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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1560/2024 RG promossa con ricorso in opposizione a DI da
Parte_1
con avvocati Christian Pavan ed Elisa Scudiero
- opponente - contro
Controparte_1
con l' avv. Lorenzo Sisti
- opposto - in punto: opposizione a decreto ingiuntivo - provvigioni agente discussa e decisa all' udienza del 4.11.2025
FATTO
Con ricorso depositato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia il 2.8.2024 la a opposto il DI n. 406/2024 - R.G. n. 1210/2024 per la Parte_1
somma complessiva di € 54.698,59 (al netto di ritenuta d'acconto per € 5.955,58 e di contributo
ENARSARCO per € 2.526,80), oltre interessi e spese, notificato a mezzo pec in data
25/06/2024, ottenuto nei suoi confronti da a titolo di provvigioni portate da Controparte_1
fattura n. 5/2024 emessa il 23.4.2024. L' opponente, premesso di svolgere attività di “commercio all'ingrosso di articoli pubblicitari promozionali personalizzati” e di avere intrattenuto con rapporto di agenzia dall' CP_1
1.1.2021 al 09/10/2024, in tale data risolto dallo stesso con effetto dal 10/03/2024, CP_1
contesta l' ingiunzione di pagamento per :
1) improcedibilità dell' azione monitoria per previsione, nel contratto di agenzia, di clausola conciliativa;
2) errore di calcolo effettuato dall'ufficio amministrativo in fase di quantificazione delle provvigioni eventualmente dovute, effettuata senza tenere conto delle previsioni contrattuali concordate e condivise dalle parti, come da comunicati conteggi esatti per il periodo intercorrente tra il 01/01/2024 e il 10/03/2024, esitati - sulla base del calcolo delle provvigioni in rettifica riferita agli estratti conti bancari con pagamenti ricevuti dal
01/01/2024 al 10/03/2024 e copia delle relative fatture pagate - nella richiesta al CP_1
di emissione di una nota di accredito a proprio favore per € 58.803,17.
Addebita inoltre al una serie di comportamenti slealmente concorrenziali rispetto CP_1
ad attività di promozione commerciale per il gruppo Nestlè delegata da gennaio 2024 all' agenzia internazionale “Link worldwide”, in particolare attribuendo a sua condotta la mancata prosecuzione della collaborazione in essere, improvvisamente interrotta da Link stessa a far data da metà aprile 2024 (ossia circa un mese dopo l'uscita di da ). CP_1 Parte_1
Da tali contestazione le seguenti conclusioni di merito:
IN VIA PREGIUDIZIALE: Per i motivi dedotti in narrativa, accertarsi il mancato rispetto della clausola conciliativa di cui al contratto di agenzia intercorso tra le parti e, conseguentemente, disporsi la revoca/nullità del d.i. n. 406/2024 R.g. n. 1210/2024 con condanna del sig.
alla restituzione, in favore della degli importi versati in Controparte_1 Parte_1 ragione del predetto decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto notificati in data 25/06/2024, pari ad € 58.717,40 oltre agli importi di € 5.955,58 € a titolo di ritenuta d'acconto e di € 5.053,59 a titolo di contributo Enasarco, entrambi calcolati sulla predetta somma non dovuta, e così per complessivi € 69.726,57 e, in ogni caso, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
NEL MERITO: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione formulata in via pregiudiziale, per i motivi dedotti in narrativa ed in particolare in ragione di quanto disposto dall'art 5.11 del contratto di agenzia intercorso tra le parti, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli importi azionati con d.i. n. 406/2024 R.G. n. 1210/2024 dal sig.
a titolo di provvigioni e conseguentemente, disporsi la revoca/nullità del d.i. Controparte_1
n. 406/2024 R.g. n. 1210/2024 con condanna del sig. alla restituzione, in Controparte_1 favore della degli importi versati in ragione del predetto decreto ingiuntivo Parte_1
e pedissequo atto di precetto notificati in data 25/06/2024, pari ad € 58.717,40 oltre agli importi di € 5.955,58 a titolo di ritenuta d'acconto e di € 5.053,59 a titolo di contributo Enasarco, entrambi calcolati sulla predetta somma non dovuta, e così per complessivi € 69.726,57 e, in ogni caso, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
IN VIA RICONVENZIONALE:
A. Per i motivi dedotti in narrativa, accertarsi e dichiararsi il diritto della
[...] alla restituzione della somma corrisposta in eccedenza al sig. Parte_1 CP_1
a titolo di anticipo provvigionale e per l'effetto condannare quest'ultimo al
[...] pagamento della somma pari ad € 7.015,49 oltre agli importi di € 806,78 a titolo di ritenuta d'acconto e di € 1.192,63 a titolo di Enasarco, entrambi calcolati sulla predetta somma non dovuta, ed in ogni caso nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
B. Per i motivi dedotti in narrativa, accertata l'attività posta in essere dal signor CP_1 finalizzata a screditare accertato il nocumento corrispondente, inteso Parte_1 anche quale mancato consolidamento del rapporto commerciale col gruppo Link, condannarsi il signor al versamento della somma ritenuta di giustizia dal CP_1
Giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2043 c.c.
IN OGNI CASO. Con vittoria di spese e competenze professionali, con istanza dello scrivente difensore di distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.
L' ingiungente opposto si è costituito contestando ogni eccezione e difesa avversaria, e così concludendo: “ Rigettare l'opposizione e le domande tutte formulate da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, e in ogni caso condannare in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo netto di € 54.698,59, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni maturate, oltre rivalutazione e interessi moratori, per i motivi di cui sopra In ogni caso Condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e dei compensi
[...]
di lite del presente giudizio Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. Con riserva di agire in separata sede per i titoli non compresi nel presente giudizio”.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e all' esito di odierna udienza è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI L' opposizione va rigettata, sia quanto alla revoca del DI opposto, sia quanto alla domande riconvenzionali svolte da er i seguenti motivi: Parte_1
1) l' eccezione preliminare sollevata dall' opponente, di improcedibilità del procedimento monitorio ex art 14.2 contratto, in forza del quale va disattesa in quanto tale clausola non può impedire il giudizio nel rito del lavoro.
La stessa non prevede, infatti, l' arbitrato, bensì un mero tentativo di conciliazione amichevole finanche non rimesso - come invece avviene nel tentativo di conciliazione amichevole volontario nella mediazione civile e commerciale - all' intervento di un terzo imparziale diretto ad agevolare le parti a trovare un accordo;
non sono in effetti previste né la procedura arbitrale
( laddove, se così fosse, la relativa clausola come stipulata, trattandosi di causa di lavoro, sarebbe nulla), né, appunto, l' intervento di un mediatore, bensì semplicemente l' impegno delle parti a perseguire, prima di ricorrere al Giudice, il raggiungimento di una soluzione condivisa, come tale inidoneo ad integrare condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale.
2) Nel merito il credito del portato dal per € 54.698,59 a titolo di saldo delle CP_1
provvigioni maturate nel I Trimestre 2024 e fatturate, è riconosciuto trovando fondamento in estratto conto di cui la società non ha azionato la nullità; le provvigioni in questione (gennaio- marzo 2024) dovevano essere conteggiate e pagate entro il 20 aprile 2024 e il CP_3
23.4.2024 ha emesso la relativa fattura sulla base di estratto conto provvigionale del I Trimestre
2024 inviato in data 23 aprile 2024; l' errato calcolo, posto a base dell' opposizione, peraltro effettuato dalla stessa preponente, va escluso siccome fondato sul solo dato contrattuale laddove – come da ultimo ribadito da Cass 25367/2025 - il consenso alle proposte modificative non necessita di forma scritta ad substantiam, ma può risultare da altri atti o fatti significativi e concludenti, idonei a palesare l'accettazione, sì da comportare la modifica delle originarie convenzioni, nello specifico certamente ammissibili siccome di miglior favore per l'agente. Né è, d' altro canto, prospettato un mero errore di calcolo, bensì un ricalcolo delle provvigioni adottando un sistema diverso, e dunque una questione attinente alla regolamentazione contrattuale, come tale, a fronte del riconoscimento di debito costituito dall' estratto conto provvigionale, di per sé, in assenza di prova che di effettivo errore si sia trattato e non già di riconoscimento del debito sulla base della modifica delle originarie convenzioni, inammissibile
3) Le domande riconvenzionali di restituzione di somma versata “in eccedenza” va disattesa per quanto detto al punto che precede, mentre quella di risarcimento del danno “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.” per inadempimento in ogni caso dell' onere di prova su esistenza ed entità del danno lamentato .
La richiesta è, infatti, generica e priva di supporto probatorio non avendo la società opponente nemmeno allegato le presunte offerte commerciali avanzate da Link e le prove capitolare sono inidonee a fornire riscontro probatorio diretto di tali circostanze, da cui dunque il difetto in ogni caso di riscontri utili ai fini della verifica del preteso danno e della sua quantificazione.
Come eccepito dal in comparsa di costituzione “ in ricorso latita ogni elemento di CP_1
prova per ritenere sussistente il nesso causale tra le lamentate condotte e il danno richiesto
(danno, peraltro, neppure provato), laddove l' eventuale inadempimento ai fini della pretesa risarcitoria non è ovviamente sufficiente dovendo essere fornita anche prova – nello specifico comunque mancante anche ammesso l' inadempimento – circa l'effettività e l'entità del pregiudizio, nonché circa il nesso causale”.
Al riguardo la società opponente a pagina 9 dell' atto di opposizione ha semplicemente così testualmente dedotto “ In questo senso il comportamento posto in essere dall'ex agente ha di fatto contribuito in maniera assoluta a screditare la società per la quale egli CP_1
operava, creando un danno da perdita di chanches eziologicamente riconducibile proprio al suddetto comportamento. In merito all'entità del nocumento si domanda sin d'ora al giudicante di volerne valutare l'entità, specificando sin d'ora che il solo fatturato del gruppo
Nestlè, per è ammontato nel 2023 ad € 1.263.982,21”. Parte_1
Si tratta, all' evidenza, di allegazioni già a monte inidonee a circostanziare in termini sufficientemente certi il paventato danno, e in concreto non corredate da richieste istruttorie atte a dimostrarne l' entità. Le spese del giudizio in base al principio di soccombenza vanno poste per intero a carico dell' opponente, liquidazione come in dispositivo.
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l' opposizione e le proposte domande riconvenzionali e per l' effetto conferma il D.I. opposto già esecutivo ex art. 642 c.p.c.;
2) condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi € 4.488,00
Così deciso in Venezia – udienza 4.11.2025 .
Il Giudice