CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2438/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2438/2022 promossa da:
CF: Parte_1
rappresentata dall'avv. BELLACOSA ADRIANO P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
CF: Controparte_1
rappresentata dall'avv. Pasquale Serafino P.IVA_2
APPELLATA
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 settembre 2013 la società
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, denominata solo “ Parte_1 [...]
”) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la Pt_1
(d'ora innanzi, per brevità, definita solo Parte_2
“ ) al fine di ottenere la restituzione della somma di € 664.000,00, CP_1
versata a titolo di sovrapprezzo per le forniture di pomodoro fresco per le campagne 2011 e 2012, e per ivi sentirla condannare al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, commisurato in € 600.000.00 o nella minore o maggiore somma determinata in corso di causa.
In breve, la società attrice, nell'esercizio della propria attività di industria di trasformazione conserviera di pomodoro, aveva stipulato due contratti, nel 2011
(contratto del 28.04.2011) e nel 2012 (contratto del 30.06.2012), per la fornitura del pomodoro fresco uso trasformazione, rispettivamente con la
[...]
a cui aderiva la e poi direttamente con Controparte_2 CP_1
quest'ultima. Ciò posto, parte attrice deduceva che la convenuta CP_1
aveva consegnato pomodoro fresco di scarsa qualità e non idoneo alla trasformazione, oltre che in quantità minori rispetto a quelle pattuite (kg
320.000.000 in luogo di kg 400.000.000).
Nonostante le lamentate inadempienze, la cooperativa fornitrice emetteva in data 23.02.2012 la fattura n. 3 di € 364.000,00 per “integrazione prezzo consegne di pomodoro e pomodorino fresco per industria a Voi consegnato durante la campagna 2011” ed in data 31.12.2012 la fattura n. 22 di €
300.000,00 per “conferimento pomodoro e pomodorino fresco per industria a
Voi consegnato campagna 2012”.
pagina 2 di 14 Le fatture venivano regolarmente pagate da parte attrice, con bonifici di pari importo, «al solo fine di assicurarsi la fornitura per gli anni successivi dal momento che il sig. , legale rapp.te della Coop. Agr. Coraggiosi arl, CP_3
in mancanza di tali pagamenti non sottoscriveva contratti per nuove forniture»
(p. 6 dell'atto di citazione di primo grado).
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e Parte_2
risposta con la quale, per quanto rileva in questa sede, eccepiva la totale infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito proposta da parte attrice e formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento del credito ed il conseguente pagamento di un saldo di € 572.000,00 dovuto per la fornitura di pomodoro avvenuta per l'annata 2012, giusta fattura n. 1 del
3.06.2013, su cui andavano computati gli interessi automaticamente previsti dalla legge ex d.lgs. n. 231/2002.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1244/2022, pubblicata il
27.05.2022, rigettava la domanda di ripetizione formulata dalla parte attrice poiché ritenuta non provata ed accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta (ditta fornitrice Coop. Coraggiosi srl) condannando
[...]
al pagamento, in favore della convenuta, della complessiva somma di € Pt_1
571.999,99 a titolo di saldo del prezzo delle forniture consegnate per la campagna 2012, oltre alle spese processuali liquidate in € 21.387,00 per competenze, oltre € 1466,00 per spese vive e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e cpa e delle spese di CTU.
Il Giudice di prime cure riteneva che la domanda di parte attrice si presentasse sfornita di adeguata prova e che, sulla base della documentazione versata in atti e analizzata dalla CTU, era agevole osservare una sostanziale coincidenza delle contabilità delle due società relative alle forniture di pomodoro dalle quali emergeva un residuo credito della ditta fornitrice di € 571.999,99.
pagina 3 di 14 La CTU, in particolare, mostrava che dalla somma algebrica degli importi delle fatture, dei pagamenti effettuati dalla acquirente e delle cessioni di credito da essa effettuate a favore dei soci della Coop. Coraggiosi a parziale pagamento del corrispettivo dovuto, si perveniva ad una differenza a debito della società
[...]
nei confronti della coop. per € 571.999,99, cifra pari Pt_1 CP_1
all'importo della fattura n. 1 emessa in data 3.06.2013 limitatamente alla fornitura per l'anno 2012 ed a chiusura di tale annata.
Inoltre, il Giudice, con riguardo all'azione di ripetizione dell'indebito, affermava che «il pagamento effettuato fa presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito, con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione per la somma pagata, di provare
l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (p. 6 della sentenza impugnata che rinvia a Cass. Civ. n.
11294/2020 e Cass. Civ. n. 7501/2012).
Come anticipato, rilevata la carenza della prova relativamente al pagamento, alla mancanza di causa debendi e all'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento asseritamente non dovuto, il Giudice rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito, poiché carente dei relativi presupposti. Di converso, accoglieva la domanda riconvenzionale per la somma di € 571.999,99 formulata dalla cooperativa convenuta, la cui fondatezza era avallata dalle motivazioni e dalle analisi effettuate dalla CTU, alle cui osservazioni il Giudice impugnato si rimetteva.
Avverso detta sentenza propone appello , articolando le seguenti Parte_1
censure:
1) Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale aderito acriticamente alle conclusioni della pagina 4 di 14 consulenza tecnica d'ufficio, sebbene questa fosse incompleta ed inidonea rispetto alle risultanze processuali.
In particolare, parte appellante sostiene che la CTU si è limitata ad un mero riscontro contabile tra le fatture e i pagamenti intercorsi tra le due società in lite, senza verificare la conformità delle fatture ai contratti stipulati e ai documenti di consegna e senza prendere in esame la documentazione ulteriore richiesta in sede di conferimento dell'incarico.
Inoltre, secondo parte attrice i testimoni escussi, anche quelli di parte convenuta, hanno confermato che le maggiorazioni di prezzo applicate erano già determinate nei documenti di consegna predisposti al momento della consegna stessa, sicché l'emissione di fatture successive, a mesi di distanza dall'ultimazione della campagna e delle consegne, non trovava alcuna giustificazione causale.
Secondo l'appellante, da tutto ciò ne conseguirebbe che il Giudice avrebbe dovuto constatare che i due pagamenti effettuati per complessivi € 664.000,00 fossero sine causa e che alla stessa stregua dovesse essere considerato l'importo di cui alla fattura n. 1 del 2013 per € 572.000,00, ossia inesigibile.
Infine, parte appellante sottolineava due ulteriori aspetti: 1) parte convenuta non ha mai contestato la circostanza, peraltro documentalmente provata, che il quantitativo di prodotto consegnato (kg 320.000.000) fosse inferiore a quello contrattualmente previsto (kg 400.000.000); l'ultima fattura da € 572.000,00, sebbene non dovuta, comprendeva anche interessi di mora di cui all'art. 5 d.lgs.
n. 231/2002 applicati in maniera illegittima, sia perché assoggettati ad IVA, sia perché la disciplina sugli interessi di mora nei contratti afferenti ai prodotti di agricoltura si applica solo a decorrere dal 24 ottobre 2012, quindi da data successiva a quella di stipula dei contratti per cui è lite.
2) Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di primo grado per carenza e contraddittorietà della motivazione in violazione degli pagina 5 di 14 artt. 112 e 115 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sul diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, sul diritto al risarcimento del danno e sul diniego della pretesa in riconvenzionale formulata dalla società convenuta.
In breve, l'appellante evidenzia che:
– le maggiorazioni di prezzo erano già previste nei contratti e nei certificati di consegna, come confermato sia dalla documentazione prodotta sia dalle deposizioni testimoniali, sicché le fatture successivamente emesse (la n. 3/2012
€ 364.000,00, la n. 22/2012 di € 300.000,00 e la n. 1/2013 di € 572.000,00) costituivano oggetto di una pretesa unilaterale priva di causa, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già riscosse (€ 664.000,00);
– i pagamenti eseguiti su due delle tre fatture non potevano assumere valore di riconoscimento irrevocabile del debito, attesa la complessità dei rapporti e l'entità dei corrispondenti importi;
– le fatture di cui si contesta la legittimità furono emesse in violazione del principio di competenza ex art. 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), sostanziandosi in una evidente violazione contabile, oltre che con evidenti ricadute sul piano penale (artt. 2 d.lgs. n. 74/2000, 640-bis e 61, nn. 7, 8 e 9 c.p.), come già denunziato alla Procura della Repubblica e all'Agenzia delle Entrate;
– il Tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione di inesigibilità degli interessi di mora applicati in quanto illegittimi per le motivazioni sopra riportate;
– la sentenza non ha considerato l'inadempimento della per la CP_1
mancata consegna di kg 80.000.000 di prodotto, circostanza mai contestata dalla convenuta e dunque provata ex art. 115 c.p.c., che giustificava il riconoscimento dell'indennità contrattuale di € 80.000 a titolo di risarcimento, come prevista dall'art. 5 dei due contratti per le campagne 2011 e 2012.
In breve, sulla base dei rilievi sinteticamente innanzi esposti, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda di pagina 6 di 14 ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno, per complessivi €
664.000,00 oltre accessori e rigettare, invece, la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta accertando come non dovuto l'importo di €
572.000,00 portato dalla fattura n. 1 del 2013 (pacificamente non pagato dalla ditta acquirente/appellante).
3) Con il terzo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe fondato la propria decisione sulle sole risultanze della consulenza tecnica d'ufficio la quale, omettendo di considerare le reiterate richieste di integrazione istruttoria, non ha fornito alcun rilevante contributo conoscitivo al processo.
Dunque, parte appellante insisteva per la rimessione della causa in istruttoria, al fine di far fronte alle lacune della perizia a cui il Giudice impugnato si sarebbe acriticamente rimesso.
Si costituisce in giudizio l'appellata la quale, Controparte_4
per le ragioni esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto contenente argomenti “nuovi” mai sollevati in primo grado e carenti di prova;
nel merito, chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado, ritenuta corretta ed adeguatamente motivata, con vittoria di spese processuali e competenze di lite.
L'appello proposto è infondato e va rigettato.
Considerato il rapporto di pregiudizialità e/o stretta connessione logico-giuridica tra i motivi di appello proposti, si ritiene opportuno un esame unitario degli stessi rispettando l'ordine logico-giuridico delle questioni ad essi sottese.
La (ditta acquirente di trasformazione e conservazione del pomodoro) si Pt_1
duole in primis del preteso inadempimento contrattuale della cooperativa pagina 7 di 14 convenuta (produttrice e venditrice del pomodoro) in forza del fatto CP_1
che quest'ultima avrebbe consegnato un prodotto (pomodoro) di qualità e per quantità inferiori rispetto a quelle attese e contrattualmente previste.
Orbene, ritiene questa Corte che detto inadempimento non sussista per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, tale inadempimento contrattuale di certo non rientra tra i “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” ai sensi dell'art. 115 c.p.c., avendo la convenuta provveduto a contestare la intera CP_1 CP_1
ricostruzione fattuale-giuridica offerta dall'odierna appellante sin dall'inizio del primo grado di giudizio.
In secondo luogo, parte appellante non ha fornito alcuna dimostrazione, come era suo onere sulla base del principio di vicinanza della prova (avendo essa acquistato e dunque acquisito la disponibilità dei pomodori in oggetto), della asserita scarsa qualità del prodotto consegnato.
In terzo luogo, non vi è prova in atti che la ditta acquirente abbia provveduto a denunciare i vizi della merce entro il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 1495 cc ovvero entro il termine e secondo le modalità pattuiti in contratto.
In quarto luogo, la minore quantità consegnata, ossia kg 320.000.000 in luogo di kg 400.000.000 previsti dal contratto n. 1 del 30.06.2012, non integra di per sé un inadempimento contrattuale e non giustifica dunque alcuna richiesta di natura risarcitoria da parte della ditta acquirente, stante il chiaro disposto contrattuale di cui all'art. 5 che di seguito si riporta: «le parti concordano che il contratto di fornitura si considera rispettato nel caso di consegna di almeno il
80% dei quantitativi contrattati, salve le cause di forza maggiore. Eventuali contestazioni, da parte di uno dei contraenti, avverranno attraverso una comunicazione scritta;
la contestazione deve verificarsi "durante il periodo di
pagina 8 di 14 consegna e lavorazione" o entro i dieci giorni successivi a quelli di cessazione dei ritiri del prodotto da parte dell'industria.
Le parti concordano che, in caso di controversia, null'altro hanno a pretendere,
l'una dall'altra, oltre alla escussione delle penalità di cui sopra.
L'eventuale richiesta di penalità va formalizzata tra le parti a mezzo raccomandata perentoriamente entro e non oltre il 31 ottobre 2012.».
Pertanto, oltre alla precisa corrispondenza tra i kg consegnati ed il quantitativo minimo previsto al fine di non incorrere in ipotesi di inadempimento contrattuale
(essendo i 320.000.000 kg consegnati esattamente pari all'80 % del quantitativo di 400.000.000 kg indicato in contratto), come già innanzi Parte_1
specificato, non ha fornito la prova di aver tempestivamente provveduto a contestare i lamentati inadempimenti secondo le modalità e nei termini previsti dal citato art. 5, né in quelli dettati dalla disciplina codicistica in tema di vendita di cui all'art. 1495 c.c.
Sgombrato quindi il terreno dalla questione attinente all' inesistente inadempimento, occorre ora passare all'esame della questione concernente le maggiorazioni di prezzo applicate dalla cooperativa nelle tre fatture CP_1
di cui sopra oggetto di contestazione, emesse a mesi di distanza rispetto alla consegna del prodotto, pagate dalla ditta acquirente (ad eccezione Parte_1
dell'ultima – n. 1 del 3 giugno 2013 dell'importo di € 572.000,00 rimasta insoluta) ma ritenute non dovute proprio per l'asserita illegittima previsione in esse di dette maggiorazioni di prezzo.
Va a riguardo preliminarmente evidenziato che ambedue i contratti di cui è causa (relativi alla campagna 2011 e 2012) prevedono la facoltà per il fornitore di applicare degli importi “aggiuntivi” (e predeterminati in contratto) a titolo di sovrapprezzo/maggiorazione, che vanno a sommarsi al “prezzo unitario da contratto”, nel caso in cui i pomodori siano stati raccolti manualmente oppure coltivati su suolo “pacciamato”.
pagina 9 di 14 Ciò premesso, v'è da sottolineare innanzitutto che nella fattispecie in esame le particolari modalità di raccolta e/o di coltivazione dei pomodori consegnati ed il quantum dell'importo applicato a titolo di maggiorazione per intervenuta pacciamazione non risultano oggetto di contestazione tra le parti.
Risulta quindi chiaro che l'appello proposto sul punto ruota principalmente intorno alla legittimità o meno delle fatture emesse le quali, a parere dell'appellante, costituirebbero un indebito oggettivo in quanto conterebbero una maggiorazione/sovraprezzo già considerati nel prezzo complessivo all'atto della consegna, per cui il pagamento delle stesse dovrebbe costituire relativamente a tali maggiorazioni oggetto di restituzione dell'indebito.
Tale prospettazione, a giudizio di questo Collegio, è del tutto destituita di fondamento in quanto, sulla base degli atti e documenti di causa, nessuna duplicazione dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione risulta essersi verificata in sede di pagamento del prezzo dei quantitativi di pomodoro forniti e corretta si rivela l'applicazione delle maggiorazioni oggetto di contestazione.
A sostegno di tale conclusione rilevano sia il dato letterale dei contratti stipulati tra le parti, sia la consolidata prassi commerciale, sia le risultanze contabili di causa.
Parte appellante, per sostenere l'illegittimità delle fatture emesse, si limita ad affermare che i documenti di consegna già recavano l'indicazione delle suddette maggiorazioni, con la conseguenza che sarebbe stata illegittima qualsiasi ulteriore pretesa per maggiorazioni riportata in fattura.
Detta deduzione appare tuttavia priva di logica e del tutto destituita di fondamento, in quanto la predetta riferita circostanza dimostra unicamente che gli importi riportati nei documenti di consegna sotto la voce “prezzo unitario finale” erano in tal modo portati a conoscenza della parte acquirente ancor prima dell'emissione delle fatture e contenevano la indicazione della maggiorazione applicata già all'atto della consegna del prodotto, così come pagina 10 di 14 prescritto in contratto. È evidente, quindi, che proprio sulla base di quei documenti di consegna siano poi state emesse le corrispondenti fatture coerenti con essi e riportanti e quantificanti le maggiorazioni già indicate nei detti documenti di consegna ed ancora da pagare.
Inoltre, poiché gli importi indicati a titolo di sovrapprezzo trovano, come già sottolineato, il loro fondamento nei contratti stipulati, deve escludersi che le fatture emesse possono qualificarsi “sine causa”.
Passando all'ulteriore questione controversa, il Giudice di prime cure ha giustamente affermato la correttezza dell'operato del CTU, fondandosi sulle risultanze dell'elaborato peritale per l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in primo grado. Il CTU, infatti, ha ricostruito la vicenda operando sul piano contabile un'elementare quanto opportuna e esaustiva operazione algebrica: attraverso un confronto tra gli importi delle fatture e quelli dei pagamenti delle stesse effettuati in via diretta dalla acquirente o tramite cessioni di crediti ai soci della cooperativa Parte_1
fornitrice, perviene ad una differenza a debito della società nei Parte_1
confronti della Coop. Coraggiosi per € 571.999,99, cifra sostanzialmente pari all'importo della fattura n. 1 del 03.06.2013 il cui pagamento ha richiesto in via riconvenzionale la ditta fornitrice coop, Parte_3
Ebbene, parte appellante critica in modo asfittico la ricostruzione della CTU, ritenuta inidonea ed incompleta, nonché scollegata dalle risultanze processuali, laddove invece, in mancanza di atti o documenti che potessero fornire una diversa ricostruzione fattuale dei rapporti intercorsi tra le ditte, e in assenza di specifica contestazione sui quantitativi di pomodoro effettivamente forniti e sugli importi delle maggiorazioni come astrattamente stabiliti in contratto e poi riportati in concreto nei singoli documenti di consegna, il dato contabile emergente da detta CTU, effettuata in modo completo ed esauriente utilizzando tutta la documentazione in atti e con adeguato rigore logico e metodologico,
pagina 11 di 14 appare effettivamente determinante ai fini della decisione della causa .
D'altronde parte appellante neppure risulta aver proposto un progetto alternativo di calcolo fondato su ulteriori rilevanti elementi probatori non considerati in primo grado ovvero una specifica diversa ricostruzione dei rapporti di dare – avere che valorizzasse e tenesse in debita considerazione gli eventuali fatti ed elementi ritenuti non adeguatamente considerati in primo grado.
Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado, nel rigettare le domande restitutorie e risarcitorie di parte attrice, ha invece accolto la domanda riconvenzionale in quanto documentalmente provata, ed ha condannato la società al pagamento del residuo saldo del prezzo pari ad € Parte_1
572.000,00.
Infine, infondata è la censura di parte appellante di illegittima applicazione, sul saldo del prezzo di € 572.000,00 di cui alla fattura n. 1/2013, degli interessi di mora di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002. In particolare, viene da essa dedotta la contrarietà di tale applicazione al disposto di cui all'art. 8 del Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, il quale afferma la applicazione di detti interessi ai contratti afferenti i prodotti dell'agricoltura solo a decorrere dal 24 ottobre 2012, laddove invece i contratti oggetti di causa sarebbero stati conclusi prima di tale data.
Tuttavia, tale censura è mal posta ed inconferente e deve quindi essere disattesa. Difatti, anche laddove si volesse escludere l'applicazione dei tassi di interesse legali di cui all'art. 5 D.lgs 231/2002 ai rapporti contrattuali di cui è causa, occorre comunque rilevare che gli stessi contratti prevedono espressamente – mediante espressa clausola contrattuale – che il tasso di interesse convenzionale sia pari a quello stabilito dal d.lgs. 231/2002.
Entrambi i contratti (all'art. 5), infatti, stabiliscono che, in caso di inadempimento del trasformatore relativamente agli importi dovuti e non versati, decorrono interessi di mora calcolati secondo le disposizioni del citato decreto legislativo,
pagina 12 di 14 sull'intero periodo di mora. Pertanto, attraverso detto rinvio operato in sede contrattuale, il tasso di interesse di cui all'art. 5 D.lgs 231/2002 diviene tasso di interesse convenzionalmente pattuito e dunque legittimamente applicabile ai rapporti contrattuali in contestazione.
In conclusione, anche con riguardo a quest'ultimo profilo esaminato, le doglianze spiegate si rivelano infondate e vanno rigettate.
Al rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, consegue, per il principio generale di soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000), applicata quindi una maggiorazione del 20 % rispetto agli importi medi tabellarmente previsti per le cause di valore sino ad € 520.000,00 (art. 6 comma 1 DM 55/2014) in relazione a ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello).
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione nei procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha Parte_1
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1244/2022 pubblicata il 27.05.2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
pagina 13 di 14 2) Condanna l'appellante al pagamento, in Parte_1
favore dell'appellata , delle spese processuali del Controparte_5
grado di appello che liquida in € 17.087,00 per compensi di avvocato, oltre l'importo pari al 15 % dei compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al difensore avv. Pasquale Serafino;
3) Dà atto dell'obbligo dell'appellante soccombente Parte_1
ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, di versare un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
Così decisa in Napoli il 25.09.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2438/2022 promossa da:
CF: Parte_1
rappresentata dall'avv. BELLACOSA ADRIANO P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
CF: Controparte_1
rappresentata dall'avv. Pasquale Serafino P.IVA_2
APPELLATA
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 settembre 2013 la società
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, denominata solo “ Parte_1 [...]
”) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la Pt_1
(d'ora innanzi, per brevità, definita solo Parte_2
“ ) al fine di ottenere la restituzione della somma di € 664.000,00, CP_1
versata a titolo di sovrapprezzo per le forniture di pomodoro fresco per le campagne 2011 e 2012, e per ivi sentirla condannare al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, commisurato in € 600.000.00 o nella minore o maggiore somma determinata in corso di causa.
In breve, la società attrice, nell'esercizio della propria attività di industria di trasformazione conserviera di pomodoro, aveva stipulato due contratti, nel 2011
(contratto del 28.04.2011) e nel 2012 (contratto del 30.06.2012), per la fornitura del pomodoro fresco uso trasformazione, rispettivamente con la
[...]
a cui aderiva la e poi direttamente con Controparte_2 CP_1
quest'ultima. Ciò posto, parte attrice deduceva che la convenuta CP_1
aveva consegnato pomodoro fresco di scarsa qualità e non idoneo alla trasformazione, oltre che in quantità minori rispetto a quelle pattuite (kg
320.000.000 in luogo di kg 400.000.000).
Nonostante le lamentate inadempienze, la cooperativa fornitrice emetteva in data 23.02.2012 la fattura n. 3 di € 364.000,00 per “integrazione prezzo consegne di pomodoro e pomodorino fresco per industria a Voi consegnato durante la campagna 2011” ed in data 31.12.2012 la fattura n. 22 di €
300.000,00 per “conferimento pomodoro e pomodorino fresco per industria a
Voi consegnato campagna 2012”.
pagina 2 di 14 Le fatture venivano regolarmente pagate da parte attrice, con bonifici di pari importo, «al solo fine di assicurarsi la fornitura per gli anni successivi dal momento che il sig. , legale rapp.te della Coop. Agr. Coraggiosi arl, CP_3
in mancanza di tali pagamenti non sottoscriveva contratti per nuove forniture»
(p. 6 dell'atto di citazione di primo grado).
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e Parte_2
risposta con la quale, per quanto rileva in questa sede, eccepiva la totale infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito proposta da parte attrice e formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento del credito ed il conseguente pagamento di un saldo di € 572.000,00 dovuto per la fornitura di pomodoro avvenuta per l'annata 2012, giusta fattura n. 1 del
3.06.2013, su cui andavano computati gli interessi automaticamente previsti dalla legge ex d.lgs. n. 231/2002.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1244/2022, pubblicata il
27.05.2022, rigettava la domanda di ripetizione formulata dalla parte attrice poiché ritenuta non provata ed accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta (ditta fornitrice Coop. Coraggiosi srl) condannando
[...]
al pagamento, in favore della convenuta, della complessiva somma di € Pt_1
571.999,99 a titolo di saldo del prezzo delle forniture consegnate per la campagna 2012, oltre alle spese processuali liquidate in € 21.387,00 per competenze, oltre € 1466,00 per spese vive e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e cpa e delle spese di CTU.
Il Giudice di prime cure riteneva che la domanda di parte attrice si presentasse sfornita di adeguata prova e che, sulla base della documentazione versata in atti e analizzata dalla CTU, era agevole osservare una sostanziale coincidenza delle contabilità delle due società relative alle forniture di pomodoro dalle quali emergeva un residuo credito della ditta fornitrice di € 571.999,99.
pagina 3 di 14 La CTU, in particolare, mostrava che dalla somma algebrica degli importi delle fatture, dei pagamenti effettuati dalla acquirente e delle cessioni di credito da essa effettuate a favore dei soci della Coop. Coraggiosi a parziale pagamento del corrispettivo dovuto, si perveniva ad una differenza a debito della società
[...]
nei confronti della coop. per € 571.999,99, cifra pari Pt_1 CP_1
all'importo della fattura n. 1 emessa in data 3.06.2013 limitatamente alla fornitura per l'anno 2012 ed a chiusura di tale annata.
Inoltre, il Giudice, con riguardo all'azione di ripetizione dell'indebito, affermava che «il pagamento effettuato fa presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito, con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione per la somma pagata, di provare
l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (p. 6 della sentenza impugnata che rinvia a Cass. Civ. n.
11294/2020 e Cass. Civ. n. 7501/2012).
Come anticipato, rilevata la carenza della prova relativamente al pagamento, alla mancanza di causa debendi e all'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento asseritamente non dovuto, il Giudice rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito, poiché carente dei relativi presupposti. Di converso, accoglieva la domanda riconvenzionale per la somma di € 571.999,99 formulata dalla cooperativa convenuta, la cui fondatezza era avallata dalle motivazioni e dalle analisi effettuate dalla CTU, alle cui osservazioni il Giudice impugnato si rimetteva.
Avverso detta sentenza propone appello , articolando le seguenti Parte_1
censure:
1) Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale aderito acriticamente alle conclusioni della pagina 4 di 14 consulenza tecnica d'ufficio, sebbene questa fosse incompleta ed inidonea rispetto alle risultanze processuali.
In particolare, parte appellante sostiene che la CTU si è limitata ad un mero riscontro contabile tra le fatture e i pagamenti intercorsi tra le due società in lite, senza verificare la conformità delle fatture ai contratti stipulati e ai documenti di consegna e senza prendere in esame la documentazione ulteriore richiesta in sede di conferimento dell'incarico.
Inoltre, secondo parte attrice i testimoni escussi, anche quelli di parte convenuta, hanno confermato che le maggiorazioni di prezzo applicate erano già determinate nei documenti di consegna predisposti al momento della consegna stessa, sicché l'emissione di fatture successive, a mesi di distanza dall'ultimazione della campagna e delle consegne, non trovava alcuna giustificazione causale.
Secondo l'appellante, da tutto ciò ne conseguirebbe che il Giudice avrebbe dovuto constatare che i due pagamenti effettuati per complessivi € 664.000,00 fossero sine causa e che alla stessa stregua dovesse essere considerato l'importo di cui alla fattura n. 1 del 2013 per € 572.000,00, ossia inesigibile.
Infine, parte appellante sottolineava due ulteriori aspetti: 1) parte convenuta non ha mai contestato la circostanza, peraltro documentalmente provata, che il quantitativo di prodotto consegnato (kg 320.000.000) fosse inferiore a quello contrattualmente previsto (kg 400.000.000); l'ultima fattura da € 572.000,00, sebbene non dovuta, comprendeva anche interessi di mora di cui all'art. 5 d.lgs.
n. 231/2002 applicati in maniera illegittima, sia perché assoggettati ad IVA, sia perché la disciplina sugli interessi di mora nei contratti afferenti ai prodotti di agricoltura si applica solo a decorrere dal 24 ottobre 2012, quindi da data successiva a quella di stipula dei contratti per cui è lite.
2) Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di primo grado per carenza e contraddittorietà della motivazione in violazione degli pagina 5 di 14 artt. 112 e 115 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sul diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, sul diritto al risarcimento del danno e sul diniego della pretesa in riconvenzionale formulata dalla società convenuta.
In breve, l'appellante evidenzia che:
– le maggiorazioni di prezzo erano già previste nei contratti e nei certificati di consegna, come confermato sia dalla documentazione prodotta sia dalle deposizioni testimoniali, sicché le fatture successivamente emesse (la n. 3/2012
€ 364.000,00, la n. 22/2012 di € 300.000,00 e la n. 1/2013 di € 572.000,00) costituivano oggetto di una pretesa unilaterale priva di causa, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già riscosse (€ 664.000,00);
– i pagamenti eseguiti su due delle tre fatture non potevano assumere valore di riconoscimento irrevocabile del debito, attesa la complessità dei rapporti e l'entità dei corrispondenti importi;
– le fatture di cui si contesta la legittimità furono emesse in violazione del principio di competenza ex art. 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), sostanziandosi in una evidente violazione contabile, oltre che con evidenti ricadute sul piano penale (artt. 2 d.lgs. n. 74/2000, 640-bis e 61, nn. 7, 8 e 9 c.p.), come già denunziato alla Procura della Repubblica e all'Agenzia delle Entrate;
– il Tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione di inesigibilità degli interessi di mora applicati in quanto illegittimi per le motivazioni sopra riportate;
– la sentenza non ha considerato l'inadempimento della per la CP_1
mancata consegna di kg 80.000.000 di prodotto, circostanza mai contestata dalla convenuta e dunque provata ex art. 115 c.p.c., che giustificava il riconoscimento dell'indennità contrattuale di € 80.000 a titolo di risarcimento, come prevista dall'art. 5 dei due contratti per le campagne 2011 e 2012.
In breve, sulla base dei rilievi sinteticamente innanzi esposti, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda di pagina 6 di 14 ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno, per complessivi €
664.000,00 oltre accessori e rigettare, invece, la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta accertando come non dovuto l'importo di €
572.000,00 portato dalla fattura n. 1 del 2013 (pacificamente non pagato dalla ditta acquirente/appellante).
3) Con il terzo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe fondato la propria decisione sulle sole risultanze della consulenza tecnica d'ufficio la quale, omettendo di considerare le reiterate richieste di integrazione istruttoria, non ha fornito alcun rilevante contributo conoscitivo al processo.
Dunque, parte appellante insisteva per la rimessione della causa in istruttoria, al fine di far fronte alle lacune della perizia a cui il Giudice impugnato si sarebbe acriticamente rimesso.
Si costituisce in giudizio l'appellata la quale, Controparte_4
per le ragioni esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto contenente argomenti “nuovi” mai sollevati in primo grado e carenti di prova;
nel merito, chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado, ritenuta corretta ed adeguatamente motivata, con vittoria di spese processuali e competenze di lite.
L'appello proposto è infondato e va rigettato.
Considerato il rapporto di pregiudizialità e/o stretta connessione logico-giuridica tra i motivi di appello proposti, si ritiene opportuno un esame unitario degli stessi rispettando l'ordine logico-giuridico delle questioni ad essi sottese.
La (ditta acquirente di trasformazione e conservazione del pomodoro) si Pt_1
duole in primis del preteso inadempimento contrattuale della cooperativa pagina 7 di 14 convenuta (produttrice e venditrice del pomodoro) in forza del fatto CP_1
che quest'ultima avrebbe consegnato un prodotto (pomodoro) di qualità e per quantità inferiori rispetto a quelle attese e contrattualmente previste.
Orbene, ritiene questa Corte che detto inadempimento non sussista per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, tale inadempimento contrattuale di certo non rientra tra i “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” ai sensi dell'art. 115 c.p.c., avendo la convenuta provveduto a contestare la intera CP_1 CP_1
ricostruzione fattuale-giuridica offerta dall'odierna appellante sin dall'inizio del primo grado di giudizio.
In secondo luogo, parte appellante non ha fornito alcuna dimostrazione, come era suo onere sulla base del principio di vicinanza della prova (avendo essa acquistato e dunque acquisito la disponibilità dei pomodori in oggetto), della asserita scarsa qualità del prodotto consegnato.
In terzo luogo, non vi è prova in atti che la ditta acquirente abbia provveduto a denunciare i vizi della merce entro il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 1495 cc ovvero entro il termine e secondo le modalità pattuiti in contratto.
In quarto luogo, la minore quantità consegnata, ossia kg 320.000.000 in luogo di kg 400.000.000 previsti dal contratto n. 1 del 30.06.2012, non integra di per sé un inadempimento contrattuale e non giustifica dunque alcuna richiesta di natura risarcitoria da parte della ditta acquirente, stante il chiaro disposto contrattuale di cui all'art. 5 che di seguito si riporta: «le parti concordano che il contratto di fornitura si considera rispettato nel caso di consegna di almeno il
80% dei quantitativi contrattati, salve le cause di forza maggiore. Eventuali contestazioni, da parte di uno dei contraenti, avverranno attraverso una comunicazione scritta;
la contestazione deve verificarsi "durante il periodo di
pagina 8 di 14 consegna e lavorazione" o entro i dieci giorni successivi a quelli di cessazione dei ritiri del prodotto da parte dell'industria.
Le parti concordano che, in caso di controversia, null'altro hanno a pretendere,
l'una dall'altra, oltre alla escussione delle penalità di cui sopra.
L'eventuale richiesta di penalità va formalizzata tra le parti a mezzo raccomandata perentoriamente entro e non oltre il 31 ottobre 2012.».
Pertanto, oltre alla precisa corrispondenza tra i kg consegnati ed il quantitativo minimo previsto al fine di non incorrere in ipotesi di inadempimento contrattuale
(essendo i 320.000.000 kg consegnati esattamente pari all'80 % del quantitativo di 400.000.000 kg indicato in contratto), come già innanzi Parte_1
specificato, non ha fornito la prova di aver tempestivamente provveduto a contestare i lamentati inadempimenti secondo le modalità e nei termini previsti dal citato art. 5, né in quelli dettati dalla disciplina codicistica in tema di vendita di cui all'art. 1495 c.c.
Sgombrato quindi il terreno dalla questione attinente all' inesistente inadempimento, occorre ora passare all'esame della questione concernente le maggiorazioni di prezzo applicate dalla cooperativa nelle tre fatture CP_1
di cui sopra oggetto di contestazione, emesse a mesi di distanza rispetto alla consegna del prodotto, pagate dalla ditta acquirente (ad eccezione Parte_1
dell'ultima – n. 1 del 3 giugno 2013 dell'importo di € 572.000,00 rimasta insoluta) ma ritenute non dovute proprio per l'asserita illegittima previsione in esse di dette maggiorazioni di prezzo.
Va a riguardo preliminarmente evidenziato che ambedue i contratti di cui è causa (relativi alla campagna 2011 e 2012) prevedono la facoltà per il fornitore di applicare degli importi “aggiuntivi” (e predeterminati in contratto) a titolo di sovrapprezzo/maggiorazione, che vanno a sommarsi al “prezzo unitario da contratto”, nel caso in cui i pomodori siano stati raccolti manualmente oppure coltivati su suolo “pacciamato”.
pagina 9 di 14 Ciò premesso, v'è da sottolineare innanzitutto che nella fattispecie in esame le particolari modalità di raccolta e/o di coltivazione dei pomodori consegnati ed il quantum dell'importo applicato a titolo di maggiorazione per intervenuta pacciamazione non risultano oggetto di contestazione tra le parti.
Risulta quindi chiaro che l'appello proposto sul punto ruota principalmente intorno alla legittimità o meno delle fatture emesse le quali, a parere dell'appellante, costituirebbero un indebito oggettivo in quanto conterebbero una maggiorazione/sovraprezzo già considerati nel prezzo complessivo all'atto della consegna, per cui il pagamento delle stesse dovrebbe costituire relativamente a tali maggiorazioni oggetto di restituzione dell'indebito.
Tale prospettazione, a giudizio di questo Collegio, è del tutto destituita di fondamento in quanto, sulla base degli atti e documenti di causa, nessuna duplicazione dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione risulta essersi verificata in sede di pagamento del prezzo dei quantitativi di pomodoro forniti e corretta si rivela l'applicazione delle maggiorazioni oggetto di contestazione.
A sostegno di tale conclusione rilevano sia il dato letterale dei contratti stipulati tra le parti, sia la consolidata prassi commerciale, sia le risultanze contabili di causa.
Parte appellante, per sostenere l'illegittimità delle fatture emesse, si limita ad affermare che i documenti di consegna già recavano l'indicazione delle suddette maggiorazioni, con la conseguenza che sarebbe stata illegittima qualsiasi ulteriore pretesa per maggiorazioni riportata in fattura.
Detta deduzione appare tuttavia priva di logica e del tutto destituita di fondamento, in quanto la predetta riferita circostanza dimostra unicamente che gli importi riportati nei documenti di consegna sotto la voce “prezzo unitario finale” erano in tal modo portati a conoscenza della parte acquirente ancor prima dell'emissione delle fatture e contenevano la indicazione della maggiorazione applicata già all'atto della consegna del prodotto, così come pagina 10 di 14 prescritto in contratto. È evidente, quindi, che proprio sulla base di quei documenti di consegna siano poi state emesse le corrispondenti fatture coerenti con essi e riportanti e quantificanti le maggiorazioni già indicate nei detti documenti di consegna ed ancora da pagare.
Inoltre, poiché gli importi indicati a titolo di sovrapprezzo trovano, come già sottolineato, il loro fondamento nei contratti stipulati, deve escludersi che le fatture emesse possono qualificarsi “sine causa”.
Passando all'ulteriore questione controversa, il Giudice di prime cure ha giustamente affermato la correttezza dell'operato del CTU, fondandosi sulle risultanze dell'elaborato peritale per l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in primo grado. Il CTU, infatti, ha ricostruito la vicenda operando sul piano contabile un'elementare quanto opportuna e esaustiva operazione algebrica: attraverso un confronto tra gli importi delle fatture e quelli dei pagamenti delle stesse effettuati in via diretta dalla acquirente o tramite cessioni di crediti ai soci della cooperativa Parte_1
fornitrice, perviene ad una differenza a debito della società nei Parte_1
confronti della Coop. Coraggiosi per € 571.999,99, cifra sostanzialmente pari all'importo della fattura n. 1 del 03.06.2013 il cui pagamento ha richiesto in via riconvenzionale la ditta fornitrice coop, Parte_3
Ebbene, parte appellante critica in modo asfittico la ricostruzione della CTU, ritenuta inidonea ed incompleta, nonché scollegata dalle risultanze processuali, laddove invece, in mancanza di atti o documenti che potessero fornire una diversa ricostruzione fattuale dei rapporti intercorsi tra le ditte, e in assenza di specifica contestazione sui quantitativi di pomodoro effettivamente forniti e sugli importi delle maggiorazioni come astrattamente stabiliti in contratto e poi riportati in concreto nei singoli documenti di consegna, il dato contabile emergente da detta CTU, effettuata in modo completo ed esauriente utilizzando tutta la documentazione in atti e con adeguato rigore logico e metodologico,
pagina 11 di 14 appare effettivamente determinante ai fini della decisione della causa .
D'altronde parte appellante neppure risulta aver proposto un progetto alternativo di calcolo fondato su ulteriori rilevanti elementi probatori non considerati in primo grado ovvero una specifica diversa ricostruzione dei rapporti di dare – avere che valorizzasse e tenesse in debita considerazione gli eventuali fatti ed elementi ritenuti non adeguatamente considerati in primo grado.
Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado, nel rigettare le domande restitutorie e risarcitorie di parte attrice, ha invece accolto la domanda riconvenzionale in quanto documentalmente provata, ed ha condannato la società al pagamento del residuo saldo del prezzo pari ad € Parte_1
572.000,00.
Infine, infondata è la censura di parte appellante di illegittima applicazione, sul saldo del prezzo di € 572.000,00 di cui alla fattura n. 1/2013, degli interessi di mora di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002. In particolare, viene da essa dedotta la contrarietà di tale applicazione al disposto di cui all'art. 8 del Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, il quale afferma la applicazione di detti interessi ai contratti afferenti i prodotti dell'agricoltura solo a decorrere dal 24 ottobre 2012, laddove invece i contratti oggetti di causa sarebbero stati conclusi prima di tale data.
Tuttavia, tale censura è mal posta ed inconferente e deve quindi essere disattesa. Difatti, anche laddove si volesse escludere l'applicazione dei tassi di interesse legali di cui all'art. 5 D.lgs 231/2002 ai rapporti contrattuali di cui è causa, occorre comunque rilevare che gli stessi contratti prevedono espressamente – mediante espressa clausola contrattuale – che il tasso di interesse convenzionale sia pari a quello stabilito dal d.lgs. 231/2002.
Entrambi i contratti (all'art. 5), infatti, stabiliscono che, in caso di inadempimento del trasformatore relativamente agli importi dovuti e non versati, decorrono interessi di mora calcolati secondo le disposizioni del citato decreto legislativo,
pagina 12 di 14 sull'intero periodo di mora. Pertanto, attraverso detto rinvio operato in sede contrattuale, il tasso di interesse di cui all'art. 5 D.lgs 231/2002 diviene tasso di interesse convenzionalmente pattuito e dunque legittimamente applicabile ai rapporti contrattuali in contestazione.
In conclusione, anche con riguardo a quest'ultimo profilo esaminato, le doglianze spiegate si rivelano infondate e vanno rigettate.
Al rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, consegue, per il principio generale di soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000), applicata quindi una maggiorazione del 20 % rispetto agli importi medi tabellarmente previsti per le cause di valore sino ad € 520.000,00 (art. 6 comma 1 DM 55/2014) in relazione a ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello).
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione nei procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha Parte_1
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1244/2022 pubblicata il 27.05.2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
pagina 13 di 14 2) Condanna l'appellante al pagamento, in Parte_1
favore dell'appellata , delle spese processuali del Controparte_5
grado di appello che liquida in € 17.087,00 per compensi di avvocato, oltre l'importo pari al 15 % dei compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al difensore avv. Pasquale Serafino;
3) Dà atto dell'obbligo dell'appellante soccombente Parte_1
ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, di versare un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
Così decisa in Napoli il 25.09.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 14 di 14