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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4351/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(C.F.: ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te e (C.F. ) in Controparte_1 C.F._1 proprio, rappresentati e difesi dall'avv.to Giuseppe Marotta, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Salerno, Via G. A.
Papio, n. 22;
- Attori -
CONTRO
C.F.: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe
Stanzione, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Luigi Cacciatore, n. 21;
- Convenuta –
NONCHE'
C.F. e per essa Controparte_3 P.IVA_3 la mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Rosaria De Simone, giusta procura alle liti in atti, elettivamente presso lo studio del difensore in Napoli, Piazza
Piedigrotta n. 9;
- Interventrice ex art. 111 c.p.c. –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1
e il sig. convenivano in giudizio la
[...] Controparte_1 [...]
chiedendo al Tribunale di Salerno di ritenere e dichiarare la Controparte_2 nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura altralegale in riferimento ai rapporti bancari oggetto di giudizio, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ritenere e dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto bancario contestato, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti sfavorevoli alla parte attrice;
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta dei contratti ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ,delle commissioni e delle spese;
ritenere e dichiarare non dovute per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti bancari in aggiunta agli interessi passivi;
ritenere e dichiarare non dovute perché mai pattuite e indebite, tutte le ulteriori somme/oneri corrisposti dalla parte attrice alla parte convenuta;
accertare l'applicazione, da parte della convenuta, al rapporto bancario di interessi ulteriori al tasso soglia;
rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario per cui è causa al momento della data di citazione, con liquidazione degli interessi passivi al tasso legale relativi a tutta la durata del rapporto, senza alcuna capitalizzazione di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, qualora fosse ritenuto che i rapporti bancari per cui è causa siano regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicare per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 TUB;
condannare la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice tutte le somme CP_2 illegittimamente ed indebitamente incassate quantificate in complessivi euro
19.823,46 relativamente al rapporto bancario n. 3654/12 ed in euro 60.196,07 relativamente al rapporto 3403/32, ovvero di quella somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU, il tutto oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
ovvero, in subordine condannare la convenuta al CP_2 pagamento del medesimo importo, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme;
accertare e dichiarare che la convenuta con il suo comportamento ha violato le norme di correttezza e buona fede e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniale e non subiti da parte attrice da determinarsi in via equitativa;
accertare e dichiarare la illegittimità/erroneità della segnalazione effettuata dalla convenuta banca in Centrale Rischi ai danni di parte attrice e condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti da parte attrice da quantificarsi in via equitativa;
accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, invalidità ed inefficacia della fideiussione presuntamente rilasciata dal sig. CP_1
in favore della convenuta;
con vittoria di spese e competenze di giudizio con
[...] attribuzione al procuratore antistatario.
In via istruttoria oltre alla CTU richiesta, ordinare alla banca convenuta l'esibizione ed il deposito ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione afferente ai rapporti bancari oggetto di causa.
Eccepiva: la illegittima applicazione del tasso interesse passivo ultralegale determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c.; la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
l'illegittima applicazione di interessi usurari;
l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto;
l'illegittima corresponsione di spese mai pattuite per iscritto;
la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della ed in senso sfavorevole al cliente;
la illegittima diversa data di valuto CP_2 applicata dalla per le operazioni in accredito e addebito;
l'inesistenza, nullità, CP_2 invalidità ed inefficacia delle fideiussione;
la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
l'erronea segnalazione in Centrale rischi.
Con comparsa depositata in data 08.10.2018, la Controparte_2 si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e le relative richieste istruttorie.
Precisava che i rapporti di conto corrente per cui è causa erano ancora aperti al momento della notifica dell'atto di citazione, pertanto, l'azione di ripetizione non poteva essere esperita;
che era espressamente pattuito il tasso di interesse;
la legittimità della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto;
la legittimità della fideiussione.
Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Istaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, veniva concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 30.09.2020 ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c..
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata in data 18.11.2021, interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la per Controparte_3 essa la mandataria la quale nel fare proprie le conclusioni di parte Controparte_4 convenuta, precisava di rispondere solo dei crediti e nei limiti della loro esistenza;
di Contr contro, le richieste restitutorie e/o risarcitorie restavano a carico della unica legittimata passiva.
Ammesso l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., esperita la CTU contabile, con provvedimento del 25.02.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sull'intervento di CP_3
Risulta intervenuta nel corso del processo in data 18.11.2021 in forza di atto CP_3 di scissione stipulato con in data 25 novembre Controparte_2
2020 divenendo essa beneficiaria di un compendio di attività e passività, CP_3 come identificato nell'Atto di Scissione.
2. Qualificazione della domanda
La domanda è parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo dei conti corrente n. 3403/32 e n. 3654/21 previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
La banca convenuta ha eccepito la inammissibilità della domanda di ripetizione in quanto i rapporti risultavano ancora aperti alla data di notifica dell'atto di citazione.
L'eccezione è fondata.
La domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
È utile allora ricordare come nell'azione di accertamento in punto di riparto dell'onere allegatorio e probatorio esso grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”.
L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza e prova di un pagamento ed
è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Nel caso di conto aperto l'interesse ad agire del Cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo degli addebiti nulli (cfr. App.-
-I-7-dicembre-2023). Dunque, nel caso di accertamento , su domanda del CP_6 correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).
Né assume rilievo la circostanza che la domanda di accertamento sia strumentale alla domanda di ripetizione di indebito : invero come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità tale circostanza “non comporta che la domanda presupposta debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, il quale al contrario sussiste, per il principio consolidato, secondo cui in ipotesi di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. (Cassazione civile sez. I,
13/03/2024, n.6707).
Quindi la domanda di ripetizione è inammissibile.
3. Il merito
All'esito della compiuta istruttoria, anche alla luce delle conclusioni della Consulenza espletata che si condivide nei termini che seguono, la vicenda deve essere ricostruita come segue. Parte attrice si duole dell'applicazione da parte della banca della capitalizzazione trimestrale dei tassi di interesse, di valute e commissioni di massimo scoperto unilateralmente determinate dalla stessa e di interessi usurari ai rapporti di conto corrente.
Il correntista prima di introdurre il giudizio ha attivato lo strumento extraprocessuale previsto dall'art. 119 TUB per la consegna della documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti intercorsi. A seguito dell'ordine di esibizione disposto ai sensi dell'art. 210 cpc sono stati depositati tutti gli estratti conto. I documenti contrattuali sono stati depositati dalla AN PS . La documentazione contabile è completa e ha consentito al ctu la corretta ricostruzione dei rapporti.
Dalla documentazione depositata ( documento contrattuale e estratti conto dal
19.6.2007 al 01.03.2021) è emerso che il rapporto contrattuale n. 3403/32 è stato sottoscritto in data 19.06.2007 e alla data del 30.12.2020 presenta un saldo negativo di euro76.663,83.
Per quanto riguarda invece il contratto n. 3654/21 sottoscritto in data 24.4.2008 risulta dalla documentazione depositata ( documento contrattuale e estratti conto dal
22.04.2008 al 01.03.2021)un saldo a debito del correntista pari a - 30.398,47 alla data del 31.12.2020.
Dunque i rapporti sono sorti in forma scritta .
L'art. 117 TUB prevede: “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”
Con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3°
c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una nullità assoluta, e perciò rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria, sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca.
Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt. 3 e 4 legge n.
154/1992 sulla Trasparenza ANria) “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti…3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. La prescrizione di forma ex art. 1284, co. 3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°, T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°, T.
U. bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente. In caso di mancata o invalida determinazione del tasso di interessi convenzionali, agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito dovranno sostituirsi gli interessi in misura legale.
Per quanto riguarda l'applicazione di interessi anatocistici ai rapporti in contestazione si osserva che dall'esame delle condizioni dei contratti si evince dunque che gli stessi sono stati stipulati in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dai contratti di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e prodotti agli atti . Al fine di rispettare la suddetta normativa la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, in ordine all'espressa indicazione del TAE creditore che deve differenziarsi dal TAN:
(cfr. Cass. n. 4321/22 secondo cui "La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione".)
Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la coincidenza tra il tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) e quello effettivo (TAE) ha prodotto un effetto peggiorativo per la società contrattualizzando di fatto una clausola anatocistica. A questa conclusione si perviene mediante il raffronto tra gli esiti della prima relazione peritale e quelli contenuti nella relazione integrativa laddove il consulente, in adempimento dell'incarico peritale aggiuntivo, ha eliminato la capitalizzazione degli interessi raggiungendo un saldo debitore inferiore rispetto alla prima ipotesi ricostruttiva.
In adesione a tale orientamento va, quindi, affermata la nullità della clausola contrattuale di coincidenza tra il tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN)
e quello effettivo (TAE).
Pertanto, quando sia accertata la nullità, si rende necessario rideterminare il saldo senza tenere conto degli interessi illegittimamente portati a capitale. Il venir meno della clausola anatocistica determina che il calcolo delle competenza va effettuato senza alcuna capitalizzazione.
Ugulamente è stata espunta la cms in quanto non determinata nella modalità di calcolo e nella periodicità, ma solo nel tasso.
Non è stata riscontrata usura contrattuale
In applicazione de superiori principi il consulente ha ricostruito i saldi dei conti correnti nel seguente modo: il saldo del conto corrente n. 3403,32 è pari a € - 39.101,76 mentre il saldo del conto n. 3654/21 è pari a – 18.730,73.
4. Segnalazione in Centrale Rischi e risarcimento del danno
Infine parte attrice chiede l'accertamento della illegittimità delle segnalazioni alla
Centrale dei Rischi della AN d'IT per l'esistenza di crediti a sofferenza, da parte di AN PS;
il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, dalla stessa con richiesta di risarcimento del danno subito .
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto la illegittima condotta dell'istituto di credito convenuto per aver provveduto in assenza dei presupposti di legge alla segnalazione a sofferenza della società presso la CR.
L'istituto di credito convenuto ha contestato l'avversa domanda sostenendo la legittimità delle segnalazioni a sofferenza in considerazione della decadenza dal beneficio del termine .
In via preliminare si deve precisare che la Centrale dei Rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla AN
d'IT.
Al fine di vagliare la legittimità della segnalazione bisogna verificare: a) il preavviso all'interessato e b) l'adeguata istruttoria che la banca deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere la situazione di difficoltà economica del debitore.
La mancanza di preavviso incide sulla responsabilità della banca;
la segnalazione è senz'altro illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico ANrio, per cui l'intermediario deve - a pena di illegittimità della segnalazione - preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione (v.
Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di
Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza
Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del
21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).
La norma prevede espressamente che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte
l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".
La segnalazione può ritenersi illegittima in caso di errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza", che deve trovarsi in una effettiva situazione di insolvenza, apprezzabile come "grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza" (cfr. Cass. Civ. n. 23093/2013), non potendo essa scaturire a seguito dell'inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito. Quindi la situazione economica del debitore sembra rappresentare il punto cruciale e nevralgico della legittimità della segnalazione: se il fine della stessa è pubblicizzare i soggetti insolventi, va da sè che se lo stato di decozione non sussiste, la segnalazione non può essere fatta e, se fatta, deve essere cancellata.
A tal proposito appare necessario chiarire come il ritardo nell'adempimento non sia, di per sè, indice dello stato di insolvenza, e ciò poiché il debito potrebbe essere non pagato perché il debitore ne contesta l' esistenza o la quantificazione. La banca deve compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera,
l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo …". Quindi ad avviso del Tribunale è illegittima la segnalazione di una posizione "in sofferenza" che prescinda dall'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, cosicché è irrilevante su questo piano il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento;
si deve trattare invece di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (per tutte, Cass. 15609/14 e, successivamente, in modo conferme, Cass.
2913/16).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso in esame non vi è documentazione attestante l'avvenuta segnalazione a sofferenza . Infatti non risulta depositato il documento estratto dal sito della AN di IT dal quale risulta la segnalazione contestata.
L'assenza di documentazione non consente di vagliare la domanda nel merito.
In assenza di accertamento della illegittimità della segnalazione non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno quale conseguenza della illegittima segnalazione in CR .
5. Fideiussione
Parte attrice contesta la validità della fideiussione omnibus stipulata da CP_1
in data 19.6.2007. L'eccezione deve essere rigettata.
[...]
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, tesi originariamente sostenuta dalla Giurisprudenza di merito, avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI 2003, dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di AN d'IT del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata” dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio 2005;
iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica. (cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. Ferrara 20 Luglio 2020, Trib. Padova
29 Gennaio 2019). Tuttavia la domanda è sfornita della prova degli elementi costitutivi della fattispecie.
Si tratta di valutare la dedotta nullità delle fideiussioni omnibus per cui è causa, oggettivamente conformi e corrispondenti allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, oggetto del provvedimento della AN di IT (con funzioni di Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia bancaria) n. 55 del 2 maggio 2005
e le relative conseguenze.
Parte attrice non ha depositato né il provvedimento n. 55 della AN di IT né il modello ABI
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Infine parte convenuta ha eccepito che nel caso in esame risulta sottoscritto un contratto di garanzia con clausola di pagamento c.d. "a prima richiesta" e, pertanto, sarebbe tenuto a pagare immediatamente al creditore quanto da questi richiesto, senza alcuna facoltà di opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli articoli 1936,1941 e 1945 c.c., stante l'autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante garantito, nel senso che nello stesso viene meno la relazione di accessorietà tra garanzia e obbligazione garantita.
L'eccezione non è fondata .
Come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n.
3947/2010, con orientamento seguito dalla costante giurisprudenza successiva, la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto "a prima richiesta", "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto, come chiarito dalle Sezioni
Unite Civili, consiste proprio, in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione - e, dunque, realizzando la c.d. "autonomia" della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante.
Tuttavia, secondo questo Giudice la locuzione “ a semplice richiesta scritta” non è di per sé sufficiente a qualificare l'autonomia della garanzia prestata, ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, secondo cui l'utilizzo di espressioni del tipo “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” possono riferirsi “sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Civ. n. 16825/2016).
Non risulta, pertanto, “decisivo l'impiego delle espressioni 'a semplice richiesta' o 'a prima richiesta' del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art.
1945 cod. civ.” (Cass. Civ. 05/19300). In materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta', come nel caso di specie, non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione".
(Cassazione civile sez. I, 04/12/2024, (ud. 29/10/2024, dep. 04/12/2024), n.31105).
Nella specie, al di là della clausola sull'obbligo di pagare “semplice richiesta scritta”, nessuna disposizione contrattuale sembra eliminare il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione garantita.
Dell'espressione, invero, occorre tener conto nel complessivo assetto dell'accordo, che
è caratterizzato da molteplici rinvii alla disciplina codicistica della fideiussione, all'utilizzo del termine fidejussore, e risulta privo di clausole che prevedano l'inopponibilità al creditore istante delle eccezioni relative al rapporto principale.
Spese processuali
Non resta che regolamentare le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio devono essere poste a carico di parte attrice maggiormente soccombente Contr e liquidate in favore di sulla base del decisum secondo i criteri di cui al DM
55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 nella misura minima di euro 7.052 attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate. Le spese in favore di CP_3 sono poste a carico di parte attrice e liquidate in euro 2.127 ( sola fase decisionale)
Le spese della CTU già liquidate con separato decreto meritano di essere poste a carico di tutte le parti essendo stata la CTU utile ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione. 2) Accoglie la domanda attorea e accerta che il saldo del conto corrente n 3403,32
è pari a € - 39.101,76 a debito del correntista alla data del 30.12.2020 mentre il saldo del conto n. 3654/21 è pari a – 18.730,73 a debito del correntista.
3) Rigetta tutte le altre domande.
4) Condanna parte attrice in solido al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in euro 7.052 ( euro 1276 Controparte_2 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2835 per la fase istruttoria, euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e CPA come per legge .
5) Condanna parte attrice in solido al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in euro 2.127 (euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e CPA CP_3 come per legge .
6) Pone a definitivo carico di tutte le parti con vincolo solidale le spese di C.T.U. essendo stata la stessa utile ai fini del giudizio.
Salerno, 19.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4351/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(C.F.: ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te e (C.F. ) in Controparte_1 C.F._1 proprio, rappresentati e difesi dall'avv.to Giuseppe Marotta, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Salerno, Via G. A.
Papio, n. 22;
- Attori -
CONTRO
C.F.: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe
Stanzione, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Luigi Cacciatore, n. 21;
- Convenuta –
NONCHE'
C.F. e per essa Controparte_3 P.IVA_3 la mandataria in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Rosaria De Simone, giusta procura alle liti in atti, elettivamente presso lo studio del difensore in Napoli, Piazza
Piedigrotta n. 9;
- Interventrice ex art. 111 c.p.c. –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1
e il sig. convenivano in giudizio la
[...] Controparte_1 [...]
chiedendo al Tribunale di Salerno di ritenere e dichiarare la Controparte_2 nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura altralegale in riferimento ai rapporti bancari oggetto di giudizio, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ritenere e dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto bancario contestato, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti sfavorevoli alla parte attrice;
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta dei contratti ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ,delle commissioni e delle spese;
ritenere e dichiarare non dovute per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti bancari in aggiunta agli interessi passivi;
ritenere e dichiarare non dovute perché mai pattuite e indebite, tutte le ulteriori somme/oneri corrisposti dalla parte attrice alla parte convenuta;
accertare l'applicazione, da parte della convenuta, al rapporto bancario di interessi ulteriori al tasso soglia;
rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario per cui è causa al momento della data di citazione, con liquidazione degli interessi passivi al tasso legale relativi a tutta la durata del rapporto, senza alcuna capitalizzazione di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, qualora fosse ritenuto che i rapporti bancari per cui è causa siano regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicare per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 TUB;
condannare la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice tutte le somme CP_2 illegittimamente ed indebitamente incassate quantificate in complessivi euro
19.823,46 relativamente al rapporto bancario n. 3654/12 ed in euro 60.196,07 relativamente al rapporto 3403/32, ovvero di quella somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU, il tutto oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
ovvero, in subordine condannare la convenuta al CP_2 pagamento del medesimo importo, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme;
accertare e dichiarare che la convenuta con il suo comportamento ha violato le norme di correttezza e buona fede e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniale e non subiti da parte attrice da determinarsi in via equitativa;
accertare e dichiarare la illegittimità/erroneità della segnalazione effettuata dalla convenuta banca in Centrale Rischi ai danni di parte attrice e condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti da parte attrice da quantificarsi in via equitativa;
accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, invalidità ed inefficacia della fideiussione presuntamente rilasciata dal sig. CP_1
in favore della convenuta;
con vittoria di spese e competenze di giudizio con
[...] attribuzione al procuratore antistatario.
In via istruttoria oltre alla CTU richiesta, ordinare alla banca convenuta l'esibizione ed il deposito ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione afferente ai rapporti bancari oggetto di causa.
Eccepiva: la illegittima applicazione del tasso interesse passivo ultralegale determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c.; la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
l'illegittima applicazione di interessi usurari;
l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto;
l'illegittima corresponsione di spese mai pattuite per iscritto;
la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della ed in senso sfavorevole al cliente;
la illegittima diversa data di valuto CP_2 applicata dalla per le operazioni in accredito e addebito;
l'inesistenza, nullità, CP_2 invalidità ed inefficacia delle fideiussione;
la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
l'erronea segnalazione in Centrale rischi.
Con comparsa depositata in data 08.10.2018, la Controparte_2 si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e le relative richieste istruttorie.
Precisava che i rapporti di conto corrente per cui è causa erano ancora aperti al momento della notifica dell'atto di citazione, pertanto, l'azione di ripetizione non poteva essere esperita;
che era espressamente pattuito il tasso di interesse;
la legittimità della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto;
la legittimità della fideiussione.
Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Istaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, veniva concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 30.09.2020 ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c..
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata in data 18.11.2021, interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la per Controparte_3 essa la mandataria la quale nel fare proprie le conclusioni di parte Controparte_4 convenuta, precisava di rispondere solo dei crediti e nei limiti della loro esistenza;
di Contr contro, le richieste restitutorie e/o risarcitorie restavano a carico della unica legittimata passiva.
Ammesso l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., esperita la CTU contabile, con provvedimento del 25.02.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sull'intervento di CP_3
Risulta intervenuta nel corso del processo in data 18.11.2021 in forza di atto CP_3 di scissione stipulato con in data 25 novembre Controparte_2
2020 divenendo essa beneficiaria di un compendio di attività e passività, CP_3 come identificato nell'Atto di Scissione.
2. Qualificazione della domanda
La domanda è parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo dei conti corrente n. 3403/32 e n. 3654/21 previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
La banca convenuta ha eccepito la inammissibilità della domanda di ripetizione in quanto i rapporti risultavano ancora aperti alla data di notifica dell'atto di citazione.
L'eccezione è fondata.
La domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
È utile allora ricordare come nell'azione di accertamento in punto di riparto dell'onere allegatorio e probatorio esso grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”.
L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza e prova di un pagamento ed
è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Nel caso di conto aperto l'interesse ad agire del Cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo degli addebiti nulli (cfr. App.-
-I-7-dicembre-2023). Dunque, nel caso di accertamento , su domanda del CP_6 correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).
Né assume rilievo la circostanza che la domanda di accertamento sia strumentale alla domanda di ripetizione di indebito : invero come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità tale circostanza “non comporta che la domanda presupposta debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, il quale al contrario sussiste, per il principio consolidato, secondo cui in ipotesi di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. (Cassazione civile sez. I,
13/03/2024, n.6707).
Quindi la domanda di ripetizione è inammissibile.
3. Il merito
All'esito della compiuta istruttoria, anche alla luce delle conclusioni della Consulenza espletata che si condivide nei termini che seguono, la vicenda deve essere ricostruita come segue. Parte attrice si duole dell'applicazione da parte della banca della capitalizzazione trimestrale dei tassi di interesse, di valute e commissioni di massimo scoperto unilateralmente determinate dalla stessa e di interessi usurari ai rapporti di conto corrente.
Il correntista prima di introdurre il giudizio ha attivato lo strumento extraprocessuale previsto dall'art. 119 TUB per la consegna della documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti intercorsi. A seguito dell'ordine di esibizione disposto ai sensi dell'art. 210 cpc sono stati depositati tutti gli estratti conto. I documenti contrattuali sono stati depositati dalla AN PS . La documentazione contabile è completa e ha consentito al ctu la corretta ricostruzione dei rapporti.
Dalla documentazione depositata ( documento contrattuale e estratti conto dal
19.6.2007 al 01.03.2021) è emerso che il rapporto contrattuale n. 3403/32 è stato sottoscritto in data 19.06.2007 e alla data del 30.12.2020 presenta un saldo negativo di euro76.663,83.
Per quanto riguarda invece il contratto n. 3654/21 sottoscritto in data 24.4.2008 risulta dalla documentazione depositata ( documento contrattuale e estratti conto dal
22.04.2008 al 01.03.2021)un saldo a debito del correntista pari a - 30.398,47 alla data del 31.12.2020.
Dunque i rapporti sono sorti in forma scritta .
L'art. 117 TUB prevede: “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”
Con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3°
c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una nullità assoluta, e perciò rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria, sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca.
Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt. 3 e 4 legge n.
154/1992 sulla Trasparenza ANria) “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti…3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. La prescrizione di forma ex art. 1284, co. 3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°, T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°, T.
U. bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente. In caso di mancata o invalida determinazione del tasso di interessi convenzionali, agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito dovranno sostituirsi gli interessi in misura legale.
Per quanto riguarda l'applicazione di interessi anatocistici ai rapporti in contestazione si osserva che dall'esame delle condizioni dei contratti si evince dunque che gli stessi sono stati stipulati in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dai contratti di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e prodotti agli atti . Al fine di rispettare la suddetta normativa la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, in ordine all'espressa indicazione del TAE creditore che deve differenziarsi dal TAN:
(cfr. Cass. n. 4321/22 secondo cui "La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione".)
Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la coincidenza tra il tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) e quello effettivo (TAE) ha prodotto un effetto peggiorativo per la società contrattualizzando di fatto una clausola anatocistica. A questa conclusione si perviene mediante il raffronto tra gli esiti della prima relazione peritale e quelli contenuti nella relazione integrativa laddove il consulente, in adempimento dell'incarico peritale aggiuntivo, ha eliminato la capitalizzazione degli interessi raggiungendo un saldo debitore inferiore rispetto alla prima ipotesi ricostruttiva.
In adesione a tale orientamento va, quindi, affermata la nullità della clausola contrattuale di coincidenza tra il tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN)
e quello effettivo (TAE).
Pertanto, quando sia accertata la nullità, si rende necessario rideterminare il saldo senza tenere conto degli interessi illegittimamente portati a capitale. Il venir meno della clausola anatocistica determina che il calcolo delle competenza va effettuato senza alcuna capitalizzazione.
Ugulamente è stata espunta la cms in quanto non determinata nella modalità di calcolo e nella periodicità, ma solo nel tasso.
Non è stata riscontrata usura contrattuale
In applicazione de superiori principi il consulente ha ricostruito i saldi dei conti correnti nel seguente modo: il saldo del conto corrente n. 3403,32 è pari a € - 39.101,76 mentre il saldo del conto n. 3654/21 è pari a – 18.730,73.
4. Segnalazione in Centrale Rischi e risarcimento del danno
Infine parte attrice chiede l'accertamento della illegittimità delle segnalazioni alla
Centrale dei Rischi della AN d'IT per l'esistenza di crediti a sofferenza, da parte di AN PS;
il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, dalla stessa con richiesta di risarcimento del danno subito .
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto la illegittima condotta dell'istituto di credito convenuto per aver provveduto in assenza dei presupposti di legge alla segnalazione a sofferenza della società presso la CR.
L'istituto di credito convenuto ha contestato l'avversa domanda sostenendo la legittimità delle segnalazioni a sofferenza in considerazione della decadenza dal beneficio del termine .
In via preliminare si deve precisare che la Centrale dei Rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla AN
d'IT.
Al fine di vagliare la legittimità della segnalazione bisogna verificare: a) il preavviso all'interessato e b) l'adeguata istruttoria che la banca deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere la situazione di difficoltà economica del debitore.
La mancanza di preavviso incide sulla responsabilità della banca;
la segnalazione è senz'altro illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico ANrio, per cui l'intermediario deve - a pena di illegittimità della segnalazione - preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione (v.
Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di
Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza
Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del
21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).
La norma prevede espressamente che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte
l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".
La segnalazione può ritenersi illegittima in caso di errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza", che deve trovarsi in una effettiva situazione di insolvenza, apprezzabile come "grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza" (cfr. Cass. Civ. n. 23093/2013), non potendo essa scaturire a seguito dell'inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito. Quindi la situazione economica del debitore sembra rappresentare il punto cruciale e nevralgico della legittimità della segnalazione: se il fine della stessa è pubblicizzare i soggetti insolventi, va da sè che se lo stato di decozione non sussiste, la segnalazione non può essere fatta e, se fatta, deve essere cancellata.
A tal proposito appare necessario chiarire come il ritardo nell'adempimento non sia, di per sè, indice dello stato di insolvenza, e ciò poiché il debito potrebbe essere non pagato perché il debitore ne contesta l' esistenza o la quantificazione. La banca deve compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera,
l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo …". Quindi ad avviso del Tribunale è illegittima la segnalazione di una posizione "in sofferenza" che prescinda dall'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, cosicché è irrilevante su questo piano il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento;
si deve trattare invece di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (per tutte, Cass. 15609/14 e, successivamente, in modo conferme, Cass.
2913/16).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso in esame non vi è documentazione attestante l'avvenuta segnalazione a sofferenza . Infatti non risulta depositato il documento estratto dal sito della AN di IT dal quale risulta la segnalazione contestata.
L'assenza di documentazione non consente di vagliare la domanda nel merito.
In assenza di accertamento della illegittimità della segnalazione non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno quale conseguenza della illegittima segnalazione in CR .
5. Fideiussione
Parte attrice contesta la validità della fideiussione omnibus stipulata da CP_1
in data 19.6.2007. L'eccezione deve essere rigettata.
[...]
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, tesi originariamente sostenuta dalla Giurisprudenza di merito, avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI 2003, dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di AN d'IT del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata” dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio 2005;
iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica. (cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. Ferrara 20 Luglio 2020, Trib. Padova
29 Gennaio 2019). Tuttavia la domanda è sfornita della prova degli elementi costitutivi della fattispecie.
Si tratta di valutare la dedotta nullità delle fideiussioni omnibus per cui è causa, oggettivamente conformi e corrispondenti allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, oggetto del provvedimento della AN di IT (con funzioni di Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia bancaria) n. 55 del 2 maggio 2005
e le relative conseguenze.
Parte attrice non ha depositato né il provvedimento n. 55 della AN di IT né il modello ABI
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Infine parte convenuta ha eccepito che nel caso in esame risulta sottoscritto un contratto di garanzia con clausola di pagamento c.d. "a prima richiesta" e, pertanto, sarebbe tenuto a pagare immediatamente al creditore quanto da questi richiesto, senza alcuna facoltà di opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli articoli 1936,1941 e 1945 c.c., stante l'autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante garantito, nel senso che nello stesso viene meno la relazione di accessorietà tra garanzia e obbligazione garantita.
L'eccezione non è fondata .
Come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n.
3947/2010, con orientamento seguito dalla costante giurisprudenza successiva, la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto "a prima richiesta", "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto, come chiarito dalle Sezioni
Unite Civili, consiste proprio, in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione - e, dunque, realizzando la c.d. "autonomia" della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante.
Tuttavia, secondo questo Giudice la locuzione “ a semplice richiesta scritta” non è di per sé sufficiente a qualificare l'autonomia della garanzia prestata, ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, secondo cui l'utilizzo di espressioni del tipo “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” possono riferirsi “sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Civ. n. 16825/2016).
Non risulta, pertanto, “decisivo l'impiego delle espressioni 'a semplice richiesta' o 'a prima richiesta' del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art.
1945 cod. civ.” (Cass. Civ. 05/19300). In materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta', come nel caso di specie, non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione".
(Cassazione civile sez. I, 04/12/2024, (ud. 29/10/2024, dep. 04/12/2024), n.31105).
Nella specie, al di là della clausola sull'obbligo di pagare “semplice richiesta scritta”, nessuna disposizione contrattuale sembra eliminare il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione garantita.
Dell'espressione, invero, occorre tener conto nel complessivo assetto dell'accordo, che
è caratterizzato da molteplici rinvii alla disciplina codicistica della fideiussione, all'utilizzo del termine fidejussore, e risulta privo di clausole che prevedano l'inopponibilità al creditore istante delle eccezioni relative al rapporto principale.
Spese processuali
Non resta che regolamentare le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio devono essere poste a carico di parte attrice maggiormente soccombente Contr e liquidate in favore di sulla base del decisum secondo i criteri di cui al DM
55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 nella misura minima di euro 7.052 attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate. Le spese in favore di CP_3 sono poste a carico di parte attrice e liquidate in euro 2.127 ( sola fase decisionale)
Le spese della CTU già liquidate con separato decreto meritano di essere poste a carico di tutte le parti essendo stata la CTU utile ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione. 2) Accoglie la domanda attorea e accerta che il saldo del conto corrente n 3403,32
è pari a € - 39.101,76 a debito del correntista alla data del 30.12.2020 mentre il saldo del conto n. 3654/21 è pari a – 18.730,73 a debito del correntista.
3) Rigetta tutte le altre domande.
4) Condanna parte attrice in solido al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in euro 7.052 ( euro 1276 Controparte_2 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2835 per la fase istruttoria, euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e CPA come per legge .
5) Condanna parte attrice in solido al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in euro 2.127 (euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e CPA CP_3 come per legge .
6) Pone a definitivo carico di tutte le parti con vincolo solidale le spese di C.T.U. essendo stata la stessa utile ai fini del giudizio.
Salerno, 19.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara