il impedisse durante il matrimonio CP_1 alla moglie di uscire da sola e di frequentare le amiche, non ha trovato adeguato riscontro probatorio, tenuto conto della genericità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - dalle quali non è desumibile che fosse il resistente ad impedire alla moglie di uscire se non in compagnia di sua madre e di sua suocera- peraltro smentite dalle dichiarazioni dei testi di controparte -che invece hanno affermato che vi era una frequentazione di amiche da parte della ricorrente-.
Nessuna prova è stata invece fornita della circostanza, genericamente allegata, che il si era del tutto CP_1 disinteressato delle dinamiche familiari e delle esigenze affettive del suo nucleo familiare e che tali condotte abbiano determinato la crisi del rapporto matrimoniale.
Occorre per completezza rilevare che lo stato di sudditanza vissuto dalla ricorrente durante il matrimonio, non dedotto né nell'atto introduttivo né nella memoria integrativa ma solo nella comparsa conclusionale, risulta tardivamente introdotto nel giudizio, oltre che del tutto privo di adeguato sostegno probatorio.
La domanda di addebito della separazione al resistente non può pertanto essere accolta.
2. Affidamento e collocazione del figlio ed esercizio Per_2 del diritto di visita paterno.
Avendo il figlio , che coabita con il padre, raggiunto la Per_1 maggiore età nel corso del giudizio, deve decidersi esclusivamente in ordine all'affidamento, collocazione e diritto di visita del figlio minore Quanto all'affidamento, premesso che nel Per_2 nostro ordinamento, al fine di garantire il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, è previsto che il giudice valuti prioritariamente la possibilità che il figlio resti affidato ad
8 entrambi i genitori, mentre l'affido esclusivo, alla luce di quanto disposto dall'art. 337 quater c.c. deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. ex multis Cass.
21591/12; Cass. 16593/08), occorre sottolineare che nel caso di specie non sono emerse le gravi ragioni per derogare al regime di affido condiviso, peraltro richiesto da entrambe le parti e già disposto con i provvedimenti presidenziali. Deve altresì essere confermata la collocazione di presso la madre, tenuto Per_2 conto di quanto dallo stesso dichiarato in ordine al solido rapporto con la stessa, con cui coabita dal dicembre 2021 ed all'inesistenza di un rapporto con il padre, che -a dire del giovane- si rifiuta finanche di salutare il ragazzo quando lo incontra per strada. Quanto al diritto di visita di Per_2 tenuto conto che quest'ultimo ha dichiarato di non avere problemi a vedere il padre, si ritiene di dover confermare quanto previsto con l'ordinanza presidenziale, per cui lo stesso deve essere esercitato in modalità protetta, presso i Servizi Sociali, con la precisazione che questi ultimi, sentito il resistente ed il figlio, verificati i loro impegni lavorativi e scolastici, fisseranno un incontro a settimana in modalità protetta.
3. Domanda del di assegnazione della casa familiare. CP_1
In relazione all'assegnazione della casa familiare, di proprietà del padre del resistente e oggetto di domanda da parte di quest'ultimo, occorre rilevare che, tenuto conto da un lato del fatto che la ricorrente ha rinunciato alla stessa fin dalla sua costituzione, avendo dichiarato di aver trasferito la propria residenza con il figlio minore in altro immobile e che dalla relazione dei servizi sociali risulta l'idoneità del detto contesto abitativo e dall'altro del fatto che nella vecchia casa familiare vive il resistente con il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, deve essere confermato il
9 provvedimento di assegnazione al già adottato con CP_1
l'ordinanza presidenziale.
4. Domanda di mantenimento dei figli e da Per_1 Per_2 entrambe le parti reciprocamente proposta.
Con l'ordinanza presidenziale -richiamato l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere i figli in misura proporzionale al proprio reddito, alla luce di quanto disposto dagli arti.316 bis c.c. e
337 ter c.c., e sottolineato che al fine di realizzare il principio di proporzionalità si deve tener conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche degli stessi, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore- si è preso atto che il figlio vive con la madre ed il figlio Per_2
vive con il padre, ciascuno dei quali provvede alle Per_1 esigenze del figlio che con lui coabita;
conseguentemente è stato previsto che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio che con lui coabita. Alla detta statuizione, che il
Collegio condivide -tenuto conto che non è stata prova nel corso del giudizio, come si dirà nel successivo paragrafo, asimmetria tra i redditi delle parti- deve aggiungersi la previsione dell'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie per ciascun figlio – tenuto conto che le stesse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli
(sul punto cfr. Cass. ord. 1562/2020). Per la loro individuazione e disciplina occorre richiamare il protocollo siglato tra il
Presidente del tribunale di Benevento e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
5. Domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. chiesto da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra.
Ciascuna delle parti ha chiesto la condanna dell'altra alla corresponsione di un assegno di mantenimento mensile per sé.
10 Con l'ordinanza presidenziale, rilevato che la famiglia aveva un tenore di vita modesto e che non era risultato dalla documentazione reddituale agli atti e da quanto dichiarato dalle parti in sede di audizione, uno squilibrio reddituale tra i coniugi, non è stato previsto alcun assegno di mantenimento a favore di un coniuge ed a carico dell'altro. Nel corso del giudizio, acquisita dall'INPS documentazione relativa alle risultanze del cassetto contributivo di ciascuno dei coniugi a decorrere dal triennio anteriore all'introduzione del giudizio, all'attualità, è emerso:
-che la ricorrente ha lavorato dal 2019 fino al in società cooperative, percependo redditi variabili tra € 1612,oo, percepiti nel 2018 ed € 7890,19 percepiti nel 2022; è' risultato che la stessa è stata assunta a marzo 2023 con un contratto di lavoro part time dalla e c. Parte_2 percependo nel detto anno (da marzo a dicembre) una retribuzione per € 7751,28. Dall'escussione dei testi è risultato che la detta attività lavorativa era ancora in essere nel 2024;
-che il resistente ha svolto attività lavorativa dipendente, come operaio ( muratore) fino al 2021, percependo dal 2019 al 2021 redditi variabili tra € 8274,72 nel 2021 ed € 22.340,24 nel 2020; negli anni successivi non risulta alcun contratto di lavoro dipendente;
occorre però considerare che sia il figlio che Per_1 il padre del , sentiti come testimoni, rispettivamente CP_1 all'udienza del 6 novembre 2024 e del 7 marzo 2025 hanno sottolineato che il resistente ha deliberatamente scelto di non lavorare più, potendo lavorare nell'impresa agricola di famiglia, nell'uliveto e nella vigna di proprietà di suo padre;
occorre peraltro verso rilevare che dalle dichiarazioni dei testi e da quanto dichiarato in sede di audizione dal figlio Per_2 risultano sussistenti gravi indizi del fatto che il CP_1 continui a svolgere anche l'attività lavorativa di muratore, non dichiarata all'INPS e dunque percepisca redditi non risultanti dal cassetto previdenziale.
11 Pertanto, non potendosi ritenere una divergenza reddituale tra le parti, le domande di corresponsione di un assegno di mantenimento reciprocamente proposte da ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro devono essere rigettate.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la separazione personale fra nata a Parte_1
EN (BN) il 27/01/1985, e nato a [...] CP_1
(BN) il 28/04/1977 (matrimonio concordatario celebrato, in data 8 agosto 2004, a San Lorenzo Maggiore, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di San Lorenzo Maggiore, Anno 2004, Parte
II, Serie A, N. 4);
-non accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
-dispone l'affido condiviso del figlio con collocazione Per_2 presso la madre e diritto di visita del figlio minore da parte del resistente in modalità protetta presso i Servizi Sociali secondo le modalità indicate in motivazione;
-dispone l'assegnazione della casa familiare al resistente;
-dispone che il resistente provveda al mantenimento ordinario del figlio e la ricorrente provveda al mantenimento ordinario Per_1 del figlio;
dispone altresì che a decorrere dal mese Per_2 successivo alla pubblicazione della presente sentenza, ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per ciascuno dei figli, per la cui individuazione e disciplina rinvia a quanto previsto dal Protocollo siglato tra il
12 Presidente del Tribunale di Benevento ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
-rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento da ciascuna parte proposta nei confronti dell'altra;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, per i consequenziali incombenti di legge.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT.SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA RI IA OM
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