Decreto cautelare 29 agosto 2020
Ordinanza cautelare 23 settembre 2020
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/04/2023, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 05620/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06717/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6717 del 2020, proposto da
ND AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Istituto di Istruzione Superiore G.D. Romagnosi di Piacenza, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento
- in via cautelare: sospendere l'efficacia degli atti gravati ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a., disponendo l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente all'esame di Stato 2019 - 2020; confermare in sede collegiale l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente all'esame di Stato 2019 - 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 c.p.a.; in ogni caso, disponendo che l'esame si svolga con ogni garanzia di legge stante la declaratoria di “non ammissione” già disposta dalla Commissione; - nel merito: accogliere il presente ricorso, se del caso previa rimessione del fascicolo alla Corte Costituzionale, e per l'effetto confermare l'ammissione dell'odierna ricorrente (ove già disposta in sede cautelare) all'esame di Stato anno scolastico 2019 – 2020, ovvero adottare ogni misura idonea a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che parte ricorrente, in forza dell’ordinanza cautelare di questo Collegio, ha superato l’esame di Stato per il quale la Commissione lo aveva ritenuto non idoneo, ed ha chiesto l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di giudizio a cui l’amministrazione non si è opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO