Legge 17 maggio 2022, n. 61

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    Giurisprudenza11

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    • 1Trib. Lodi, sentenza 03/12/2024, n. 526
      Provvedimento: N.R.G. 667/2024 TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 03/12/2024, alle ore 12:10 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. PERUCCO PAOLO; Parte_1 Per è presente l'avv. CARAVELLI ROSA Controparte_1 in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio. Parte ricorrente dichiara che il conteggio è stato effettuato sulla base della Circolare n. 132/2016, all. 1 e sulle circolari in atti (all. 1 della circolare 61 del 2022). La ricorrente ha seguito le circolari prodotte per il calcolo. CP_ Parte ricorrente fa presente che il parametro non …
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      • D.M. n. 95269/2016·
      • Circolare n. 132/2016·
      • sterilizzazione periodi mancata prestazione·
      • Fondo di Solidarietà·
      • discriminazione·
      • ricalcolo prestazione·
      • integrazione salariale·
      • art. 442 c.p.c.·
      • giurisprudenza Tribunale di Milano·
      • Circolare n. 87/2023

    • 2TAR Bolzano, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 23
      Provvedimento: Pubblicato il 02/02/2026 N. 00023/2026 REG.PROV.COLL. N. 00187/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 187 EL 2025, proposto da We OU S.r.l., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Pinamonti e Sergio D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nello studio EL primo, in Pergine Valsugana (TN), via Petrarca, n. 84; contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona EL Presidente pro …
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      • art. 64 cod. proc. amm.·
      • art. 2 L. 61/2022·
      • chilometro zero·
      • CAM·
      • aggiudicazione definitiva·
      • sindacato sostitutorio·
      • giurisdizione amministrativa·
      • ricorso incidentale·
      • art. 17 D.Lgs. 36/2023·
      • improcedibilità ricorso·
      • concessione servizio distributori automatici·
      • eccesso di potere·
      • violazione art. 3 L. 241/1990·
      • filiera corta

    • 3TAR Roma, sez. 1T, sentenza 22/04/2025, n. 7899
      Provvedimento: Pubblicato il 22/04/2025 N. 07899/2025 REG.PROV.COLL. N. 12247/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12247 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A033E7A58A, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Pasquale Procacci, Enrica Della Bruna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. …
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      • valutazione anomalia offerte·
      • art. 90 d.lgs. n. 36/2023·
      • appalti pubblici·
      • ricorso per motivi aggiunti·
      • giurisdizione amministrativa·
      • falsa dichiarazione·
      • ricorso incidentale·
      • discrezionalità tecnica·
      • condizionamento offerta·
      • CAM (criteri ambientali minimi)

    • 4TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/03/2026, n. 487
      Provvedimento: Pubblicato il 05/03/2026 N. 00487/2026 REG.PROV.COLL. N. 00012/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 12 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Your Way Catering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6854BBF7E, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via del Platano n. 2; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante …
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      • art. 60 cod. proc. amm.·
      • art. 30 c.p.a.·
      • art. 121 c.p.a.·
      • aggiudicazione appalto·
      • art·
      • art. 108 d.lgs. 36/2023·
      • art. 124 c.p.a.·
      • art. 121 e 122 c.p.a.·
      • art. 60 c.p.a.·
      • art. 95 d.lgs. 36/2023·
      • art. 19.1 disciplinare·
      • km 0·
      • art. 2 l. 17/05/2022 n. 61·
      • art. 30 e 124 c.p.a.·
      • criterio premiale 3.b

    • 5TAR Bari, sez. II, sentenza 15/11/2024, n. 1183
      Provvedimento: Pubblicato il 15/11/2024 N. 01183/2024 REG.PROV.COLL. N. 00176/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 176 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da TO s.r.l. e Ladisa s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in proprio e nella –rispettiva- qualità di capogruppo mandataria e di mandante del costituendo R.T.I., rappresentate e difese dagli avvocati Marina Genco, Enrica Della Bruna e Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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      • requisiti di esecuzione·
      • autorizzazione sanitaria·
      • clausola sociale·
      • par condicio·
      • punteggio premiale·
      • appalti pubblici·
      • immodificabilità offerta·
      • giurisdizione amministrativa·
      • ricorso incidentale·
      • requisiti di partecipazione·
      • prodotti biologici km 0·
      • centro di cottura esterno
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    Versioni del testo

    • Art. 1.

      Finalita'

      1. La presente legge e' volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificita'.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.
      3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      N O T E

      Avvertenza:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
      Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
      - L'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2016) e' pubblicato nella GUUE 7 giugno 2016 n. C 202;
      - Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 n. 178 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella GUUE 1° febbraio 2002, n. L 31.
      - Si riporta il testo dell' art. 144, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , recante « Codice dei contratti pubblici », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, supplemento ordinario, come modificato dall'art. 6 della presente legge:
      «Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualita' dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonche' di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'art. 34 del presente codice e della qualita' della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' art. 4, comma 5-quater del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonche' di cui all'art. 6, comma 1 , della legge 18 agosto 2015, n. 141 .
      2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'art. 216, comma 18.
      3. L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente nell'attivita' finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
      Il bilancio delle societa' di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell' art. 2409-bis del codice civile .
      4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' di cui al comma 3 se a cio' autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le societa' di cui al comma 3 possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attivita' dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.
      5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono ((individuati le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche' gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalla legislazione vigente, che le societa' emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati.
      6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:
      a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;
      b) la rete degli esercizi da convenzionare;
      c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
      d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
      e) il progetto tecnico.
      6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 , e' garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento.
      7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
      8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore facciale.».
      - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.:
      «Art. 1. (Imprenditore agricolo). - 1. Omissis.
      2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all' art. 2135, terzo comma, del codice civile , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».

    • Art. 2. Definizioni 1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
      a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 , catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;
      b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
      Le cooperative e i loro consorzi di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , non sono considerati intermediari.
    • Art. 3. Misure per favorire l'incontro tra produttori
      e gestori della ristorazione collettiva 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.