Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 04/12/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01515/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Sandoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Modena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto di rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS-, in data 3 aprile 2024, emesso dal Questore di Modena, in data 16 maggio 2025 e notificato in data 28 agosto 2025;
- nonché di tutti gli atti presupposti, contestuali e successivi ad esso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa MA LL e udita la difesa erariale, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente entrato in Italia nel 2020, grazie al positivo esito della procedura di emersione dal lavoro irregolare, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido sino al 23 aprile 2024.
Il 3 aprile 2024, lo stesso (presumibilmente in ragione del reperimento di un’occupazione) ha presentato un’istanza di rinnovo del titolo, che gli è stato negato a causa della condanna a sei mesi e venti giorni di reclusione per reati connessi allo spaccio di stupefacenti (ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 200 del 1973), delle sue frequentazioni in ambienti sociali malavitosi, della mancanza di occupazione da settembre 2024 (come, peraltro, confermato dal ricorrente) e della mancanza di legami familiari.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe stata valutata la sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione o per protezione speciale e l’espulsione sarebbe stata disposta senza considerare la presenza in Italia degli zii, di un cugino e della fidanzata.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento, in primo luogo in ragione del fatto che esso si fonda su una non corretta rappresentazione dei fatti. Nella sua proposizione, infatti, si omette di precisare che la condanna a sei mesi e venti giorni di reclusione è scaturita dall’arresto del 7 marzo 2025, ma, in data 15 maggio 2025, lo stesso odierno ricorrente è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti, essendosi dato alla fuga a un posto di controllo per sottrarsi alle conseguenze del fatto che era in possesso di sei kg di hashish.
Vi è, quindi, una reiterazione nella commissione di reati qualificati dal legislatore come di particolare gravità, che ben giustifica, il rigetto dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto (il quale non avrebbe comunque potuto essere concesso a causa della perdita dell’impiego nelle more del procedimento, solo pochi mesi dopo la presentazione della domanda) e il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
Premesso, infatti, che non sussisteva alcun obbligo per l’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto, parte ricorrente non ha dimostrato neanche in giudizio di poter aspirare alla concessione di esso, per cui appare legittima la conclusione cui è addivenuta l’Amministrazione. Amministrazione la quale ha anche ritenuto che non vi fossero rapporti familiari che richiedessero il bilanciamento con l’interesse alla sicurezza pubblica perseguito nell’adottare l’avversato provvedimento: non può, infatti, essere ritenuta rilevante la presenza in Italia né di zii e cugino, né di una eventuale “fidanzata”.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente imputazione delle spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO EN, Presidente
MA LL, Consigliere, Estensore
AO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LL | AO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.