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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 16737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16737 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Di Tullio Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 22965/2024 promossa da
, nato in [...] l'[...], (C.U.I. 0535QK6 - Parte_1
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena Cardone C.F._1 del Foro di Roma, nei confronti della di Roma, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di Roma il 29.04.2024 e notificato il 30.04.2024.
*****
Parte ricorrente ha riferito di aver presentato il 19.02.2022 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D.
Lgs. n. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della
Questura di Roma il 30.04.2024.
L'amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 17.04.2024.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale Parte_1 ricevuto, ne ha evidenziato l'illegittimità poiché l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Bangladesh, ha, quindi, concluso evidenziando che un
1 eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese
d'origine.
Con memoria di costituzione dell'8.04.2025, parte resistente si è integralmente riportata alle deduzioni svolte dalla Questura di Roma in apposita relazione allegata, con la quale la ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della Commissione territoriale.
Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto.
Con note di trattazione, parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e integrando la documentazione in atti.
All'esito dell'udienza la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
****
In relazione alla rappresentata condizione di insicurezza del Paese d'origine le informazioni aggiornate consultate da questo Collegio (USDOS - US Department of State: 2024 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh, 12 agosto 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2128457.html;
[...]
, Bangladesh - Country Focus, agosto 2025 Controparte_2 https://www.ecoi.net/en/file/local/2128162/2025_08_EUAA_COI_Report_Bangla desh_Country_Focus.pdf; The Controparte_3 Controparte_4
Bangladesh 2024, 29 aprile 2025
[...] https://www.ecoi.net/en/document/2124615.html; Controparte_5
World Report 2025 - Bangladesh, 16 gennaio 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2120058.html; Freedom House, Freedom in the World 2025 - Bangladesh, 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2123525.html;
[...]
, Bangladesh: COI Controparte_6
Compilation, agosto 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_2023. pdf), consentono di escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata tale da far ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato
2 in Bangladesh, correrebbe un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla vita.
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs.
25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione dà espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: provvedimento di diniego del permesso di soggiorno;
ricevuta domanda protezione speciale;
sollecito alla Questura;
frontespizio del passaporto;
rigetto domanda in sanatoria – Prefettura di Roma;
pagamento contributi per domanda in sanatoria;
cartella clinica di Pronto soccorso “Policlinico Casilino” del
17.08.2020; cartella clinica di Pronto soccorso “Policlinico Casilino” del
19.04.2023; cartella clinica di Pronto soccorso “Policlinico Umberto I” del
10.12.2023; attestato di partecipazione e qualifica di pizzaiolo del 20.03.2018; cessazione del 6.04.2018 del rapporto di lavoro domestico iniziato il 29.11.2016 – licenziamento per giusta causa;
denuncia del 20.11.2020 di Rapporto domestico – tempo indeterminato;
Regione Lazio, lista movimenti lavorativi per rapporto di lavoro domestico;
n. 5 bollettini di pagamento per contributi INPS;
lettera di assunzione della “Molino Ponte Milvio S.r.l.” – rapporto di lavoro tempo parziale
3 stagionale, qualifica lavapiatti, periodo dal 13 giugno al 31 luglio 2023; Unilav di data 12.06.2023 “Molino Ponte Milvio S.r.l.” – rapporto di lavoro a termine;
lettera di proroga al 30.06.2024 del rapporto di lavoro con la “Molino Ponte
Milvio S.r.l.”; Unilav di data 2.01.2024 “Molino Ponte Milvio S.r.l.” – proroga rapporto di lavoro a termine;
n. 5 buste paga anno 2023 Società “Molino Ponte
Milvio S.r.l.”; n. 8 buste paga anno 2024 Società “Molino Ponte Milvio S.r.l.”;
Unilav di data 6.05.2025 rapporto di lavoro a termine “Global Servizi in agricoltura S.r.l.s.”; buste paga mesi di maggio e giugno 2025 “Global Servizi in agricoltura S.r.l.s.”; denuncia di data 8.07.2025 di Rapporto di lavoro domestico tempo indeterminato;
Unilav di data 11.07.2025 rapporto di lavoro a termine
; Unilav di data 5.10.2025 proroga rapporto di lavoro a Parte_2 termine;
buste paga mesi di luglio, agosto, settembre 2025 Parte_2
; CU2024 Società “Molino Ponte Milvio S.r.l.”; CU2025 Parte_2
Società “Molino Ponte Milvio S.r.l.”; documenti bengalesi in lingua originale e in inglese;
giurisprudenza.
Dunque, esaminata la documentazione è possibile riscontrare la presenza indici sintomatici di un inserimento costruttivo del ricorrente nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Il ricorrente che è arrivato in Italia nell'anno 2015 ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa regolare a far data dal novembre 2016. Infatti, il primo rapporto di lavoro domestico iniziato il 30.11.2016 si è concluso il 6.04.2018, a tale lavoro è seguito un altro rapporto di lavoro domestico terminato il 19.07.2022
(si veda la lista di movimenti lavorativi della Regione Lazio in atti). Il 13.06.2023
è stato assunto dalla Società Molino Ponte Milvio S.r.l. con la qualifica di lavapiatti, il cui rapporto di lavoro si è concluso il 31.12.2024 (si veda la relativa
CU2025 in atti). Nel corso del corrente anno, il ricorrente ha avuto un'esperienza lavorativa di 2 mesi (dal 6 maggio al 30 giugno) nella Regione Sicilia come bracciante agricolo per la Global Servizi in agricoltura, l'8 luglio è stato assunto a tempo indeterminato nell'ambito di un Rapporto di lavoro domestico, ha iniziato l'11 luglio un rapporto di lavoro a termine tempo parziale nel settore della ristorazione per la Società Salvati Erminio S.r.l. prorogato al 30.04.2026 (si veda documentazione).
La circostanza che parte dei contratti depositati siano a tempo determinato e che quelli a tempo indeterminato siano cessati non deve portare ad una valutazione
4 negativa circa l'integrazione, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che deve essere dato valore anche a ipotesi di contratto a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mondo di lavoro” (Cassazioni Unite
09/09/2021 n. 24413).
Pertanto, considerata la documentazione in atti deve ritenersi che questi stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, al contrario, qualora egli dovesse rientrare in Bangladesh, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo e vanificando gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. Ciò osservato, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c.
Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, MA c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
In ultimo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in Legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale riconosce a nato in [...] l'[...], Parte_1
(C.U.I. (c.f. ) il diritto al riconoscimento della Nume_1 C.F._1 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
5 Così deciso in Roma, in data 12/11/2025
La Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Di Tullio Presidente
Silvia Albano Giudice
Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 22965/2024 promossa da
, nato in [...] l'[...], (C.U.I. 0535QK6 - Parte_1
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena Cardone C.F._1 del Foro di Roma, nei confronti della di Roma, Controparte_1 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di Roma il 29.04.2024 e notificato il 30.04.2024.
*****
Parte ricorrente ha riferito di aver presentato il 19.02.2022 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D.
Lgs. n. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della
Questura di Roma il 30.04.2024.
L'amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 17.04.2024.
Il ricorrente nell'impugnare il diniego di protezione speciale Parte_1 ricevuto, ne ha evidenziato l'illegittimità poiché l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica del Bangladesh, ha, quindi, concluso evidenziando che un
1 eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché una forte esposizione alla condizione di insicurezza che vivrebbe nel suo Paese
d'origine.
Con memoria di costituzione dell'8.04.2025, parte resistente si è integralmente riportata alle deduzioni svolte dalla Questura di Roma in apposita relazione allegata, con la quale la ha rappresentato di aver emesso il provvedimento di rigetto sulla scorta del parere vincolante della Commissione territoriale.
Conseguentemente, ha chiesto una pronuncia di rigetto per infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto.
Con note di trattazione, parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e integrando la documentazione in atti.
All'esito dell'udienza la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
****
In relazione alla rappresentata condizione di insicurezza del Paese d'origine le informazioni aggiornate consultate da questo Collegio (USDOS - US Department of State: 2024 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh, 12 agosto 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2128457.html;
[...]
, Bangladesh - Country Focus, agosto 2025 Controparte_2 https://www.ecoi.net/en/file/local/2128162/2025_08_EUAA_COI_Report_Bangla desh_Country_Focus.pdf; The Controparte_3 Controparte_4
Bangladesh 2024, 29 aprile 2025
[...] https://www.ecoi.net/en/document/2124615.html; Controparte_5
World Report 2025 - Bangladesh, 16 gennaio 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2120058.html; Freedom House, Freedom in the World 2025 - Bangladesh, 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2123525.html;
[...]
, Bangladesh: COI Controparte_6
Compilation, agosto 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_2023. pdf), consentono di escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata tale da far ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato
2 in Bangladesh, correrebbe un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla vita.
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs.
25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione dà espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: provvedimento di diniego del permesso di soggiorno;
ricevuta domanda protezione speciale;
sollecito alla Questura;
frontespizio del passaporto;
rigetto domanda in sanatoria – Prefettura di Roma;
pagamento contributi per domanda in sanatoria;
cartella clinica di Pronto soccorso “Policlinico Casilino” del
17.08.2020; cartella clinica di Pronto soccorso “Policlinico Casilino” del
19.04.2023; cartella clinica di Pronto soccorso “Policlinico Umberto I” del
10.12.2023; attestato di partecipazione e qualifica di pizzaiolo del 20.03.2018; cessazione del 6.04.2018 del rapporto di lavoro domestico iniziato il 29.11.2016 – licenziamento per giusta causa;
denuncia del 20.11.2020 di Rapporto domestico – tempo indeterminato;
Regione Lazio, lista movimenti lavorativi per rapporto di lavoro domestico;
n. 5 bollettini di pagamento per contributi INPS;
lettera di assunzione della “Molino Ponte Milvio S.r.l.” – rapporto di lavoro tempo parziale
3 stagionale, qualifica lavapiatti, periodo dal 13 giugno al 31 luglio 2023; Unilav di data 12.06.2023 “Molino Ponte Milvio S.r.l.” – rapporto di lavoro a termine;
lettera di proroga al 30.06.2024 del rapporto di lavoro con la “Molino Ponte
Milvio S.r.l.”; Unilav di data 2.01.2024 “Molino Ponte Milvio S.r.l.” – proroga rapporto di lavoro a termine;
n. 5 buste paga anno 2023 Società “Molino Ponte
Milvio S.r.l.”; n. 8 buste paga anno 2024 Società “Molino Ponte Milvio S.r.l.”;
Unilav di data 6.05.2025 rapporto di lavoro a termine “Global Servizi in agricoltura S.r.l.s.”; buste paga mesi di maggio e giugno 2025 “Global Servizi in agricoltura S.r.l.s.”; denuncia di data 8.07.2025 di Rapporto di lavoro domestico tempo indeterminato;
Unilav di data 11.07.2025 rapporto di lavoro a termine
; Unilav di data 5.10.2025 proroga rapporto di lavoro a Parte_2 termine;
buste paga mesi di luglio, agosto, settembre 2025 Parte_2
; CU2024 Società “Molino Ponte Milvio S.r.l.”; CU2025 Parte_2
Società “Molino Ponte Milvio S.r.l.”; documenti bengalesi in lingua originale e in inglese;
giurisprudenza.
Dunque, esaminata la documentazione è possibile riscontrare la presenza indici sintomatici di un inserimento costruttivo del ricorrente nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Il ricorrente che è arrivato in Italia nell'anno 2015 ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa regolare a far data dal novembre 2016. Infatti, il primo rapporto di lavoro domestico iniziato il 30.11.2016 si è concluso il 6.04.2018, a tale lavoro è seguito un altro rapporto di lavoro domestico terminato il 19.07.2022
(si veda la lista di movimenti lavorativi della Regione Lazio in atti). Il 13.06.2023
è stato assunto dalla Società Molino Ponte Milvio S.r.l. con la qualifica di lavapiatti, il cui rapporto di lavoro si è concluso il 31.12.2024 (si veda la relativa
CU2025 in atti). Nel corso del corrente anno, il ricorrente ha avuto un'esperienza lavorativa di 2 mesi (dal 6 maggio al 30 giugno) nella Regione Sicilia come bracciante agricolo per la Global Servizi in agricoltura, l'8 luglio è stato assunto a tempo indeterminato nell'ambito di un Rapporto di lavoro domestico, ha iniziato l'11 luglio un rapporto di lavoro a termine tempo parziale nel settore della ristorazione per la Società Salvati Erminio S.r.l. prorogato al 30.04.2026 (si veda documentazione).
La circostanza che parte dei contratti depositati siano a tempo determinato e che quelli a tempo indeterminato siano cessati non deve portare ad una valutazione
4 negativa circa l'integrazione, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che deve essere dato valore anche a ipotesi di contratto a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mondo di lavoro” (Cassazioni Unite
09/09/2021 n. 24413).
Pertanto, considerata la documentazione in atti deve ritenersi che questi stia compiendo un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale e che, verosimilmente, il suo percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo, al contrario, qualora egli dovesse rientrare in Bangladesh, si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo e vanificando gli sforzi volti all'integrazione e alla costruzione di una certa prospettiva di vita sul territorio italiano. Ciò osservato, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c.
Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, MA c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
In ultimo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in Legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tenuto conto che l'accoglimento della domanda si fonda su documentazione non esaminata in sede amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale riconosce a nato in [...] l'[...], Parte_1
(C.U.I. (c.f. ) il diritto al riconoscimento della Nume_1 C.F._1 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
5 Così deciso in Roma, in data 12/11/2025
La Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio
Procedimento definito con la collaborazione del Gop dottoressa Vita Lazzaro
6