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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/10/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. DR TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1765/20, avente ad oggetto opposizione avverso atto di precetto e vertente
tra:
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Ippolita Mazzoleni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Frosinone(FR), alla Via Tiburtina, n. 180, int. 1 opponente
e:
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione Parte_2 di nuovo difensore, dall'avv. Giampiero Baldassarra, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Veroli (FR), alla Via Ponte Vasagalli, n. 49 opposto nonché:
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_3 C.F._2 procura in calce all'atto di intervento, dall'avv. Filiberto Abbate, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Frosinone (FR), alla Via Adige, n. 11 interveniente posta in decisione all'udienza del 24/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'opponente, l'opposto e l'interveniente: come da verbali ed atti di causa
1 FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole ad istanza di Parte_1 [...]
e con cui, in virtù della sentenza n. 253/19 di questo Tribunale, si intima il pagamento della Pt_2 somma di Euro 15.000,00, domandando: 1) preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2) nel merito, dichiarare l'inesistenza del diritto del convenuto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta rinuncia ad agire, a seguito di sottoscrizione di accordo transattivo tra le parti;
3) condannarsi il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha allegato che fra le parti è intervenuto un accordo transattivo con il quale il convenuto ha espressamente rinunciato al credito azionato con l'atto di precetto, consistente in una penale, disposta in sentenza, a carico di , di Euro 1.000,00, per ogni Parte_1 mese di ritardo nell'arretramento di un muro in cemento.
Si è costituito in giudizio il quale: 1) si è opposto alla richiesta di sospensione Parte_2 dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2) ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello, avente lo stesso oggetto, di cui al R.G. n. 3725/2019; 3) ha domandato il rigetto dell'opposizione ed il risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
A sostegno delle proprie pretese, il convenuto ha allegato che: a) pende innanzi a questo Tribunale analogo giudizio, avente medesimo oggetto e vertente fra le stesse parti, rubricato al R.G.A.C.C. n.
3725/19, al quale il presente procedimento va riunito;
b) l'accordo transattivo cui fa riferimento parte opponente non è stato eseguito, per cui è legittima la richiesta del pagamento della penale.
Il G.I. originario assegnatario della causa ha accolto l'istanza di sospensione, ha rigettato l'istanza di riunione ed ha concesso i termini per le istanze istruttorie.
Nel corso del giudizio, ha spiegato intervento volontario la coniuge del convenuto Parte_2
, la quale ha chiesto la revoca della sospensiva e la sospensione del giudizio per Parte_3 pregiudizialità con altro. Ha, inoltre, eccepito che l'accordo transattivo cui fa riferimento parte opponente non è suscettibile di produrre effetti, in quanto viene in rilievo un atto di straordinaria amministrazione avente ad oggetto un bene immobile ricadente nella comunione legale e l'interveniente non ha manifestato il suo consenso.
Il suddetto G.I. ha rigettato le istanze formulate da parte intervenuta, nonché le istanze istruttorie dell'opponente e dell'opposto, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, il medesimo G.I., a seguito dell'instaurazione del giudizio di annullamento dell'atto di transazione intercorso tra le parti in causa, ha disposto la sospensione del presente giudizio per la pendenza di altra causa pregiudicante.
All'esito del giudizio pregiudiziale, conclusosi con sentenza di rigetto, il presente giudizio è stato riassunto ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
1. La sentenza relativa all'accordo transattivo
Le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale vanno risolte avendo a mente che il presente giudizio
è stato riassunto sebbene non vi sia prova, per un verso, del fatto che la questione pregiudiziale sia stata
2 decisa con sentenza passata in giudicato e, per altro verso, che detto giudicato sia sopravvenuto nelle more.
Il che, come correttamente osservato dal giudice originario assegnatario della causa, può certamente accadere, atteso che, ai sensi degli artt. 295 e 297 cod. proc. civ., la riassunzione del processo sospeso per pregiudizialità tecnica non postula necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante (salvo esplicita previsione legislativa), sicché è legittima la riattivazione del processo sospeso dopo la pronuncia di primo grado ed anche in pendenza di impugnazione, riconoscendosi nel processo dipendente l'autorità della sentenza sulla causa pregiudicata ancorché non passata in giudicato;
sicché il momento del passaggio in giudicato (contemplato nell'art. 297 cod. proc. civ.) segna non già la durata della sospensione, ma il dies a quo dal quale computare il termine di mesi tre per la riassunzione, onde evitare l'estinzione del processo ai sensi del terzo comma dell'art. 307 cod. proc. civ.
(Cass. Civ., Sez. Un., n. 21763/21).
Questa scelta processuale delle parti impone al giudice della causa dipendente che sia riassunta dopo la pronuncia su quella pregiudiziale non ancora passata in giudicato, in assenza di istanza (di parte) ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., non già di disporre la sospensione facoltativa del processo ma di effettuare una prognosi sull'esito del possibile gravame: se la prognosi è favorevole, potrà decidere in senso contrario;
se la medesima è favorevole, potrà conformarsi alla sentenza pregiudiziale non passata in giudicato, anche semplicemente recependola.
Ciò non deve stupire: ai sensi dell'art. 336, comma 2, cod. proc. civ., infatti, la sentenza già eventualmente passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso dall'effetto espansivo esterno della riforma in appello o in Cassazione della sentenza pregiudiziale, così ristabilendosi ex post la coerenza tra i giudicati.
2. La sentenza di appello
Quanto sino ad ora detto impone di ritenere che l'unica sentenza di cui questo giudice deve tenere conto
è quella sulla causa pregiudicante.
Ne consegue che alcun rilievo può assumere la sentenza della Corte di Appello n. 2430/2024 cui fanno riferimento il convenuto e l'interveniente e ciò per un duplice ordine di motivi: per un verso, come si è detto, essa non è quella sulla causa pregiudicante;
per altro verso, la medesima, come correttamente osserva parte opponente, contiene, in assenza di una specifica domanda di parte, un accertamento solo incidentale sulla questione pregiudiziale, il quale, dunque, produce efficacia solo in quel giudizio, ossia in quello di secondo grado, senza che il giudicato sulla pronuncia possa produrre effetti espansivi esterni
(Cass. Civ., n. 14828/2012, citata anche da parte opponente, relativa alla nullità del contratto).
3. La sentenza pregiudicante
Fatte queste premesse, si osserva che la sentenza pregiudicante ha delibato sull'efficacia dell'atto di transazione sottoscritto da e , ritenendola sussistente, avendo essa rigettato Parte_2 Parte_1 la domanda di annullamento dell'atto medesimo con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.
3 Detta sentenza, prodotta in atti, è, ad avviso di questo giudice, del tutto esente da errores in iudicando, in quanto: a) ha correttamente qualificato (citando Cass. Civ., n. 10653/15 e Cass. Civ., n. 25754/18) la domanda come di annullamento dell'accordo, evidenziando che, in virtù del disposto dell'art. 184 cod. proc. civ., è fatto divieto al coniuge di disporre della propria quota, potendo, tuttavia, egli disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge come un negozio unilaterale diretto a rimuovere il limite all'esercizio del diritto comune, con la conseguenza che l'atto di disposizione eventualmente posto da uno solo dei coniugi è efficace sia nei confronti della comunione che dei terzi, ma è esposto all'azione di annullamento, proponibile dal coniuge il cui consenso era necessario;
b) quanto alla prescrizione, ha correttamente evidenziato (citando Cass. Civ., n. 1279/96) che essa è annuale e decorre dal giorno in cui il coniuge estraneo all'atto ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, dalla data di trascrizione dell'atto; c) ha correttamente evidenziato che l'azione è stata tempestivamente esperita, in quanto l'attrice ha ammesso, in sede di interrogatorio formale, di aver avuto conoscenza della conclusione dell'accordo nel mese di marzo dell'anno 2020 ed in quanto comunque il termine è stato validamente interrotto con l'invio della comunicazione/diffida del 26/10/2010; d) correttamente ha affermato (citando Cass. Civ., n. 16177/01, Cass. Civ., n. 14093/10 e Cass. Civ., n. 1385/12) che la mera mancanza di sottoscrizione del contratto da parte del coniuge non è sufficiente per la declaratoria di annullamento del contratto, dovendosi esaminare il profilo del consenso e della rilevanza della conoscenza dell'atto; e) ha correttamente evidenziato (citando Cass. Civ., n. 72/11) che la transazione è un atto di straordinaria amministrazione che richiede il consenso di entrambi i coniugi in comunione, ma siccome nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta e, in particolare, dalla produzione di questa in giudizio, fatta allo scopo di giovarsi dei suoi effetti negoziali, di talché non assume, di per sé, rilievo che la transazione non rechi la sottoscrizione della f) ha ben chiarito che l'istruttoria orale svolta ha Pt_3 consentito di raggiungere la prova del fatto che la ha effettivamente preso parte alle trattative Pt_3 intercorse, nonché del fatto che la medesima ha partecipato a diversi incontri funzionali alla conclusione degli accordi, e che deve ritenersi raggiunta la prova della riferibilità del suo assenso e della sua condivisione ed accettazione dello specifico accordo siglato il 18/02/2020, poi integrato il 29/02/2020, esattamente nei termini in cui è stato sottoscritto.
In conclusione, la prognosi sull'esito dell'appello è all'evidenza sfavorevole, per cui va ritenuto che questo giudice possa conformarsi alla sentenza del Tribunale di Frosinone, per cui la transazione - che ha all'evidenza natura novativa in quanto sono presenti la comune volontà di comporre una controversia in atto, una res dubia ed un nuovo regolamento di interessi, il quale, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente - va ritenuta valida ed efficace fra le parti, senza che possa in alcun modo rivivere il titolo giudiziale cui fa riferimento l'opposto.
4
3. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione va accolta, in quanto non vanta alcun diritto ad agire in Parte_2 executivis in virtù del titolo azionato, essendo detto titolo stato eliso dalla stipula dell'accordo transattivo novativo di cui in precedenza si è detto.
Le spese, di conseguenza, devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14 ve successive modifiche ed integrazioni.
4. Domande ex art. 96 cod. proc. civ.
La totale soccombenza impone di rigettare la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata da e di esaminare quella avanzata dall'opponente. Parte_2
Al riguardo si osserva quanto segue.
Parte opponente avanza la propria domanda ex art. 96 cod. proc. civ. ma non indica ai sensi di quale comma di detto articolo invoca la condanna.
Ne consegue che la domanda deve ritenersi avanzata ai sensi del comma 1 o del comma 2 del suddetto articolo, i quali fanno riferimento all'agire in giudizio con mala fede o colpa grave ed alla possibilità per il giudice di condannare al risarcimento dei danni la parte che, agendo senza la normale prudenza abbia assunto una delle iniziative processuali ivi elencate di tipo cautelare o esecutivo. L'ipotesi del comma 3, infatti, fermo restando il potere del giudice di attivarsi d'ufficio, presuppone, se il potere è sollecitato dalla parte, una domanda specifica, attenendo essa ad un'ipotesi sanzionatoria (Cass. Civ., n.
3003/14, in motivazione).
Ora, le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 citati presuppongono, oltre alla integrale soccombenza della parte contro cui la domanda è proposta, la prova che quest'ultima abbia agito in giudizio con la consapevolezza o colpevole ignoranza dell'infondatezza delle proprie ragioni ed abbia causato, in conseguenza di ciò, un danno economicamente valutabile. Difatti, sebbene il dettato normativo non lo preveda espressamente, la responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. si sostanzia in una forma speciale di responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2043 cod. civ., della quale conserva i presupposti applicativi, fra i quali rientra l'onere del soggetto istante di provare l'an ed il quantum del danno subito.
Nel caso che occupa, difetta proprio l'allegazione (prima) e la prova (dopo) dell'esistenza di un danno risarcibile.
Inoltre, ove si tratti di cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, l'abuso non può che sostanziarsi, per quanto attiene a chi si professa creditore, nel perseguimento del (solo) fine di ottenere illegittimamente il pagamento del dovuto anche mediante l'avvio dell'azione esecutiva.
Nel caso di specie, la fondatezza dell'opposizione non consente di ritenere che sussista un danno, anche solo potenziale, derivante dalla condotta processuale del convenuto e dell'interveniente: è stata, infatti, concessa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato, per cui alcun vantaggio indebito giuridicamente rilevante è, già in astratto, ipotizzabile, atteso che in Parte_2
5 pendenza del presente giudizio di opposizione, non ha potuto nemmeno avviare l'esecuzione forzata, il che è un fatto che elide ogni possibile danno.
In buona sostanza, l'unico pregiudizio ipotizzabile è quello connesso al costo del presente giudizio, il quale è, tuttavia, totalmente ristorato in virtù della statuizione sulle spese contenuta nella presente pronuncia.
La domanda, dunque, va rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1765/20, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. avanzate da e;
Parte_2 Parte_1
3. condanna e a rifondere, in solido fra loro ed in favore di Parte_2 Parte_3
, le spese da quest'ultima sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
Euro 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge.
Frosinone, 06/10/2025
IL G.I.
Dr. DR TI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. DR TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1765/20, avente ad oggetto opposizione avverso atto di precetto e vertente
tra:
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Ippolita Mazzoleni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Frosinone(FR), alla Via Tiburtina, n. 180, int. 1 opponente
e:
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione Parte_2 di nuovo difensore, dall'avv. Giampiero Baldassarra, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Veroli (FR), alla Via Ponte Vasagalli, n. 49 opposto nonché:
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_3 C.F._2 procura in calce all'atto di intervento, dall'avv. Filiberto Abbate, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Frosinone (FR), alla Via Adige, n. 11 interveniente posta in decisione all'udienza del 24/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'opponente, l'opposto e l'interveniente: come da verbali ed atti di causa
1 FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole ad istanza di Parte_1 [...]
e con cui, in virtù della sentenza n. 253/19 di questo Tribunale, si intima il pagamento della Pt_2 somma di Euro 15.000,00, domandando: 1) preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2) nel merito, dichiarare l'inesistenza del diritto del convenuto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta rinuncia ad agire, a seguito di sottoscrizione di accordo transattivo tra le parti;
3) condannarsi il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha allegato che fra le parti è intervenuto un accordo transattivo con il quale il convenuto ha espressamente rinunciato al credito azionato con l'atto di precetto, consistente in una penale, disposta in sentenza, a carico di , di Euro 1.000,00, per ogni Parte_1 mese di ritardo nell'arretramento di un muro in cemento.
Si è costituito in giudizio il quale: 1) si è opposto alla richiesta di sospensione Parte_2 dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2) ha chiesto la riunione del presente giudizio con quello, avente lo stesso oggetto, di cui al R.G. n. 3725/2019; 3) ha domandato il rigetto dell'opposizione ed il risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
A sostegno delle proprie pretese, il convenuto ha allegato che: a) pende innanzi a questo Tribunale analogo giudizio, avente medesimo oggetto e vertente fra le stesse parti, rubricato al R.G.A.C.C. n.
3725/19, al quale il presente procedimento va riunito;
b) l'accordo transattivo cui fa riferimento parte opponente non è stato eseguito, per cui è legittima la richiesta del pagamento della penale.
Il G.I. originario assegnatario della causa ha accolto l'istanza di sospensione, ha rigettato l'istanza di riunione ed ha concesso i termini per le istanze istruttorie.
Nel corso del giudizio, ha spiegato intervento volontario la coniuge del convenuto Parte_2
, la quale ha chiesto la revoca della sospensiva e la sospensione del giudizio per Parte_3 pregiudizialità con altro. Ha, inoltre, eccepito che l'accordo transattivo cui fa riferimento parte opponente non è suscettibile di produrre effetti, in quanto viene in rilievo un atto di straordinaria amministrazione avente ad oggetto un bene immobile ricadente nella comunione legale e l'interveniente non ha manifestato il suo consenso.
Il suddetto G.I. ha rigettato le istanze formulate da parte intervenuta, nonché le istanze istruttorie dell'opponente e dell'opposto, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, il medesimo G.I., a seguito dell'instaurazione del giudizio di annullamento dell'atto di transazione intercorso tra le parti in causa, ha disposto la sospensione del presente giudizio per la pendenza di altra causa pregiudicante.
All'esito del giudizio pregiudiziale, conclusosi con sentenza di rigetto, il presente giudizio è stato riassunto ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
1. La sentenza relativa all'accordo transattivo
Le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale vanno risolte avendo a mente che il presente giudizio
è stato riassunto sebbene non vi sia prova, per un verso, del fatto che la questione pregiudiziale sia stata
2 decisa con sentenza passata in giudicato e, per altro verso, che detto giudicato sia sopravvenuto nelle more.
Il che, come correttamente osservato dal giudice originario assegnatario della causa, può certamente accadere, atteso che, ai sensi degli artt. 295 e 297 cod. proc. civ., la riassunzione del processo sospeso per pregiudizialità tecnica non postula necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante (salvo esplicita previsione legislativa), sicché è legittima la riattivazione del processo sospeso dopo la pronuncia di primo grado ed anche in pendenza di impugnazione, riconoscendosi nel processo dipendente l'autorità della sentenza sulla causa pregiudicata ancorché non passata in giudicato;
sicché il momento del passaggio in giudicato (contemplato nell'art. 297 cod. proc. civ.) segna non già la durata della sospensione, ma il dies a quo dal quale computare il termine di mesi tre per la riassunzione, onde evitare l'estinzione del processo ai sensi del terzo comma dell'art. 307 cod. proc. civ.
(Cass. Civ., Sez. Un., n. 21763/21).
Questa scelta processuale delle parti impone al giudice della causa dipendente che sia riassunta dopo la pronuncia su quella pregiudiziale non ancora passata in giudicato, in assenza di istanza (di parte) ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., non già di disporre la sospensione facoltativa del processo ma di effettuare una prognosi sull'esito del possibile gravame: se la prognosi è favorevole, potrà decidere in senso contrario;
se la medesima è favorevole, potrà conformarsi alla sentenza pregiudiziale non passata in giudicato, anche semplicemente recependola.
Ciò non deve stupire: ai sensi dell'art. 336, comma 2, cod. proc. civ., infatti, la sentenza già eventualmente passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso dall'effetto espansivo esterno della riforma in appello o in Cassazione della sentenza pregiudiziale, così ristabilendosi ex post la coerenza tra i giudicati.
2. La sentenza di appello
Quanto sino ad ora detto impone di ritenere che l'unica sentenza di cui questo giudice deve tenere conto
è quella sulla causa pregiudicante.
Ne consegue che alcun rilievo può assumere la sentenza della Corte di Appello n. 2430/2024 cui fanno riferimento il convenuto e l'interveniente e ciò per un duplice ordine di motivi: per un verso, come si è detto, essa non è quella sulla causa pregiudicante;
per altro verso, la medesima, come correttamente osserva parte opponente, contiene, in assenza di una specifica domanda di parte, un accertamento solo incidentale sulla questione pregiudiziale, il quale, dunque, produce efficacia solo in quel giudizio, ossia in quello di secondo grado, senza che il giudicato sulla pronuncia possa produrre effetti espansivi esterni
(Cass. Civ., n. 14828/2012, citata anche da parte opponente, relativa alla nullità del contratto).
3. La sentenza pregiudicante
Fatte queste premesse, si osserva che la sentenza pregiudicante ha delibato sull'efficacia dell'atto di transazione sottoscritto da e , ritenendola sussistente, avendo essa rigettato Parte_2 Parte_1 la domanda di annullamento dell'atto medesimo con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.
3 Detta sentenza, prodotta in atti, è, ad avviso di questo giudice, del tutto esente da errores in iudicando, in quanto: a) ha correttamente qualificato (citando Cass. Civ., n. 10653/15 e Cass. Civ., n. 25754/18) la domanda come di annullamento dell'accordo, evidenziando che, in virtù del disposto dell'art. 184 cod. proc. civ., è fatto divieto al coniuge di disporre della propria quota, potendo, tuttavia, egli disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge come un negozio unilaterale diretto a rimuovere il limite all'esercizio del diritto comune, con la conseguenza che l'atto di disposizione eventualmente posto da uno solo dei coniugi è efficace sia nei confronti della comunione che dei terzi, ma è esposto all'azione di annullamento, proponibile dal coniuge il cui consenso era necessario;
b) quanto alla prescrizione, ha correttamente evidenziato (citando Cass. Civ., n. 1279/96) che essa è annuale e decorre dal giorno in cui il coniuge estraneo all'atto ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, dalla data di trascrizione dell'atto; c) ha correttamente evidenziato che l'azione è stata tempestivamente esperita, in quanto l'attrice ha ammesso, in sede di interrogatorio formale, di aver avuto conoscenza della conclusione dell'accordo nel mese di marzo dell'anno 2020 ed in quanto comunque il termine è stato validamente interrotto con l'invio della comunicazione/diffida del 26/10/2010; d) correttamente ha affermato (citando Cass. Civ., n. 16177/01, Cass. Civ., n. 14093/10 e Cass. Civ., n. 1385/12) che la mera mancanza di sottoscrizione del contratto da parte del coniuge non è sufficiente per la declaratoria di annullamento del contratto, dovendosi esaminare il profilo del consenso e della rilevanza della conoscenza dell'atto; e) ha correttamente evidenziato (citando Cass. Civ., n. 72/11) che la transazione è un atto di straordinaria amministrazione che richiede il consenso di entrambi i coniugi in comunione, ma siccome nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta e, in particolare, dalla produzione di questa in giudizio, fatta allo scopo di giovarsi dei suoi effetti negoziali, di talché non assume, di per sé, rilievo che la transazione non rechi la sottoscrizione della f) ha ben chiarito che l'istruttoria orale svolta ha Pt_3 consentito di raggiungere la prova del fatto che la ha effettivamente preso parte alle trattative Pt_3 intercorse, nonché del fatto che la medesima ha partecipato a diversi incontri funzionali alla conclusione degli accordi, e che deve ritenersi raggiunta la prova della riferibilità del suo assenso e della sua condivisione ed accettazione dello specifico accordo siglato il 18/02/2020, poi integrato il 29/02/2020, esattamente nei termini in cui è stato sottoscritto.
In conclusione, la prognosi sull'esito dell'appello è all'evidenza sfavorevole, per cui va ritenuto che questo giudice possa conformarsi alla sentenza del Tribunale di Frosinone, per cui la transazione - che ha all'evidenza natura novativa in quanto sono presenti la comune volontà di comporre una controversia in atto, una res dubia ed un nuovo regolamento di interessi, il quale, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente - va ritenuta valida ed efficace fra le parti, senza che possa in alcun modo rivivere il titolo giudiziale cui fa riferimento l'opposto.
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3. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione va accolta, in quanto non vanta alcun diritto ad agire in Parte_2 executivis in virtù del titolo azionato, essendo detto titolo stato eliso dalla stipula dell'accordo transattivo novativo di cui in precedenza si è detto.
Le spese, di conseguenza, devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14 ve successive modifiche ed integrazioni.
4. Domande ex art. 96 cod. proc. civ.
La totale soccombenza impone di rigettare la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata da e di esaminare quella avanzata dall'opponente. Parte_2
Al riguardo si osserva quanto segue.
Parte opponente avanza la propria domanda ex art. 96 cod. proc. civ. ma non indica ai sensi di quale comma di detto articolo invoca la condanna.
Ne consegue che la domanda deve ritenersi avanzata ai sensi del comma 1 o del comma 2 del suddetto articolo, i quali fanno riferimento all'agire in giudizio con mala fede o colpa grave ed alla possibilità per il giudice di condannare al risarcimento dei danni la parte che, agendo senza la normale prudenza abbia assunto una delle iniziative processuali ivi elencate di tipo cautelare o esecutivo. L'ipotesi del comma 3, infatti, fermo restando il potere del giudice di attivarsi d'ufficio, presuppone, se il potere è sollecitato dalla parte, una domanda specifica, attenendo essa ad un'ipotesi sanzionatoria (Cass. Civ., n.
3003/14, in motivazione).
Ora, le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 citati presuppongono, oltre alla integrale soccombenza della parte contro cui la domanda è proposta, la prova che quest'ultima abbia agito in giudizio con la consapevolezza o colpevole ignoranza dell'infondatezza delle proprie ragioni ed abbia causato, in conseguenza di ciò, un danno economicamente valutabile. Difatti, sebbene il dettato normativo non lo preveda espressamente, la responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. si sostanzia in una forma speciale di responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2043 cod. civ., della quale conserva i presupposti applicativi, fra i quali rientra l'onere del soggetto istante di provare l'an ed il quantum del danno subito.
Nel caso che occupa, difetta proprio l'allegazione (prima) e la prova (dopo) dell'esistenza di un danno risarcibile.
Inoltre, ove si tratti di cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, l'abuso non può che sostanziarsi, per quanto attiene a chi si professa creditore, nel perseguimento del (solo) fine di ottenere illegittimamente il pagamento del dovuto anche mediante l'avvio dell'azione esecutiva.
Nel caso di specie, la fondatezza dell'opposizione non consente di ritenere che sussista un danno, anche solo potenziale, derivante dalla condotta processuale del convenuto e dell'interveniente: è stata, infatti, concessa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato, per cui alcun vantaggio indebito giuridicamente rilevante è, già in astratto, ipotizzabile, atteso che in Parte_2
5 pendenza del presente giudizio di opposizione, non ha potuto nemmeno avviare l'esecuzione forzata, il che è un fatto che elide ogni possibile danno.
In buona sostanza, l'unico pregiudizio ipotizzabile è quello connesso al costo del presente giudizio, il quale è, tuttavia, totalmente ristorato in virtù della statuizione sulle spese contenuta nella presente pronuncia.
La domanda, dunque, va rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1765/20, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. avanzate da e;
Parte_2 Parte_1
3. condanna e a rifondere, in solido fra loro ed in favore di Parte_2 Parte_3
, le spese da quest'ultima sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
Euro 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge.
Frosinone, 06/10/2025
IL G.I.
Dr. DR TI
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