Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.13162/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
In composizione monocratica, in persona del g.o.p. Emanuela Maggiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g 13162/ 2021 tra
, (C.F. ) residente in 20900 RT C.F._1
Monza, alla Via Bramante Da Urbino n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Liquindoli con studio in Monza, Piazza G. Garibaldi n.
2, - domiciliataria
- PARTE ATTRICE OPPONENTE-
E
(C.F. ) residente in [...]del Controparte_1 C.F._2
Lago (BS), alla via Brescia n. 22 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo
Caprara, con studio in Verona, Piazza Renato Simoni n. 38 - domiciliatario
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA –
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare 1) IN VIA PRINCIPALE revocare, annullare, dichiarare nullo, per i motivi di cui in premessa, il decreto ingiuntivo opposto n. 3716/2021, emesso dal Tribunale di Brescia in favore del
Signor 2) revocato/annullato/dichiarato nullo il predetto Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in premessa, condannare il
Signor a restituire la somma versata (con riserva di Controparte_1 ripetizione) in data 27.2.2023 dalla Signora a saldo della somma di Pt_1 euro 11.506,25, a seguito di atto di precetto su decreto ingiuntivo notificatole in data 10.2.2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Per parte convenuta opposta : In via principale. Respingersi ogni e qualsivoglia domanda e/o eccezione attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per i motivi tutti di cui in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, n. 3716/2021 emesso dal
Tribunale di Brescia in data 04.10.2021. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario, oltre IVA e C.P.A. come per legge. In via istruttoria si precisano le conclusioni come da seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositata in data 22.03.2023 e terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositata in data 11.04.2023. Si rinnova inoltre l'istanza di espunzione dal fascicolo del doc. 14 avversario in quanto costituente una testimonianza scritta del tutto irrituale ed inammissibile per le ragioni già illustrate dalla scrivente difesa nella terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove formulate da controparte. Si chiede infine la concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I –Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2021 la IG.ra RT
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 3716/
[...]
2021 – N.R.G. 10384/ 2021, emesso dal Tribunale di Brescia il 4 ottobre
2021 e notificato il 15 ottobre 2021 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore del IG. , la somma di euro 10.000,00 Parte_2 oltre interessi come da domanda e spese della procedura.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto a titolo di pagamento della residua quota del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 cod. civ. relativa ad un contratto preliminare di vendita immobiliare. 3
*
Per meglio comprendere la fattispecie, va precisato che il ricorrente in fase monitoria aveva dedotto :
⎯ di avere sottoscritto il 24/10/2020 per il tramite dell'agenzia immobiliare Studio Immobiliare Garda S.R.L., affiliata Tecnocasa, una proposta di acquisto relativa all'immobile di proprietà della IG.ra
[...]
, sito in Puegnano D/G, via Atleti Azzurri d'Italia - RT
Residence Riello, per il prezzo di € 125.000,00 ;
⎯ di avere versato il 27/10/2020 la somma di € 10.000,00 mediante bonifico in favore dell'agenzia immobiliare che l'avrebbe trattenuta in deposito fiduciario con l'incarico di corrisponderla alla IG.ra , Pt_1 allorquando avesse accettato la proposta d'acquisto, così che andasse a costituire caparra confirmatoria, come precisato al punto 2 a) della proposta;
⎯ il 20/11/2020 la IG.ra aveva accettato la suddetta proposta Pt_1 ed il successivo 24/11/2020 la mediatrice aveva provveduto a versare in favore della promittente venditrice la caparra confirmatoria di €
10.000,00;
⎯ di avere sottoscritto in data 20/11/2020, un allegato ove attestava di aver avuto contezza dell'avveramento della condizione apposta nella proposta d'acquisto e che quindi il preliminare era pienamente efficace e non più sottoposto ad alcun vincolo;
⎯ nel contratto preliminare era stato stabilito che l'atto definitivo doveva essere stipulato entro il 31/03/2021, entro la qual data la venditrice avrebbe altresì dovuto regolarizzare l'intestazione dell'immobile presentando un pratica di successione integrativa;
⎯ medio tempore, tuttavia, la IG.ra aveva cambiato idea e aveva Pt_1 deciso di non vendere più l'immobile promesso al IG. CP_1 rappresentando il proprio intendimento all'agente immobiliare;
⎯ di avere proposto a fini conciliativi alla IG.ra con missiva del Pt_1
30/03/2020 la risoluzione consensuale del preliminare;
4
⎯ la IG.ra tuttavia non gli aveva dato alcun riscontro ed anzi, Pt_1 aveva riferito al mediatore di voler trattenere la somma di € 10.000,00 ricevuta a titolo di caparra;
⎯ di avere esercitato con missiva del 22/04/2021 il diritto riconosciuto dal secondo comma dell'art. 1385 c.c. richiedendo il versamento di € 20.000,00 quale doppio della caparra versata con il preliminare 20/11/2020, rispetto al quale la IG.ra si era resa Pt_1 inadempiente, e di averla contestualmente invitata a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
⎯ che la promittente venditrice il 14/05/2021, per il tramite del proprio legale, aveva aderito all'invito rivoltole ma la procedura di negoziazione assistita si era chiusa anzitempo il 22/07/2021 senza che le parti avessero trovato un accordo;
⎯ di avere ricevuto il giorno seguente l'esito infruttuoso della negoziazione un bonifico di € 10.000,00;
⎯ di avere trattenuto detta somma di € 10.000,00 a titolo di acconto ritenendo di essere ancora creditore nei confronti della IG.ra della Pt_1 somma di € 10.000,00 ai sensi del secondo comma dell'art. 1385 c.c.;
*********
A sostegno dell'opposizione la IG,ra pur non RT contestando il rapporto contrattuale, né l'avvenuto pagamento da parte del IG. di euro 10.000,00 deduceva: CP_1
⎯ su espressa indicazione del IGnor era stata apposta al CP_1 contratto una condizione dal seguente tenore letterale: ”La presente proposta è subordinata all'ottenimento di risposta positiva e favorevole da parte dell'amministratore condominiale per richiesta di apertura porta finestra sul giardino del retro”;
⎯ su propria richiesta tale condizione era stata solo “formalmente” espunta dall'accordo contrattuale mediante specifico “allegato alla proposta di acquisto” del 20 novembre 2020 ma in realtà rivestiva natura di motivo determinante;
5
⎯ a riprova di ciò, nel medesimo allegato, era stata inserita anche la dicitura “… Il Sig. ….. dichiara di essere stato edotto a Controparte_1 riguardo la possibilità di aprire la porta finestra sul giardino del retro a condizione che le opere vengano autorizzate dagli uffici competenti e dall'assemblea condominiale”;
⎯ oltre a questo intervento, che il promissario riteneva essenziale, il IGnor aveva richiesto anche altre modifiche alla promittente CP_1 venditrice;
⎯ in ogni caso, la citata e richiesta modifica/innovazione era talmente rilevante per l'odierno convenuto opposto, da indurre l'agente immobiliare incaricato dalla IGnora ad _2 Pt_1 adoperarsi in prima persona al fine di ottenere l'autorizzazione da parte del Condominio;
⎯ lo stesso agente immobiliare, con messaggio whatsap del 6 marzo
2021 delle ore 12.00 – precedente all'assemblea – le aveva riferito che il IGnor aveva preteso che la promittente venditrice si adoperasse CP_1 per “chiedere l'autorizzazione a aprire la porta sul retro …” nell'ambito dell'assemblea condominiale del Residence Riello, chiamata in seconda convocazione al 6 marzo 2021 ore 16.00 ;
⎯ al punto 4) dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione del 23 febbraio 2021, vi era appunto la “presa visione delle richieste avanzate dagli acquirenti app. 2, discussione e decisioni conseguenti” ;
⎯ di avere conferito espressa delega alla vicina di casa, IGnora
[...] con indicazione di voto favorevole;
Tes_1
⎯ nonostante il voto favorevole della IGnora a detta innovazione, Pt_1
l'assemblea condominiale non l'aveva autorizzata;
⎯ a seguito di tale diniego, era stato il IGnor e non la IG.ra CP_1
a non concludere più il contratto definitivo di compravendita, Pt_1 comunicandolo sia all'agente immobiliare sia alla vicina di casa che deteneva le chiavi per permettergli di visitare in più occasioni l'appartamento; 6
⎯ di avere perciò trattenuto caparra di euro 10.000,00 a seguito di tale inadempimento, imputabile al IGnor CP_1
⎯ con raccomandata a.r. del 30.03.2021, ricevuta solo il 10 aprile
2021, il IGnor nonostante l'impropria e pretestuosa Controparte_1 attribuzione della mancata conclusione dell'affare, aveva dichiarato espressamente di voler ...” accettare la risoluzione senza chiedere null'altro che la restituzione della caparra versata pari a euro 10.000,00
...”, senza assegnare o indicare alcun termine per la risposta rinunciando espressamente al doppio della caparra versata;
⎯ di avere inoltrato il 9 aprile 2021 via whatsapp all'agente
Immobiliare Barbero una missiva, in formato pdf, in cui, respingendo la ricostruzione inveritiera del IGnor dava atto che la decisione “di CP_1 non concludere l'acquisto” da parte di quest'ultimo, fosse dipesa dal
“rifiuto dell'assemblea condominiale ad accogliere le richieste di innovazione “ e che le fosse stata da questo direttamente comunicata;
⎯ di avere sofferto da qualche tempo di problemi importanti di salute che richiedevano sedute di radioterapia e le impedivano di svolgere personalmente le normali incombenze nelle ordinarie tempistiche, circostanze ben note sia all'agente immobiliare che alla controparte;
⎯ qualche giorno dopo la ricezione della predetta raccomandata da parte del IGnor quest'ultimo con raccomandata 22 aprile 2021 CP_1 richiedeva non più l'importo della caparra ma il doppio, con invito ad esperire la negoziazione assistita;
⎯ che purtroppo, la predetta procedura ADR non aveva sortito un buon esito;
⎯ nonostante l'infruttuoso epilogo della procedura, pur ritenendo fondate le proprie ragioni di doglianza, tenuto conto delle proprie gravi condizioni di salute, non volendo più proseguire oltre nella controversia, con raccomandata a.r. del 27 luglio 2021, a mezzo di proprio legale dava atto di aver effettuato, in data 22-23 luglio 2021, il versamento in favore dell'odierno convenuto opposto della somma di euro 10.000,00, 7
esclusivamente in un'ottica transattiva e senza riconoscimento alcuno, in adesione alla comunicazione negoziale in data 30 marzo 2021.
Di qui, contestava la fondatezza della pretesa avversaria.
Parte convenuta opposta si costituiva mediante deposito, il 14 marzo 2022, di comparsa di costituzione e risposta sostanzialmente ribadendo quanto già dedotto in fase monitoria ed attribuendo alla IGnora la responsabilità dell'inadempimento RT contrattuale.
II In data 28.11.2022 la sottoscritta è stata delegata all' istruzione e decisione della causa.
Esperito inutilmente un tentativo di conciliazione, con ordinanza 12 gennaio 2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. sono stati
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di testimoni, la causa, previo scambio di comparse conclusionali e di repliche è giunta alla fase della sua decisione.
*********
III – Sono pacifiche le circostanze qui di seguito riportate.
⎯ La IG.ra aveva dato incarico all'agenzia RT immobiliare sopra citata di vendere l'immobile di sua proprietà, posto in Puegnago via Atleti Azzurri d'Italia, Residenza Riello, pervenutole per successione ereditaria;
⎯ il IG. il 20.11.2020 aveva sottoscritto la relativa Controparte_1 proposta di acquisto per il prezzo di euro 125.000,00 dei quali, euro
10.000,00 da depositarsi presso l'agente incaricato, la residua somma di euro 115.000,00 all'atto della stipulazione del rogito;
⎯ era stato altresì previsto che l'acconto di euro 10.000,00 sarebbe diventato caparra confirmatoria “ con l'avvenuta conoscenza da parte del proponente dell'accettazione della presente proposta d'acquisto che costituirà, quindi, contratto preliminare .”; 8
⎯ termine per l'atto notarile di compravendita il 31.03.2021 ;
⎯ in calce al documento era stata riportata la presente condizione:
“ la presente proposta è subordinata all'ottenimento di risposta positiva e favorevole da parte dell'amministratore condominiale per richiesta di apertura porta finestra sul giardino del retro” ;
⎯ con sottoscrizione del 20.112020 la IG,ra aveva RT manifestato la propria accettazione.
Fatte queste premesse, passando all'esame del merito della questione oggetto del presente giudizio, l'opposizione non può trovare accoglimento.
La tesi sostenuta da parte opponente, secondo la quale sarebbe stato il promissario acquirente a non volere più stipulare il contratto definitivo di compravendita è stata smentita dagli elementi fattuali qui di seguito evidenziati.
Il IGnor il 20.112020 - lo stesso giorno in cui la Controparte_1 promittente venditrice aveva accettato la proposta di acquisto - aveva dichiarato di non volersi più avvalere della condizione apposta alla proposta e di voler procedere all'acquisto .
Il contenuto di detto allegato è pacifico (v. doc. 3 di parte opponente) ed è qui riportato: “dichiara di essere stato edotto a riguardo la possibilità di aprire la porta finestra sul giardino del retro a condizione che le opere vengano autorizzate dagli uffici competenti e dall'assemblea condominiale.
Con la firma della presente la parte acquirente dichiara di non subordinare oltre la proposta di acquisto, liberando da ogni vincolo la suddetta proposta di acquisto, autorizzando la parte venditrice ad incassare la somma di € 10.000,00 ( diecimila /00) a titolo di caparra confirmatoria. I restanti termini della proposta di acquisto rimangono invariati ”.
Al riguardo è opportuno ricordare che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “ Le parti, nell'ambito della loro autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia 9
prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà.” (v. Cass. 17.11.2017 n. 27320;
Cass.10 .04. 2012 n. 5692 ).
Il 24.11.2020 l'agenzia, su disposizione del IG. aveva CP_1 provveduto a versare a mezzo bonifico ( v. doc. 3 parte opposta) alla IGnora l'importo di euro 10.000,00 imputandola RT espressamente a “ caparra confirmatoria ”. RT
E' vero che successivamente, il 6 marzo 2021, vi era stato il tentativo, rivelatosi vano, di ottenere l'assenso condominiale all'apertura della porta finestra (v. doc. 5 parte opponente che è l'avviso di convocazione dell'assemblea ).
Tuttavia, la perdurante disponibilità del IGnor ad Controparte_1 addivenire alla stipulazione dell'atto definitivo di vendita - indipendentemente dall'avveramento di questa condizione - è stata confermata dall'agente immobiliare che era stato incaricato della vendita oggetto di causa, IG. e dalla sua segretaria IG.ra _2
(testi indicati anche da parte opponente). Persona_1
Entrambi, sentiti all'udienza del 18 aprile 2024 hanno riferito:
“ confermo che sin dal 20/11/2020 il IG. aveva Controparte_1 rappresentato alla venditrice la propria disponibilità a procedere all'acquisto, non avendo più interesse all'autorizzazione da parte del all'apertura della porta-finestra sul giardino”. Parte_3
Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, dall'istruttoria espletata è emerso che è stata la IGnora RT
, promittente venditrice, non il IG. a non volere più
[...] CP_1 stipulare la vendita definitiva.
I predetti due testimoni hanno riferito che una volta appresa tale decisione dalla IGnora , nel marzo 2021, avevano provveduto a Pt_1 comunicarla al promissario acquirente.
La teste ha dichiarato : “confermo che nei primi mesi del Per_1
2021, la IG.ra aveva deciso di non vendere più il RT proprio immobile al IG. e aveva comunicato ciò al IG. Controparte_1 10
e a me;
ADR “ non conosco il motivo di questa
_2 decisione, ad oggi non lo so;
confermo che il IG. , dopo
_2 aver appreso l'intenzione della IG.ra di non vendere l'immobile Pt_1 promesso al IG. ha tentato più volte di fissare un appuntamento CP_1 con la venditrice presso la sua abitazione, al fine di comprenderne le ragioni ma la IG.ra ha rifiutato di riceverlo”; ADR “ ho sentito le Pt_1 telefonate tra e la IGnora , le ho telefonato anch'io
_2 Pt_1 ma non mi ha mai dato la possibilità di andare da lei a Milano. confermo che nel marzo 2021 il IG. , ha riferito al IG.
_2
che la IG.ra non avrebbe più voluto vendergli Controparte_1 Pt_1
l'immobile” ADR “ ho assistito prima alla telefonata intercorsa tra il IG. ed il IG. poi ho assistito al loro incontro durante il quale CP_2 CP_1 ne hanno parlato ”.
Il teste ha riferito : “ confermo che nei primi mesi del 2021 CP_2 la IG.ra si era determinata a non vendere più il proprio RT immobile al IG. e aveva comunicato questo intendimento Controparte_1
a me e alla mia segretaria, IG.ra .” ADR” non ne conosco Persona_1 il motivo;
confermo che dopo aver appreso l'intenzione della IG.ra di Pt_1 non vendere l'immobile promesso al IG. ho tentato più di una volta CP_1 di fissare un appuntamento con la venditrice presso la sua abitazione al fine di comprenderne le ragioni ma la IG.ra ha rifiutato di ricevermi. Pt_1
Io mi ero offerto di andare a casa della IG.ra a Milano, come accaduto Pt_1 altre volte ma la stessa ha rifiutato. confermo che nel marzo 2021 ho riferito al IG. che la IG.ra non avrebbe più voluto vendergli Controparte_1 Pt_1
l'immobile.”
La deposizione resa dalla IGnora nulla apporta di Testimone_1 utile alla tesi di parte opponente.
Questa testimone ha dichiarato di non aver conosciuto il IG.
: “Io non ho conosciuto il IG. ho conosciuto gli agenti CP_1 CP_1 immobiliari che nel 2019- 2020 avevano mostrato l'appartamento ove i miei suoceri avevano abitato, ai potenziali acquirenti, a varie coppie” 11
Poi ha parlato genericamente che “una coppia” non meglio identificata, avrebbe detto di non volere più acquistare l'immobile poiché l'assemblea condominiale aveva respinto la richiesta di innovazione : “posso dire che al momento dell'assemblea condominiale la coppia, non ricordo il nome, che intendeva acquistare l'immobile, non avendo ricevuto l'assenso del condominio in ordine alle modifiche che intendeva apportare all'appartamento, aveva detto che non avrebbe più voluto acquistarlo. L'assemblea si era svolta in primavera” ADR “ non so cosa sia successo dopo l'assemblea, io questi IGnori li ho visti perché erano in affitto lì vicino, ma io non ho più parlato con loro“.
In ordine a quanto avvenuto in assemblea condominiale, la stessa teste ha pure affermato: “ preciso che io ero stata delegata dalla IGnora
a rappresentarla in assemblea . Sulla porta finestra sia io che la Pt_1 IGnora ci siamo astenute”. Ciò però contrasta con quanto emerge dal Pt_1 verbale di assemblea (doc. 5 fasc. parte opponente), ove è riportato, invece, che la IGnora , per suo tramite, aveva votato favorevolmente Pt_1 sull'ordine del giorno che riguardava l'immobile oggetto di causa
“apertura porta finestra che affaccia la camera al giardino provato“ mentre si era astenuta in relazione ad altre richieste .
Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui esaminate, deve ritenersi sufficientemente dimostrato , a) che la decisione di non stipulare il contratto definitivo di compravendita era stata assunta dalla promittente venditrice;
b) che la decisione del IG. di procedere CP_1 all'acquisto del bene, conformemente all'impegno assunto, era rimasta immutata .
E' all'esito di questa successione di fatti, caratterizzata anche dal rifiuto della IGnora di dare spiegazioni in ordine alla RT determinazione di non vendere, che si inserisce la missiva datata 30 marzo 2021 inviatale dal IG. . Controparte_1
Egli, avendo appreso che la proprietaria dell' immobile non voleva più procedere alla vendita, le aveva proposto in via transattiva di essere formalmente liberato dal vincolo negoziale e contestualmente all'adesione 12
a tale proposta - richiedente la forma scritta ad substantiam ( v. ex multis
Cass. 23.11.2018; Cass. S.U. 28.08.2990 n. 8878) – la restituzione dell' importo versato di euro 10.000,00.
Considerato il contenuto della proposta e la necessità che l'accordo risolutorio fosse stipulato in forma scritta, emerge in tutta evidenza che il promissario acquirente perseguiva un assetto di interessi pattizio e di portata ben più ampia di una mera rinuncia.
La IGnora non ha accettato tale proposta, RT cosicché l'accordo non si è potuto perfezionare .
Nel presente giudizio ha dedotto gravi motivi di salute che le avrebbero impedito di riscontrare la missiva.
Nella relazione clinica datata 18 marzo 2023 ( doc. 14 parte opponente allegata alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.) a firma di un medico di Firenze, qualificatosi specialista in “Igiene e medicina preventiva, omeopatia e iridologia, dietologia e sessuologia” (così nel timbro ivi apposto), viene descritta una condizione fisica complessivamente invalidante, ricondotta ad intervento chirurgico eseguito il 28.08.2020 per una grave patologia, condizione che lo stesso medico dichiara di avere accertato a mezzo “whatsapp, da remoto nel marzo 2021” .
Pur prescindendosi dalle contestazioni formulate da parte opposta che ha pure preteso l'espunzione di tale documento, si osserva che l'interessata, non ha chiesto di confermarlo a mezzo testimoni, né ha allegato alcun certificato che potesse offrire un riscontro al relativo contenuto che, pertanto, resta una semplice allegazione difensiva (
v.Cass. 12.07.2023 n. 19827).
Peraltro i testi, IG. e IG.ra hanno dichiarato CP_2 Per_1 che si erano offerti di recarsi presso il domicilio della IGnora – così Pt_1 evitandole spostamenti – e di avere ottenuto, però, un rifiuto.
Inoltre, le dedotte ostative ragioni di salute si pongono in contrasto con il fatto che la promittente venditrice, il 9 aprile 2021 – il giorno prima che le venisse recapitata della lettera del IG. ( v. doc.9 fasc. Per_2 13
parte opponente) - aveva revocato gli incarichi che in precedenza aveva affidato all'agenzia immobiliare, dando quindi prova che comunque era in grado di assumere decisioni in ordine ai propri affari.
In questa lettera, la IGnora , aveva attribuito RT al IGnor la responsabilità della mancata conclusione dell'acquisto CP_1 perché l'assemblea condominiale aveva rifiutato di consentire l'apertura della porta finestra, ma ciò, come già rilevato, è stato smentito dalle risultanze istruttorie.
Conseguentemente, non essendosi perfezionato alcun accordo risolutorio, il contratto preliminare è rimasto in essere finché il IGnor per il tramite del proprio legale, con lettera del 22 aprile 2021, CP_1 ricevuta dall'attrice opponente il 28 aprile 2021 ( v. doc. 6 fasc. parte opposta), implicitamente revocando l'iniziale proposta, ha esercitato il proprio diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 c. 2 cod. civ., richiedendo il doppio della caparra a suo tempo versata, pari ad euro 20.000,00=ed avviando la procedura di negoziazione assistita ex art. 2 e seguenti D.L.
2014 n. 132 conv. in L. 2014 n. 162.
Il 22 luglio 2021, la IG.ra aveva effettuato un RT bonifico di € 10.000,00 in favore del IGnor e con Controparte_1 successiva missiva datata 27 luglio 2021, a quest'ultimo recapitata il giorno 8 agosto 2021 ( docc. 10,11 fasc. parte opponente), pur riconoscendo l'esito negativo del tentativo di conciliazione, dichiarava di accettare in via transattiva l'iniziale proposta di accordo risolutorio, di cui alla lettera citata del 30 marzo 2021.
Tuttavia questa dichiarazione deve ritenersi tardiva, poiché il contratto era stato già risolto per effetto del recesso esercitato dal promissario acquirente.
Per tutti i motivi fin qui esposti, la pretesa del IGnor CP_1
di vedersi corrispondere l'ulteriore importo di euro 10.000,00
[...] deve ritenersi legittima, poiché sussistono tutti i presupposti stabiliti dall'art. 1385 c. 2 cod. civ. 14
In primo luogo, il grave inadempimento da addebitarsi alla promittente venditrice.
Come è emerso dall'istruttoria, è stata quest'ultima a rifiutarsi di stipulare il contratto di vendita definitivo e di adempiere alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare.
In secondo luogo è stato dimostrato che il promissario acquirente aveva rinunciato alla condizione sospensiva apposta alla proposta e che era disponibile ad acquistare l'immobile.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo sopra indicato.
IV- Sulle spese legali
In forza dell'art. 91 c.p.c. le spese del presente giudizio devono essere posta a carico di parte opponente in quanto soccombente e sono liquidate in euro 2.540,00 complessivi ( studio € 460,00; introduttiva € 389,00; istruttoria € 840,00; decisionale € 851,00) oltre 15% rimborso spese generali, 4% c.p.a. ed oneri accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Brescia in data 04.10.2021. n.
3716/2021 -N.R.G. 10384/ 2021;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano in euro 2.540,00 oltre 15 % rimborso spese generali, 4% c.p.a. ed oneri accessori dovuti per legge.
Brescia lì 01.04.2025
Il gop Emanuela Maggiore