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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Patrizia Evangelista consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex art. 18 R.D. n. 267/1942 iscritto con il n.
344/2022 V.G. trattenuto in decisione il 13.10.2022 e promosso
DA
(C.F. e P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Damiano Marini e Anna Buccarella, come da mandato in atti;
RECLAMANTE
nei confronti di
, in persona del curatore Avv. Simonetta Controparte_1
Pascali;
RECLAMATO CONTUMACE Nonché
1) (C.F. ); 2) Controparte_2 C.F._1 Parte_2
(C.F. ); 3) (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
); 4) (C.F. C.F._3 Parte_4
); 5) (C.F. C.F._4 Parte_5
; 6) (C.F. C.F._5 Parte_6
); 7) (C.F. C.F._6 Parte_7
); (C.F. C.F._7 Parte_8
), tutte rappresentate e difese dall'Avv. Davide C.F._8
Salvatore Pierri, come da mandato in atti;
RECLAMATE
con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
FATTO E DIRITTO
ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte d'appello Parte_1
avverso la sentenza n. 22/2022 emessa dal Tribunale di Lecce in data 6.06.2022 dichiarativa del fallimento di esponendo in particolare: Parte_1
- che non ha avuto modo di costituirsi in primo grado in quanto la notifica è avvenuta in cancelleria per cui non ha avuto contezza della data di udienza dinanzi al giudice delegato;
- che, ove fosse stata posta nella condizione di costituirsi dinanzi al giudice delegato, avrebbe potuto documentare - come invero ha potuto fare per la prima volta dinanzi a questa Corte d'appello - l'assenza dei requisiti di fallibilità tenuto conto del disposto dell'art. 1 co. 2 L.F. a tenore del quale: “…Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila
Nel costituirsi, controparte ha dedotto la regolarità della notifica effettuata nei confronti della società reclamante in quanto rispondente ai criteri di cui all'art. 15
L.F. con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede del destinatario della notifica risultante dal registro delle imprese.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo facendo presente che sussiste uno dei requisiti di fallibilità cioè: avere un'esposizione debitoria superiore a 500.000 euro.
All'esito di contraddittorio tra le parti la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il tribunale in primo luogo l'infondatezza della prima censura di parte reclamante relativa alla irregolarità della notifica atteso che, avendo la stessa reclamante esposto che: “la tentata notifica presso la sede legale della società non si è perfezionata perché, come riportato nella relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, “la ditta notificata è chiusa da tempo”, la notificazione risulta effettuata nel rispetto delle previsioni dell'art. 15 L.F., il quale prevede, al comma 3 che: “…Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità (presso la sede risultante dal registro delle imprese), si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”.
Nel merito, si osserva che è onere della parte debitrice provare l'assenza dei requisiti di fallibilità, ma che è pacifico secondo la giurisprudenza della Cassazione che tale prova possa essere fornita anche dinanzi al giudice del reclamo. Ebbene, è documentalmente provato che non vi sono stati, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila;
né la circostanza
è contestata dalle reclamate costituite le quali contestano, invece, solo l'ulteriore requisito dell'assenza di una debitoria complessivamente superiore ad euro
500.000 invocato dalla società reclamante al fine di escludere la sussistenza dei presupposti di fallibilità di cui all'art. 1 L.F.
Ora, secondo i reclamanti, dalle risultanze dello stato patrimoniale aggiornato al
10 giugno 2022 emerge un ammontare di debiti, anche non scaduti, pari ad €
465.356,22 di cui:
- nulla come fondo per rischi ed oneri;
- € 108.988,28 come trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- € 29.944,11 come voce fornitori;
- € 326.423,83 come debiti complessivi;
- nulla come ratei e risconti.
Senonchè, i creditori reclamati assumono che tale dato non sia corretto in quanto non comprenderebbe ulteriori voci di debiti esistenti e non conteggiati e, precisamente, laddove nelle risultanze dello stato passivo è indicato come ammontare dei debiti per “Trattamenti di fine rapporto lavoro subordinato”
l'importo di € 108.988,28, dallo stato passivo del fallimento redatto dal curatore fallimentare e approvato dal Giudice delegato, emerge un maggior importo pari ad € 116.133,13 con l'indicazione di una complessiva posizione debitoria pari ad
€ 364.212,20.
Secondo i reclamati, a tale importo bisognerebbe aggiungere l'ulteriore debito per retribuzioni da conto economico pari ad € 133.507,48 ed ancora il debito di €
78.857,10 per debito oltre 12 mesi.
I reclamanti hanno controdedotto osservando che le voci indicate, tutte contenute nello stato patrimoniale e non nel conto economico, sono state invece considerate all'interno dello stato passivo e fra l'altro non riguardano, come vorrebbero far credere le creditrici, il “debito sociale”, ma debiti rateizzati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, quindi già inclusi nella richiesta di insinuazione a passivo svolta da quest'ultima.
Ebbene, la Corte ritiene che le prospettazioni delle creditrici reclamate non siano convincenti in quanto non confermate dall'esame dello stato passivo, contenente dati acclarati dal curatore.
Pertanto deve ritenersi sussistente anche l'ulteriore requisito del non superamento di una debitoria complessiva superiore a 500.000 euro.
Di tanto, peraltro, non dubita la procura generale chiamata a prendere posizione sulla fondatezza del proposto reclamo ex art. 18 L.F. e che, con provvedimento del 7 ottobre 2022, ha concluso per l'accoglimento dello stesso.
Il reclamo deve, pertanto, essere accolto con integrale compensazione delle spese processuali, dovendo la società reclamante imputare solo a se stessa la mancata documentazione dell'assenza dei requisiti di fallibilità nella fase pre-fallimentare.
P.Q.M.
ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto REVOCA la sentenza dichiarativa del fallimento di Parte_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
ORDINA alla cancelleria la immediata trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice Delegato, per gli adempimenti ex art. 17 LF
Così deciso in Lecce il 18.06.2025
Il consigliere est. Il presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele