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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 857/2025 R.G.A.C., all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 30.9.2025, e vertente
TRA
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Giuliano Montuori (C.F.
) e dall'avv. Francesco Giusti (C.F. , ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Capua (CE), alla via Ponte Vecchio Romano n. 18 e presso i seguenti indirizzi PEC: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_2 generale alle liti, dall'avvocato Francesco Buco (C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via A. Mazzocchi n. 109 e presso il seguente indirizzo PEC: Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3032/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 26.7.2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2020 l' (d'ora Parte_1 in avanti per brevità solo “ ”) chiese al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condannare Pt_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 19.421,45, oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in seguito all'interruzione, senza preavviso, della fornitura di energia elettrica, avvenuta in data 7.3.2019 per l'intera giornata lavorativa, a causa di interventi di manutenzione programmati sulla rete di distribuzione di media/bassa tensione
(MT/BT).
In particolare, l' rappresentò, a sostegno della domanda, di non aver potuto effettuare 1.182 Pt_1 prestazioni ambulatoriali e 40 prelievi e che, a causa dei continui sbalzi di tensione e delle ripetute interruzioni di corrente, si era verificata la rottura del kit necessario per gli esami di emoglobina glicata e il deterioramento dei reagenti conservati in frigorifero.
In data 2.02.2021 si costituì la convenuta contestando l'avversa domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Espose che l'Istituto aveva avuto tempestiva conoscenza dell'interruzione programmata, comunicata in data 4.3.2019 alla clientela mediante l'affissione di volantini da parte di dipendenti di nelle strade interessate dagli interventi di manutenzione e, in Controparte_1 particolare, in via XXV Aprile, in Casagiove, ove era ubicata l'utenza della società attrice. Precisò, inoltre, che l'interruzione della fornitura di energia aveva avuto una durata di circa 3 ore (dalle 9.56.04 alle
12.55.44), durante le quali l'Istituto aveva usufruito di un gruppo elettrogeno, messo a disposizione dai tecnici di per consentirgli l'espletamento delle prestazioni urgenti. Contestò, infine, la Controparte_1 sussistenza del nesso causale tra l'interruzione di energia e i danni lamentati, nonché il quantum della richiesta di risarcimento.
Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado l' ha proposto appello con atto di citazione notificato il Pt_1
25.2.2025 ad ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento Controparte_1 della domanda formulata in primo grado.
In data 30.5.2025 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 30.09.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, la causa è stata decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, l' appellante, lamentando la violazione dell'art. 116 c.p.c., censura Pt_1 la valutazione operata dal Tribunale del quadro probatorio emerso dall'istruttoria.
2 Sulla pacifica premessa che in data 7.3.2019 la convenuta aveva eseguito lavori di manutenzione alla cabina elettrica a servizio anche di essa società appellante, con intervento programmato comportante l'interruzione per alcune ore della fornitura di energia elettrica, l'Istituto deduce che la controparte non ha provato di aver adempiuto l'obbligo di preventiva comunicazione del disservizio, nei termini e con le modalità di cui alla delibera n. 646/15/R/EEL. Sostiene che si era limitata a Controparte_2 depositare in giudizio un avviso di interruzione di energia elettrica, senza provare che lo stesso fosse stato portato effettivamente a conoscenza degli interessati nel termine previsto dalla normativa di settore in vigore (almeno due giorni prima dell'interruzione, trattandosi di intervento programmato).
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha attribuito valore preminente alle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, trascurando le dichiarazioni dei testimoni indicati dall'attrice, i quali avevano confermato l'omissione colposa da parte di della comunicazione dell'interruzione di Controparte_1 energia elettrica.
In particolare l'appellante richiama le dichiarazioni testimoniali di (“…non ho ricevuto alcuna Tes_1 informazione sull'interruzione della fornitura elettrica”), di (“…in genere gli avvisi sono portati a Persona_1 me ma non mi è stato recapitato nulla”) e di il quale aveva riferito di non aver visto, nel vialetto Testimone_2 che conduce al centro diagnostico, il volantino che preannunciava il distacco della fornitura di energia elettrica.
Il Tribunale avrebbe, infine, omesso di apprezzare le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell' , in sede di interrogatorio formale, con riferimento all'interruzione di energia e all' affissione Pt_1 di volantini di preavviso, avendo quest'ultimo dichiarato “…non è vero, non abbiamo mai saputo nulla”.
Il motivo di gravame è infondato.
Va applicata la disciplina prevista per le ipotesi di interruzione programmata di energia elettrica di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 198/11 e dal relativo Allegato A (TIQE), modificato ed aggiornato dalla deliberazione n. 646/2015/R/EEL e 38/2016.
In particolare, l'articolo 48, comma 1, del TIQE impone all'impresa distributrice, in occasione delle interruzioni dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione, di avvisare gli utenti interessati con modalità adeguate ad assicurarne l'informazione.
Nel caso di specie E-Distribuzioni ha dichiarato, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, che la cabina secondaria di Trasformazione MT/BT (D620-2-134517), sita in Casagiove (CE), aveva subito data 7.3.2019 una interruzione di energia elettrica per la sostituzione del trasformatore MT/BT (cfr. piano di lavoro allegato). Ha rappresentato la natura programmata dell'intervento di manutenzione finalizzato ad assicurare la continuità del servizio elettrico alle utenze ad essa collegate, tra le quali era compresa quella dell'immobile, adibito a centro medico - laboratorio di analisi sito in Casagiove, alla via XXV Aprile.
3 Ha altresì precisato che la fornitura di energia in favore dell'appellante era di tipo Trifase 70 kW
(Permanente – Altri Usi), identificata con POD IT001E83620341 ed ENELTEL 836203411, alimentata da una linea di Bassa Tensione, come si evince anche dalla lettura della bolletta Enel prodotta in atti dall' . Le descritte circostanze e caratteristiche dell'utenza risultano documentalmente provate e, Pt_1 comunque, non contestate tra le parti in lite.
Va, quindi, osservato che l'art. 48 cit. non prevede specifiche modalità di preavviso per le utenze a bassa tensione, come quella utilizzata dall' , essendo sufficiente che esse siano adeguate ad assicurare Pt_1
l'informazione del cliente.
Nel caso specifico, all'esito dell'esame della documentazione ritualmente prodotta e delle dichiarazioni rese dai testimoni, la Corte, condividendo sul punto la decisione del Tribunale, ritiene che
[...]
abbia correttamente adempiuto l'obbligo di cui all'art. 48 cit., informando l'Istituto CP_2 dell'intervento programmato e della interruzione di energia, mediante l'affissione dell'avviso in cui erano indicati la data, l'ora e le strade interessate dall'interruzione della fornitura, e, in particolare, la via XXV
Aprile, in Casagiove.
Invero i testimoni escussi, (cfr. verbale di udienza del 6.6.2020) e (cfr. Tes_3 Testimone_4 verbale di udienza del 26.10.2023) hanno confermato, con dichiarazioni precise e concordanti, l'affissione in data 4.3.2019, nelle strade interessate - e quindi anche in via XXV Aprile, ove si trova il centro medico
- di volantini contenenti l'avviso di interruzione della fornitura, programmata per il giorno 7.3.2019. In particolare, il teste ha riferito di aver consegnato personalmente il volantino al personale delle Tes_3 reception del centro medico.
Di contro, le argomentazioni a sostegno del motivo di gravame non appaiono dirimenti nel senso della violazione dell'obbligo di preavviso, in quanto fondate sulle dichiarazioni rese dai testimoni , Tes_1 biologa dipendente dell' , e figlio del legale rappresentante dell , i quali, Pt_1 Persona_1 Pt_1 nel corso dell'escussione, hanno dichiarato soltanto - per quel che rileva - l'una, di non aver avuto nessuna informazione sull'interruzione della fornitura di energia elettrica, e l'altro, di non aver ricevuto in consegna alcun avviso. Inoltre, il testimone recatosi la mattina del 7.3.2019 presso il centro Testimone_2 per effettuare un esame diagnostico, ha riferito: “non ricordo di aver visto avvisi di interruzione energia”.
Le suddette dichiarazioni non sono idonee ad inficiare le risultanze delle deposizioni degli altri testimoni escussi, e, in particolare, di e di , con riguardo all'avvenuta affissione di Testimone_4 Tes_3 volantini. E invero ha soltanto dichiarato di non essere stata informata dell'interruzione Tes_1 dell'energia elettrica, dichiarazione che non esclude la consegna, da parte di del volantino Tes_3 alla reception dell' , né peraltro, la teste ha riferito di non aver visto volantini affissi lungo la strada Pt_1 ove è ubicato l' . Anche la dichiarazione di - di essere colui al quale, in genere, Pt_1 Persona_1 veniva recapitata la corrispondenza e che “non aveva ricevuto nulla” - non esclude che il giorno 4.03.2019 fosse stato consegnato alla reception dell'Istituto l'avviso in questione, non avendo il teste dichiarato che
4 il 4.03.2019 si trovasse alla reception. Analogamente la circostanza della consegna del volantino non è incompatibile con la dichiarazione del teste di non ricordare di aver visto avvisi di interruzione di Tes_2 energia elettrica.
Da ultimo, non possono essere valorizzate a sostegno della pretesa risarcitoria - come invece richiesto dall'appellante - le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante dell' , trattandosi di circostanze favorevoli alla parte che ha reso l'interrogatorio. Si richiama il Pt_1 principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.” (cfr. Cass. Ordinanza n.
24799 del 16/09/2024). Nel caso di specie le dichiarazioni dell'interpellato - che sulla circostanza di cui al capo 1) della memoria istruttoria depositata da (“vero è che l'interruzione Controparte_1 programmata di energia elettrica del 7.3.2019 in Casagiove alla Via XXV Aprile veniva comunicata attraverso
l'affissione dei volantini nella zona interessata ed inoltre nei confronti della Parte_2 anche attraverso la consegna a mani in data 4.3.2019 di una copia del volantino presso la reception della sua sede in
[...]
Casagiove alla Via XXV Aprile”) ha affermato: “non è vero, non abbiamo mai saputo nulla” - non sono suffragate dalle risultanze della prova testimoniale sopra illustrate e, quindi, non è possibile trarne argomenti di prova di segno contrario.
In conclusione, come statuito dal primo giudice, la Corte ritiene che gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria inducano ad escludere profili di responsabilità a carico di E-Distribuzione S.r.l. per i lamentati danni rappresentati dall'attore, odierno appellante.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00), nella misura prossima ai minimi di tariffa in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate e del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
5 b) condanna l' al pagamento delle spese del grado a favore Parte_1 di che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali in Controparte_1 misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 857/2025 R.G.A.C., all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 30.9.2025, e vertente
TRA
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Giuliano Montuori (C.F.
) e dall'avv. Francesco Giusti (C.F. , ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Capua (CE), alla via Ponte Vecchio Romano n. 18 e presso i seguenti indirizzi PEC: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 P.IVA_2 generale alle liti, dall'avvocato Francesco Buco (C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via A. Mazzocchi n. 109 e presso il seguente indirizzo PEC: Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3032/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 26.7.2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2020 l' (d'ora Parte_1 in avanti per brevità solo “ ”) chiese al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condannare Pt_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 19.421,45, oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in seguito all'interruzione, senza preavviso, della fornitura di energia elettrica, avvenuta in data 7.3.2019 per l'intera giornata lavorativa, a causa di interventi di manutenzione programmati sulla rete di distribuzione di media/bassa tensione
(MT/BT).
In particolare, l' rappresentò, a sostegno della domanda, di non aver potuto effettuare 1.182 Pt_1 prestazioni ambulatoriali e 40 prelievi e che, a causa dei continui sbalzi di tensione e delle ripetute interruzioni di corrente, si era verificata la rottura del kit necessario per gli esami di emoglobina glicata e il deterioramento dei reagenti conservati in frigorifero.
In data 2.02.2021 si costituì la convenuta contestando l'avversa domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Espose che l'Istituto aveva avuto tempestiva conoscenza dell'interruzione programmata, comunicata in data 4.3.2019 alla clientela mediante l'affissione di volantini da parte di dipendenti di nelle strade interessate dagli interventi di manutenzione e, in Controparte_1 particolare, in via XXV Aprile, in Casagiove, ove era ubicata l'utenza della società attrice. Precisò, inoltre, che l'interruzione della fornitura di energia aveva avuto una durata di circa 3 ore (dalle 9.56.04 alle
12.55.44), durante le quali l'Istituto aveva usufruito di un gruppo elettrogeno, messo a disposizione dai tecnici di per consentirgli l'espletamento delle prestazioni urgenti. Contestò, infine, la Controparte_1 sussistenza del nesso causale tra l'interruzione di energia e i danni lamentati, nonché il quantum della richiesta di risarcimento.
Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado l' ha proposto appello con atto di citazione notificato il Pt_1
25.2.2025 ad ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento Controparte_1 della domanda formulata in primo grado.
In data 30.5.2025 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 30.09.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, la causa è stata decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, l' appellante, lamentando la violazione dell'art. 116 c.p.c., censura Pt_1 la valutazione operata dal Tribunale del quadro probatorio emerso dall'istruttoria.
2 Sulla pacifica premessa che in data 7.3.2019 la convenuta aveva eseguito lavori di manutenzione alla cabina elettrica a servizio anche di essa società appellante, con intervento programmato comportante l'interruzione per alcune ore della fornitura di energia elettrica, l'Istituto deduce che la controparte non ha provato di aver adempiuto l'obbligo di preventiva comunicazione del disservizio, nei termini e con le modalità di cui alla delibera n. 646/15/R/EEL. Sostiene che si era limitata a Controparte_2 depositare in giudizio un avviso di interruzione di energia elettrica, senza provare che lo stesso fosse stato portato effettivamente a conoscenza degli interessati nel termine previsto dalla normativa di settore in vigore (almeno due giorni prima dell'interruzione, trattandosi di intervento programmato).
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha attribuito valore preminente alle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, trascurando le dichiarazioni dei testimoni indicati dall'attrice, i quali avevano confermato l'omissione colposa da parte di della comunicazione dell'interruzione di Controparte_1 energia elettrica.
In particolare l'appellante richiama le dichiarazioni testimoniali di (“…non ho ricevuto alcuna Tes_1 informazione sull'interruzione della fornitura elettrica”), di (“…in genere gli avvisi sono portati a Persona_1 me ma non mi è stato recapitato nulla”) e di il quale aveva riferito di non aver visto, nel vialetto Testimone_2 che conduce al centro diagnostico, il volantino che preannunciava il distacco della fornitura di energia elettrica.
Il Tribunale avrebbe, infine, omesso di apprezzare le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell' , in sede di interrogatorio formale, con riferimento all'interruzione di energia e all' affissione Pt_1 di volantini di preavviso, avendo quest'ultimo dichiarato “…non è vero, non abbiamo mai saputo nulla”.
Il motivo di gravame è infondato.
Va applicata la disciplina prevista per le ipotesi di interruzione programmata di energia elettrica di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 198/11 e dal relativo Allegato A (TIQE), modificato ed aggiornato dalla deliberazione n. 646/2015/R/EEL e 38/2016.
In particolare, l'articolo 48, comma 1, del TIQE impone all'impresa distributrice, in occasione delle interruzioni dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione, di avvisare gli utenti interessati con modalità adeguate ad assicurarne l'informazione.
Nel caso di specie E-Distribuzioni ha dichiarato, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, che la cabina secondaria di Trasformazione MT/BT (D620-2-134517), sita in Casagiove (CE), aveva subito data 7.3.2019 una interruzione di energia elettrica per la sostituzione del trasformatore MT/BT (cfr. piano di lavoro allegato). Ha rappresentato la natura programmata dell'intervento di manutenzione finalizzato ad assicurare la continuità del servizio elettrico alle utenze ad essa collegate, tra le quali era compresa quella dell'immobile, adibito a centro medico - laboratorio di analisi sito in Casagiove, alla via XXV Aprile.
3 Ha altresì precisato che la fornitura di energia in favore dell'appellante era di tipo Trifase 70 kW
(Permanente – Altri Usi), identificata con POD IT001E83620341 ed ENELTEL 836203411, alimentata da una linea di Bassa Tensione, come si evince anche dalla lettura della bolletta Enel prodotta in atti dall' . Le descritte circostanze e caratteristiche dell'utenza risultano documentalmente provate e, Pt_1 comunque, non contestate tra le parti in lite.
Va, quindi, osservato che l'art. 48 cit. non prevede specifiche modalità di preavviso per le utenze a bassa tensione, come quella utilizzata dall' , essendo sufficiente che esse siano adeguate ad assicurare Pt_1
l'informazione del cliente.
Nel caso specifico, all'esito dell'esame della documentazione ritualmente prodotta e delle dichiarazioni rese dai testimoni, la Corte, condividendo sul punto la decisione del Tribunale, ritiene che
[...]
abbia correttamente adempiuto l'obbligo di cui all'art. 48 cit., informando l'Istituto CP_2 dell'intervento programmato e della interruzione di energia, mediante l'affissione dell'avviso in cui erano indicati la data, l'ora e le strade interessate dall'interruzione della fornitura, e, in particolare, la via XXV
Aprile, in Casagiove.
Invero i testimoni escussi, (cfr. verbale di udienza del 6.6.2020) e (cfr. Tes_3 Testimone_4 verbale di udienza del 26.10.2023) hanno confermato, con dichiarazioni precise e concordanti, l'affissione in data 4.3.2019, nelle strade interessate - e quindi anche in via XXV Aprile, ove si trova il centro medico
- di volantini contenenti l'avviso di interruzione della fornitura, programmata per il giorno 7.3.2019. In particolare, il teste ha riferito di aver consegnato personalmente il volantino al personale delle Tes_3 reception del centro medico.
Di contro, le argomentazioni a sostegno del motivo di gravame non appaiono dirimenti nel senso della violazione dell'obbligo di preavviso, in quanto fondate sulle dichiarazioni rese dai testimoni , Tes_1 biologa dipendente dell' , e figlio del legale rappresentante dell , i quali, Pt_1 Persona_1 Pt_1 nel corso dell'escussione, hanno dichiarato soltanto - per quel che rileva - l'una, di non aver avuto nessuna informazione sull'interruzione della fornitura di energia elettrica, e l'altro, di non aver ricevuto in consegna alcun avviso. Inoltre, il testimone recatosi la mattina del 7.3.2019 presso il centro Testimone_2 per effettuare un esame diagnostico, ha riferito: “non ricordo di aver visto avvisi di interruzione energia”.
Le suddette dichiarazioni non sono idonee ad inficiare le risultanze delle deposizioni degli altri testimoni escussi, e, in particolare, di e di , con riguardo all'avvenuta affissione di Testimone_4 Tes_3 volantini. E invero ha soltanto dichiarato di non essere stata informata dell'interruzione Tes_1 dell'energia elettrica, dichiarazione che non esclude la consegna, da parte di del volantino Tes_3 alla reception dell' , né peraltro, la teste ha riferito di non aver visto volantini affissi lungo la strada Pt_1 ove è ubicato l' . Anche la dichiarazione di - di essere colui al quale, in genere, Pt_1 Persona_1 veniva recapitata la corrispondenza e che “non aveva ricevuto nulla” - non esclude che il giorno 4.03.2019 fosse stato consegnato alla reception dell'Istituto l'avviso in questione, non avendo il teste dichiarato che
4 il 4.03.2019 si trovasse alla reception. Analogamente la circostanza della consegna del volantino non è incompatibile con la dichiarazione del teste di non ricordare di aver visto avvisi di interruzione di Tes_2 energia elettrica.
Da ultimo, non possono essere valorizzate a sostegno della pretesa risarcitoria - come invece richiesto dall'appellante - le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante dell' , trattandosi di circostanze favorevoli alla parte che ha reso l'interrogatorio. Si richiama il Pt_1 principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.” (cfr. Cass. Ordinanza n.
24799 del 16/09/2024). Nel caso di specie le dichiarazioni dell'interpellato - che sulla circostanza di cui al capo 1) della memoria istruttoria depositata da (“vero è che l'interruzione Controparte_1 programmata di energia elettrica del 7.3.2019 in Casagiove alla Via XXV Aprile veniva comunicata attraverso
l'affissione dei volantini nella zona interessata ed inoltre nei confronti della Parte_2 anche attraverso la consegna a mani in data 4.3.2019 di una copia del volantino presso la reception della sua sede in
[...]
Casagiove alla Via XXV Aprile”) ha affermato: “non è vero, non abbiamo mai saputo nulla” - non sono suffragate dalle risultanze della prova testimoniale sopra illustrate e, quindi, non è possibile trarne argomenti di prova di segno contrario.
In conclusione, come statuito dal primo giudice, la Corte ritiene che gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria inducano ad escludere profili di responsabilità a carico di E-Distribuzione S.r.l. per i lamentati danni rappresentati dall'attore, odierno appellante.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00), nella misura prossima ai minimi di tariffa in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate e del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
5 b) condanna l' al pagamento delle spese del grado a favore Parte_1 di che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali in Controparte_1 misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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