Art. 5.
Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle obbligazioni in franchi svizzeri emesse dalla Societa' idroelettrica Piemonte e' di quelle dei prestiti contemplati negli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, numero 921 , estingue la infrazione di omessa denuncia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia.
Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle obbligazioni in franchi svizzeri emesse dalla Societa' idroelettrica Piemonte e' di quelle dei prestiti contemplati negli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, numero 921 , estingue la infrazione di omessa denuncia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia.