Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 764 /2024 da:
L'avv. PARISE ROBERTO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CARNEVALE GIANFRANCO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 764 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Parise
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Controparte_1 C.F._2
Carnevale
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
Ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, strutturata su più livelli e con appartamenti indipendenti, ad entrambi i coniugi.
1.2. Si è costituita la resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio, ma a quella di assegnazione della casa coniugale.
2. Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i suindicati coniugi.
Infatti, con riferimento ai presupposti richiesti per la pronuncia di divorzio, deve rilevarsi che con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campana in data 15 settembre 2015, iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, all. n. 12 parte 2 serie C, anno 2015 e confermato con dichiarazione di cui al l'atto iscritto nei predetti registri, all. n. 14 parte 2 sercie C anno 2015, i coniugi si sono separati consensualmente il 29 ottobre 2015 e, quindi, risulta decorso il termine previsto dall'art. 1 legge 55/2015 senza che siano intervenute riconciliazioni .
2.1. Nulla deve essere deciso con riferimento alla casa coniugale, in quanto, in assenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti, alcun provvedimento può essere adottato ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., e ogni decisione fondata sul titolo di proprietà o di godimento del bene è inammissibile in questa sede, in quanto “con riferimento alla materia del divorzio (e, necessariamente, della separazione personale) è stato osservato che: “l'art.
40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio , con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e dis tinte dalla domanda di divorzio (Cass. 22 ottobre
2004 n. 20638 nonché, nello stesso (senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto
2004 n. 17404)” (Trib. Milano Sez. IX, 26 luglio 2011) .
3. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli e ffetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 2 agosto 1987 in Campana;
[...] Controparte_1
2. Compensa le spese;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile d el Comune di Campana perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Castrovillari, 23 maggio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
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