TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7313/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Maria Creanza;
Parte_1
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Giovanni Controparte_1
Riviello;
- CONVENUTA– N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 06/02/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nel ricorso congiunto.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 16/07/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/07/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Controparte_1
Altamura (BA) il 17/08/1996, dalla cui unione erano nati i figli il 18/06/1998 e Per_1 Per_2 il 29/01/2003, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che con sentenza del 23/05/2023 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva, in particolare, confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla , l'obbligo CP_1 a suo carico di versare € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie e il diritto della moglie di percepire integralmente l'A.U.U. nonché nulla disporsi in ordine all'assegno muliebre. Si costituiva in giudizio la convenuta in data 30/12/2024 e, pur non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva porsi a carico del l'obbligo di corrisponderle € 500,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli sino alla loro indipendenza economica (di cui € 320,00 per la figlia minore ed € 180,00 per il figlio maggiore ), oltre ISTAT e al 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie. Con istanza di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale datata 31/01/2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. All'udienza figurata del 06/02/2025 il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio con nota del 16/07/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni del 31/01/2025 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il
12/07/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Altamura (BA) il 17/08/1996 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Altamura (BA) al n. 244, parte II, serie A, anno 1996;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte del 31/01/2025;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella NO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7313/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Maria Creanza;
Parte_1
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Giovanni Controparte_1
Riviello;
- CONVENUTA– N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 06/02/2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nel ricorso congiunto.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 16/07/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/07/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Controparte_1
Altamura (BA) il 17/08/1996, dalla cui unione erano nati i figli il 18/06/1998 e Per_1 Per_2 il 29/01/2003, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che con sentenza del 23/05/2023 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva, in particolare, confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla , l'obbligo CP_1 a suo carico di versare € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie e il diritto della moglie di percepire integralmente l'A.U.U. nonché nulla disporsi in ordine all'assegno muliebre. Si costituiva in giudizio la convenuta in data 30/12/2024 e, pur non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva porsi a carico del l'obbligo di corrisponderle € 500,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento dei figli sino alla loro indipendenza economica (di cui € 320,00 per la figlia minore ed € 180,00 per il figlio maggiore ), oltre ISTAT e al 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie. Con istanza di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale datata 31/01/2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. All'udienza figurata del 06/02/2025 il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio con nota del 16/07/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni del 31/01/2025 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il
12/07/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Altamura (BA) il 17/08/1996 e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Altamura (BA) al n. 244, parte II, serie A, anno 1996;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte del 31/01/2025;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella NO