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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6733/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6733 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to CARRILLO Parte_1
PASQUALE;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CIRILLO NICOLA;
Controparte_1
RESISTENTE
e il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.04.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.08.2021, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Macerata Campania (CE) il 09/09/1995 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 13455/2019 del 18.07.2019, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico della resistente un congruo assegno di mantenimento a favore dei figli;
nessun assegno divorzile a favore della moglie.
Si costituiva in data 25.02.2023 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa nella misura di €. 800,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
All'udienza di prima comparizione il giudice, sentite le parti e preso atto del fallito tentativo di conciliazione, si riservava e con successiva ordinanza adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando per il prosieguo.
All'udienza cartolare del 4.04.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti: Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Macerata Campania (CE) il 09.09.1995 da Parte_1
nato in [...] [...] e nata in [...] il
[...] Controparte_1
4.12.1974 alle condizioni sopra richiamate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macerata Campania (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile - atto n. 31, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1995).
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 4/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6733 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to CARRILLO Parte_1
PASQUALE;
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CIRILLO NICOLA;
Controparte_1
RESISTENTE
e il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.04.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.08.2021, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Macerata Campania (CE) il 09/09/1995 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 13455/2019 del 18.07.2019, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico della resistente un congruo assegno di mantenimento a favore dei figli;
nessun assegno divorzile a favore della moglie.
Si costituiva in data 25.02.2023 parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa nella misura di €. 800,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
All'udienza di prima comparizione il giudice, sentite le parti e preso atto del fallito tentativo di conciliazione, si riservava e con successiva ordinanza adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti rinviando per il prosieguo.
All'udienza cartolare del 4.04.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti: Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Macerata Campania (CE) il 09.09.1995 da Parte_1
nato in [...] [...] e nata in [...] il
[...] Controparte_1
4.12.1974 alle condizioni sopra richiamate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macerata Campania (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile - atto n. 31, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1995).
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 4/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio