Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12.5.2025 tra
(cod. fisc. , in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
-appellante – appellata in via incidentale- e cod. fisc. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2
(cod. fis. ), in persona della sua procuratrice CP_1 P.IVA_3 speciale, avv. Alessandra Boccanera, elettivamente domiciliata in Roma, via
Alessandria n. 208, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cardarelli, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale-
OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia Codesta Ill.ma Corte così provvedere: Pt_1
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di prime cure, per assoluta
- in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta nel giudizio di primo grado accertare il complessivo diritto di credito d nei confronti d Pt_1 CP_1 pari ad € 879.825,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi (così com- posto: penale ex art. 8 del capitolato d'oneri allegato al contratto di fornitura rep. n. 61509 del 15.04.2008 per l'importo complessivo di € 405.000,00; risarcimento del danno da mancata osservanza degli obblighi di fatturazione pari ad € 100.000,00; risarcimento del danno da mancata applicazione del regime economico di libero mercato per le utenze pari ad € Pt_1
200.000,00; restituzione degli interessi moratori indebitamente pagati da per l'importo di € 174.825,70). E condannare al pagamento del Pt_1 CP_1 suddetto importo;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte adita dovesse ritenere fondata la pretesa creditoria avversaria (di cui al decreto monitorio opposto), voglia compensare il credito avversario con quello vantato d Pt_1
e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma di € CP_1
453.650,34 oltre rivalutazione ed interessi, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite”; per : “Piaccia alla giustizia della Corte di appello di Roma, ogni contraria CP_1 istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, (…)
II). rigettare l'appello d Pt_1
III). in caso di accoglimento dell'appello d gradatamente, Pt_1
a) in via principale, rigettare l'opposizione perché in-fondata in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, condannar al pagamento in proprio favore Pt_1 della somma di €. 426.175,36, oltre gli interessi di mora a scalare, al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
2 c) dichiarare inammissibili e comunque rigettare le do-manda riconvenzionali formulate d perché in-fondate in fatto e diritto e comunque non Pt_1 provate;
IV) in accoglimento dell'appello incidentale, condannare al paga- Pt_1 mento della somma di €. 141.600,00 relativa ai costi sostenuti da
[...]
con riferimento al periodo 2010 - 31.12.2021 per la garanzia CP_1 contrattuale, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà provata es- sere dovuto all'esito del giudizio, oltre interessi da dì del dovuto, al soddisfo nonché accertare e dichiarare il diritto d ad essere tenuta Controparte_1 indenne d dai costi che la stess sarà tenuta a Pt_1 Controparte_1 sostenere in futuro sino al momento della autorizzazione, da parte d Pt_1 allo svincolo della garanzia.
In ogni caso con la condanna di al pagamento delle spese del Pt_1 doppio grado di procedura e di quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
FATTO E DIRITTO
1. L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
11611/2018 emesso dal Tribunale di Roma il 17.5.2018, con cui è stata condannata a pagare all' quale mandataria dell CP_1 CP_1
l'importo di € 426.175,36, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n.
[...]
231/2002 e spese del procedimento monitorio, quale residuo dei corrispet- tivi dovuti in adempimento del contratto di fornitura rep. n. 61509 del
15.4.2008, stipulato a seguito di aggiudicazione da parte della
[...]
(oggi della gara per la fornitura Controparte_2 Controparte_1 di energia elettrica per la totalità del fabbisogno aziendale dell' per il Pt_1 periodo compreso tra il 1°.
2.2008 e il 31.12.2009. In particolare, l'oppo- nente ha dedotto come la pretesa creditoria azionata in sede monitoria ri- sultasse infondata in ragione dei plurimi inadempimenti da parte dell'appal- tatrice in quanto non era stato realizzato il sistema di telemisurazione né erano stati allestiti sistemi tecnici alternativi;
e, inoltre, l'appaltatrice aveva contravvenuto all'impegno di redigere un'unica fattura mensile, essendo da imputare all'emissione di una pluralità di fatture i ritardi nel pagamento delle
3 stesse, il quale aveva determinato l'addebito di interessi di mora e arrecato all' ulteriori pregiudizi patrimoniali. Pt_1
L' ha chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via Pt_1 riconvenzionale, il risarcimento dei seguenti danni arrecati alla stessa dagli inadempimenti dell e segnatamente: a) Controparte_3 danno da mancata installazione dei telemisuratori prevista dall'art. 8 del ca- pitolato d'oneri; b) danno conseguente al pregiudizio per la mancata osser- vanza delle modalità di fatturazione, prevista dall'art. 7 del capitolato d'oneri; c) danno in misura pari agli interessi di mora addebitati in ragione dei ritardi nei pagamenti, da imputare alle modalità di fatturazione;
d) danno conse- guente al mancato tempestivo passaggio di alcune utenze al libero mercato.
In conclusione, l'opponente ha chiesto che venisse accolta l'opposizione ex art. 645 c.p.c., e quindi venisse revocato il decreto ingiuntivo emesso, e che l'opposta venisse condannata al pagamento della somma pari ad €
920.095,74, oltre accessori di legge, a titolo risarcimento dei danni patiti a cagione degli inadempimenti contrattuali e delle condotte illecite tenute in sede di esecuzione del contratto.
Si è costituita nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. l' CP_1 quale mandataria di che ha ribadito l'esistenza del cre- Controparte_1 dito in misura pari all'importo ingiunto e ha contestato gli inadempimenti dedotti dall'opponente e la sussistenza dei danni dedotti. E, a sua volta, ha domandato, in via riconvenzionale, di condannare l' al pagamento della Pt_1 somma pari ad € 101,952,00 quali costi sostenuti nel periodo 2010-2018 per aver dovuto continuare a pagare il corrispettivo per la garanzia contrat- tuale prestata, nonché che fosse accertato il suo diritto a conseguire dall' i costi che avrebbe dovuto sostenere in futuro sino al momento Pt_1 della autorizzazione allo svincolo della garanzia in questione.
Con sentenza n. 10947/2022 dell'8.7.2022 il Tribunale di Roma – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 11611/2018, R.G. n° 31886/2018, emesso inter partes il 17 maggio 2018 dal Tribunale Ordina- rio di Roma e, per l'effetto, conferma il decreto monitorio medesimo dichia- rando la inammissibilità della proposta domanda riconvenzionale.
4 Dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla so- cietà opposta.
Condanna a rifondere in favore della società opposta le spese Parte_1 del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 21.424,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello l Pt_1 che si è affidata ai motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita nel presente grado di giudizio l' quale mandataria CP_1 dell' (a cui si fa riferimento di seguito con “ ), che ha Controparte_1 CP_1 contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'impugnazione principale, e ha proposto appello incidentale avverso la medesima decisione, svolgendo un unico motivo e concludendo come in epigrafe.
2. Con il primo motivo di appello l' censura la sentenza di primo grado Pt_1 laddove il Tribunale di Roma, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da tale società, ha ritenuto non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la pretesa creditoria dell' In particolare, l'appellante in via princi- CP_1 pale deduce che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare, al fine di ritenere contestato il credito vantato con il ricorso ex art. 633 c.p.c. dall'al- lora opposta, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, tesa a paralizzare le pretese creditorie avversarie.
Il motivo non è fondato.
La statuizione da parte del giudice di primo grado per cui “la società oppo- nente non ha contestato in forma specifica la debenza di cui al decreto mo- nitorio dovendo ritenersi incontestato il credito ai sensi dell'art. 115 c.p.c.” va posta in relazione non, in generale, con la fondatezza della pretesa credi- toria dell' avverso cui l' ha sollevato – come deduce – eccezione CP_1 Pt_1 di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Piuttosto, la statuizione censu- rata con il motivo in esame afferisce esclusivamente ai consumi di energia elettrica in relazione a cui sono state emesse le fatture riportanti i consumi per cui l' ha chiesto e conseguito l'emissione del decreto ingiuntivo op- CP_1 posto. 5 L'affermazione da parte del giudice di prime cure di non contestazione del credito azionato in sede monitoria non esclude, dunque, che l' abbia Pt_1 inteso paralizzare la stessa sollevando eccezione di inadempimento e tanto meno che la stessa non sia stata valutata dal giudice di primo grado. Anzi – come si dirà di seguito – il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha valutato la fondatezza della stessa, pur avendo rite- nuto non sussistenti gli inadempimenti dedotti dall' e quindi inidonei a Pt_1 paralizzare la pretesa creditoria dell' e, in rito, non meritevole di acco- CP_1 glimento la domanda riconvenzionale dell'opponente (odierna appellante).
3. Con il secondo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzio- nale proposta dall'opponente nei confronti dell' nel proporre op- Pt_1 CP_1 posizione ex art. 645 c.p.c., “atteso che i titoli azionati non risultano eziolo- gicamente correlati con quello avverso”. In particolare, il Tribunale di Roma
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa, premesso che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la verifica della fondatezza del titolo posto a fondamento della domanda monitoria”, ha ritenuto che
“Non può, pertanto, essere consentito l'ampliamento del thema decidendum a mezzo della formulazione di temi di indagine in alcun modo collegati a quello di cui al decreto ingiuntivo”.
Il motivo è fondato.
3.1. La controversia “principale”, vale a dire il giudizio introdotto dall' CP_1 con il ricorso ex art. 633 c.p.c., ha ad oggetto il pagamento di crediti vantati dalla ricorrente nei confronti dell' in virtù della somministrazione di Pt_1 energia avvenuta in esecuzione del contratto di fornitura rep. 61509 del
15.4.2008 (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). L' ha contestato le suddette pretese deducendo l'inadempi- Pt_1 mento dell' ad alcune previsioni del suddetto contratto e del capitolato CP_1
d'oneri, nello specifico che l'opposta (odierna appellata) sarebbe venuta meno agli impegni assunti in materia di installazione dei sistemi di telemisu- razione (art. 7 del contratto di fornitura), di fatturazione (art. 7 del capitolato d'oneri), di passaggio delle utenze al regime del mercato libero. E, inoltre, deducendo che tali inadempimenti dell' hanno determinato danni e CP_1
6 maggiori oneri per l' che ha quindi agito per il risarcimento degli stessi Pt_1 nei confronti dell'opposta.
Il titolo posto a base delle domande risarcitorie azionate dall' in sede Pt_1 riconvenzionale, quindi, è il medesimo sul quale si fondano le pretese credi- torie dell' che sono state oggetto dell'ingiunzione di pagamento oppo- CP_1 sta in primo grado. In altri termini, anche volendo seguire la tesi condivisa dal giudice di prime cure in ordine all'ammissibilità della domanda riconven- zionale, nel caso in esame la stessa si sarebbe dovuta ritenere ammissibile.
3.2. In generale, l'opponente è legittimato, nella sua qualità di convenuto in senso sostanziale, a proporre domande riconvenzionali nel giudizio di oppo- sizione a decreto ingiuntivo, purché ciò avvenga nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 36 c.p.c. Secondo l'orientamento consolidato della giuri- sprudenza di legittimità, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fon- datezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione so- stanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostan- ziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esi- stenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus” (così Cass. civ., Sez. II, 4.3.2020, n. 6091).
Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus secondo la va- lutazione discrezionale del medesimo giudice, il quale è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limi- tarsi – come nel caso in esame – a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ.,
7 Sez. III, ord. 15.1.2020, n. 533; Cass. civ., Sez. III, 4.7.2006, n. 15271; non- ché Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.3.2024, n. 5484).
Nel caso in esame, la domanda riconvenzionale proposta dall' non de- Pt_1 terminava uno spostamento della competenza, oltre a dipendere dallo stesso titolo dedotto dall' nel chiedere la condanna dell'attrice in riconvenzio- CP_1 nale al pagamento con il suo ricorso monitorio. E, in ogni caso, il giudice di prime cure si è limitato, in rito, a dichiarare inammissibile la domanda ricon- venzionale “inammissibili perché non correlati al titolo attoreo e riferibili a condotte di distinta persona giuridica”.
3.3. L'accoglimento del secondo motivo di appello impone a questo giudi- cante l'esame nel merito della domanda riconvenzionale proposta dall' Pt_1
e quindi il vaglio della sussistenza degli inadempimenti dedotti dall'odierna appellante principale, vale a dire dei presupposti delle domande risarcitorie svolte in via riconvenzionale dall' nel proporre opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 11611/2018 emesso dal Tribunale di Roma il
17.5.2018.
Come si è detto sopra, il giudice di prime cure ha comunque esaminato anche nel merito quanto dedotto dall' nell'eccepire l'inadempimento dell Pt_1 CP_1 al fine di paralizzare la domanda di condanna proposta da quest'ultima, avendo ritenuto il Tribunale che l'eccezione non sia stata sollevata in buona fede (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.2.2025, n. 4134; Cass. civ., Sez. II,
28.12.2023, n. 36295). E gli inadempimenti dedotti con l'eccezione ex art. 1460 c.c. sono quelli in relazione a cui l'odierna appellante principale ha proposto domanda riconvenzionale.
4. Con il terzo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le doglianze dell' relative alla mancata installazione, da parte dell' di Pt_1 CP_1 apparecchiature (telemisuratori) idonee a garantire l'effettivo monitoraggio dei consumi di energia.
Il motivo non può trovare accoglimento.
4.1. L' censura, in primo luogo, la statuizione della Sezione Specializ- Pt_1 zata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma secondo cui l' in qua- CP_1 lità di mero venditore di energia, “non risponde di condotte non proprie, attinenti alle rilevazioni in loco, alla determinazione delle stime (operate in 8 ragione dei consumi storici del cliente), alla attivazione dei congegni per le misurazioni”, sicché le relative incombenze sarebbero state di esclusiva spet- tanza dei distributori locali.
Al riguardo, l'appellante principale deduce che, con tale statuizione, il Tribu- nale di Roma pone sostanzialmente nel nulla la clausola contrattuale (art. 8 del capitolato d'oneri) secondo cui “l'aggiudicatario si impegna a realizzare interamente a proprio carico, entro 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di decorrenza della fornitura di energia elettrica, un servizio di telemisurazione dei consumi (…)”, la cui rilevanza nell'economia dell'accordo intervenuto tra le parti è tale per cui è stata pattuita una penale in caso di suo inadempi- mento. Penale contrattualmente determinata in € 1.500,00 per ogni punto di prelievo da monitorare e quantificata (tenuto conto del numero dei punti di prelievo indicati dall'art. 8 del capitolato d'oneri, pari a 271) nella somma di € 405.000,00.
In particolare, l' deduce che, qualora per l'adempimento di tale obbliga- Pt_1 zione contrattuale l avesse fatto affidamento sul fatto di terzi soggetti CP_1
(i distributori locali), ciò non avrebbe comunque liberato l'appellata dalle proprie responsabilità nei confronti dell'odierna appellante. Piuttosto, stando alla ricostruzione del giudice di primo grado, si dovrebbe ritenere – secondo parte appellante – che l' si sia obbligata per il fatto di terzi, vale a dire CP_1
i distributori locali, trovando dunque applicazione l'art. 1381 c.c., che pre- vede: “Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
L' ha dedotto di avere fatto tutto quanto fosse nelle proprie possibilità CP_1 affinché i distributori locali, vale a dire gli unici soggetti legittimati e nella condizione di poterlo fare, procedessero all'installazione dei telemisuratori.
E che, peraltro, “nella maggior parte dei casi” i distributori locali hanno prov- veduto alla stessa installazione (v. doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte appellata). Al riguardo, l' deduce che, Pt_1 proprio sulla scorta di quanto dedotto da parte appellata (valorizzato dal giudice di primo grado per escluderne la responsabilità), si deve ritenere sussistente un inadempimento dell' infatti, l'installazione di CP_1
9 telemisuratori “nella maggior parte dei casi”, e quindi non in tutti i casi, im- plica un inadempimento quantomeno parziale all'obbligazione in questione.
4.2. In secondo luogo, l' premesso che era onere dell' provare il Pt_1 CP_1 proprio esatto adempimento a fronte dell'eccezione di inadempimento all'obbligazione di installazione dei telemisuratori sollevata dall'opponente (cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533), che ha anche pro- posto domanda riconvenzionale;
e rilevato che l' ha dedotto che, con la CP_1 produzione dei documenti dal n. 3 al n. 35 allegati alla comparsa di costitu- zione e risposta, ha provato il suddetto adempimento (“nella maggior parte dei casi”); rileva come tali documenti, lungi dal provare l'avvenuta installa- zione dei telemisuratori o di sistemi alternativi, diano conto di un mero scam- bio di corrispondenza tra l' e altre società in merito alla richiesta di CP_1 installazione di “gruppi di misura”. In particolare, tali documenti non chiari- scono in alcun modo: i) a quali dei 271 punti di prelievo di cui al capitolato d'oneri dette richieste si riferiscano;
ii) se l'installazione del sistema di moni- toraggio sia poi in concreto avvenuta, posto che dai documenti n. 2 e n. 3 del fascicolo di parte di primo grado (di data successiva a quella degli allegati prodotti ex adverso) si evince l'esatto contrario, ossia che ancora nel mese di marzo 2010 risultava del tutto carente l'installazione del predetto sistema di monitoraggio.
4.3. Nell'economia della decisione del giudice di primo grado in ordine a tale inadempimento, e nello statuire (anche) nel merito in ordine alla correlata domanda risarcitoria dell' è assorbente – come rileva la stessa parte Pt_1 appellante – l'affermazione per cui le parti del rapporto contrattuale “preso atto dei costi di installazione e delle difficoltà di taluni distributori locali, convennero di sostituire la installazione dei telemisuratori con uno specifico software, le cui caratteristiche erano state preventivamente concordate da e da la cui regolare realizzazione è stata ac- Controparte_1 Parte_1 certata dalla società opponente (cfr. allegati nn. 36,37,38 e 39 alla comparsa di risposta)”.
Secondo parte appellante, il Tribunale di Roma non avrebbe considerato, però, che la fornitura del suddetto applicativo informatico alternativo ai te- lemisuratori – a parte le carenze di funzionamento descritte nelle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dall' – era avvenuto solo in data 13.4.2010 Pt_1
10 (v. doc. n. 39 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), dunque oltre sei mesi dopo la scadenza contrattuale contemplata dall'art. 8 del capitolato d'oneri del 3.10.2009. E che, pertanto, a quella data era già maturato il diritto di a richiedere il pagamento delle penali contemplate Pt_1 dall'art. 8 del capitolato d'oneri, posto che mai l'appellante ha receduto dalle proprie richieste risarcitorie (v. docc. nn. 1 e 3 del fascicolo di parte appel- lante - primo grado di giudizio).
4.4. L'accordo in questione ha modificato il precedente accordo contrattuale tra le parti, e segnatamente quello che era l'oggetto dell'obbligazione previ- sta dall'art. 8 del capitolato d'oneri. Peraltro, l'odierna appellante principale non contesta che la previsione contrattuale della sostituzione degli apparec- chi di misura previsti in contratto sia stata sostituita con la predisposizione e fornitura di un sistema informatico. Piuttosto, l' ha dedotto come que- Pt_1 sto sia avvenuto quando l'obbligazione “precedentemente” assunta dall' CP_1 fosse già scaduta (e, inoltre, che anche tale nuova modalità di misura avesse problemi di funzionamento, come si dirà di seguito).
In particolare, l' non allega, ancora prima che provare, che tale accordo Pt_1 prevedesse che la fornitura dell'applicativo dovesse avvenire nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 8 per i telemisuratori o che anche per tale diversa pattuizione, sostitutiva della precedente, fosse prevista una nuova scadenza e la colpa dell' nel mancato rispetto anche di questa. Ne con- CP_1 segue che non può trovare applicazione la penale contrattuale per la ritar- data installazione dei telemisuratori, anche a voler ritenere che il completa- mento dell'installazione in questione sia avvenuta soltanto in data
13.4.2010, come allega parte appellante.
Come ha chiarito la Suprema Corte (seppure con riguardo all'appalto di opere pubbliche), l'accordo tra le parti di un appalto pubblico di una rilevante variante rispetto alla previsione contrattuale, intervenuta in corso di esecu- zione dei lavori, comporta la sostituzione consensuale del regolamento con- trattuale in essere e il venire meno del termine di consegna di quanto og- getto di tale sostituzione e della penale per il ritardo originariamente pattuiti (cfr. Cass. civ., Sez. II, 2.4.2019, n. 9152; Cass. civ., Sez. II, ord. 7.5.2024, n. 12396). Nel caso in esame la sostituzione prevista, riguardata nell'ambito dell'obbligazione prevista dall'art. 8 del capitolato d'oneri, è sicuramente
11 rilevante e, pacificamente, ha determinato la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale.
Peraltro, proprio perché l'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine, in mancanza l'ecce- zione di inadempimento si può ritenere formulata in buona fede e la do- manda risarcitoria si potrebbe ritenere fondata soltanto qualora l' Pt_1 avesse allegato e provato la colpa dell in relazione al ritardo nell'ese- CP_1 cuzione di tale diversa prestazione. Di contro, come si è detto, con riguardo a tale diversa prestazione sostitutiva non risulta pattuito un termine, e quindi non è ipotizzabile un ritardo, e inoltre la fornitura delle implementazioni ri- chieste a marzo del 2010 (mentre la nuova modalità di misurazione era già operativa da metà dell'anno precedente, come si dirà di seguito), non può costituire un ritardo nell'adempimento.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il capo della sentenza con cui il Tribunale di Roma – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa ha ritenuto infondate le doglianze dell' relative al mancato rispetto da parte dell delle modalità di Pt_1 CP_1 fatturazione di cui all'art. 7 del capitolato d'oneri, e ha rigettato le conse- guenti richieste di restituzione degli interessi indebitamente versati (€ 175.000,00) e dei maggiori oneri sostenuti (€ 100.000,00).
Il motivo non può trovare accoglimento.
5.1. L'appellante deduce, in primo luogo, che la pretesa dell di ottenere Pt_1
l'emissione di una singola fattura riferita a tutti in punti di prelievo oggetto di accordo rispondeva all'esigenza di poter monitorare in maniera unitaria e organica l'andamento dei consumi di energia relativi al contratto di fornitura. E rileva come non si sia in presenza di una pretesa unilaterale della società appellante, come sostanzialmente ritenuto dal giudice di primo grado, ma di una specifica pattuizione tra le parti: infatti, ai sensi dell'art. 7 del capitolato d'oneri, “L'aggiudicatario emetterà un'unica fattura mensile, riferita a tutti i punti di prelievo entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese”.
L' rileva che, anziché osservare l'impegno di emettere un'unica fattura Pt_1 mensile, nel rispetto delle esigenze contabili dell'appaltante dedotte in con- tratto, l' ha invece emesso numerose fatture mensili (generalmente tra CP_1 le 10 e le 20) per tutta la durata della fornitura e, conseguentemente,
12 nell'introdurre il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ne ha dedotto l'inadempimento. Parte appellante deduce, quindi, che il mancato rispetto della modalità di fatturazione da parte dell' ha determinato per l CP_1 Pt_1 due ordini di conseguenze, e segnatamente: i) il sensibile incremento del numero delle fatture emesse (rispetto alle previsioni del capitolato) ha com- portato inevitabili (e, quindi, incolpevoli) ritardi da parte dell' nell'effet- Pt_1 tuazione dei pagamenti relativi alla fornitura di energia di cui è causa;
ii) il mancato rispetto dell'art. 7 del capitolato d'oneri da parte dell' ha im- CP_1 plicato maggiori oneri a carico dell' che si è trovata a dover riscontrare Pt_1
e verificare un numero di fatture ben superiore a quello contrattualmente concordato, con inevitabile maggior dispendio di risorse umane e finanziarie.
Come deduce l non si comprende – sulla scorta di quanto allegato da CP_1 parte appellante, almeno – perché l'emissione non di una sola fattura, ma di una pluralità di fatture, abbia determinato il ritardo nel pagamento delle stesse, oltre che i maggiori oneri in termini di organizzazione aziendale alle- gati. Con riguardo a questi ultimi, l'odierna appellante principale ha quanti- ficato i maggiori oneri sostenuti dalla stessa a fronte degli inadempimenti dell' nell'attività di fatturazione in ragione “dell'impegno aggiuntivo di CP_1
4 risorse (2 quadri del servizio E.M. e 2 unità provenienti, rispettivamente, dal profilo Amministrazione e dal profilo Sistemi informatici), oltre ad un oc- casionale impegno del dirigent . Pt_2
Qualora l'appellante principale abbia inteso e intenda affermare che questo sia legato alla necessità di provvedere al controllo di una pluralità di fatture, e non di un'unica fattura, non si può non osservare che, indipendentemente dal numero delle fatture emesse, i dipendenti dell' avrebbero dovuto Pt_1 comunque controllare i dati di prelievo e i costi addebitati con riferimento a tutti gli oltre 2.500 punti di consegna somministrati dall' In altri termini, CP_1
i controlli da effettuare – stando a quanto allegato da parte appellante (ov- vero, in mancanza di ulteriori e diverse allegazioni) – sarebbero stati esatta- mente gli stessi anche qualora fosse stata emessa un'unica fattura, come pure contrattualmente previsto, anziché più fatture, come pacificamente è avvenuto.
5.2. A sostegno del dedotto inadempimento dell'appaltatrice, nonché del proprio diritto a conseguire il risarcimento dei danni indicati, parte
13 appellante invoca quanto dichiarato dall' con nota del 5.2.2010 (v. doc. CP_1
n. 2 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio), in risposta a quella del 10.12.2009 con la quale l' ha lamentato l'indebito paga- Pt_1 mento di interessi di mora non dovuti, e specificamente indicati nella tabella n. 2 alla predetta nota (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). In tale nota dell' si legge che “la modifica intervenuta CP_1 per il recepimento di delibere dell'AEEG nel flusso dei dati della fatturazione ha determinato che l'implementazione dei programmi da parte di CP_4
non consentisse la puntuale contabilizzazione delle fatture da parte
[...] di con relativo ritardo nel pagamento delle fatture. Pertanto l'automa- Pt_1 tico calcolo degli interessi di mora, oltre che essere non conforme nella mi- sura, non ha potuto tenere conto di tali inconvenienti che dovranno essere valorizzati a parte. Per questo motivo il nostro ufficio di recupero crediti effettuerà un'analisi sui calcoli effettuati per poter determinare gli interessi di mora in misura corretta”.
Secondo l' “È la stessa dunque, a riconoscere che il sistema di Pt_1 CP_1 fatturazione impiegato ha conteggiato gli interessi per cui è causa in misura non corretta”.
5.3. Qualora il dispositivo sostitutivo fosse stato “fornito” – come deduce parte appellante – in data 13.4.2020, allora questo non potrebbe aver avuto alcuna rilevanza nel ritardo del pagamento delle fatture e all'addebito degli interessi in relazione a cui è stato domandato dall'odierna appellante princi- pale il risarcimento del danno.
Come ha dedotto l' nell'introdurre il giudizio di opposizione ex art. 645 Pt_1
c.p.c., infatti, gli interessi non dovuti, di cui si domanda la “restituzione” in quanto “sono stati indebitamente pagati da fino alla concorrenza Pt_1 dell'importo di € 174.825,70”, sono quelli di cui alla Tabella 2 allegata alla nota inviata dall' il 10.12.2009 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ap- Pt_1 pellante – primo grado di giudizio). Questi sono addebitati fino al 7.9.2009, e quindi – con tutta evidenza – non possono costituire un danno che do- vrebbe essersi prodotto soltanto dopo il 13.4.2020.
In verità, come emerge dalla lettura proprio di tale nota in data 10.12.2009, il dispositivo in questione era stato installato già prima di giugno del 2019 e ha subito successivi interventi manutentivi. Non sussiste dunque il dedotto
14 inadempimento dell in termini di ritardo nella fornitura di tale diverso CP_1 strumento di misurazione dei consumi.
5.4. Sempre con tale nota del 10.12.2019 l' ha dichiarato che i ritardi Pt_1 nei pagamenti nell'anno 2009 “per una parte (stimata al 50%) dei ritardi delle sole fatture emesse a febbraio e marzo 2009” sono da imputare alla stessa. Ne consegue che l'odierna appellante principale, nel domandare il risarcimento dei danni conseguenti alla gestione delle fatturazioni da parte dell' con il nuovo meccanismo, avrebbe dovuto allegare in relazione a CP_1 quali tra le fatture emesse, quantomeno nei mesi di febbraio e marzo, dall' il ritardo nel pagamento fosse da imputare ai malfunzionamenti CP_1 pure riconosciuti da parte appellata, nonché in quali termini (vale a dire, se tutto il periodo di mora conteggiato o solo in parte).
In altri termini, non tutti gli interessi di mora addebitati dall' all' e CP_1 Pt_1 da questa corrisposti in pagamento delle fatture emesse, nella misura indi- cata nella Tabella 2 allegata alla nota inviata da il 10.12.2009 (v. doc. Pt_1
n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), possono essere posti in relazione causale con “l'implementazione dei programmi da parte d ” necessaria “per il recepimento di delibere dell'AEEG CP_5 nel flusso dei dati della fatturazione”, oltre che con l'emissione di una plura- lità di fatture in luogo dell'unica contrattualmente prevista.
5.5. Soltanto nell'introdurre il presente giudizio di appello l deduce, Pt_1 poi, che l' pur non avendo rispettato i criteri di fatturazione contem- CP_1 plati dall'art. 7 del capitolato, abbia preteso di applicare il regime degli inte- ressi moratori contemplati dallo stesso art. 7 (ultimo comma) omettendo di considerare, però, che il computo di detti interessi matura dal mancato tem- pestivo pagamento della fattura unica e non dal mancato pagamento delle moltissime fatture indebitamente emesse dalla controparte”.
A parte l'assorbente rilievo della tardività di tale deduzione, avendo nel giu- dizio di primo grado dedotto un danno conseguente a quanto addebitato per interessi di mora, e non l'addebito degli stessi in violazione di quanto previsto contrattualmente, e quindi il diritto a ripetere gli stessi, in ogni caso la deduzione è priva di ogni pregio.
L'art. 7 del capitolato d'oneri, rubricato “Fatturazione e pagamenti”, prevede nella parte relativa alla disciplina della fatturazione che – come si è detto
15 sopra – l' dovesse emettere “un'unica fattura mensile, riferita a tutti i CP_1 punti di prelievo” e, quindi, in relazione al pagamento, che l' dovesse Pt_1
“dovesse saldare la fattura entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della stessa (Data di Pagamento)”; e che “Per qualunque somma pagata oltre la Data di Pagamento, il CLIENTE dovrà corrispondere gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo pari a 1/135 (untrecentosessantacinquesimo) del Tasso Eu- ribor 365 con scadenza a un mese aumentato di un punto percentuale”.
Dalla disposizione sopra riportata non è possibile ritenere che il ritardato pagamento da parte del “cliente”, ossia l' comportasse il pagamento di Pt_1 interessi di mora soltanto in relazione all'emissione di un'unica fattura. In altri termini, non vi sono elementi per affermare, anche ricorrendo a un'inter- pretazione funzionale, che la volontà delle parti fosse nel senso di prevedere il pagamento di interessi di mora nel caso di ritardo del pagamento esclusi- vamente dell'unica fattura che l' si impegnava ad emettere, escluden- CP_1 dolo invece nel caso di emissione di una pluralità di fatture.
6. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere rigettato la domanda riconvenzionale relativa al danno da mancato tempestivo passaggio di alcune utenze al regime del mercato libero. Pt_1
Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha ritenuto che “Del pari la società opponente non ha fornito riscontri in ordine ai ritardi del passaggio di taluni punti di consegna della energia dal mercato di salva- guardia a quello libero avend riscontrato di aver richie- Controparte_1 sto quanto invocato dal cliente ai distributori locali relativi ai 44 punti di consegna dell'energia oggetto di contestazione”, e quindi – in buona so- stanza – ha riconosciuto l'inadempimento dell' Tuttavia, ha rigettato la CP_1 domanda risarcitoria proposta dall' avendo ritenuto che “in ogni caso Pt_1 appare apodittica la indicazione del pregiudizio risentito in misura pari ad € 200.000,00”.
6.1. Al riguardo, l' ha dedotto di avere imputato all' di non avere Pt_1 CP_1 curato il tempestivo passaggio al regime del mercato libero di alcune utenze elencate nella tabella 1 di cui alla nota prot. n. 180466 del 10.12.2009 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). E che il mancato tempestivo passaggio di dette utenze (26 ubicate in Lombardia e 32 in Puglia) al regime del libero mercato ha determinato maggiori oneri per
16 consumi energetici a carico dell'odierna appellante, quantificati nella somma forfettaria di € 200.000,00 chiesta in pagamento alla controparte.
Soprattutto, l'odierna appellante deduce che, a fronte dell'allegazione da parte dell' dell'inadempimento alla suddetta obbligazione, contrattual- Pt_1 mente prevista, sarebbe stato onere dell' offrire la prova dell'avvenuto CP_1 adempimento, consistente nell'effettuazione del trasferimento delle utenze per cui è causa al regime del mercato libero. Prova che, però, non è mai stata offerta dall'odierna appellata.
6.2. Come si è detto sopra, il giudice di prime cure ha invero riconosciuto sussistente il dedotto inadempimento, ma ha anche ritenuto “apodittica” la quantificazione del danno operata da parte appellante, e per questo ha ri- gettato la domanda risarcitoria proposta dall' In altri termini, il Tribu- Pt_1 nale di Roma ha rigettato tale domanda risarcitoria dell'originaria opponente non perché ha ritenuto non provato il dedotto inadempimento, ma perché ha ritenuto non fornita la prova del danno.
A fronte di tale statuizione l'odierna appellante principale deduce che “Per effettuare un confronto tra le due tariffe, si è pertanto calcolato un valore risultante dalla media dei costi mensili per ciascuna fascia oraria.
Si è, poi, considerato il profilo medio di consumo delle utenz per due Pt_1 tipologie di impianti: quelli in galleria e quelli di illuminazione esterna.
Effettuando una media ponderata tra prezzi per fascia e percentuale di con- sumo per fascia oraria, sono stati ricavati i prezzi medi, per il 2008 e per il 2009, delle tariffe di salvaguardia riferiti al profil . Pt_1
L' specifica, inoltre, che, “Per quanto riguarda la ripartizione percentuale Pt_1 dei consumi di è stata effettuata una verifica su un campione di 5 Pt_1 fatture (2 per impianti esterni e 3 per impianti in galleria).
L'odierna appellante ha, in particolare, calcolato la differenza di prezzo tra la tariffa contrattuale di e la tariffa di salvaguardia sia per il 2008 sia CP_1 per il 2009 e, una volta definito il sovrapprezzo, è stato necessario reperire i consumi delle utenze in questione. A tal fine, si è preso come riferimento l'estratto di fatturazione del fornitore GI (titolare del mercato di salva- guardia in Lombardia per il periodo maggio - dicembre 2008).
17 I consumi ricavati relativi ad 8 mesi di fornitura sono stati impiegati come base di calcolo per stimare i consumi relativi agli altri mesi”.
6.3. Sulla scorta di quanto dedotto dall' e subito sopra riportato, risulta Pt_1 evidente come la statuizione del giudice di primo grado in ordine – in buona sostanza – alla mancanza di prova dell'ammontare del danno non meriti cen- sura.
Come si è detto sopra, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza di un inadempimento dell' all'obbligazione di garantire il tempestivo pas- CP_1 saggio di alcune utenze al regime del mercato libero e, quindi, anche Pt_1 la sussistenza di un danno per non avere effettuato tale passaggio. Piuttosto, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'odierna appellante principale in quanto ha ritenuto non provato il danno patito e non liquidabile lo stesso nella misura indicata dall'appellante. Anche tale statuizione non merita censura.
L' domanda la liquidazione del danno in questione sostanzialmente, an- Pt_1 che se non espressamente, in via equitativa. Infatti, parte appellante princi- pale deduce che, secondo le allegazioni e deduzioni effettuate nel giudizio di primo grado, “Complessivamente si è stimato un incremento di spesa di euro 314.190,00 nell'arco del periodo di fornitura del contratto (cfr. CP_1 tabella sottostante), cifra ampiamente superiore all'importo di 200.000,00 euro richiesti a titolo di risarcimento del danno subito”. In altri termini, l' Pt_1 ha domandato la liquidazione in misura inferiore e forfetaria rispetto a quella di un danno che, pure secondo i criteri indicati, sarebbe ampiamente supe- riore.
Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile procedere a una liquidazione equitativa del danno, poiché lo stesso – come emerge chiaramente da quanto sopra riportato, e segnatamente proprio da quanto allegato da parte appel- lante – non è impossibile da provare (cfr., solo tra le ultime, Cass. civ., Sez.
III, ord. 23.12.2024, n. 34108). In particolare, il danno sostenuto dall' Pt_1 poteva e doveva essere provato – come ha osservato dall' – attraverso CP_1 la produzione di tutte le fatture emesse in regime di servizio di salvaguardia nei confronti dell' al fine di calcolare esattamente, come a quel punto Pt_1 possibile, quanto in più è stato corrisposto dall'odierna appellante in ragione del dedotto inadempimento dell Non è allora possibile procedere a CP_1
18 una valutazione forfetaria, mediante una stima, di tale danno, la quale peral- tro conduce a un importo maggiore di quello richiesto quale risarcimento, e quindi procedere a una liquidazione equitativa dello stesso.
6.4. Né parte appellante può dedurre che “Tali conteggi (illustrati nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.) non sono stati specificamente conte- stati d né minimamente valutati da parte del primo Giudice”. CP_1
Diversamente rispetto a quanto affermato da parte appellante principale, l' ha espressamente e reiteratamente contestato l'esistenza del pregiu- CP_1 dizio e la sua quantificazione da parte dell' sia con la propria comparsa Pt_1 di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione (pag. 24) sia con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. (pag. 4). In particolare, l' ha CP_1 dedotto che non corrisponde al vero che per tutti i punti di consegna dell'energia indicati dall' nella nota allegata nel proporre opposizione Pt_1 ex art. 645 c.p.c. (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio) le procedure di switching, vale a dire di associazione dei punti di consegna dell'energia al contratto di trasporto dell' non siano andate CP_1
a buon fine. Questa deduzione dell'appaltatrice implica di per sé una radicale contestazione dell'ammontare del danno come dedotto da parte appellante, poiché questa “In base ai suddetti parametri [ha] (…) stimato un sovraccosto unitario medio di 29,77 Euro/MWh che, moltiplicato per i consumi fatturati di 4.826,41 MWh, ha generato un incremento di spesa pe di 143.706 Pt_1 euro”.
7. Con l'unico motivo di appello incidentale l' censura la sentenza di CP_1 primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, in quanto non dipendente dalle eccezioni e dalle domande dell' la domanda riconven- Pt_1 zionale proposta nei confronti dell'originaria opponente, con cui ha dedotto il proprio diritto a conseguire il risarcimento del danno consistente nei costi sostenuti per mantenere in essere la garanzia contrattuale con riferimento al periodo (originariamente indicato) 2010-2018, e quantificato in complessivi
€ 101.952,00, nonché dei costi che avrebbe dovuto sostenere in futuro, e precisamente fino al momento dell'autorizzazione da parte dell' allo svi- Pt_1 colo di tale garanzia.
Il motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.
19 7.1. Nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. l' ha CP_1 rilevato che è documentalmente provato, e comunque riconosciuto dalla stessa che: Pt_1
- a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell' con il contratto Pt_1 di fornitura rep. 61509 del 15.4.2008, l le ha consegnato una garanzia CP_1 fino alla concorrenza di €. 2.517.606,00 (v. doc. n. 40 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio);
- nonostante i reiterati inviti, l' non ha mai autorizzato il suo svincolo;
Pt_1
- per il mantenimento della garanzia, l' ha sostenuto e sostiene un costo CP_1 di € 11.328,00 all'anno.
Nel corso del giudizio l' ha provato il versamento degli ulteriori premi CP_1 da parte dell chiedendo la condanna dell' al paga- Controparte_1 Pt_1 mento della somma complessiva di € 141.600,00 relativa ai costi sostenuti con riferimento al periodo 1°.1.2010 - 31.12.2021 (11 anni) per la garanzia contrattuale, nonché al pagamento delle somme che l' ha sostenuto dal CP_1 secondo trimestre del 2022 (l'esborso relativo al primo trimestre, in misura pari a € 314,669, è documentato agli atti del giudizio di primo grado: v. note di trattazione scritta depositate in data 14.4.2021, 27.4.2021 e 7.3.2022 – all.) e quello dovrà sostenere fino al momento dell'autorizza- zione, da parte dell allo svicolo. Pt_1
7.2. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi pro- cessuali e di ragionevole durata dei processi (cfr. Cass. civ., Sez. III,
21.3.2024, n. 7592). A maggior ragione, dunque, il convenuto (in senso formale) opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'oppo- nente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta
20 in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32933; Cass. civ., Sez. I, 24.3.3022, n. 9633).
La statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposta merita dunque censura e questo giudicante deve esaminare la domanda in questione.
7.3. Una volta escluso – come ha fatto il giudice di prime cure e come si deve fare anche alla luce delle censure svolte dall' come si è detto sopra – Pt_1 che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 11611/2018 emesso dal Tribunale di Roma il 17.5.2018 sia idonea a paralizzare la pretesa creditoria dell' si deve anche affermare il diritto di quest'ultima a conseguire il CP_1 risarcimento, quale danno emergente, anche delle somme che ha dovuto cor- rispondere in ragione del mancato svincolo della garanzia da parte dell' Pt_1
In altri termini, se non si può ritenere in buona fede la pretesa della debitrice volta a paralizzare la pretesa creditoria, era illecita anche la condotta dell'ap- paltante consistita nel non avere tempestivamente svincolato la garanzia fi- deiussoria rilasciata dall'appaltatrice a garanzia delle proprie obbligazioni.
7.4. È tuttavia necessario individuare in quale momento è sorto il diritto dell' di conseguire lo svincolo di tale garanzia. Momento che non coin- CP_1 cide con quello di cessazione del periodo dell'appalto di fornitura di cui al contratto di fornitura rep. 61509 del 15.4.2008, come mostra di ritenere invece l'odierna appellante in via incidentale nel proporre domanda ricon- venzionale.
L'individuazione di tale momento deve essere effettuata sulla base, in primo luogo, della disciplina applicabile al contratto in questione ratione temporis, vale a dire il d.P.R. 21.12.1999, n. 554 e il d.m. 19.4.2000, n. 145, la quale prevede che:
- “Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifi- cato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi
21 in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento” (art. 205, co. 1, del d.P.R. n. 554/1999);
- “Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione” (art. 205, co. 2, del d.P.R. n. 554/1999);
e, in secondo luogo, di quanto ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al mancato espletamento nei termini di legge delle procedure di collaudo o nell'attestazione della regolare esecuzione. Infatti, come ha chiarito la Suprema Corte, in tema di appalti pubblici, l'art. 5 della legge n. 741/1981, che è norma di carattere generale applicabile a tutte le procedure di esecuzione di opere pubbliche, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo supe- rato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'Amministrazione e che, dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.1.2019, n. 2477; Cass. civ., Sez. I, 16.8.2011, n. 17314; Cass. civ., Sez. I, 16.11.2007, n. 23746).
7.5. Alla luce della disciplina sopra riportata, si deve ritenere che l'appalta- trice ha diritto di conseguire lo svincolo della cauzione decorso un periodo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori o – come nel caso in esame
– della fornitura dei servizi, vale a dire decorso il termine massimo previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata. E poiché nel caso in esame il contratto in data 15.4.2008 era relativo alla fornitura di energia elettrica fino al 31.12.2019, l' ha diritto a conseguire, a titolo di danno CP_1 emergente, quanto corrisposto per mantenere in essere la garanzia fideius- soria presta a decorrere – non dal 2010, come chiesto, bensì – dall'anno 2011 fino al primo trimestre dell'anno 2022, avendo provato di avere prov- veduto a corrispondere tale somma fino a tale data.
Ed è appena il caso di rilevare come non assuma alcuna rilevanza la circo- stanza per cui soltanto in data 6.3.2014 l' ha domandato, per la prima CP_1 volta, all lo sblocco della fideiussione che a suo tempo era stata Pt_1
22 costituita a garanzia della fornitura di cui è causa (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte di primo grado). La sussistenza di un diritto a conseguire la svincolo della garanzia da parte dell'appaltatrice sussiste a prescindere da una pre- cisa domanda in tale senso e, conseguentemente, il risarcimento del danno relativo al ritardo nello svincolo deve essere riconosciuto anche qualora l'ap- paltatrice non abbia mai richiesto lo svincolo stesso o – come nel caso in esame – lo abbia richiesto anni dopo che era maturato in capo all'appaltante l'obbligo di procedere allo svincolo.
7.6. In ragione di quanto sopra rilevato, deve essere anche accertato il diritto dell' a conseguire dall' a titolo di risarcimento del danno, anche le CP_1 Pt_1 somme ulteriori versate per mantenere in essere la garanzia fideiussoria fino all'autorizzazione da parte dell' allo svincolo. Pt_1
In questo caso quella richiesta dall'odierna appellante in via incidentale è – in buona sostanza – la condanna generica al risarcimento di un danno futuro (avuto riguardo al momento in cui poteva e doveva essere valutato il danno nel giudizio di primo grado, essendo stata trattenuta in decisione dal Tribu- nale di Roma il 22.3.2022). Per l'accoglimento della domanda di con- danna generica al risarcimento del danno è sufficiente che il fatto doloso o colposo accertato sia potenzialmente produttivo di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, salvo il futuro accertamento circa l'esistenza concreta del danno. Conseguentemente, qualora il fatto potenzialmente generatore del danno consiste nell'inadempimento di un'obbligazione - il quale integra di per sé una possibile causa di pregiudizio patrimoniale per la controparte
- la potenzialità dannosa è positivamente sancita, e sussiste la condizione per l'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento (salvo che il giudice del merito, con motivazione logicamente congrua e cor- retta in diritto, escluda nel concreto che il fatto specifico abbia quell'attitu- dine astrattamente ipotizzata dal legislatore: cfr. Cass. civ., Sez. III, 6.2.1987, n. 1211).
8. In conclusione, l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Pt_1
10947/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa l'8.7.2022 deve essere rigettato, mentre deve essere accolto l'appello proposto in via incidentale avverso tale decisione dall e, con- CP_1 seguentemente, in parziale riforma della decisione appellata l' deve Pt_1
23 essere condannata a pagare all' la somma di € 127.922,66 [(11.328,00 CP_1
x 11) + 314,66], oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento di ciascun rateo annuale o trimestrale fino all'effettivo pagamento, nonché a corrispondere all' le somme ulteriori (vale a dire, successivamente al CP_1 primo trimestre del 2022) versate per mantenere in essere la garanzia fi- deiussoria fino all'autorizzazione da parte dell' allo svincolo. Pt_1
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, la riforma della sentenza di primo grado non incide sulla liquidazione delle spese operata dalla decisione riformata in favore dell non rendendosi dunque neces- CP_1 sario procedere a una nuova e diversa liquidazione delle stesse.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'ap- pellante principale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
10947/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa l'8.7.2022; accoglie l'appello proposto in via incidentale dall' quale CP_1 mandataria di avverso la sentenza n. 10947/2022 Controparte_1
24 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa l'8.7.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione:
o condanna l' a pagare all' quale mandataria di Parte_1 CP_1 [...]
la somma di € 127.922,66, oltre interessi al tasso legale dalla CP_1 data del pagamento di ciascun rateo annuale o trimestrale fino all'effettivo pagamento;
o condanna l' a pagare all' quale mandataria della Parte_1 CP_1 le somme versate successivamente al primo trimestre Controparte_1 del 2022 per mantenere in essere la garanzia fideiussoria fino all'autorizza- zione da parte dell allo svincolo, nonché gli interessi al tasso Parte_1 legale su tali ulteriori somme dalla data del pagamento di ciascun rateo an- nuale o trimestrale fino all'effettivo pagamento;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna l' a rimborsare ad quale mandataria Parte_1 CP_1 dell' le spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 in € 20.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55, I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante principale.
Roma, 25.6.2023
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
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