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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9073 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4866/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4866/2025 promossa da:
UNIPERSONALE (C.F./P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Davide Vincenzo Dimalta, elettivamente domiciliata in Milano, corso Buenos Aires n. 77, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Flavio Rocchio e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Francesca Mottola, elettivamente domiciliata in Milano, corso Matteotti n. 1/A, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente: IN VIA PRINCIPALE: 1) REVOCARE, per tutti i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n.
17295/2024 (R.G. 30350/2024), emesso dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2024 e pubblicato il 23 dicembre 2024. 2) RIGETTARE tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa. IN OGNI CASO: 3) CON
VITTORIA delle spese di lite, incluso il 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10/03/2014, n. 55, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Parte convenuta opposta:
pagina 1 di 7 1 . Rigettare l'opposizione e confermare la condanna di a pagare a Parte_1 la somma di € 158.272 ,27 oltre interessi come da domanda [ossia (1) al saggio Controparte_1 legale dal pagamento del 30 maggio 2024 al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e (2) al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito del presente ricorso] + le spese della procedura di ingiunzione così come liquidate dal decreto ingiuntivo opposto (€ 406,50 per esborsi, € 2.600,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., 15% per le spese generali e spese successive occorrende ) , specificando che la condanna di Parte_1 va intesa anche quale ordine di svincolo a favore di el deposito fiduciario di cui al Controparte_1 doc. 16 . 2 . Condannare l'opponente al pagamento di spese e compensi della fase di Pt_1 opposizione, oltre che al risarcimento del danno da lite temeraria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
17295/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 13.12.2024 e pubblicato in data 23.12.2024, con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma Parte_1 di euro 158.272,27, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di rimborso per una spesa anticipata e poi non sostenuta nell'ambito del rapporto professionale intercorso tra le parti.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo Parte_1 conveniva in giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di non concedere, se eventualmente richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
in via principale, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che risultava debitrice nei Controparte_1 confronti di unipersonale della somma di euro 269.587,80, iva Parte_1
pagina 2 di 7 inclusa, come da fattura prodotta sub doc. 15, nel caso in cui la somma di euro 158.272,27 fosse ancora depositata fiduciariamente presso il Notaio o Persona_1 altro professionista depositante, chiedeva di ordinare al predetto notaio, ovvero al diverso professionista depositante, lo svincolo dell'intera somma presso di lui depositata in favore di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore geom. con conseguente bonifico in favore della predetta CP_3 società della somma di euro 158.272,27, e altresì di condannare l'opposta al pagamento della differenza tra l'importo svincolato dal notaio e la somma dovuta di euro 269.587,80, IVA inclusa, ovvero il pagamento della differenza tra l'importo svincolato dal notaio e la diversa somma che venisse accertata in corso di causa o che fosse determinata in via equitativa, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
nell'ipotesi in cui il deposito fiduciario fosse cessato e/o l'importo di euro 158.272,27 fosse già stato svincolato in favore di , chiedeva di condannare Controparte_2
l'opposta al pagamento della differenza tra l'importo svincolato e la somma di euro 269.587,80, ovvero al pagamento della differenza tra l'importo svincolato dal notaio e la diversa somma che venisse accertata in corso di causa o che fosse determinata in via equitativa, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
nell'ipotesi in cui il deposito fiduciario fosse già stato svincolato in favore di chiedeva di condannare Controparte_1
l'opposta al pagamento dell'importo di euro 269.587,80, IVA inclusa, come da fattura prodotta sub doc. 15 in favore dell'opponente, ovvero al pagamento della diversa somma che fosse accertata in corso di causa o che venisse determinata in via equitativa, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
in via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi in cui la somma di euro 158.272,27 fosse ancora depositata fiduciariamente presso il
Notaio o altro professionista depositante, accertato e dichiarato che Persona_1 risultasse debitrice nei confronti di unipersonale Controparte_1 Parte_1 delle somme dovutele in virtù dell'attività contrattuale ed extra contrattuale svolta in suo favore e determinate, nel corso del presente giudizio, in misura inferiore di euro 158.272,27, chiedeva di ordinare al notaio ovvero al diverso Persona_1 professionista depositante, lo svincolo parziale della somma presso di lui depositata in favore di unipersonale, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore geom. nella misura che fosse accertata in corso di causa o che CP_3 venisse determinata in via equitativa, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, incluso il 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2 c. 2 D.M. n. 55/2014, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- con contratto di conferimento d'incarico professionale stipulato in data 4.03.2024 incaricava di eseguire la progettazione e la Controparte_1 Parte_1 direzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di cambio della destinazione d'uso dell'immobile sito in Milano, via Muzio Attendolo Detto Sforza n. 13;
- in data 30.05.2024 versava in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 158.271,27, affinché la stessa provvedesse, nell'ambito del pagina 3 di 7 rapporto contrattuale in essere tra le due società, a versare gli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto di presentazione della SCIA;
- il perdurante inadempimento di (che emergeva non essere Controparte_1 proprietario dell'intero immobile e che non riusciva a individuare per tempo un'impresa per l'esecuzione dei lavori) determinava l'impossibilità per
[...] di provvedere al deposito della pratica autorizzativa presso il Comune Parte_1 di Milano entro i termini contrattualmente stabiliti;
- nonostante i ritardi e gli impedimenti, l'opponente procedeva con lo svolgimento del proprio incarico professionale, ponendo in essere una serie di attività sia contrattualmente previste, sia oggetto di richieste extracontrattuali;
- il legale rappresentante di geom. , comunicava in Parte_1 CP_3 maniera del tutto chiara e inequivocabile, ben prima di ricevere il pagamento anticipato degli oneri da parte di che tale somma sarebbe stata Controparte_1 versata una volta che, in possesso degli estremi dell'impresa incaricata per l'esecuzione delle opere, sarebbe stato possibile presentare la pratica autorizzativa presso il Comune di Milano;
- atteso che il nominativo di un'impresa idonea e in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa non veniva fornito dalla società opposta, si vedeva dapprima impossibilitata a depositare l'istanza Parte_1 autorizzativa e, successivamente, costretta a recedere per giusta causa dal contratto in essere con invocando il saldo delle competenze Controparte_1 maturate per l'attività sino a quel momento regolarmente svolta;
- non avendo provveduto al deposito della SCIA nell'interesse di Controparte_1 ma, al contempo, vantando a propria volta un maggior credito in virtù della copiosa attività svolta nell'interesse dell'opposta, si Parte_1 rivolgeva al Notaio e, in data 27.09.2024, costituiva un deposito Per_1 fiduciario, versando la somma di euro 158.272,27 in attesa di definire con CP_1
i reciproci rapporti di dare e avere. CP_1
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo di Controparte_1 concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, nonché in ragione del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
di separare dalla causa di opposizione a decreto ingiuntivo la causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale dell'opponente e di riunire quest'ultima alla causa pendente innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 4188/2025, Sez. V civ., dott.ssa , preventivamente instaurata Persona_2 dall'opposta e avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito di cui alla predetta domanda riconvenzionale;
di rigettare l'opposizione e confermare la condanna di pagina 4 di 7 a pagare a la somma di euro 158.272,27, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione così come liquidate dal decreto ingiuntivo opposto;
di rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente; di condannare l'opponente al pagamento di spese e compensi della fase di opposizione. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- veniva a sapere che gli oneri di monetizzazione (che Controparte_1 [...] le aveva chiesto e aveva ottenuto in rimborso) in realtà non erano stati Parte_1 pagati dall'odierna opponente, mentre avrebbero dovuto essere versati contestualmente al deposito della SCIA, che però non aveva Parte_1 ancora depositato, con conseguente decisione della stessa di Controparte_1 risolvere unilateralmente l'incarico professionale e di chiedere l'immediata restituzione del pagamento effettuato per un titolo inesistente, ossia a titolo di rimborso di una spesa in realtà non sostenuta e ormai non più da sostenere, vista la risoluzione dell'incarico;
- il ritardato inizio dei lavori, causato dalla mancata predisposizione di documentazione tecnica adeguata sia al conseguimento di un efficace titolo edilizio sia alla stipulazione di un idoneo contratto di appalto, comportava inevitabilmente il ritardo nella conclusione dei lavori stessi, che causava a sua volta un danno pari al costo mensile dei mutui passivi che gravavano la committenza, moltiplicato per i mesi di ritardo, con conseguente obbligo risarcitorio in capo a Parte_1
Con ordinanza in data 4.11.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
letto l'art. 103 c. 2 c.p.c., separava dalla presente causa la causa conseguente alla domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1 confronti dei disponendo, con riferimento a tale domanda, che la Controparte_1 cancelleria formasse un autonomo fascicolo con iscrizione al ruolo generale degli affari contenziosi civili, da inviarsi, successivamente, sempre a cura della Cancelleria, alla Presidente di sezione al fine della riunione alla causa RG n. 4188/2025 già assegnata alla dott.ssa Per_2
Con ordinanza del 7.11.2025 il Giudice assegnava termine ex art 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per sintetiche note conclusive. Precisate le conclusioni, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
L'opposizione risulta infondata e va pertanto respinta per i motivi di seguito indicati. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte opponente non ha contestato di aver richiesto alla società opposta l'importo di euro 158.272,27 con la scrittura in data pagina 5 di 7 22.04.2024 (cfr. doc. 2 di parte opposta), né di aver ricevuto il pagamento di quella somma a fronte della fattura n. 102/2024 (cfr. docc. 3 e 4 di parte opposta), né, infine, di non aver pagato gli oneri comunali di monetizzazione per cui la suddetta somma era stata richiesta, limitandosi, sul punto, a sostenere che la stessa opponente, tramite il suo geom. non avesse mai dichiarato all'opposta di aver già effettuato il pagamento CP_3 degli oneri comunali (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 6). A sostegno delle sue affermazioni, in particolare di non aver mai comunicato a
[...] di aver anticipato gli oneri comunali di monetizzazione, parte opponente ha CP_1 prodotto uno scambio di messaggi che dimostrerebbero la propria tesi (cfr. docc. 5, 6 e 7 di parte opponente). Si osserva che i suddetti messaggi sono successivi al documento denominato
“Autorizzazione di Spesa” del 22.04.2024 sub doc. 2 di parte opposta (in particolare il doc. 5 è dell'11.05.2024, il doc. 6 è del 15.05.2024 e il doc. 7 è del 17.05.2024), oltre che alla fattura n. 102/2024 emessa da (cfr. doc. 3 di parte opposta) Parte_1
e al pagamento eseguito da a favore di in data Controparte_1 Parte_1
30.05.2024, così come la tesi di parte opponente appare in contrasto con il contenuto dell'atto, là dove chiedeva “la restituzione da parte della società Parte_1 di tale somma anticipata”. Controparte_1
Privo di rilevanza ai fini del decidere è il richiamo al mandato fiduciario costituito da in data 27.09.2024 avanti al Notaio in quanto, come già Parte_1 Per_1 rilevato in corso di causa da questo Giudice, all'atto non aveva aderito la società opposta e quindi la disciplina di detto atto non è opponibile alla società Controparte_1
La circostanza dedotta da parte opponente dalla pec del 23.12.2024 inviata dal legale della con cui, aderendo al mandato fiduciario, veniva chiesto lo svincolo Controparte_1 delle somme depositate a favore della stessa (cfr. doc. 19 di parte Controparte_1 opponente) non appare comunque rilevante ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto la condanna alla restituzione di somma versata dalla società opposta a controparte. Per quanto attiene la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente e finalizzata ad ottenere il pagamento del compenso professionale di Parte_1 questo Giudice ha già accertato che la stessa domanda è relativa a un assunto credito che deve essere accertato giudizialmente e non può essere oggetto di compensazione, dovendo essere istruita in altro giudizio precedentemente instaurato tra le parti (RG n. 4188/2025), nel quale, su istanza di è stato chiesto l'accertamento Controparte_1 negativo del credito di cui alla domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 nel presente giudizio.
[...]
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato, con rigetto di tutte le domande formulate con l'opposizione introduttiva del giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande formulate da parte opponente nel presente giudizio e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 17295/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 13.12.2024 e pubblicato in data 23.12.2024;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 25.825,55, di cui euro 22.457,00 per compensi ed euro 3.368,55 per spese generali al 15%, oltre cpa, Iva e oneri fiscali.
Milano, il giorno 26.11.2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4866/2025 promossa da:
UNIPERSONALE (C.F./P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Davide Vincenzo Dimalta, elettivamente domiciliata in Milano, corso Buenos Aires n. 77, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Flavio Rocchio e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Francesca Mottola, elettivamente domiciliata in Milano, corso Matteotti n. 1/A, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente: IN VIA PRINCIPALE: 1) REVOCARE, per tutti i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n.
17295/2024 (R.G. 30350/2024), emesso dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2024 e pubblicato il 23 dicembre 2024. 2) RIGETTARE tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa. IN OGNI CASO: 3) CON
VITTORIA delle spese di lite, incluso il 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10/03/2014, n. 55, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Parte convenuta opposta:
pagina 1 di 7 1 . Rigettare l'opposizione e confermare la condanna di a pagare a Parte_1 la somma di € 158.272 ,27 oltre interessi come da domanda [ossia (1) al saggio Controparte_1 legale dal pagamento del 30 maggio 2024 al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e (2) al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito del presente ricorso] + le spese della procedura di ingiunzione così come liquidate dal decreto ingiuntivo opposto (€ 406,50 per esborsi, € 2.600,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., 15% per le spese generali e spese successive occorrende ) , specificando che la condanna di Parte_1 va intesa anche quale ordine di svincolo a favore di el deposito fiduciario di cui al Controparte_1 doc. 16 . 2 . Condannare l'opponente al pagamento di spese e compensi della fase di Pt_1 opposizione, oltre che al risarcimento del danno da lite temeraria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
17295/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 13.12.2024 e pubblicato in data 23.12.2024, con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma Parte_1 di euro 158.272,27, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di rimborso per una spesa anticipata e poi non sostenuta nell'ambito del rapporto professionale intercorso tra le parti.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo Parte_1 conveniva in giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di non concedere, se eventualmente richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
in via principale, chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che risultava debitrice nei Controparte_1 confronti di unipersonale della somma di euro 269.587,80, iva Parte_1
pagina 2 di 7 inclusa, come da fattura prodotta sub doc. 15, nel caso in cui la somma di euro 158.272,27 fosse ancora depositata fiduciariamente presso il Notaio o Persona_1 altro professionista depositante, chiedeva di ordinare al predetto notaio, ovvero al diverso professionista depositante, lo svincolo dell'intera somma presso di lui depositata in favore di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore geom. con conseguente bonifico in favore della predetta CP_3 società della somma di euro 158.272,27, e altresì di condannare l'opposta al pagamento della differenza tra l'importo svincolato dal notaio e la somma dovuta di euro 269.587,80, IVA inclusa, ovvero il pagamento della differenza tra l'importo svincolato dal notaio e la diversa somma che venisse accertata in corso di causa o che fosse determinata in via equitativa, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
nell'ipotesi in cui il deposito fiduciario fosse cessato e/o l'importo di euro 158.272,27 fosse già stato svincolato in favore di , chiedeva di condannare Controparte_2
l'opposta al pagamento della differenza tra l'importo svincolato e la somma di euro 269.587,80, ovvero al pagamento della differenza tra l'importo svincolato dal notaio e la diversa somma che venisse accertata in corso di causa o che fosse determinata in via equitativa, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
nell'ipotesi in cui il deposito fiduciario fosse già stato svincolato in favore di chiedeva di condannare Controparte_1
l'opposta al pagamento dell'importo di euro 269.587,80, IVA inclusa, come da fattura prodotta sub doc. 15 in favore dell'opponente, ovvero al pagamento della diversa somma che fosse accertata in corso di causa o che venisse determinata in via equitativa, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
in via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi in cui la somma di euro 158.272,27 fosse ancora depositata fiduciariamente presso il
Notaio o altro professionista depositante, accertato e dichiarato che Persona_1 risultasse debitrice nei confronti di unipersonale Controparte_1 Parte_1 delle somme dovutele in virtù dell'attività contrattuale ed extra contrattuale svolta in suo favore e determinate, nel corso del presente giudizio, in misura inferiore di euro 158.272,27, chiedeva di ordinare al notaio ovvero al diverso Persona_1 professionista depositante, lo svincolo parziale della somma presso di lui depositata in favore di unipersonale, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore geom. nella misura che fosse accertata in corso di causa o che CP_3 venisse determinata in via equitativa, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, incluso il 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2 c. 2 D.M. n. 55/2014, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- con contratto di conferimento d'incarico professionale stipulato in data 4.03.2024 incaricava di eseguire la progettazione e la Controparte_1 Parte_1 direzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di cambio della destinazione d'uso dell'immobile sito in Milano, via Muzio Attendolo Detto Sforza n. 13;
- in data 30.05.2024 versava in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 158.271,27, affinché la stessa provvedesse, nell'ambito del pagina 3 di 7 rapporto contrattuale in essere tra le due società, a versare gli oneri di urbanizzazione dovuti all'atto di presentazione della SCIA;
- il perdurante inadempimento di (che emergeva non essere Controparte_1 proprietario dell'intero immobile e che non riusciva a individuare per tempo un'impresa per l'esecuzione dei lavori) determinava l'impossibilità per
[...] di provvedere al deposito della pratica autorizzativa presso il Comune Parte_1 di Milano entro i termini contrattualmente stabiliti;
- nonostante i ritardi e gli impedimenti, l'opponente procedeva con lo svolgimento del proprio incarico professionale, ponendo in essere una serie di attività sia contrattualmente previste, sia oggetto di richieste extracontrattuali;
- il legale rappresentante di geom. , comunicava in Parte_1 CP_3 maniera del tutto chiara e inequivocabile, ben prima di ricevere il pagamento anticipato degli oneri da parte di che tale somma sarebbe stata Controparte_1 versata una volta che, in possesso degli estremi dell'impresa incaricata per l'esecuzione delle opere, sarebbe stato possibile presentare la pratica autorizzativa presso il Comune di Milano;
- atteso che il nominativo di un'impresa idonea e in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa non veniva fornito dalla società opposta, si vedeva dapprima impossibilitata a depositare l'istanza Parte_1 autorizzativa e, successivamente, costretta a recedere per giusta causa dal contratto in essere con invocando il saldo delle competenze Controparte_1 maturate per l'attività sino a quel momento regolarmente svolta;
- non avendo provveduto al deposito della SCIA nell'interesse di Controparte_1 ma, al contempo, vantando a propria volta un maggior credito in virtù della copiosa attività svolta nell'interesse dell'opposta, si Parte_1 rivolgeva al Notaio e, in data 27.09.2024, costituiva un deposito Per_1 fiduciario, versando la somma di euro 158.272,27 in attesa di definire con CP_1
i reciproci rapporti di dare e avere. CP_1
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo di Controparte_1 concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, nonché in ragione del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
di separare dalla causa di opposizione a decreto ingiuntivo la causa avente ad oggetto la domanda riconvenzionale dell'opponente e di riunire quest'ultima alla causa pendente innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 4188/2025, Sez. V civ., dott.ssa , preventivamente instaurata Persona_2 dall'opposta e avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito di cui alla predetta domanda riconvenzionale;
di rigettare l'opposizione e confermare la condanna di pagina 4 di 7 a pagare a la somma di euro 158.272,27, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione così come liquidate dal decreto ingiuntivo opposto;
di rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente; di condannare l'opponente al pagamento di spese e compensi della fase di opposizione. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- veniva a sapere che gli oneri di monetizzazione (che Controparte_1 [...] le aveva chiesto e aveva ottenuto in rimborso) in realtà non erano stati Parte_1 pagati dall'odierna opponente, mentre avrebbero dovuto essere versati contestualmente al deposito della SCIA, che però non aveva Parte_1 ancora depositato, con conseguente decisione della stessa di Controparte_1 risolvere unilateralmente l'incarico professionale e di chiedere l'immediata restituzione del pagamento effettuato per un titolo inesistente, ossia a titolo di rimborso di una spesa in realtà non sostenuta e ormai non più da sostenere, vista la risoluzione dell'incarico;
- il ritardato inizio dei lavori, causato dalla mancata predisposizione di documentazione tecnica adeguata sia al conseguimento di un efficace titolo edilizio sia alla stipulazione di un idoneo contratto di appalto, comportava inevitabilmente il ritardo nella conclusione dei lavori stessi, che causava a sua volta un danno pari al costo mensile dei mutui passivi che gravavano la committenza, moltiplicato per i mesi di ritardo, con conseguente obbligo risarcitorio in capo a Parte_1
Con ordinanza in data 4.11.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
letto l'art. 103 c. 2 c.p.c., separava dalla presente causa la causa conseguente alla domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1 confronti dei disponendo, con riferimento a tale domanda, che la Controparte_1 cancelleria formasse un autonomo fascicolo con iscrizione al ruolo generale degli affari contenziosi civili, da inviarsi, successivamente, sempre a cura della Cancelleria, alla Presidente di sezione al fine della riunione alla causa RG n. 4188/2025 già assegnata alla dott.ssa Per_2
Con ordinanza del 7.11.2025 il Giudice assegnava termine ex art 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per sintetiche note conclusive. Precisate le conclusioni, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
L'opposizione risulta infondata e va pertanto respinta per i motivi di seguito indicati. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte opponente non ha contestato di aver richiesto alla società opposta l'importo di euro 158.272,27 con la scrittura in data pagina 5 di 7 22.04.2024 (cfr. doc. 2 di parte opposta), né di aver ricevuto il pagamento di quella somma a fronte della fattura n. 102/2024 (cfr. docc. 3 e 4 di parte opposta), né, infine, di non aver pagato gli oneri comunali di monetizzazione per cui la suddetta somma era stata richiesta, limitandosi, sul punto, a sostenere che la stessa opponente, tramite il suo geom. non avesse mai dichiarato all'opposta di aver già effettuato il pagamento CP_3 degli oneri comunali (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 6). A sostegno delle sue affermazioni, in particolare di non aver mai comunicato a
[...] di aver anticipato gli oneri comunali di monetizzazione, parte opponente ha CP_1 prodotto uno scambio di messaggi che dimostrerebbero la propria tesi (cfr. docc. 5, 6 e 7 di parte opponente). Si osserva che i suddetti messaggi sono successivi al documento denominato
“Autorizzazione di Spesa” del 22.04.2024 sub doc. 2 di parte opposta (in particolare il doc. 5 è dell'11.05.2024, il doc. 6 è del 15.05.2024 e il doc. 7 è del 17.05.2024), oltre che alla fattura n. 102/2024 emessa da (cfr. doc. 3 di parte opposta) Parte_1
e al pagamento eseguito da a favore di in data Controparte_1 Parte_1
30.05.2024, così come la tesi di parte opponente appare in contrasto con il contenuto dell'atto, là dove chiedeva “la restituzione da parte della società Parte_1 di tale somma anticipata”. Controparte_1
Privo di rilevanza ai fini del decidere è il richiamo al mandato fiduciario costituito da in data 27.09.2024 avanti al Notaio in quanto, come già Parte_1 Per_1 rilevato in corso di causa da questo Giudice, all'atto non aveva aderito la società opposta e quindi la disciplina di detto atto non è opponibile alla società Controparte_1
La circostanza dedotta da parte opponente dalla pec del 23.12.2024 inviata dal legale della con cui, aderendo al mandato fiduciario, veniva chiesto lo svincolo Controparte_1 delle somme depositate a favore della stessa (cfr. doc. 19 di parte Controparte_1 opponente) non appare comunque rilevante ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto la condanna alla restituzione di somma versata dalla società opposta a controparte. Per quanto attiene la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente e finalizzata ad ottenere il pagamento del compenso professionale di Parte_1 questo Giudice ha già accertato che la stessa domanda è relativa a un assunto credito che deve essere accertato giudizialmente e non può essere oggetto di compensazione, dovendo essere istruita in altro giudizio precedentemente instaurato tra le parti (RG n. 4188/2025), nel quale, su istanza di è stato chiesto l'accertamento Controparte_1 negativo del credito di cui alla domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 nel presente giudizio.
[...]
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato, con rigetto di tutte le domande formulate con l'opposizione introduttiva del giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014., con riferimento allo scaglione di valore da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande formulate da parte opponente nel presente giudizio e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 17295/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 13.12.2024 e pubblicato in data 23.12.2024;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 25.825,55, di cui euro 22.457,00 per compensi ed euro 3.368,55 per spese generali al 15%, oltre cpa, Iva e oneri fiscali.
Milano, il giorno 26.11.2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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