Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 991/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2023 e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Soverato, via Carlo Amirante, 35 nello studio dell'avv. LANCELLOTTI CLAUDIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
, ora ( c.f. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica, via Pontida, 10, nello studio dell'avv.TASSONE ANNA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA
NONCHE'
, nato a [...] il [...], e Controparte_3 CP_4
nato a [...] il [...]
[...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 667/2018, pubblicata il 10.5.2018 .
SVOLGIMENTO del PROCESSO citava davanti al Tribunale di Locri e Parte_1 Controparte_3
, uno proprietario e l'altro conduttore dell'autocarro targato EG Controparte_4
805 VM, nonché la compagnia assicuratrice, al fine di ottenere il Controparte_1
Espletata consulenza medico-legale , il giudizio si concludeva con la sentenza n. 667/2018 con cui il Tribunale liquidava il danno in euro 6.518,44; condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 2.518,44 in favore dell'attrice avendo l'assicuratrice già corrisposto per lo stesso titolo euro 4.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Con citazione, notificata il 7.12.2018, impugna la decisione e rileva Parte_1
: 1)L'erronea quantificazione della TU , dott.ssa , relativamente ai Persona_1 postumi invalidanti riportati dalla danneggiata in quanto non tiene conto della documentazione specialistica fisiatrica presente in atti, né dell'esame ecografico alla spalla, né delle numerose visite psichiatriche anch'esse in atti. Esiste una grave discordanza tra esame obiettivo, certificazione sanitaria e diagnosi medico-legale, discordanze che denotano la superficialità nella stesura della consulenza con dimenticanze, mancanza di obiettività di spalla, del sistema psichico e conseguenti valutazioni soggettive tutte a scapito di una delle parti in causa. Conseguentemente muovendo dalle risultanze iniziali dell'elaborato peritale e tenendo conto della copiosa documentazione sanitaria , delle osservazioni alla c.t.u. , della tabella di riferimento degli anni 2017-2018, dell'età della danneggiata, della permanente del 10%, dei giorni di invalidità temporanea totale e parziale, nonché del danno morale del 33,33% del danno biologico, il danno va determinato in euro 29.756,30 . Somma dalla quale andranno detratti euro 4.000,00 percepiti come acconto + euro 2.518,44 riconosciuti in sentenza , con un totale ottenuto per differenza di euro 23.237,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Aggiunge che va evidenziato che le conclusioni della c.t.u. non sono adeguatamente motivate , nonché che le risposte date ai richiesti chiarimenti risultano lacunose ed evasive . Tanto rende la TU incompleta e non esaustiva per cui va rinnovata con la nomina di uno specialista fisiatra e/o medico-legale. 2) La sentenza è affetta da vizio motivazionale sull'adesione “ aprioristica “ alla TU da parte del giudice di prime cure in ordine al danno psichico totalmente omesso, non valutato sia dalla consulente che dal giudice. La circostanza che si limiti a scrivere con riferimento alle conclusioni della TU
“Ritiene il Giudicante che siano condivisibili “ pone la decisione in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione secondo cui, quando la parte o il proprio consulente abbiamo mosso censure all'elaborato peritale, il giudice di merito è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione che giustifichi l'adesione alla consulenza. Nella sentenza non v'è in non veda come , in punto di danno biologico e maggiormente di danno psichiatrico, TU e giudice non tengono in alcun conto le osservazioni del c.t.p. dott. . Per_2
Il vizio motivazionale è ictu oculi per cui si rimanda alle lettura delle osservazioni del dott. , delle risposte alle predette osservazioni e del breve testo della sentenza Per_2 impugnata . Tali ragioni rendono ancora più stringente la necessità del rinnovo della TU. Conclude chiedendo di accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento del danno nella misura richiesta nella domanda giudiziale di primo grado , ovvero nella cifra di € 5.149,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti alla persona occorsi in seguito al sinistro , o nella somma maggiore o minore ritenuta più equa e giusta a seguito dell'espletanda attività istruttoria di secondo grado, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
di condannare i convenuti al pagamento della somma richiesta, o di quella ritenuta più equa e giusta, e al pagamento delle spese di questo grado di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.; in via istruttoria , di disporre la rinnovazione della consulenza medico-legale sulla persona di . Parte_1
Nella comparsa di costituzione e risposta società incorporante Controparte_2
deduce : Controparte_1
1)L'infondatezza dell'appello in primo luogo sulla necessità di motivazione del giudice in caso di adesione alle conclusioni del TU. L'avere affermato di condividere le conclusioni e di avere ritenuto che le contestazioni abbiano trovato risposta è una motivazione sufficiente ed adeguata e rappresenta contemporaneamente una presa di distanza dalle contestazioni di parte. Per quel che riguarda il danno psichico il TU afferma che i documenti esitati non forniscono prova alcuna di tale evenienza, per cui l'unica lesione conseguente al sinistro è la lussazione della spalla . Per completezza va evidenziato che nell'atto di citazione l'appellante non ha mai esposto la sofferenza di disturbi psichici, anzi, il “ turbamento psichico “ compare nell'esposizione solo per giustificare la domanda di danno morale specificando, addirittura, che detto turbamento “ pur non sfociando in una vera e propria malattia “ ha inciso negativamente sulla persona.
2) L'attrice ha rinunciato a svolgere attività istruttoria riferita in particolare al nesso causale tra evento e danno. La compagnia assicuratrice non contestava che Parte_1 fosse terza trasportata sulla Fiat Punto tamponata dall'autocarro del ,
[...] CP_3 ma data la modestia dell'urto contestava che dallo stesso potessero essere derivate le lesioni lamentate dall'attrice che, tra l'altro era nota per la sua sinistrosità per come risultante dai documenti prodotti che attestano cinque richieste di risarcimento per danno da colpo di frusta, lussazione alla spalla destra, distorsione colonna cervicale etc, richiesti alle compagnie e Lloyd Adriatico e altre tra il 2006 e il 2009, CP_5 questo oggetto di causa nel 2012 e altro, ancora per colpo di frusta, a nel CP_6
2016. L'attrice non confutava le contestazioni della convenuta ma rinunciava alla prova con la conseguenza che i fatti contestati sono ammessi. Inoltre la rinuncia alla prova limita in modo significativo l'oggetto delle indagini peritali . Nel caso di specie nell'atto introduttivo l'attrice esponeva che le lesioni erano quelle da referto ospedaliero senza nemmeno descrivere approssimativamente le limitazioni funzionali poi lamentate. Di conseguenza l'indagine peritale non poteva che essere riferita alla documentazione medica cronologicamente riferita all'evento per cui altra documentazione successiva non ha alcun collegamento con il sinistro. Quanto al danno morale , se la domanda di lesioni macropermanenti fosse provata, sarebbe liquidabile con le tabelle di Milano che già lo ricomprendono . Quindi altra e ulteriore pretesa sarebbe inammissibile in assenza di adeguata prova. Nel caso di microinvalidanti , al contrario, il danno morale non è automatico, ma è necessaria la prova specifica dell'esistenza a quella specifica persona e in quel specifico frangente. Si oppone alla rinnovazione della TU e conclude per il rigetto dell'appello e per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali. Rigettata con ordinanza del 16.1.2020 la richiesta di rinnovazione della c.t.u; precisate le conclusioni con le note di trattazione scritta depositate in funzione dell'udienza dell'11.9.2023, con ordinanza del 4.10.2023, la causa è stata posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
sostiene che il danno biologico da lesioni personali da lei subito Parte_1 in conseguenza del sinistro oggetto di giudizio è pari al 10% e avrebbe dovuto essere liquidato in base alle tabelle del Tribunale di Milano come lesione macropermanente, nonché che a tale danno avrebbe dovuto aggiungersi quello per postumi psichi documentati e non valutati posto che il primo giudice si era limitato a scrivere, senza motivarne le ragioni , di condividere le contestate conclusioni medico-legali della TU dott.ssa . Persona_1
Le doglianze sono infondate per le ragioni di seguito precisate. La TU durante le operazioni peritali procede all'esame obiettivo di Parte_1
e rileva che : “ A livello del rachide cervicale sono possibili i movimenti di
[...] flesso-estensione e di rotazione interna ed esterna senza alcuna dolenzia , A livello dell'articolazione scapolo-omerale sx la pz lamenta dolore durante l'elevazione del braccio ragion per cui richiedo per meglio valutare la patologia articolare una RMN” . Seguono : l'esame della documentazione sanitaria in atti (dettagliatamente elencata nelle pagine 5 e 6 della relazione) partendo dal referto del 3.1.2012 dove i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri diagnosticavano “ trauma del rachide, trauma cranico con vomito e vertigini, lussazione spalla sx, trauma emitorace , sospetta frattura costale sx. Prognosi 20 giorni “; la descrizione del contenuto dei referti dei dottori
, e;
l'esame delle prescrizioni di Xanax (ansiolitico ) con Per_3 Per_4 Per_5 reparto e firma illeggibili, dell'RX toracico di uno studio radiologico di Siderno, dell'ecografia alla spalla sinistra effettuata dal dr. Per_6 dell'elettroencefalogramma e del referto neurologico eseguiti presso l'Ospedale di Locri e del referto del del 5.5.2012 che riporta “ guarita con postumi “; Persona_7 dà atto che la non inviava il referto RMN richiesto. Parte_1
Conclude scrivendo che le lesioni sono ormai stabilizzate e hanno determinato una ITA per 20 giorni, una ITP al 50% per 40 giorni , periodo in cui la paziente ha effettuato la “ FKT pz destrimane “ , una ITP al 25% per 30 giorni e che l'unica lesione dalla quale risultano postumi invalidanti nella misura del 3% sono quelli da lussazione alla spalla sinistra . Risponde compiutamente alle osservazioni del c.t.p. della compagnia assicuratrice circa il riconoscimento di un'inabilità totale di 20 giorni ritenuta dallo stesso immotivata e a quelle contenute nella reazione medico-legale del dr. confermando le Persona_8 conclusioni medico-legali già espresse anche in relazione al perché l'esame ecografico esitato era insufficiente mentre , al contrario , era opportuno per una migliore valutazione degli esiti della lussazione alla spalla eseguire una risonanza , risonanza non effettuata dalla nemmeno quando la c.t.u., al fine di rassicurarla sulla Parte_1 claustrofobia addotta per evitarla, le rammentava che lo studio radiologico di Siderno era dotato di apparecchiatura RMN aperta. La metodologia seguita dalla consulente è corretta e le chiare risposte ai quesiti posti sono idonee e sufficienti per determinare l'entità del danno da lesioni micropermanenti causalmente collegato al sinistro, senza necessità di ulteriori approfondimenti. Data l'assenza di certificazioni specialistiche attestanti l'esistenza di postumi psichici causati e conseguenti all'incidente, postumi che è la stessa appellante ad escluderli nell'atto introduttivo del giudizio, l'appello è infondato anche su tale punto e per tutte dette ragioni si rigetta. Le spese seguono la soccombenza e, stante l'assenza di complessità delle questioni trattate, si liquidano, in favore di , ora in persona CP Controparte_2 del legale rappresentante, in base al valore dichiarato della causa, nei minimi del III scaglione ( tra €5.200,01 e € 26.000,00 ) del DM n.147/20222 , in complessivi euro 2.906,00, di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA come per legge, nulla disponendo nei confronti dei contumaci e Controparte_3 Controparte_4
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 7.12.2018 nei confronti
[...] CP
, ora , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2 pro tempore, e così Controparte_3 Controparte_4 decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 ora in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_2 spes ida in complessivi euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per i contumaci CP_3
e
[...] Controparte_4
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria 10/03/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)