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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1307/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Susanna Zanda Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 Giugno 2025 da:
(Codice Fiscale: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Greta Fiamma e presso il suo studio elettivamente domiciliata giusta procura rilasciata con separato atto,
RICORRENTE contro
(Codice Fiscale: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
1. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
2. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
, ordinando l'annotazione della emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Assemini in calce all'originale dell'atto di matrimonio e negli atti dello
Stato Civile del Comune di Assemini.
3. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 Giugno 2025, residente ad Alghero, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio civile con in Assemini in data 7 Settembre 2013 Controparte_1
(trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Assemini –Atto N. 20 – Parte II – Serie C -
Anno 2013) dalla cui unione non sono nati figli, dal quale si era separato con sentenza del Tribunale di Cagliari N. 2125/2021 del 1 Luglio 2021 pubblicata il 6 Luglio 2021, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha esposto che la separazione fra i coniugi perdura ininterrottamente dalla data di comparizione davanti il Presidente del Tribunale di Cagliari avvenuta il 14.10.2019, che non vi è mai stata alcuna riconciliazione né la comunione materiale e spirituale fra i coniugi può essere ricostituita e ha concluso come in epigrafe.
*
Il non si costituiva in giudizio e all'udienza dell'11 Dicembre 2025 compariva CP_1 esclusivamente la ricorrente che confermava il contenuto del ricorso introduttivo e le conclusioni ivi formulate.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del resistente, ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa davanti al Collegio per la decisione.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 data 7 Settembre 2013 ad Assemini (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Assemini
–Atto N. 20 – Parte II – Serie C - Anno 2013) e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti sono state dichiarate separate con sentenza del Tribunale di Cagliari N. 2125/2021 del 1
Luglio 2021, pubblicata il 6 Luglio 2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (Codice Fiscale: Parte_1
) e (Codice Fiscale: ) che C.F._1 Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio in Assemini in data 7 Settembre 2013 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Assemini –Atto N. 20 – Parte II – Serie C - Anno 2013);
2) Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assemini per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Susanna Zanda Dott.ssa Claudia Manconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Susanna Zanda Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 Giugno 2025 da:
(Codice Fiscale: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Greta Fiamma e presso il suo studio elettivamente domiciliata giusta procura rilasciata con separato atto,
RICORRENTE contro
(Codice Fiscale: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
1. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
2. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
, ordinando l'annotazione della emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Assemini in calce all'originale dell'atto di matrimonio e negli atti dello
Stato Civile del Comune di Assemini.
3. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 Giugno 2025, residente ad Alghero, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio civile con in Assemini in data 7 Settembre 2013 Controparte_1
(trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Assemini –Atto N. 20 – Parte II – Serie C -
Anno 2013) dalla cui unione non sono nati figli, dal quale si era separato con sentenza del Tribunale di Cagliari N. 2125/2021 del 1 Luglio 2021 pubblicata il 6 Luglio 2021, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente ha esposto che la separazione fra i coniugi perdura ininterrottamente dalla data di comparizione davanti il Presidente del Tribunale di Cagliari avvenuta il 14.10.2019, che non vi è mai stata alcuna riconciliazione né la comunione materiale e spirituale fra i coniugi può essere ricostituita e ha concluso come in epigrafe.
*
Il non si costituiva in giudizio e all'udienza dell'11 Dicembre 2025 compariva CP_1 esclusivamente la ricorrente che confermava il contenuto del ricorso introduttivo e le conclusioni ivi formulate.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti del resistente, ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa davanti al Collegio per la decisione.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 data 7 Settembre 2013 ad Assemini (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Assemini
–Atto N. 20 – Parte II – Serie C - Anno 2013) e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti sono state dichiarate separate con sentenza del Tribunale di Cagliari N. 2125/2021 del 1
Luglio 2021, pubblicata il 6 Luglio 2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (Codice Fiscale: Parte_1
) e (Codice Fiscale: ) che C.F._1 Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio in Assemini in data 7 Settembre 2013 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Assemini –Atto N. 20 – Parte II – Serie C - Anno 2013);
2) Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assemini per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Susanna Zanda Dott.ssa Claudia Manconi