Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
2397 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento di:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2397/2024 R.G. promossa da
(nato a [...] il [...], C.F. n. Parte_1 C.F._1
residente in [...], Borgata Piano Prime Foglie n. 23),
[...]
(nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Rivara (TO), Borgata Piano Prime Foglie n. 23),
(nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_3 CodiceFiscale_3
Rivara (TO), Borgata Piano Prime Foglie n. 23),
(nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_4
residente in [...], Frazione Villafranca n. 61), quest'ultimo in proprio ed altresì quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore (nata a [...] il [...], Persona_1
C.F. , residente in [...], Frazione Villafranca n. 61), CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'avv. Daniela DEMATTEIS ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
- parte ricorrente - nei confronti di nata a [...] il [...], , Controparte_2 CodiceFiscale_6
- parte convenuta non costituita -
e con l'intervento di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ivrea
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Dichiarare l'interdizione della Sig.ra nata a [...] il [...] Controparte_2
Nominare tutore il Sig. , nato a [...] il [...] Parte_1
Per il P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti ricorrenti come indicate in epigrafe hanno adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il [...], Controparte_2
. CodiceFiscale_6
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati ritualmente alla persona interdicenda.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
All'udienza in data 19.12.2024, presso il Tribunale di Ivrea, si è svolto l'esame della persona interdicenda, è stato nominato quale tutore provvisorio il figlio , nato a [...] Parte_1
SE (TO) il 29.06.1961 e la causa, dopo il deposito di note scritte, è stata rimessa al Collegio in data 13.2.2025 per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
All'esito dell'istruttoria svolta la domanda di interdizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Le condizioni psico-fisiche della persona interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
La parte convenuta ha fornito poche risposte e comunque per la maggior parte inadeguate e comprovanti una condizione di mancata comprensione e/o discernimento (tra le altre cose, non ha saputo indicare la sua data di nascita).
La documentazione medica prodotta con il ricorso (la scheda informativa sanitaria) comprova lo stato di totale infermità mentale della persona interdicenda [“(…) costretta a letto, in poltrona o carrozzella
(…), incontinenza permanente (…) disfagia (…) instabilità motoria, deficit equilibrio, tendenze alle cadute (…) disturbi importanti della memoria (…) orientamento spazio temporale patologico (…), utilizzo di psicofarmaci (…)”; cfr. doc. 3 ].
Appare perciò conclamata, sulla base delle risultanze documentali e dell'esame della persona interdicenda, la situazione che impone ai sensi dell'art. 414 c.c. la dichiarazione di interdizione della parte convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di inabilitazione sarebbe infatti del tutto insufficiente a tutelare la parte convenuta in modo adeguato.
Osserva il Collegio, con riferimento alla non applicabilità dell'istituto dell'Amministrazione di
Sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n. 440\05 Corte Costituzionale) e, dall'altro, come l'amministratore non potrebbe sostituirsi alla persona amministrata nelle decisioni di natura personale essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt.. 357, 358 e 371 cc.
In tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
n. 13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Si dà atto che, , figlio della persona interdicenda, è già stato nominato tutore Parte_1
provvisorio della parte convenuta.
Non si pongono le spese di lite a carico della parte convenuta non costituita in giudizio, stante il rapporto di parentela fra le parti e la mancata opposizione alla domanda attorea.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...], Controparte_2
. CodiceFiscale_6
- Nulla in punto spese di lite;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 5.3.2025.
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba