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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
15.01.2025, nella causa avente n. 595 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Via Fra Parte_1 P.IVA_1
Gesualdo Malacrino 41 Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Porcino Caterina, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA ) in persona del suo rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Ludovico Massimo ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Domenica Nucera in Via Pio XI diramazione
Alampi, 7, J.F., giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione la società ha contestato l'intimazione di Parte_1 pagamento della somma di euro 20.766,78 (di cui euro 20.530,76 richiesti a titolo di “sorte capitale” ed euro 236,00 a titolo di “diritti di precetto”) oltre “interessi di mora, contenuta nell'atto di precetto notificatogli in data 14.02.2024, da parte della in virtù Controparte_1
della sentenza n. 23/2024 del 5/1/2024, emessa dal Tribunale ordinario di Cosenza, Prima sezione Civile. A sostegno della propria opposizione parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'inefficacia/invalidità dell'atto di precetto impugnato in quanto notificato a mezzo pec in file pdf nativo (sul punto l'opponente deduce quanto segue: “In via preliminare v'è da dire come l'odierno opposto atto di precetto è stato notificato alla odierna opponente a mezzo pec in file pdf nativo: la relativa attestazione di conformità tuttavia attesta la conformità dello stesso predetto atto di precetto ad un non meglio identificato “originale cartaceo”; anche per tale motivo l'odierno atto di precetto opposto è nullo e/o annullabile e/o inesistente e/o illegittimo e/o invalido e/o irregolare e/o inefficace”);
2) l'indeterminatezza del precetto;
3) l'erroneità del quantum;
4) la non debenza degli interessi per le fatture n. 895, 1125, 1179 del 2013;
5) l'omessa indicazione relativa alle spettanze per cassa professionale e spese forfettarie.
In data 02.05.2024 si è costituita la convenuta domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta e chiedendo in via preliminare, il rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione di parte opponente.
La fase cautelare espletata si è conclusa con il rigetto della domanda cautelare.
§ 2. All'udienza del 29.10.2024 il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con ordinanza del
15.01.2025.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che le prime due doglianze attengono al quomodo dell'esecuzione e dunque rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. mentre le altre doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 comma I
c.p.c.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è inammissibile in quanto l'attore non indica il concreto pregiudizio subito.
All'uopo, trova applicazione il seguente principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte: “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo: sicché
è normalmente inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, nella specie con la opposizione agli atti esecutivi, ove non sì prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio, tranne nel caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione allo svolgimento del processo. (Deriva da quanto precede, ha evidenziato, nella specie la Suprema Corte, che l'audizione delle parti – a norma dell'articolo 176, comma 2, disposizioni di attuazione del Cpc - va disposta soltanto quando l'emissione di una nuova ordinanza di vendita di beni staggiti sia necessaria, il che non si verifica quando - come nella specie - il giudice dell'esecuzione abbia, con la originaria ordinanza di vendita, regolato il modo di prosecuzione della fase liquidatoria, nella ipotesi di dichiarazione di decadenza dalla aggiudicazione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n. 903).
Ad ogni modo la contestazione è infondata in quanto:
1) tale fattispecie non rientra tra le ipotesi di nullità tipizzate dal Legislatore all'art. 480
c.p.c.;
2) deve ritenersi analogicamente applicabile al caso di specie il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza con riguardo all'atto di pignoramento secondo cui “Un atto di pignoramento allegato al messaggio PEC ricevuto dal contribuente deve essere considerato esso stesso originale, trattandosi di documento informatico formato digitalmente. Il documento informatico nativo digitale è il documento che si genera attraverso un programma di videoscrittura e che si trasforma direttamente in formato
PDF senza scansione, nasce quindi digitale e viene predisposto per essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite PEC. Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, non richiede nessuna attestazione di conformità”
(cfr. Tribunale Civitavecchia, 02/12/2021, n.1304);
3) Il deposito telematico di un documento telematico non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce (cfr. Cassazione civile sez. VI,
16/01/2023, n.981).
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
Anche tale contestazione è infondata.
Il precetto illustra in modo analitico le somme di cui si chiede il pagamento il relativo calcolo matematico e le ragioni poste a fondamento della pretesa.
Ad ogni modo la contestazione non è idonea a comportare la nullità del precetto tenuto conto che come affermato dalla Suprema Corte “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n.8906; Cass 2160/2013).
§ 6. Quanto alla terza e quarta doglianza.
Le contestazioni sono inammissibili ed infondate.
Giova premettere che il titolo esecutivo azionato dall'odierna parte opposta ha natura giudiziale e consiste nella sentenza n. 23/2024.
Dalla lettura del dispositivo emerge chiaramente come l'opponente sia stato condannato al pagamento dell'importo di euro 20.530,76, oltre interessi di mora.
Tale dictum non è sindacabile in sede di opposizione esecutiva.
All'uopo, è jus receptum il principio secondo il quale il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo, ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale.
In sostanza, “il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato, ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto, v. per tutte: Cass. n.
3850/2011, Cass. 27159/2006, Cass. n. 12664/2000, Cass. n. 9061/1999, Cass. n. 1935/1994).
A ciò si aggiunga che lo strumento giuridico di cui all'art. 615 c.p.c. consente di rilevare solo le ragioni di invalidità che non possono essere rilevate con gli ordinari strumenti di gravame.
All'uopo, come affermato dalla Suprema Corte “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2002, n.12901).
Diversamente opinando si consentirebbe, infatti, un inspiegabile duplicazione di mezzi di tutela
(cfr. 19119/2009).
Ad abbundatiam si evidenzia che l'opponente non ha dimostrato quale sia l'esatto quantum dovuto.
Al riguardo, si osserva che è preciso onere probatorio dell'opponente dimostrare l'eventuale non debenza delle somme richieste dal creditore (cfr. Cass. 10676/2008, 12239/2007, 7225/2006,
9081/1997);
§ 8. In ordine alla quinta doglianza. La doglianza è inammissibile in quanto:
a) genericamente formulata;
b) l'attore non ha indicato il concreto pregiudizio subito (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/01/2024, n. 903);
Ad ogni modo la contestazione è infondata in quanto:
a) tale fattispecie non rientra tra le ipotesi di nullità tipizzate dal Legislatore all'art. 480
c.p.c.;
b) le spese forfettarie (15%) sui compensi autoliquidati per l'atto di precetto sono comunque dovute, ai sensi della L. n. 247/2021, art. 13, c. 10 e del DM 55/2014.
In conclusione l'opposizione è infondata e va rigettata.
§ 8. Le spese, ivi comprese quelle per la fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M.
55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale e gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA parte opponente, lla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi € 3.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 20.02.2025 Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
15.01.2025, nella causa avente n. 595 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Via Fra Parte_1 P.IVA_1
Gesualdo Malacrino 41 Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Porcino Caterina, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA ) in persona del suo rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Ludovico Massimo ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Domenica Nucera in Via Pio XI diramazione
Alampi, 7, J.F., giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che con atto di citazione la società ha contestato l'intimazione di Parte_1 pagamento della somma di euro 20.766,78 (di cui euro 20.530,76 richiesti a titolo di “sorte capitale” ed euro 236,00 a titolo di “diritti di precetto”) oltre “interessi di mora, contenuta nell'atto di precetto notificatogli in data 14.02.2024, da parte della in virtù Controparte_1
della sentenza n. 23/2024 del 5/1/2024, emessa dal Tribunale ordinario di Cosenza, Prima sezione Civile. A sostegno della propria opposizione parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'inefficacia/invalidità dell'atto di precetto impugnato in quanto notificato a mezzo pec in file pdf nativo (sul punto l'opponente deduce quanto segue: “In via preliminare v'è da dire come l'odierno opposto atto di precetto è stato notificato alla odierna opponente a mezzo pec in file pdf nativo: la relativa attestazione di conformità tuttavia attesta la conformità dello stesso predetto atto di precetto ad un non meglio identificato “originale cartaceo”; anche per tale motivo l'odierno atto di precetto opposto è nullo e/o annullabile e/o inesistente e/o illegittimo e/o invalido e/o irregolare e/o inefficace”);
2) l'indeterminatezza del precetto;
3) l'erroneità del quantum;
4) la non debenza degli interessi per le fatture n. 895, 1125, 1179 del 2013;
5) l'omessa indicazione relativa alle spettanze per cassa professionale e spese forfettarie.
In data 02.05.2024 si è costituita la convenuta domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta e chiedendo in via preliminare, il rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione di parte opponente.
La fase cautelare espletata si è conclusa con il rigetto della domanda cautelare.
§ 2. All'udienza del 29.10.2024 il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con ordinanza del
15.01.2025.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che le prime due doglianze attengono al quomodo dell'esecuzione e dunque rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. mentre le altre doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 comma I
c.p.c.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è inammissibile in quanto l'attore non indica il concreto pregiudizio subito.
All'uopo, trova applicazione il seguente principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte: “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo: sicché
è normalmente inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, nella specie con la opposizione agli atti esecutivi, ove non sì prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio, tranne nel caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione allo svolgimento del processo. (Deriva da quanto precede, ha evidenziato, nella specie la Suprema Corte, che l'audizione delle parti – a norma dell'articolo 176, comma 2, disposizioni di attuazione del Cpc - va disposta soltanto quando l'emissione di una nuova ordinanza di vendita di beni staggiti sia necessaria, il che non si verifica quando - come nella specie - il giudice dell'esecuzione abbia, con la originaria ordinanza di vendita, regolato il modo di prosecuzione della fase liquidatoria, nella ipotesi di dichiarazione di decadenza dalla aggiudicazione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n. 903).
Ad ogni modo la contestazione è infondata in quanto:
1) tale fattispecie non rientra tra le ipotesi di nullità tipizzate dal Legislatore all'art. 480
c.p.c.;
2) deve ritenersi analogicamente applicabile al caso di specie il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza con riguardo all'atto di pignoramento secondo cui “Un atto di pignoramento allegato al messaggio PEC ricevuto dal contribuente deve essere considerato esso stesso originale, trattandosi di documento informatico formato digitalmente. Il documento informatico nativo digitale è il documento che si genera attraverso un programma di videoscrittura e che si trasforma direttamente in formato
PDF senza scansione, nasce quindi digitale e viene predisposto per essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite PEC. Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, non richiede nessuna attestazione di conformità”
(cfr. Tribunale Civitavecchia, 02/12/2021, n.1304);
3) Il deposito telematico di un documento telematico non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce (cfr. Cassazione civile sez. VI,
16/01/2023, n.981).
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
Anche tale contestazione è infondata.
Il precetto illustra in modo analitico le somme di cui si chiede il pagamento il relativo calcolo matematico e le ragioni poste a fondamento della pretesa.
Ad ogni modo la contestazione non è idonea a comportare la nullità del precetto tenuto conto che come affermato dalla Suprema Corte “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n.8906; Cass 2160/2013).
§ 6. Quanto alla terza e quarta doglianza.
Le contestazioni sono inammissibili ed infondate.
Giova premettere che il titolo esecutivo azionato dall'odierna parte opposta ha natura giudiziale e consiste nella sentenza n. 23/2024.
Dalla lettura del dispositivo emerge chiaramente come l'opponente sia stato condannato al pagamento dell'importo di euro 20.530,76, oltre interessi di mora.
Tale dictum non è sindacabile in sede di opposizione esecutiva.
All'uopo, è jus receptum il principio secondo il quale il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo, ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale.
In sostanza, “il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato, ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto, v. per tutte: Cass. n.
3850/2011, Cass. 27159/2006, Cass. n. 12664/2000, Cass. n. 9061/1999, Cass. n. 1935/1994).
A ciò si aggiunga che lo strumento giuridico di cui all'art. 615 c.p.c. consente di rilevare solo le ragioni di invalidità che non possono essere rilevate con gli ordinari strumenti di gravame.
All'uopo, come affermato dalla Suprema Corte “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2002, n.12901).
Diversamente opinando si consentirebbe, infatti, un inspiegabile duplicazione di mezzi di tutela
(cfr. 19119/2009).
Ad abbundatiam si evidenzia che l'opponente non ha dimostrato quale sia l'esatto quantum dovuto.
Al riguardo, si osserva che è preciso onere probatorio dell'opponente dimostrare l'eventuale non debenza delle somme richieste dal creditore (cfr. Cass. 10676/2008, 12239/2007, 7225/2006,
9081/1997);
§ 8. In ordine alla quinta doglianza. La doglianza è inammissibile in quanto:
a) genericamente formulata;
b) l'attore non ha indicato il concreto pregiudizio subito (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/01/2024, n. 903);
Ad ogni modo la contestazione è infondata in quanto:
a) tale fattispecie non rientra tra le ipotesi di nullità tipizzate dal Legislatore all'art. 480
c.p.c.;
b) le spese forfettarie (15%) sui compensi autoliquidati per l'atto di precetto sono comunque dovute, ai sensi della L. n. 247/2021, art. 13, c. 10 e del DM 55/2014.
In conclusione l'opposizione è infondata e va rigettata.
§ 8. Le spese, ivi comprese quelle per la fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M.
55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale e gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA parte opponente, lla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi € 3.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 20.02.2025 Il giudice
Dott. Stefano Cantone