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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG.4062/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in persona del G.O.P., dr. Orsola NAPOLANO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.4062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione dopo la discussione delle parti ed avente ad oggetto: il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Cassino, Dott. Giulia D'Alessandro, in data 25-27.06.2019 (R.G. 2232/2019 – D.I. 632/2019) per l'importo di € 35.173,49 oltre interessi legali come da domanda e spese
TRA
Il Dott. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rapp.to e difeso dall'avv. Marzia Contucci (C.F. C.F._1
), nel cui studio in Roma, viale G. Mazzini n. 134 (fax 0660507019 C.F._2
– pec. ) elettivamente domiciliano giusta procura Email_1 in calce all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante , rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al Controparte_2 Decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Simona Valente ( CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_2
RV (Fr) in via Braccio di Croce, 8
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.18.06.2009 n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att.
1 c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza –art.132 n.4 c.p.c. -, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione, pertanto basta ricordare:
In data 25/06/2019 , il Tribunale di Cassino – Dott.ssa Giulia D'Alessandro– emetteva il
Decreto Ingiuntivo n. 632/2019 pubblicato in data 27/06/2019 e notificato in data
20/09/2019, attraverso il quale ingiungeva a di pagare alla Parte_1 [...]
nel termine di giorni quaranta , la somma di € 35.173,49 per la causale di cui al CP_1 ricorso, oltre interessi come richiesti e sino al soddisfo, nonché le spese di procedura liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali , CPA e IVA come per legge.
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. In via preliminare negare la concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza della presente opposizione, risolvibile su base documentale e dunque di pronta soluzione;
2. Nel merito accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda svolta con il Ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto dall'odierna opposta trattandosi di rapporto contrattuale regolato da clausola arbitrale e con arbitrato già avviato e definito. Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Cassino in quanto il rapporto giuridico è stato definito mediante lodo arbitrale.
3. In via subordinata accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
4. In ogni caso condannare la controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc” (c.f.r. comp. Cost. convenuto opposto).
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al vaglio della istruttoria espletata e della documentazione prodotta dalle parti, non risulta fondata e va pertanto rigettata per i motivi che di seguito si diranno.
L'opposta, che nel presente giudizio è creditrice e pertanto ha l'onere di provare il proprio credito, ha raggiunto tale scopo, ed invero sono circostanze pacifiche e non contestate che possono darsi per provate ex art.lo 115 cpc, sia la sottoscrizione del contratto di appalto che è stato prodotto dalla opposta e mai disconosciuto dall'opponete, sia il mancato pagamento delle fatture.
L'unico motivo di opposizione spiegato dal riguarda l'improponibilità ed Parte_1 improcedibilità dell'azione per essere ancora in corso il procedimento di arbitrato, in quanto il lodo era ancora impugnabile. Il sostiene che l'aver azionato il decreto Parte_1
2 ingiuntivo nelle more del giudizio arbitrale costituisca un abuso di diritto per aver utilizzato l'opposta una pluralità di strumenti giuridici per il recupero dello stesso credito.
Nelle more del giudizio è stata prodotta l'impugnazione del lodo ed è anche intervenuta sentenza della Corte di Appello n. n. 3329/2024 alle qui motivazioni non può che riportarcisi.
La predetta sentenza: “dichiara inammissibile l'impugnazione” del lodo ex avverso proposta E - “condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese processuali.” La Sentenza con motivazioni che si condividono e si fanno
[...] proprie definisce: l'irritualità dell'arbitrato espletato e la proponibilità della domanda svolta con decreto ingiuntivo. Partendo dall'esame della clausola arbitrale contenuta all'art. 16 dei n. 2 contratti dei n.2 di appalto del 27.12.2017 in essere tra il sig. e la Parte_1
rubricata "Contenzioso - arbitrato", che prevede: «ai fini di dirimere Controparte_1
fin dalla nascita qualsiasi controversia, si stabilisce che in caso di discussione tra il committente e l'appaltatore si procederà alla nomina di una terna arbitrale. Gli arbitri saranno nominati uno dal committente, uno dall'appaltatore ed il terzo di comune accordo tra i primi due. Il collegio arbitrale, esaminato il contenzioso, emetterà una decisione nel termine di 30 giorni dalla nomina. Nei successivi trenta giorni saranno liquidati tutti i pagamenti in sospeso, ivi compresi quelli eventualmente decisi dal collegio arbitrale. Nello stesso termine l'impresa provvederà a sgomberare il cantiere per dar modo al committente di completare i lavori. Resta salva ed impregiudicata ogni ulteriore diritto o azione sia da parte dell'impresa che della committente». La Corte d'appello, tra gli altri elementi evidenziati nella sentenza, valorizza la previsione finale della clausola arbitrale : “Resta salva ed impregiudicata ogni ulteriore diritto o azione sia da parte dell'impresa che della committente” , la quale, non solo esclude le garanzie offerte all'arbitrato rituale (quali l'efficacia esecutiva del lodo e l'ammissibilità dell'impugnazione ) ma anche , e , ai fini del presente giudizio, soprattutto, consente il ricorso al giudice ordinario, con conseguente piena ammissibilità del D.I. n. 632/2019 in tale sede opposto. Gli elementi valorizzati nella sentenza citata sono tutti atti a risolvere il presente giudizio con pieno accoglimento delle ragioni della la quale era nel pieno diritto di richiedere ed ottenere il D.I. CP_1 per cui è causa, le cui fatture ad esso sottese NON sono , tra l'altro , contestate nel merito e nel quantum dal sig. che nell'atto introduttivo si limita a contestare la Parte_1
3 proponibilità del D.I. 632/2019, che al contrario , ad oggi, è stata giudizialmente accertata dalla Corte Di Aappello di ROMA con la citata sentenza 3329/2024.
Ciò posto, non avendo nel presente giudizio il contestato il credito ma Parte_1 limitatosi solo alla contestazione della procedibilità dell'azione questione come su evidenziato risolta dalla Corte di Appello si rigetta l'opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Cassino in data 25-27.06.2019 (R.G. 2232/2019 – D.I. 632/2019) per l'importo di €
35.173,49.
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite all' Parte_1
Avv. Serena Di Mambro dichiaratasi antistataria che si quantificano in €. 3.000,00 oltre iva,cpa magg. come per legge.
Si comunichi.
data del deposito. CP_3
Il G.o.p.
dr. Orsola NAPOLANO
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