Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2181/2024
Verbale udienza del 25 febbraio 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Giovanni Taccone, anche per delega dell'Avv. Rocco Mazza;
Per L' CP 1 parte resistente, l'Avv. Marilena Abramo per delega dell'Avv. Rita PI. Per CP_2 l'Avv. Valeria Posterino per delega dell'Avv. Leopoldo
Biondo.
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.2181/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente:
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2181/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
) rappresentata e difeso, Parte 1 (CF: C.F. 1
) e dall'Avv. Rocco dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: C.F. 2
Mazza (CF. C.F. 3 ), giusta procura in atti.
ricorrente
E
C.F. P.IVA 1 in Controparte_3
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. dall' Avv. Rita
(), in forza di procura generale alle liti in data PI (C.F. C.F. 4
22.03.2024, a rogito del notaio Persona 1 in Fiumicino, in atti resistente
E
Codice Fiscale/P.IVA P.IVA 2 con Controparte_4 ' '
sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore Controparte_5 a tanto autorizzato per procura speciale, autenticata speciale per atto del Notaio - Roma nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona 2
25/07/2024, rappresentato e difeso, dall'Avv. Leopoldo Biondo (C.F.
), del foro di Cosenza, giusta procura in atti.C.F. 5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore11,52 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 01.08.2024, l'odierno ricorrente impugna comunicazione preventiva di fermo amministrativo N. 094 80 2024 00007213
000, limitatamente al seguente avviso di addebito n.394 2016 0002712812 000 afferente contributi IVS TP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2015, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede CP_1 di Reggio Calabria. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:" Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo N. 094
80 2024 00007213 000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS TP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2015, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On.
Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori difensori dichiaratisi antistatario".
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 eccependo che tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati (vedi documentazione versata in atti) nei termini prescrizionali. Pertanto, il ricorso meritava di essere rigettato, perché la notifica degli avvisi era stata compiuta e compiuta nei termini prescrizionali. Chiedeva, inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa nella presente controversia di CP_2 ex art. 102, comma 2,
106, 107 e 420 cpc. Quindi, concludeva:" PREVIA AMMISSIONEDELLA
RICHIESTA CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA, ai sensi e per gli effetti
DELL'ART. 102 COMMA 2, 106, 107 E 420 CPC,Respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto".
Successivamente, all'udienza del 21.01.2025, il Giudice disponeva la chiamata di CP_2 in giudizio.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' CP_1 a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità della
comunicazione di fermo amministrativo..
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506). Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo,
successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. "Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione perfar valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo" (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile,e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454
del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione. Il ricorso è infondato, in quanto l' avviso di addebito oggetto dell'opposizione risulta regolarmente notificato, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' CP_1 e dall' CP_2 Per il caso sottoposto all'odierno giudizio,
dalla regolare notifica dell'avviso di addebito avvenuta nel mese di ottobre
2016 ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale quinquennale applicabile al tributo in esame. Pertanto, in assenza di attività intermedie, il credito avrebbe raggiunto la prescrizione breve nel 2021, ma stante la proroga prevista a seguito della sospensione covid la prescrizione è stata differita al 31.12.2023.
Sul punto si ricorda che ogni richiesta di pagamento interrompe la prescrizione, di conseguenza, alla luce degli avvisi di ingiunzione notificati nell'annualità 2022-2023, il termine prescrizionale ha iniziato nuovamente a decorrere.Pertanto, anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza sanitaria da Covid-19, alcuna prescrizione, tanto dei crediti azionati quanto delle intimazioni, è incorsa. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti delle parti resistenti, che liquida in complessive € 620,20, oltre accessori, ove previsti.
Palmi 25 febbraio 2025
II GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo