Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT PP, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Adriana 15, presso l'avv. Nicola Romano con l'avv. Rosario Patanè di Catania che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Comune di MELILLI in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via NI 45 , presso l'avv. Carlo Borromeo con l'avv. Federico Italia di Siracusa che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 200 del 27/3/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.4.03 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito l'avv. F. Italia per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo L. A. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2.5.87 PP EV conveniva il Comune di Melilli innanzi al Tribunale di Siracusa chiedendone la condanna - in relazione ad un contratto stipulato per la realizzazione, a completamento, di impianti sportivi - al pagamento di lire 23.559.811 per saldo prezzo e revisione prezzi, di lire 4.308.654 per restituzione delle ritenute di garanzia pari al ventesimo, di lire 5.000.000 per indennizzo da fermo del cantiere.
Costituitosi il Comune, l'adito Tribunale con sentenza 11.10.95 rigettava la domanda. La Corte d'Appello di Catania con sentenza 27.3.99 rigettava l'appello del Privitera, affermando in motivazione:
- Con riguardo alla richiesta di restituzione delle ritenute di garanzia - istituto diretto, al pari della cauzione, ad assicurare la regolare esecuzione del contratto - essa era infondata, posto che l'art. 5 c. 4 della L. 741/81 prevedeva la restituzione solo con il rilascio del certificato di collaudo, nel mentre nella specie il collaudo non era stato effettuato dato il documentato non completamento dei lavori da parte del Privitera;
e se pur i lavori mancanti erano di lieve entità nondimeno la loro mancanza impediva l'utilizzazione degli impianti si che non poteva parlarsi di loro irrilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 RD 350/1895 (dato che collaudo non vi era stato).
- Quanto alla richiesta di revisione prezzi, posto che non era intervenuto alcun riconoscimento esplicito del relativo diritto (tale non essendo la nota 29.9.90 del Sindaco), non sussisteva giurisdizione del G.O.
- In relazione all'indennizzo preteso per fermo del cantiere (per fatto imputabile a maltempo od a comportamento dell'appaltante), escluso che il maltempo avesse al proposito alcun rilievo, doveva affermarsi che, se all'appaltante Comune fosse stato addebitabile a titolo di colpa l'aver deciso di adibire il campo di calcio (oggetto dei lavori) a sede del campionato, nondimeno l'appaltatore non aveva adempiuto all'onere di iscrivere tempestiva riserva;
ne' valeva obiettare la natura continuativa del fatto generatore del danno, si da affermare la possibilità di formulare riserva solo a chiusura della contabilità, dato che l'onere doveva essere assolto al momento stesso in cui si era resa palese la rilevanza causale del danno prodotto e che la chiusura della contabilità non era mai avvenuta (per il predetto fatto imputabile al Privitera) .
Per la Cassazione di tale sentenza il Privitera ha proposto ricorso l'11.5.2000 con quattro motivi, ai quali ha resistito il Comune di Melilli con controricorso del 15.6.00 illustrato con memoria. Rimessa alle S.U. la trattazione per la decisione del secondo motivo del ricorso, attinente alla giurisdizione, questa Corte con sentenza 1997/0 3 resa a Sezioni Unite rigettava il motivo dichiarando la giurisdizione del G.A. sul capo di domanda concernente la revisione dei prezzi. Assegnata - infine - alla prima sezione la trattazione del ricorso con riguardo ai residui motivi, la causa era trattenuta in decisione alla fissata udienza del 16.4.03.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio - esaminando i tre motivi residuati alla sua cognizione dopo la pronunzia delle S.U. sul secondo motivo del ricorso - che il gravame del Privitera, anche con riguardo ad essi, sia privo di alcun fondamento e debba essere rigettato. Con il primo motivo viene denunziata la violazione degli artt. 365 L. 2248/1865, 2 e 3 DPR 1063/62, 5 L. 741/81, 102 R.D. 350/1895 e 1453 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte equivocato sulla portata della domanda - in realtà diretta ad ottenere il saldo del prezzo dell'appalto di importo pari alle effettuate ritenute di garanzia - ed ignorato il fatto che l'appaltatore era del tutto adempiente, fatte salve le modeste rifiniture mancanti (il cui importo ammontava a soli due milioni) che non avrebbero dovuto impedire il collaudo ai sensi dell'art. 102 del R.D. 350 del 1895. La censura è priva di fondamento, dato che, contrariamente alla opinione espressa dal ricorrente, la sentenza impugnata ha inteso perfettamente la causa petendi della richiesta di pagamento (il saldo del prezzo dell'appalto) e ad essa ha negato ingresso sull'assunto che ostava al suo accoglimento il fatto che il relativo importo era stato legittimamente trattenuto in garanzia (in forza di una previsione traente fondamento nel disposto dell'art. 5 c. 4 della L. 741/81) e che era difettata la condizione per la restituzione dell'importo stesso, e cioè la regolare esecuzione del collaudo ovvero il decorso dei due mesi dalla scadenza termini, considerando che il collaudo non aveva avuto luogo essendo intercorso l'assorbente e preclusivo fatto imputabile all'impresa (il grave inadempimento alle obbligazioni). Che, poi, tale inadempimento (il mancato completamento dei lavori sugli impianti sportivi) fosse tale da integrare, da un canto, la previsione ostativa di cui al citato art. 5 c. 4 L, 741/81 e, dall'altro canto, da non consentire il ricorso alle previsioni integrative di cui alle lettere b) e c) dell'art. 102 RD 350 del 1895 è affermazione fatta dalla Corte sulla base di una motivata valutatone dei fatti e con argomentato rinvio alla nota 16.9.80 del D.L., contro la quale il ricorrente finisce per contrapporre la propria - in questa sede irrilevante - diversa opinione (per la quale si trattava di esigue rifiniture a fronte di un sostanziale adempimento). Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 53 e 54 RD 350 del 1895 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, perché non sarebbe sussistito alcun onere di formulare immediata riserva a fronte della dannosa sospensione del cantiere per l'apertura del campo di calcio al campionato, trattandosi di vicenda ad effetti continuativi la cui incidenza si sarebbe potuta manifestare solo a lavori ultimati.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha fatto piena applicazione del principio - sempre ribadito da questa Corte - per il quale l'onere di immediata denunzia (attraverso la tempestiva e motivata iscrizione della riserva nel registro della contabilità) sorge anche nelle ipotesi di fatti dannosi "continuativi", nei quali cioè il danno sia l'effetto della intera sequenza causale e si produca al suo termine, le volte in cui - secondo criteri di ordinaria diligenza e buona fede - sussista sin dall'origine l'apprezzabilità oggettiva della potenzialità dannosa, e con salvezza della quantificazione nelle successive registrazioni (Cass. 15485/00 - 1515/00 - 4502/98 - 747/97 - 4563/92). La Corte di Catania, infatti, ha inteso evidenziare - con sintetica ma chiara argomentazione - che nella specie, trattandosi di una sospensione connessa con un fatto di durata certa (il campionato di calcio), la prevedibilità del danno era indiscutibile, alla stregua di indici di media diligenza ,con la conseguenza per la quale la mancata iscrizione della riserva aveva determinato la decadenza dal diritto di pretendere l'indennizzo.
Ed a fronte di una esatta invocazione dei principi e della motivata valutazione della loro applicabilità, la censura - che si limita ad affermare che l'onere sarebbe stato apprezzabile solo al completamento dei lavori - appare affatto inconsistente. Incomprensibile è infine il quarto motivo che denunzia la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte di merito regolato le spese secondo una soccombenza in realtà ut supra) non esistente: non si scorge, cioè, come si possa censurare come violazione di legge l'applicazione della regola di cui all'art. 91 c.p.c. se pur operata sulla base di premesse non condivise e, legittimamente, contestate. Respinto il ricorso, le spese del giudizio devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza. si provvede in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore del controricorrente, spese che si determinano in Euro 2.100,00 complessivi (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 Aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004