CASS
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2024, n. 44521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44521 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA IL 171. ZI Ltd): sul ricorso proposto da US ES, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 19/3 /2024 della Corte di appello di Firenze;
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi gliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il ri getto del ricorso e q uelle trasmesse dall' Avvocatura generale della Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o, in subordine, infondato con le conse g uenti statuizioni per quello che concerne le spese del g iudizio. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 44521 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 19/09/2024 1. La Corte d'Appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Quarta Sezione penale di questa Corte, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da US ES per la detenzione in regime di arresti domiciliari sofferta per 121 giorni. Secondo l'ipotesi accusatoria il predetto, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di Azienda Olearia Valpesana S.p.a., aveva commesso tra il 2010 ed il 2012 oltre venti operazioni fraudolente consistite nel taglio o miscelazione di partite di oli lavati, così da ottenere masse olearie soltanto apparentemente conformi alla normativa comunitaria che erano vendute come olio extravergine di oliva o extravergine 100% italiano e, quindi, commercializzando un prodotto diverso per origine e qualità da quello pattuito e documentalmente dichiarato. La misura degli arresti domiciliari, lui applicata dal 14/5/2012 all' 11/9/2012, era stata disposta in relazione al solo reato associativo ipotizzato, assumendo l'accusa che US fosse il promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione delle frodi costituita all'interno della propria azienda olearia di cui avrebbe assunto stabilmente la direzione. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta di riparazione ritenendo, sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, con valutazione ex ante, che US avesse concorso a dare causa alla sua detenzione per dolo o colpa grave. 2. Avverso tale ordinanza US, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione. Con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale si era sì attenuta al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente effettuando un raffronto fra gli elementi valutati dal giudice della cautela e la sentenza di assoluzione ma aveva errato nell'adozione del criterio di valutazione avendo valorizzato, ai fini del rigetto, circostanze ritenute rilevanti dal giudice della cautela che, però, il giudice del merito aveva reputato insufficienti a fondare un verdetto di condanna per l'associazione a delinquere. 3. Esamina, quindi, le fonti di prova su cui la Corte territoriale aveva fondato il rigetto della richiesta di indennizzo sull'assunto che US avesse concorso a dare causa alla sua detenzione per dolo o colpa grave per contestarne, anche alla luce delle conclusioni cui era pervenuto il giudice del merito, la valenza significativa. Deduce, quindi, che: la sentenza di assoluzione aveva sì ritenuto che il linguaggio criptico, l'occultamento e la distruzione della documentazione extracontabile fossero eccedenti rispetto a un'ordinata e lecita organizzazione societaria ma ne aveva comunque neutralizzato il significato indiziario ai fini del reato associativo ritenendo che tali modalità fossero compatibili anche con il concorso di persone nel reato continuato di frode in commercio, per cui il giudice della riparazione non avrebbe potuto assegnare rilevanza alla predette modalità gestionali ai fini del 2 rigetto dell'istanza non "potendo sindacare il giudizio di assoluzione, dovendosi limitare a prendere atto delle conclusioni cui [ il giudice del merito] è pervenuto, siano esse dovute a piena prova della innocenza oppure alla contraddittorietà o insufficienza della prova"; la rilevanza assegnata dal giudice della riparazione all'attività illecita di miscelazione degli oli, risultante dalla deposizione di ZI, dalla documentazione sequestrata e dalla consulenza di Lercker, non teneva conto che nel giudizio di merito si era ritenuto che detta attività "non potesse portare a una condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. in quanto non vi [era] la prova di un asservimento totale dell'attività di impresa della Azienda Olearia Valpesana S.p.A. a fini illeciti, ritenendo che l'attività illecita accertata rappresentasse una parte minoritaria rispetto all'attività lecita svolta dall'azienda, in particolare circa il 5% dell'attività commerciale posta in essere nel periodo di riferimento"; è "illogico" ritenere che il predetto rapporto fra attività lecita e illecita svolta tramite la struttura aziendale della società fosse emerso solo nel corso del dibattimento, rivelato dalla memoria depositata dalla difesa il 6/12/2016, e ciò in quanto: 1) nella imputazione cautelare provvisoria vi erano indicati i quantitativi di oli contraffatti e le indagini erano scaturite da una verifica fiscale della Guardia di Finanza per cui eprsarebbe stato sufficiente confrontare "il volume di affari complessivo dell'azienda con quello relativo ai quantitativi di oli per i quali erano state mosse le contestazioni"; 2) non può assumere rilievo l'argomento del giudice della riparazione secondo cui le indagini avrebbero potuto rivelare che l'intera struttura aziendale era asservita ad attività contra legem, in quanto così ragionando si perverrebbe all'inaccettabile conclusione che l'adozione di una misura cautelare possa trovare giustificazione nella impossibilità "di escludere" che nel prosieguo delle indagini possano emergere indizi di più gravi reati;
in ogni caso, a tutto voler concedere, non poteva essere mosso addebito alcuno a US che "pur avendo posto in essere una serie di condotte che potevano, sicuramente, Creare l'apparenza della commissione delle fattispecie di concorso di persone nella commissione del reato continuato di frode in commercio, si è adoperato affinché fin da subito si evidenziasse come il volume d'affari dell'attività ipotizzata come illecita dalla Procura fosse minima rispetto al valore complessivo per scongiurare che si potesse pensare che, anziché alla fattispecie di cui agli artt. 110, 81, 515 cod. pen., ci si trovasse di fronte ad un'associazione per delinquere"; le intercettazioni telefoniche avevano notevole rilievo nel provvedimento cautelare del GIP di Siena per cui non era condivisibile quanto asserito dal giudice della riparazione, che aveva ritenuto che le registrazioni fossero state utilizzate solo al fine di riscontrare gli indizi emersi da ulteriori fonti di prova;
l'ordinanza non spiegava perché dalle testimonianze di TI e AN "rispetto alla frodi c.d. di attualità" emergesse "una situazione di apparenza dell'esistenza del sodalizio criminale". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in data 22/9/2020, aveva assolto US dal reato associativo in quanto aveva ritenuto che gli elementi acquisti non provassero né che fosse configurabile "l'asservimento totale dell'attività d'impresa della A.O.V. S.p.A. a fini illeciti né la formazione ad hoc, rispetto alla detta società, di una parallela articolazione dotata di distinta autonoma operatività delittuosa" e ciò in quanto i reati fine accertati, il linguaggio criptico, l'occultamento e la distruzione della documentazione extracontabile e la false registrazioni al SIAN non erano "riconducibili solo ed esclusivamente ad una societas sceleris, ben potendo essere ritenuti comunque compatibili anche con il concorso di persone nel reato". L'ordinanza del giudice della riparazione in data 28/4/2023 aveva desunto la sussistenza della condizione ostativa all'indennizzo data dall'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato nell'adozione della misura cautelare sviluppando un processo inferenziale che dall'accertata commissione dei "reati fine cd. storici" - ossia le frodi "comprovate dal Tribunale di Siena in forza della esegesi della documentazione rinvenuta nei giugno 2011 ad opera della Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale prevalentemente occultate in una botola ... all'interno dell'ufficio del tecnico di laboratorio della Valpesana S.p.A. poi contestualmente sequestrata"-, dal "principio di prova" che la sentenza di assoluzione, valorizzando le deposizioni di TI e di AN, aveva ritenuto sussistere in relazione alle frodi "all'attualità" e dall'asservimento, seppur in misura "percentualmente modesta", della struttura aziendale a fini illeciti era giunto alla conclusione che la condotta di US fosse "tale da ingenerare la falsa apparenza della configurabilità del delitto di associazione a delinquere così da porsi in una relazione di causalità con il provvedimento restrittivo adottato". 2. Avverso tale processo inferenziale era insorto US che, muovendo proprio dalle ragioni giustificative dell'assoluzione, aveva sostenuto che la sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento del diritto non potesse essere desunta da elementi la cui valenza significativa afferiva ai reati scopo ma necessitasse di indizi in grado di rivelare quel quid pluris, rappresentato dall'asservimento totale dell'attività d'impresa della A.O.V. a fini illeciti o dalla esistenza, nell'ambito della società, di una articolazione dotata di distinta e autonoma operatività delittuosa, che, secondo il giudice del merito, differenziava l'ipotesi del concorso di persone nel reato continuato dal reato associativo. 3. La doglianza difensiva è stata sostanzialmente recepita dalla Quarta Sezione di questa Corte che, con la sentenza rescindente, ha statuito la necessità di approfondire in sede di rinvio il tema, non affrontato adeguatamente nella prima ordinanza della Corte di appello, relativo agli elementi "valutati dal giudice della cautela e successivamente non neutralizzati dal giudice del merito che abbiano esplicato un'efficacia sinergica in relazione all'adozione ed al mantenimento della misura". Il compito demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente non presenta, pertanto, margini d'incertezza: individuare, nel perimetro delle fonti di prova valorizzate dal giudice della cautela e non affette da inutilizzabilità patologica, gli elementi che, valutati congiuntamente a quelli che il giudice del dibattimento aveva ritenuto non significativi in quanto compatibili tanto con la sussistenza dell'associazione a delinquere quanto con il concorso di persone nel reato continuato, avevano determinato la falsa apparenza della sussistenza di quel quid pluris necessario per la configurazione del delitto associativo. La sentenza rescindente, però, con l'espressione "non neutralizzati dal giudice del merito", pone un preciso limite al giudice di rinvio imponendogli di mantenere, nel ragionamento probatorioli demandato, la forza logica assegnata agli indizi dal giudice del dibattimento. La configurazione della condizione ostativa della colpa grave o del dolo, nel solco tracciato dalla sentenza rescindente, pertanto, richiede la dimostrazione che il giudice della cautela aveva avuto a disposizione elementi probatori che dimostravano l'esistenza del quid pluris necessario per la configurazione del delitto associativo che al giudice del dibattimento non erano pervenuti ovvero che quest'ultimo, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, aveva acquisito elementi che incidevano sulla valenza significativa degli indizi valorizzati nell'ordinanza custodiale e la cui tardiva emersione era da addebitare a US. 4. L'ordinanza impugnata, invece, ripropone la medesima trama argomentativa di quella annullata in quanto valorizza tessi elementi probatori inserendoli in un ragionamento induttivo che prescinde totalmente dal valore dimostrativo assegnato a quelle prove dal giudice del merito. Due sole differenze si riscontrano fra le ordinanze, avendo la seconda: fatto riferimento alle sommarie informazioni rese da ZI IO;
dato rilievo alla memoria prodotta dalla difesa di US all'udienza del 6/12/2016 sull'assunto che la medesima avesse introdotto nel compendio probatorio il rapporto fra attività illecita e lecita della Azienda Olearia Valpesana S.r.l. ritenuto determinante per escludere la sussistenza del reato associativo. 5 6fr; La Corte territoriale, però, non chiarisce se le informazioni fornite/Lattanzi siano pervenute al giudice del merito né la ragione per la quale il contributo conoscitivo del predetto risulti decisivo ai fini della risoluzione dell'equivocità delle prove valutate nel giudizio di merito determinando, ex ante, la falsa apparenza della sussistenza dell'associazione a delinquere a discapito dell'ipotesi del concorso di persone. In relazione alla percentuale del 5%, poi, non può non osservarsi che nella sentenza di assoluzione il rapporto fra l'attività illecita e quella lecita realizzate attraverso la struttura aziendale viene considerato il fattore determinante per poter giungere alla conclusione che gli imputati avevano" proceduto a piegare in via generale l'attività istituzionale dell'ente ad una scelta di tipo criminale" con conseguente "asservimento totale dell'attività d'impresa della A.O.V. S.p.A. a fini illeciti (pagg. 62 e 63 della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 22/9/2020). L'onere della prova di un tale requisito, pertanto, in quanto ritenuto necessario dal giudicato assolutorio per l'integrazione della fattispecie associativa, gravava sull'accusa con la conseguenza che l'acquisizione della prova contraria in sede dibattimentale non può costituire un elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza di indennizzo. Dall'ordinanza impugnata, ancora, non emergono elementi che dimostrino l'infondatezza dell'argomento difensivo secondo cui il rapporto fra attività lecite e illecite era facilmente accertabile anche nel corso delle indagini preliminari in quanto "nelle imputazioni cautelari provvisorie (identiche a quelle che saranno poi contestate in dibattimento) vi erano indicati i quantitativi di oli contraffatti" per cui sarebbe stato agevole per gli inquirenti "confrontare il volume di affari complessivo dell'azienda con quello relativo ai quantitativi di oli per i quali erano state mosse le contestazioni". 5. Il giudice di rinvio, pertanto, non risulta essersi uniformato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e, conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze cui si demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 19/9/2024.
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi gliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il ri getto del ricorso e q uelle trasmesse dall' Avvocatura generale della Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o, in subordine, infondato con le conse g uenti statuizioni per quello che concerne le spese del g iudizio. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 44521 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 19/09/2024 1. La Corte d'Appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Quarta Sezione penale di questa Corte, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da US ES per la detenzione in regime di arresti domiciliari sofferta per 121 giorni. Secondo l'ipotesi accusatoria il predetto, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di Azienda Olearia Valpesana S.p.a., aveva commesso tra il 2010 ed il 2012 oltre venti operazioni fraudolente consistite nel taglio o miscelazione di partite di oli lavati, così da ottenere masse olearie soltanto apparentemente conformi alla normativa comunitaria che erano vendute come olio extravergine di oliva o extravergine 100% italiano e, quindi, commercializzando un prodotto diverso per origine e qualità da quello pattuito e documentalmente dichiarato. La misura degli arresti domiciliari, lui applicata dal 14/5/2012 all' 11/9/2012, era stata disposta in relazione al solo reato associativo ipotizzato, assumendo l'accusa che US fosse il promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione delle frodi costituita all'interno della propria azienda olearia di cui avrebbe assunto stabilmente la direzione. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta di riparazione ritenendo, sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, con valutazione ex ante, che US avesse concorso a dare causa alla sua detenzione per dolo o colpa grave. 2. Avverso tale ordinanza US, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione. Con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale si era sì attenuta al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente effettuando un raffronto fra gli elementi valutati dal giudice della cautela e la sentenza di assoluzione ma aveva errato nell'adozione del criterio di valutazione avendo valorizzato, ai fini del rigetto, circostanze ritenute rilevanti dal giudice della cautela che, però, il giudice del merito aveva reputato insufficienti a fondare un verdetto di condanna per l'associazione a delinquere. 3. Esamina, quindi, le fonti di prova su cui la Corte territoriale aveva fondato il rigetto della richiesta di indennizzo sull'assunto che US avesse concorso a dare causa alla sua detenzione per dolo o colpa grave per contestarne, anche alla luce delle conclusioni cui era pervenuto il giudice del merito, la valenza significativa. Deduce, quindi, che: la sentenza di assoluzione aveva sì ritenuto che il linguaggio criptico, l'occultamento e la distruzione della documentazione extracontabile fossero eccedenti rispetto a un'ordinata e lecita organizzazione societaria ma ne aveva comunque neutralizzato il significato indiziario ai fini del reato associativo ritenendo che tali modalità fossero compatibili anche con il concorso di persone nel reato continuato di frode in commercio, per cui il giudice della riparazione non avrebbe potuto assegnare rilevanza alla predette modalità gestionali ai fini del 2 rigetto dell'istanza non "potendo sindacare il giudizio di assoluzione, dovendosi limitare a prendere atto delle conclusioni cui [ il giudice del merito] è pervenuto, siano esse dovute a piena prova della innocenza oppure alla contraddittorietà o insufficienza della prova"; la rilevanza assegnata dal giudice della riparazione all'attività illecita di miscelazione degli oli, risultante dalla deposizione di ZI, dalla documentazione sequestrata e dalla consulenza di Lercker, non teneva conto che nel giudizio di merito si era ritenuto che detta attività "non potesse portare a una condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. in quanto non vi [era] la prova di un asservimento totale dell'attività di impresa della Azienda Olearia Valpesana S.p.A. a fini illeciti, ritenendo che l'attività illecita accertata rappresentasse una parte minoritaria rispetto all'attività lecita svolta dall'azienda, in particolare circa il 5% dell'attività commerciale posta in essere nel periodo di riferimento"; è "illogico" ritenere che il predetto rapporto fra attività lecita e illecita svolta tramite la struttura aziendale della società fosse emerso solo nel corso del dibattimento, rivelato dalla memoria depositata dalla difesa il 6/12/2016, e ciò in quanto: 1) nella imputazione cautelare provvisoria vi erano indicati i quantitativi di oli contraffatti e le indagini erano scaturite da una verifica fiscale della Guardia di Finanza per cui eprsarebbe stato sufficiente confrontare "il volume di affari complessivo dell'azienda con quello relativo ai quantitativi di oli per i quali erano state mosse le contestazioni"; 2) non può assumere rilievo l'argomento del giudice della riparazione secondo cui le indagini avrebbero potuto rivelare che l'intera struttura aziendale era asservita ad attività contra legem, in quanto così ragionando si perverrebbe all'inaccettabile conclusione che l'adozione di una misura cautelare possa trovare giustificazione nella impossibilità "di escludere" che nel prosieguo delle indagini possano emergere indizi di più gravi reati;
in ogni caso, a tutto voler concedere, non poteva essere mosso addebito alcuno a US che "pur avendo posto in essere una serie di condotte che potevano, sicuramente, Creare l'apparenza della commissione delle fattispecie di concorso di persone nella commissione del reato continuato di frode in commercio, si è adoperato affinché fin da subito si evidenziasse come il volume d'affari dell'attività ipotizzata come illecita dalla Procura fosse minima rispetto al valore complessivo per scongiurare che si potesse pensare che, anziché alla fattispecie di cui agli artt. 110, 81, 515 cod. pen., ci si trovasse di fronte ad un'associazione per delinquere"; le intercettazioni telefoniche avevano notevole rilievo nel provvedimento cautelare del GIP di Siena per cui non era condivisibile quanto asserito dal giudice della riparazione, che aveva ritenuto che le registrazioni fossero state utilizzate solo al fine di riscontrare gli indizi emersi da ulteriori fonti di prova;
l'ordinanza non spiegava perché dalle testimonianze di TI e AN "rispetto alla frodi c.d. di attualità" emergesse "una situazione di apparenza dell'esistenza del sodalizio criminale". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in data 22/9/2020, aveva assolto US dal reato associativo in quanto aveva ritenuto che gli elementi acquisti non provassero né che fosse configurabile "l'asservimento totale dell'attività d'impresa della A.O.V. S.p.A. a fini illeciti né la formazione ad hoc, rispetto alla detta società, di una parallela articolazione dotata di distinta autonoma operatività delittuosa" e ciò in quanto i reati fine accertati, il linguaggio criptico, l'occultamento e la distruzione della documentazione extracontabile e la false registrazioni al SIAN non erano "riconducibili solo ed esclusivamente ad una societas sceleris, ben potendo essere ritenuti comunque compatibili anche con il concorso di persone nel reato". L'ordinanza del giudice della riparazione in data 28/4/2023 aveva desunto la sussistenza della condizione ostativa all'indennizzo data dall'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato nell'adozione della misura cautelare sviluppando un processo inferenziale che dall'accertata commissione dei "reati fine cd. storici" - ossia le frodi "comprovate dal Tribunale di Siena in forza della esegesi della documentazione rinvenuta nei giugno 2011 ad opera della Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale prevalentemente occultate in una botola ... all'interno dell'ufficio del tecnico di laboratorio della Valpesana S.p.A. poi contestualmente sequestrata"-, dal "principio di prova" che la sentenza di assoluzione, valorizzando le deposizioni di TI e di AN, aveva ritenuto sussistere in relazione alle frodi "all'attualità" e dall'asservimento, seppur in misura "percentualmente modesta", della struttura aziendale a fini illeciti era giunto alla conclusione che la condotta di US fosse "tale da ingenerare la falsa apparenza della configurabilità del delitto di associazione a delinquere così da porsi in una relazione di causalità con il provvedimento restrittivo adottato". 2. Avverso tale processo inferenziale era insorto US che, muovendo proprio dalle ragioni giustificative dell'assoluzione, aveva sostenuto che la sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento del diritto non potesse essere desunta da elementi la cui valenza significativa afferiva ai reati scopo ma necessitasse di indizi in grado di rivelare quel quid pluris, rappresentato dall'asservimento totale dell'attività d'impresa della A.O.V. a fini illeciti o dalla esistenza, nell'ambito della società, di una articolazione dotata di distinta e autonoma operatività delittuosa, che, secondo il giudice del merito, differenziava l'ipotesi del concorso di persone nel reato continuato dal reato associativo. 3. La doglianza difensiva è stata sostanzialmente recepita dalla Quarta Sezione di questa Corte che, con la sentenza rescindente, ha statuito la necessità di approfondire in sede di rinvio il tema, non affrontato adeguatamente nella prima ordinanza della Corte di appello, relativo agli elementi "valutati dal giudice della cautela e successivamente non neutralizzati dal giudice del merito che abbiano esplicato un'efficacia sinergica in relazione all'adozione ed al mantenimento della misura". Il compito demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente non presenta, pertanto, margini d'incertezza: individuare, nel perimetro delle fonti di prova valorizzate dal giudice della cautela e non affette da inutilizzabilità patologica, gli elementi che, valutati congiuntamente a quelli che il giudice del dibattimento aveva ritenuto non significativi in quanto compatibili tanto con la sussistenza dell'associazione a delinquere quanto con il concorso di persone nel reato continuato, avevano determinato la falsa apparenza della sussistenza di quel quid pluris necessario per la configurazione del delitto associativo. La sentenza rescindente, però, con l'espressione "non neutralizzati dal giudice del merito", pone un preciso limite al giudice di rinvio imponendogli di mantenere, nel ragionamento probatorioli demandato, la forza logica assegnata agli indizi dal giudice del dibattimento. La configurazione della condizione ostativa della colpa grave o del dolo, nel solco tracciato dalla sentenza rescindente, pertanto, richiede la dimostrazione che il giudice della cautela aveva avuto a disposizione elementi probatori che dimostravano l'esistenza del quid pluris necessario per la configurazione del delitto associativo che al giudice del dibattimento non erano pervenuti ovvero che quest'ultimo, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, aveva acquisito elementi che incidevano sulla valenza significativa degli indizi valorizzati nell'ordinanza custodiale e la cui tardiva emersione era da addebitare a US. 4. L'ordinanza impugnata, invece, ripropone la medesima trama argomentativa di quella annullata in quanto valorizza tessi elementi probatori inserendoli in un ragionamento induttivo che prescinde totalmente dal valore dimostrativo assegnato a quelle prove dal giudice del merito. Due sole differenze si riscontrano fra le ordinanze, avendo la seconda: fatto riferimento alle sommarie informazioni rese da ZI IO;
dato rilievo alla memoria prodotta dalla difesa di US all'udienza del 6/12/2016 sull'assunto che la medesima avesse introdotto nel compendio probatorio il rapporto fra attività illecita e lecita della Azienda Olearia Valpesana S.r.l. ritenuto determinante per escludere la sussistenza del reato associativo. 5 6fr; La Corte territoriale, però, non chiarisce se le informazioni fornite/Lattanzi siano pervenute al giudice del merito né la ragione per la quale il contributo conoscitivo del predetto risulti decisivo ai fini della risoluzione dell'equivocità delle prove valutate nel giudizio di merito determinando, ex ante, la falsa apparenza della sussistenza dell'associazione a delinquere a discapito dell'ipotesi del concorso di persone. In relazione alla percentuale del 5%, poi, non può non osservarsi che nella sentenza di assoluzione il rapporto fra l'attività illecita e quella lecita realizzate attraverso la struttura aziendale viene considerato il fattore determinante per poter giungere alla conclusione che gli imputati avevano" proceduto a piegare in via generale l'attività istituzionale dell'ente ad una scelta di tipo criminale" con conseguente "asservimento totale dell'attività d'impresa della A.O.V. S.p.A. a fini illeciti (pagg. 62 e 63 della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 22/9/2020). L'onere della prova di un tale requisito, pertanto, in quanto ritenuto necessario dal giudicato assolutorio per l'integrazione della fattispecie associativa, gravava sull'accusa con la conseguenza che l'acquisizione della prova contraria in sede dibattimentale non può costituire un elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza di indennizzo. Dall'ordinanza impugnata, ancora, non emergono elementi che dimostrino l'infondatezza dell'argomento difensivo secondo cui il rapporto fra attività lecite e illecite era facilmente accertabile anche nel corso delle indagini preliminari in quanto "nelle imputazioni cautelari provvisorie (identiche a quelle che saranno poi contestate in dibattimento) vi erano indicati i quantitativi di oli contraffatti" per cui sarebbe stato agevole per gli inquirenti "confrontare il volume di affari complessivo dell'azienda con quello relativo ai quantitativi di oli per i quali erano state mosse le contestazioni". 5. Il giudice di rinvio, pertanto, non risulta essersi uniformato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e, conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze cui si demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 19/9/2024.