Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1982, n. 3445
CASS
Sentenza 7 giugno 1982

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In tema di imposta di ricchezza mobile per ritenuta sul reddito conseguito dai dipendenti statali, l'art. 126, primo comma, lett. B), del T.U. N. 645 del 1958 a seguito della modifica ad esso apportata dall'art. 2 della legge 3 novembre 1964 n. 1190 - per effetto della quale "la ritenuta si applica con le aliquote indicate dall'art. 90 sull'ammontare degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente la quota esente; con l'aliquota del 4% sull'intero ammontare degli altri compensi....Se il totale degli assegni fissi....Ragguagliato ad anno non superi le lire 960.000, con l'aliquota dell'8% sullo intero ammontare fino a lire 4.000.000 in ogni altro caso....E con le aliquote del 10, del 12 e del 15% per la parte eccedente rispettivamente lire 4.000.000, 10.000.000 e 20.000.000" - ha adottato, in luogo dell'aliquota unica caratterizzante il precedente sistema, il principio della tassazione progressiva del reddito imponibile, con riferimento all'intero reddito di categoria c/2 del dipendente statale, in quanto l'applicazione separata dell'aliquota progressiva ai redditi di categoria c/2, e cioè ai redditi "fissi", da un lato, ed agli "altri compensi", dall'altro, comporterebbe l'arbitraria limitazione della portata del suddetto principio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1982, n. 3445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3445
    Data del deposito : 7 giugno 1982

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