Art. 1. Articolo unico.
Il disposto di cui all'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.
Il disposto di cui all'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.