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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6874/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] - C.F. residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Maria Tornabene e Luca Saglimbene
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 13.07.2024, ha impugnato gli avvisi di addebito n.
59320240000746877000 e n. 59320240000768515000 aventi ad oggetto contributi e accessori a titolo di “Gestione Lavoratori Domestici”. Ha eccepito la nullità degli avvisi di addebito per: difetto di motivazione e carenza del presupposto contributivo;
intervenuta decadenza ex art. 25 D.lgs 46/99 ed intervenuta prescrizione del credito contributivo e relativi accessori. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e delle relative iscrizioni a ruolo, per mancanza assoluta di motivazione e/o violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000; 3) accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa contributiva per carenza del presupposto impositivo e conseguentemente non dovuta somma alcuna ad alcun titolo nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, annullare gli atti opposti ed i ruoli sottostanti agli stessi;
4) accertare, ritenere e dichiarare, la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza degli avvisi di addebito per intervenuta decadenza ex art. 25 del D.lgs 46/99; 5) accertare, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito contributivo e relativi accessori;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari
Si è costituito l' , con memorie depositate il 03.12.2024, il quale, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tutti i vizi (difetto di motivazione e decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99) qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, in quanto tardiva. Nel merito ha contestato l'eccezione di prescrizione stante il compimento di atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa covid 19. Ha infine rilevato che il ricorrente non ha avanzato alcuna contestazione inerente il merito della pretesa contributiva in questione, che, concerne il mancato pagamento di contributi e sanzioni dovuti per il rapporto di lavoro domestico dichiarato dallo stesso ricorrente all' . Ha concluso chiedendo: In CP_1 via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, per tardività dello stesso ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5° del D.Lgs. n. 46/99, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito opposti. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito opposti, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con provvedimento del 22.07.2025, la causa e stata delegata per la decisione al sottoscritto decidente e con successivo decreto del 27.07.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
___________________________
2. al fine di qualificare l'azione proposta, occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere motivi afferenti alla regolarità formale del titolo e della procedura. Egli ha, infatti, eccepito la nullità degli avvisi di addebito per omessa motivazione e violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999. L'azione sotto tale profilo va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi da proporsi, come detto, nel termine decadenziale di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato. Nella specie gli avvisi di addebito, come documentato dalle parti, risultano, entrambi, notificati in data 17.06.2024 ed il ricorso depositato in data 13.07.2024 e quindi oltre il termine di 20 giorni. L'opposizione agli atti esecutiva va, pertanto, dichiarata inammissibilità.
Parte ricorrente ha, altresì, fatto valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(prescrizione e carenza del presupposto contributivo) proponendo così una opposizione all'iscrizione a ruolo.
Avuto riguardo alle sopracitate date di notifica degli avvisi di addebito e di deposito del ricorso l'opposizione al ruolo deve ritenersi tempestiva, in quanto proposta nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Parte ricorrente ha eccepito, in considerazione delle annualità richieste, la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito impugnati. L' previdenziale ha prodotto, con riferimento all'avviso di addebito n. CP_1
59320240000768515000, un primo avviso bonario del 13.11.2018, al quale nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta non avendone l'Istituto documentato la notifica CP_ (all. 3 fasc. , con la conseguenza che lo stesso non può ritersi pervenuto nella sfera di conoscibilità del ricorrente;
ed un secondo avviso bonario del 25.11.2023 notificato il 9.01.2024 (all.4 CP_ fasc. quando ormai il credito era ampiamente prescritto. Ne consegue che vanno dichiarati prescritti e pertanto non sono dovuti i crediti per contributi previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n.59320240000768515000
Quanto all'avviso di addebito n. 59320240000746877000 l' ha prodotto un primo avviso CP_1
CP_ bonario del 25.11.2019, notificato il 19.12.2019 (all. 5 fasc. , che ha validamente interrotto il termine di prescrizione. Si osserva che, così come è dato evincere dall'avviso di addebito, la contribuzione più risalente riguarda il IV trimestre 2015 (periodo dal 10/2015 al 12/2015), per il quale la scadenza di pagamento è il dì 11.01.2016. Dal 19.12.2019 e cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che risulta utilmente interrotto dal secondo avviso bonario, documentato CP_ dall'Istituto (all. 6 fasc. , del 25 novembre 2023, notificato il 09.01.2024.
Quanto alle eccezioni formulate dal ricorrente con le note di trattazione in merito alla mancata prova degli avvisi di addebito, le stesse oltre che generiche devono ritenersi infondate. Va, precisato che la notifica dei sopracitati avvisi bonari è avvenuta a mezzo raccomandata ordinaria per la quale trovano applicazione le disposizioni di cui al DM 9 aprile 2001 escludendosi l'applicabilità sia degli artt. 137
e ss. c.p.c. sia della L. n. 890/1982.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017). Prova che nella specie non risulta fornita.
Da quanto sopra consegue che alla data di notifica dell'avviso di addebito n. 59320240000746877000
(17.06.2024) i crediti contributivi dallo stesso portati non erano prescritti e sono, pertanto, dovuti.
Infine, priva di pregio è da ritenersi l'eccezione, formulata da parte ricorrente, di illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa. In merito parte ricorrente si è limitata ad affermare di avere sempre adempiuto ai propri obblighi previdenziali/contributivi nonché assicurativi e nulla ha dedotto e documentato a fronte di quanto allegato e documentato dall' . Nessun pagamento risulta CP_1 prodotto in atti Per quanto esposto il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito della lite e dell'importo dei crediti prescritti, si ritiene sussistano giustificati motivi per porre le spese di lite a carico del ricorrente nella misura di 2/3 e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.6874/2024 R.G, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n. 59320240000768515000 che per l'effetto annulla;
nel resto rigetta il ricorso condanna il ricorrente a rifondere all'ente opposto ed in ragione di un 2/3 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in €.884,50, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%; compensa la restante parte.
Catania, 18 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6874/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] - C.F. residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Maria Tornabene e Luca Saglimbene
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 13.07.2024, ha impugnato gli avvisi di addebito n.
59320240000746877000 e n. 59320240000768515000 aventi ad oggetto contributi e accessori a titolo di “Gestione Lavoratori Domestici”. Ha eccepito la nullità degli avvisi di addebito per: difetto di motivazione e carenza del presupposto contributivo;
intervenuta decadenza ex art. 25 D.lgs 46/99 ed intervenuta prescrizione del credito contributivo e relativi accessori. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e delle relative iscrizioni a ruolo, per mancanza assoluta di motivazione e/o violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000; 3) accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa contributiva per carenza del presupposto impositivo e conseguentemente non dovuta somma alcuna ad alcun titolo nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, annullare gli atti opposti ed i ruoli sottostanti agli stessi;
4) accertare, ritenere e dichiarare, la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza degli avvisi di addebito per intervenuta decadenza ex art. 25 del D.lgs 46/99; 5) accertare, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito contributivo e relativi accessori;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari
Si è costituito l' , con memorie depositate il 03.12.2024, il quale, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tutti i vizi (difetto di motivazione e decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99) qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, in quanto tardiva. Nel merito ha contestato l'eccezione di prescrizione stante il compimento di atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa covid 19. Ha infine rilevato che il ricorrente non ha avanzato alcuna contestazione inerente il merito della pretesa contributiva in questione, che, concerne il mancato pagamento di contributi e sanzioni dovuti per il rapporto di lavoro domestico dichiarato dallo stesso ricorrente all' . Ha concluso chiedendo: In CP_1 via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, per tardività dello stesso ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5° del D.Lgs. n. 46/99, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito opposti. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito opposti, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con provvedimento del 22.07.2025, la causa e stata delegata per la decisione al sottoscritto decidente e con successivo decreto del 27.07.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
___________________________
2. al fine di qualificare l'azione proposta, occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere motivi afferenti alla regolarità formale del titolo e della procedura. Egli ha, infatti, eccepito la nullità degli avvisi di addebito per omessa motivazione e violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999. L'azione sotto tale profilo va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi da proporsi, come detto, nel termine decadenziale di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato. Nella specie gli avvisi di addebito, come documentato dalle parti, risultano, entrambi, notificati in data 17.06.2024 ed il ricorso depositato in data 13.07.2024 e quindi oltre il termine di 20 giorni. L'opposizione agli atti esecutiva va, pertanto, dichiarata inammissibilità.
Parte ricorrente ha, altresì, fatto valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(prescrizione e carenza del presupposto contributivo) proponendo così una opposizione all'iscrizione a ruolo.
Avuto riguardo alle sopracitate date di notifica degli avvisi di addebito e di deposito del ricorso l'opposizione al ruolo deve ritenersi tempestiva, in quanto proposta nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Parte ricorrente ha eccepito, in considerazione delle annualità richieste, la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito impugnati. L' previdenziale ha prodotto, con riferimento all'avviso di addebito n. CP_1
59320240000768515000, un primo avviso bonario del 13.11.2018, al quale nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta non avendone l'Istituto documentato la notifica CP_ (all. 3 fasc. , con la conseguenza che lo stesso non può ritersi pervenuto nella sfera di conoscibilità del ricorrente;
ed un secondo avviso bonario del 25.11.2023 notificato il 9.01.2024 (all.4 CP_ fasc. quando ormai il credito era ampiamente prescritto. Ne consegue che vanno dichiarati prescritti e pertanto non sono dovuti i crediti per contributi previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n.59320240000768515000
Quanto all'avviso di addebito n. 59320240000746877000 l' ha prodotto un primo avviso CP_1
CP_ bonario del 25.11.2019, notificato il 19.12.2019 (all. 5 fasc. , che ha validamente interrotto il termine di prescrizione. Si osserva che, così come è dato evincere dall'avviso di addebito, la contribuzione più risalente riguarda il IV trimestre 2015 (periodo dal 10/2015 al 12/2015), per il quale la scadenza di pagamento è il dì 11.01.2016. Dal 19.12.2019 e cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che risulta utilmente interrotto dal secondo avviso bonario, documentato CP_ dall'Istituto (all. 6 fasc. , del 25 novembre 2023, notificato il 09.01.2024.
Quanto alle eccezioni formulate dal ricorrente con le note di trattazione in merito alla mancata prova degli avvisi di addebito, le stesse oltre che generiche devono ritenersi infondate. Va, precisato che la notifica dei sopracitati avvisi bonari è avvenuta a mezzo raccomandata ordinaria per la quale trovano applicazione le disposizioni di cui al DM 9 aprile 2001 escludendosi l'applicabilità sia degli artt. 137
e ss. c.p.c. sia della L. n. 890/1982.
Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n.
9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017). Prova che nella specie non risulta fornita.
Da quanto sopra consegue che alla data di notifica dell'avviso di addebito n. 59320240000746877000
(17.06.2024) i crediti contributivi dallo stesso portati non erano prescritti e sono, pertanto, dovuti.
Infine, priva di pregio è da ritenersi l'eccezione, formulata da parte ricorrente, di illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa. In merito parte ricorrente si è limitata ad affermare di avere sempre adempiuto ai propri obblighi previdenziali/contributivi nonché assicurativi e nulla ha dedotto e documentato a fronte di quanto allegato e documentato dall' . Nessun pagamento risulta CP_1 prodotto in atti Per quanto esposto il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito della lite e dell'importo dei crediti prescritti, si ritiene sussistano giustificati motivi per porre le spese di lite a carico del ricorrente nella misura di 2/3 e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.6874/2024 R.G, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n. 59320240000768515000 che per l'effetto annulla;
nel resto rigetta il ricorso condanna il ricorrente a rifondere all'ente opposto ed in ragione di un 2/3 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in €.884,50, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%; compensa la restante parte.
Catania, 18 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi