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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/09/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 05/09/2025, RGC n. 966 / 2024 dinanzi alla dott.ssa Maria Francesca Di Maio sono comparsi:
La dott.ssa Filomena Paladino (per delega dell'avv. LAGHI ROBERTO ) per parte attrice, la quale esibisce regolare citazione testi.
Rappresenta, previa sottoposizione in visione, di aver già versato in atti, in via telematica, sentenza di divorzio n. 1299/2025 del Tribunale di Castrovillari che disciplina ed assorbe l'oggetto della materia oggetto del presente giudizio. Chiede la cessazione della materia del contendere.
L'avv. STRATICO' FRANCESCA per parte convenuta si associa alla richiesta
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa.
Le parti discutono la causa nei termini di cui sopra.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria
Francesca, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 966 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Laghi Roberto Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Straticò CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di separazione
2 Motivi della decisione
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è
una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva le parti in causa di ogni interesse a proseguire il giudizio: una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di procedura civile;
ovvero, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono dare atto, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte al giudice, il quale emetterà la decisione a seconda del tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso. Nel caso di specie ciò emerge dal verbale dell'udienza di discussione,
ove le parti, concordemente ed in ottemperanza alla sentenza di divorzio, hanno mutato le proprie conclusioni.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 966/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari il 05 settembre 2025
Udienza chiusa alle ore 18.20 Il giudice G.O.P.
dott.sa Maria Francesca Di Maio
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La dott.ssa Filomena Paladino (per delega dell'avv. LAGHI ROBERTO ) per parte attrice, la quale esibisce regolare citazione testi.
Rappresenta, previa sottoposizione in visione, di aver già versato in atti, in via telematica, sentenza di divorzio n. 1299/2025 del Tribunale di Castrovillari che disciplina ed assorbe l'oggetto della materia oggetto del presente giudizio. Chiede la cessazione della materia del contendere.
L'avv. STRATICO' FRANCESCA per parte convenuta si associa alla richiesta
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa.
Le parti discutono la causa nei termini di cui sopra.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria
Francesca, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 966 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Laghi Roberto Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Straticò CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di separazione
2 Motivi della decisione
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è
una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva le parti in causa di ogni interesse a proseguire il giudizio: una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di procedura civile;
ovvero, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono dare atto, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte al giudice, il quale emetterà la decisione a seconda del tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso. Nel caso di specie ciò emerge dal verbale dell'udienza di discussione,
ove le parti, concordemente ed in ottemperanza alla sentenza di divorzio, hanno mutato le proprie conclusioni.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 966/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari il 05 settembre 2025
Udienza chiusa alle ore 18.20 Il giudice G.O.P.
dott.sa Maria Francesca Di Maio
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