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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 320/2024;
promossa da:
nato a [...] il [...] – C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 in Nichelino (TO) Via Polveriera 22 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Romano per delega del 19.05.2021 rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di 1° grado
-parte appellante-
contro
:
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_2 P.IVA_1
Trento Piazza delle Donne Lavoratrici 2 rappresentata e difesa – in forza di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. e qui allegata – dall'avv. Daniele Boccadamo (c.f.
[...]
del Foro di Monza C.F._2
-parte appellata-
NONCHE' nei riguardi di: residente in [...] CP_1
-parte appellata non costituita-
residente in [...] Controparte_2
-parte appellata non costituita-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE Voglia il Tribunale Ill.mo, in parziale riforma della sentenza impugnata;
dichiarare gli appellati e , in persona del legale CP_1 Controparte_2 Parte_2 rappresentante pro tempore, tenuti e condannarli, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'esponente della somma di € 610,00 a titolo di compensi erogati dalla parte attrice al proprio
CTP; liquidare i compensi processuali relativi al giudizio di 1° grado in complessivi € 2.090,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa: dato atto che , in esecuzione della sentenza di 1° Parte_2 grado ha provveduto a pagare all'esponente detti compensi nella misura di complessivi € 1.265,00 oltre rimborso forfettario, Iva, Cpa ed esposti, dichiarare tenuti e condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'esponente l'ulteriore somma di € 825,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa = € 1.203,77.
Con vittoria delle spese e dei compensi del grado, rimborso forfettario 15% su imponibili, IVA e
CPA, con distrazione a favore del legale sottoscritto che se ne dichiara antistatario
PER PARTE APPELLATA COSTITUITA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, contrariis rejectis,
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'atto di appello del signor Parte_1 anche per i motivi esposti in narrativa e in atti;
- nel merito, in principalità: rigettare, con qualsiasi statuizione, l'impugnazione e tutte le domande formulate dal signor perché improponibili e/o improcedibili e/o Parte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, confermando la sentenza impugnata;
in mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dei motivi di appello del sig. ridurne le pretese nei limiti del rigorosamente giusto e Parte_1 provato, tenuto anche conto di tutte le circostanze del caso concreto;
- in ogni caso: con sentenza esecutiva e vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha promosso il presente Parte_1 giudizio onde ottenere avanti al Gdp di Ivrea la condanna delle convenute, in solido, al risarcimento del danno presuntivamente patito il 04.02.2021 -nell'ambito del sinistro occorso fra la sig.ra , alla guida del veicolo FORD tg. ET227PT e il sig. Parte_3 Parte_4 CP_2 alla guida del veicolo Jaguar X Tipe tg. DF083SD di proprietà del sig.
[...] Controparte_1 danno stimato nella misura di complessivi euro 10.380,09 oltre interessi e spese legali.
Assumeva l'odierna appellante che in data 04.02.2021 si trovava alla guida della Parte_3 propria autovettura Ford Focus C max e percorreva in Torino, la via Fratelli Garrone. Dopo essersi arrestata alla linea di arresto posta all'incrocio con via Sapri riprendeva la marcia, avendo constatato l'assenza di veicoli percorrenti la predetta via Sapri nelle immediate vicinanze. La sig.ra
-giunta oltre il centro dell'incrocio- veniva investita violentemente nella fiancata posteriore Pt_3 destra del proprio veicolo da un'autovettura Jaguar XTP targata DF083 SD, di proprietà del signor e condotta -nell'occasione- dal signor . CP_1 Controparte_2
Il veicolo di parte appellante riportava ingenti danni;
tali da renderne del tutto antieconomica la riparazione.
La compagnia assicurativa -istruito il sinistro- negava la liquidazione dei danni adducendo come la causazione del sinistro fosse ascrivibile al conducente del veicolo attoreo, il quale aveva impegnato l'incrocio senza dare la dovuta precedenza.
A seguito della prima udienza, il GDP licenziava CTU al fine di verificare la dinamica del sinistro come narrata e stabilire la compatibilità degli allegati danni con l'allegato sinistro e stimarne l'entità.
All'esito del predetto giudizio il GDP emetteva sentenza n. 766/2023 in data 22.11.2023 riconducendo la causazione del sinistro alla concorrente responsabilità paritaria dei conducenti dei due veicoli venuti a collisione e condannando, per l'effetto, le parti convenute, in solido, al risarcimento del 50% dei danni subiti dal veicolo attoreo per un totale di € 4.433,30 oltre rivalutazione e interessi;
ponendo le spese di CTU interamente a carico di parte convenuta e condannando la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a favore di parte attrice liquidate secondo lo scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello articolando due Parte_1 motivi di gravame avente ad oggetto i) l'omessa pronuncia del GDP in ordine alla domanda attorea relativa al rimborso, a carico della convenuta e a favore della parte attrice, delle spese di CTP erogate quale compenso per l'assistenza della parte nel corso delle operazioni peritali, ii) nonché
l'errata liquidazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 10.06.2024 Parte_2 chiedendo la reiezione del gravame e la piena conferma della statuizione emessa dal Giudice di prime cure.
Nessuno si è costituito per i sigg. CP_1 Controparte_2
Tentata senza esito la conciliazione della lite, le parti, ritenuta la causa documentale, hanno chiesto congiuntamente venisse rimessa in decisione e il Giudice previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche ha fissato udienza di rimessione in decisione alli 27.11.2024. ***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei sigg.ri e CP_1 CP_2
ritualmente evocati in giudizio e non costituitosi.
[...]
Nel merito, l'appello appare fondato per le ragioni di seguito espresse.
Erra la sentenza che ha omesso di pronunciarsi e riconoscere le spese sostenute da parte attrice per l'assistenza del proprio CTP e debitamente documentate (cfr. fattura n. 188/2022 del
27.10.2022 prodotta in udienza avanti il GDP in data 08.11.2022dell'importo di € 610,00)
Le spese della ctp di parte appellante debbono infatti essere poste a carico di parte convenuta soccombente, in quanto rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, giudizio che nel caso di specie non ricorre (ex pluribus Cass. 84/2013; Cass. 3380/2015), attesa la centralità nella presente controversia dell'operato dei tecnici, e dunque la necessità delle parti di essere assistiti da professionalità, anche nel corso dell'espletamento della prova tecnica.
La spesa appare congrua e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità possono essere rimborsate le spese di perizia ancorché non sia stato documentato l'effettivo esborso. (cfr.
Cassazione Civile Ordinanza n. 30289/2019).
Ed infatti, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n. 1907/1984).
Non può essere condiviso, in questo senso, il ragionamento espresso da parte appellata secondo cui vi sarebbe soccombenza reciproca, atteso che l'applicazione dell'art. 2054 c.c. e la concorrente responsabilità della causazione del sinistro in capo ad entrambi i conducenti dei mezzi non comporta soccombenza reciproca. D'altra parte, il Giudice di pace ha correttamente posto le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta, risultata effettivamente soccombente nel giudizio di prime cure;
ancorché la pretesa azionata da parte attrice sia stata in concreto ridimensionata.
Del pari fondato è anche il secondo motivo di gravame, tenuto conto che effettivamente il Giudice di Pace nel liquidare le spese di lite ha ritenuto applicabile lo scaglione ricompreso nella forbice fra
1.100,00/€ 5.200,00 non tenendo conto che nel decisum, criterio assunto per la liquidazione, oltre al capitale occorre sommare gli interessi e la rivalutazione monetaria, importi che se addizionati, secondo le allegazioni di parte appellante che si condividono integralmente, portano a superare il pregresso scaglione, dovendosi in luogo far applicazione dello scaglione compreso fra 5.200,00 e
26.000,00 (cfr. Cass. Ord. n. 22742/2019).
Occorrerà, pertanto, rideterminare le spese di lite del primo grado nei termini che seguono, valori prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022 applicabile già ratione temporis), scaglione 5.200,00- 26.000.00 importi ridotti del 20% per tutte le quattro fasi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, ovvero l'importo complessivo di Euro 1.672,99, oltre accessori di legge.
Dato atto che la società , come allegato dalla difesa di parte appellante, in esecuzione Parte_2 della sentenza di primo grado ha provveduto medio tempore a pagare le spese di lite nella misura di complessivi € 1.265,00 oltre rimborso forfettario, Iva, Cpa ed esposti, la stessa convenuta deve essere tenuta a rimborsare a favore di parte appellante la minor somma di Euro 407,99 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Atteso il principio di soccombenza non ravvisandosi ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio, parte appellata (quale unico soggetto che ha resistito nel predetto giudizio di gravame) deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite della presente controversia.
Precisamente, tenuto conto del valore della causa nel limite dell'accolto, si liquidano per compensi, valori prossimi ai medi -decurtati del 20%- tenuto conto del valore del decisum, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta e così complessivamente Euro 2.041,60, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed esposti documentati.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 320/2024 R.G. nel contraddittorio delle parti in parziale riforma della sentenza n. 766/2023:
1) dichiara la contumacia dei sigg. ; CP_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara tenuti Parte_1
e , P.I. in persona del legale CP_1 Controparte_2 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e li condanna, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 610,00 a titolo di compensi erogati dalla parte attrice al proprio CTP;
3) liquida i compensi processuali relativi al giudizio di primo grado in complessivi Euro 1.672,99, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa e, dato atto che , in esecuzione della sentenza di Parte_2 primo grado ha provveduto a pagare a favore di parte appellante detti compensi nella misura di complessivi € 1.265,00 oltre rimborso forfettario, Iva, Cpa ed esposti, dichiara tenuti e condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte appellante dell'ulteriore importo di Euro
407,99 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
4) Condanna l'appellata P.I. tenuta al pagamento delle spese di lite del Parte_2 P.IVA_1 presente grado di giudizio in favore del sig. che liquida ex D.M. Parte_1
55/2014 s.m.i. in € 2.041,60 a titolo di compensi, euro 191,86 a titolo di esposti, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi tutte a favore del patrocinatore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ivrea 03.01.2025
IL GIUDICE (Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 320/2024;
promossa da:
nato a [...] il [...] – C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 in Nichelino (TO) Via Polveriera 22 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Romano per delega del 19.05.2021 rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di 1° grado
-parte appellante-
contro
:
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_2 P.IVA_1
Trento Piazza delle Donne Lavoratrici 2 rappresentata e difesa – in forza di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. e qui allegata – dall'avv. Daniele Boccadamo (c.f.
[...]
del Foro di Monza C.F._2
-parte appellata-
NONCHE' nei riguardi di: residente in [...] CP_1
-parte appellata non costituita-
residente in [...] Controparte_2
-parte appellata non costituita-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE Voglia il Tribunale Ill.mo, in parziale riforma della sentenza impugnata;
dichiarare gli appellati e , in persona del legale CP_1 Controparte_2 Parte_2 rappresentante pro tempore, tenuti e condannarli, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'esponente della somma di € 610,00 a titolo di compensi erogati dalla parte attrice al proprio
CTP; liquidare i compensi processuali relativi al giudizio di 1° grado in complessivi € 2.090,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa: dato atto che , in esecuzione della sentenza di 1° Parte_2 grado ha provveduto a pagare all'esponente detti compensi nella misura di complessivi € 1.265,00 oltre rimborso forfettario, Iva, Cpa ed esposti, dichiarare tenuti e condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'esponente l'ulteriore somma di € 825,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa = € 1.203,77.
Con vittoria delle spese e dei compensi del grado, rimborso forfettario 15% su imponibili, IVA e
CPA, con distrazione a favore del legale sottoscritto che se ne dichiara antistatario
PER PARTE APPELLATA COSTITUITA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, contrariis rejectis,
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'atto di appello del signor Parte_1 anche per i motivi esposti in narrativa e in atti;
- nel merito, in principalità: rigettare, con qualsiasi statuizione, l'impugnazione e tutte le domande formulate dal signor perché improponibili e/o improcedibili e/o Parte_1 inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, confermando la sentenza impugnata;
in mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dei motivi di appello del sig. ridurne le pretese nei limiti del rigorosamente giusto e Parte_1 provato, tenuto anche conto di tutte le circostanze del caso concreto;
- in ogni caso: con sentenza esecutiva e vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha promosso il presente Parte_1 giudizio onde ottenere avanti al Gdp di Ivrea la condanna delle convenute, in solido, al risarcimento del danno presuntivamente patito il 04.02.2021 -nell'ambito del sinistro occorso fra la sig.ra , alla guida del veicolo FORD tg. ET227PT e il sig. Parte_3 Parte_4 CP_2 alla guida del veicolo Jaguar X Tipe tg. DF083SD di proprietà del sig.
[...] Controparte_1 danno stimato nella misura di complessivi euro 10.380,09 oltre interessi e spese legali.
Assumeva l'odierna appellante che in data 04.02.2021 si trovava alla guida della Parte_3 propria autovettura Ford Focus C max e percorreva in Torino, la via Fratelli Garrone. Dopo essersi arrestata alla linea di arresto posta all'incrocio con via Sapri riprendeva la marcia, avendo constatato l'assenza di veicoli percorrenti la predetta via Sapri nelle immediate vicinanze. La sig.ra
-giunta oltre il centro dell'incrocio- veniva investita violentemente nella fiancata posteriore Pt_3 destra del proprio veicolo da un'autovettura Jaguar XTP targata DF083 SD, di proprietà del signor e condotta -nell'occasione- dal signor . CP_1 Controparte_2
Il veicolo di parte appellante riportava ingenti danni;
tali da renderne del tutto antieconomica la riparazione.
La compagnia assicurativa -istruito il sinistro- negava la liquidazione dei danni adducendo come la causazione del sinistro fosse ascrivibile al conducente del veicolo attoreo, il quale aveva impegnato l'incrocio senza dare la dovuta precedenza.
A seguito della prima udienza, il GDP licenziava CTU al fine di verificare la dinamica del sinistro come narrata e stabilire la compatibilità degli allegati danni con l'allegato sinistro e stimarne l'entità.
All'esito del predetto giudizio il GDP emetteva sentenza n. 766/2023 in data 22.11.2023 riconducendo la causazione del sinistro alla concorrente responsabilità paritaria dei conducenti dei due veicoli venuti a collisione e condannando, per l'effetto, le parti convenute, in solido, al risarcimento del 50% dei danni subiti dal veicolo attoreo per un totale di € 4.433,30 oltre rivalutazione e interessi;
ponendo le spese di CTU interamente a carico di parte convenuta e condannando la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a favore di parte attrice liquidate secondo lo scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello articolando due Parte_1 motivi di gravame avente ad oggetto i) l'omessa pronuncia del GDP in ordine alla domanda attorea relativa al rimborso, a carico della convenuta e a favore della parte attrice, delle spese di CTP erogate quale compenso per l'assistenza della parte nel corso delle operazioni peritali, ii) nonché
l'errata liquidazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 10.06.2024 Parte_2 chiedendo la reiezione del gravame e la piena conferma della statuizione emessa dal Giudice di prime cure.
Nessuno si è costituito per i sigg. CP_1 Controparte_2
Tentata senza esito la conciliazione della lite, le parti, ritenuta la causa documentale, hanno chiesto congiuntamente venisse rimessa in decisione e il Giudice previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche ha fissato udienza di rimessione in decisione alli 27.11.2024. ***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei sigg.ri e CP_1 CP_2
ritualmente evocati in giudizio e non costituitosi.
[...]
Nel merito, l'appello appare fondato per le ragioni di seguito espresse.
Erra la sentenza che ha omesso di pronunciarsi e riconoscere le spese sostenute da parte attrice per l'assistenza del proprio CTP e debitamente documentate (cfr. fattura n. 188/2022 del
27.10.2022 prodotta in udienza avanti il GDP in data 08.11.2022dell'importo di € 610,00)
Le spese della ctp di parte appellante debbono infatti essere poste a carico di parte convenuta soccombente, in quanto rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, giudizio che nel caso di specie non ricorre (ex pluribus Cass. 84/2013; Cass. 3380/2015), attesa la centralità nella presente controversia dell'operato dei tecnici, e dunque la necessità delle parti di essere assistiti da professionalità, anche nel corso dell'espletamento della prova tecnica.
La spesa appare congrua e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità possono essere rimborsate le spese di perizia ancorché non sia stato documentato l'effettivo esborso. (cfr.
Cassazione Civile Ordinanza n. 30289/2019).
Ed infatti, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n. 1907/1984).
Non può essere condiviso, in questo senso, il ragionamento espresso da parte appellata secondo cui vi sarebbe soccombenza reciproca, atteso che l'applicazione dell'art. 2054 c.c. e la concorrente responsabilità della causazione del sinistro in capo ad entrambi i conducenti dei mezzi non comporta soccombenza reciproca. D'altra parte, il Giudice di pace ha correttamente posto le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta, risultata effettivamente soccombente nel giudizio di prime cure;
ancorché la pretesa azionata da parte attrice sia stata in concreto ridimensionata.
Del pari fondato è anche il secondo motivo di gravame, tenuto conto che effettivamente il Giudice di Pace nel liquidare le spese di lite ha ritenuto applicabile lo scaglione ricompreso nella forbice fra
1.100,00/€ 5.200,00 non tenendo conto che nel decisum, criterio assunto per la liquidazione, oltre al capitale occorre sommare gli interessi e la rivalutazione monetaria, importi che se addizionati, secondo le allegazioni di parte appellante che si condividono integralmente, portano a superare il pregresso scaglione, dovendosi in luogo far applicazione dello scaglione compreso fra 5.200,00 e
26.000,00 (cfr. Cass. Ord. n. 22742/2019).
Occorrerà, pertanto, rideterminare le spese di lite del primo grado nei termini che seguono, valori prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022 applicabile già ratione temporis), scaglione 5.200,00- 26.000.00 importi ridotti del 20% per tutte le quattro fasi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, ovvero l'importo complessivo di Euro 1.672,99, oltre accessori di legge.
Dato atto che la società , come allegato dalla difesa di parte appellante, in esecuzione Parte_2 della sentenza di primo grado ha provveduto medio tempore a pagare le spese di lite nella misura di complessivi € 1.265,00 oltre rimborso forfettario, Iva, Cpa ed esposti, la stessa convenuta deve essere tenuta a rimborsare a favore di parte appellante la minor somma di Euro 407,99 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Atteso il principio di soccombenza non ravvisandosi ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio, parte appellata (quale unico soggetto che ha resistito nel predetto giudizio di gravame) deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite della presente controversia.
Precisamente, tenuto conto del valore della causa nel limite dell'accolto, si liquidano per compensi, valori prossimi ai medi -decurtati del 20%- tenuto conto del valore del decisum, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta e così complessivamente Euro 2.041,60, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed esposti documentati.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 320/2024 R.G. nel contraddittorio delle parti in parziale riforma della sentenza n. 766/2023:
1) dichiara la contumacia dei sigg. ; CP_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara tenuti Parte_1
e , P.I. in persona del legale CP_1 Controparte_2 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e li condanna, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 610,00 a titolo di compensi erogati dalla parte attrice al proprio CTP;
3) liquida i compensi processuali relativi al giudizio di primo grado in complessivi Euro 1.672,99, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa e, dato atto che , in esecuzione della sentenza di Parte_2 primo grado ha provveduto a pagare a favore di parte appellante detti compensi nella misura di complessivi € 1.265,00 oltre rimborso forfettario, Iva, Cpa ed esposti, dichiara tenuti e condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte appellante dell'ulteriore importo di Euro
407,99 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
4) Condanna l'appellata P.I. tenuta al pagamento delle spese di lite del Parte_2 P.IVA_1 presente grado di giudizio in favore del sig. che liquida ex D.M. Parte_1
55/2014 s.m.i. in € 2.041,60 a titolo di compensi, euro 191,86 a titolo di esposti, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi tutte a favore del patrocinatore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ivrea 03.01.2025
IL GIUDICE (Dott.ssa Federica Lorenzatti)