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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MARE Controparte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. PETTAZZONI LAURA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE MARE GIUSEPPE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE MARE CP_2 C.F._3 GIUSEPPE e dell'avv. PETTAZZONI LAURA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE MARE GIUSEPPE
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale IL TRIBUNALE vista la domanda di separazione consensuale proposta dai coniugi con ricorso congiunto depositato in data 28.01.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio ad Aosta (AO) in data 21.08.2004 – atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 41, Parte I, Anno 2004; rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (25.07.1995) e (25.10.1996), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (16.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spirituale delle parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle stesse di non volersi riconciliare;
ritenuto che
, data la autosufficienza dei figli della coppia, le condizioni pattuite attengono ad accordi di natura economico-patrimoniale rimessi alla autonomia negoziale delle parti, di cui il Tribunale si limita a prendere atto;
rilevato, tuttavia, che il Tribunale non emetterà alcuna statuizione in merito all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di una determinazione che può essere assunta in presenza di figli minori o di figli maggiori non economicamente autosufficienti, nel precipuo interesse degli stessi;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato ad [...] – AO, il 07.10.1966) CP_2
e
(nata ad [...] – AO, il 21.07.1968) Controparte_1
Unitisi in matrimonio ad Aosta (AO) in data 21.08.2004 – atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 41, Parte I, Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: dà atto che il sig. si impegna a versare alla sig.ra un assegno di mantenimento di CP_2 CP_1
1.500 euro (millecinquecento/00) il giorno 5 di ogni mese, per un periodo di due anni a partire dal giorno dell'omologa, e questo anche se la sig.ra dovesse trovare prima una nuova CP_1 occupazione, in quanto versati anche a titolo di ricompensa per il lavoro prestato in favore del sig.
CP_2 dà atto che la sig. dichiara di aver ricevuto dal sig. la somma di euro 15.000, oltre a CP_1 CP_2 10.000 euro in titoli che si obbliga a mantenere invariati, senza venderli o riscuoterli sino a comunicazione scritta del sig. in quanto posti a garanzia di un conto corrente di quest'ultimo. CP_2 dà atto che il contratto di locazione dell'immobile di via Zanolini 16 in Bologna attualmente a nome di entrambi i coniugi, rimarrà in capo al solo sig. con comunicazione scritta al padrone di casa;
CP_2 anche le utenze relative al detto immobile dovranno risultare esclusivamente in capo al sig. CP_2 dà atto che la sig.ra si obbliga alla riconsegna al sig. del bancomat e di qualsivoglia CP_1 CP_2 altro supporto per accedere ai conti correnti di quest'ultimo, così pure non potrà utilizzare i detti conti via Home banking. dà atto che la sig.ra , per accordo delle parti, potrà riprendere i suoi effetti personali (vestiti, CP_1 libri, aspirapolvere etc.) e gli strumenti musicali del figlio che sono ancora nella casa di Per_2 famiglia. pagina 2 di 3 Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.06.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE MARE Controparte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. PETTAZZONI LAURA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE MARE GIUSEPPE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE MARE CP_2 C.F._3 GIUSEPPE e dell'avv. PETTAZZONI LAURA ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE MARE GIUSEPPE
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale IL TRIBUNALE vista la domanda di separazione consensuale proposta dai coniugi con ricorso congiunto depositato in data 28.01.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio ad Aosta (AO) in data 21.08.2004 – atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 41, Parte I, Anno 2004; rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (25.07.1995) e (25.10.1996), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (16.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
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ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spirituale delle parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle stesse di non volersi riconciliare;
ritenuto che
, data la autosufficienza dei figli della coppia, le condizioni pattuite attengono ad accordi di natura economico-patrimoniale rimessi alla autonomia negoziale delle parti, di cui il Tribunale si limita a prendere atto;
rilevato, tuttavia, che il Tribunale non emetterà alcuna statuizione in merito all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di una determinazione che può essere assunta in presenza di figli minori o di figli maggiori non economicamente autosufficienti, nel precipuo interesse degli stessi;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato ad [...] – AO, il 07.10.1966) CP_2
e
(nata ad [...] – AO, il 21.07.1968) Controparte_1
Unitisi in matrimonio ad Aosta (AO) in data 21.08.2004 – atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 41, Parte I, Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: dà atto che il sig. si impegna a versare alla sig.ra un assegno di mantenimento di CP_2 CP_1
1.500 euro (millecinquecento/00) il giorno 5 di ogni mese, per un periodo di due anni a partire dal giorno dell'omologa, e questo anche se la sig.ra dovesse trovare prima una nuova CP_1 occupazione, in quanto versati anche a titolo di ricompensa per il lavoro prestato in favore del sig.
CP_2 dà atto che la sig. dichiara di aver ricevuto dal sig. la somma di euro 15.000, oltre a CP_1 CP_2 10.000 euro in titoli che si obbliga a mantenere invariati, senza venderli o riscuoterli sino a comunicazione scritta del sig. in quanto posti a garanzia di un conto corrente di quest'ultimo. CP_2 dà atto che il contratto di locazione dell'immobile di via Zanolini 16 in Bologna attualmente a nome di entrambi i coniugi, rimarrà in capo al solo sig. con comunicazione scritta al padrone di casa;
CP_2 anche le utenze relative al detto immobile dovranno risultare esclusivamente in capo al sig. CP_2 dà atto che la sig.ra si obbliga alla riconsegna al sig. del bancomat e di qualsivoglia CP_1 CP_2 altro supporto per accedere ai conti correnti di quest'ultimo, così pure non potrà utilizzare i detti conti via Home banking. dà atto che la sig.ra , per accordo delle parti, potrà riprendere i suoi effetti personali (vestiti, CP_1 libri, aspirapolvere etc.) e gli strumenti musicali del figlio che sono ancora nella casa di Per_2 famiglia. pagina 2 di 3 Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.06.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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