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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/07/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 933/2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Castiglione Parte_1 C.F._1 Gennaro (C.F. ); C.F._2 OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ornati Andrea (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
e dell'Avv. Zurlo Raffaele ( ); C.F._3 C.F._4 OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
08.07.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 02.02.2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1 ingiungere a il pagamento di € 11.003,52, oltre accessori. Parte_1
A sostegno di tale pretesa, evidenziava che tale soggetto era debitore della somma in questione, in virtù del contratto di finanziamento n. 20064618265919, stipulato con Findomestic Banca
S.p.A..
1 Conseguentemente, il Tribunale di Nola, in data 10.11.2022, emetteva il decreto ingiuntivo n.
615/2023, notificato in data 12.01.2024.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 20.02.2024, formulava Controparte_2 opposizione avverso il menzionato provvedimento, rilevando preliminarmente l'omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
1.2 – Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 – All'esito della prima udienza del 31.10.2024, accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice invitava le parti a esperire il procedimento di mediazione, imposto dal d.lgs. 28/2010. All'udienza successiva, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 08.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 20.02.2024, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
inoltre, parte opponente si è costituita in giudizio in data 20.02.2024, nel rispetto del termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, imposto dagli artt. 165 e 647 c.p.c..
3 – La domanda avanzata da parte opposta deve essere dichiarata improcedibile.
3.1 – Invero, la domanda formulata attraverso il ricorso monitorio si fonda sul contratto di finanziamento stipulato dall'odierno opponente con Findomestic Banca S.p.A., vale a dire su un contratto bancario. L'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione;
il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
3.2 – Le parti non hanno provveduto a instaurare tale procedimento prima dell'introduzione del presente giudizio;
pertanto, in prima udienza il Giudice ha rinviato l'udienza, onerando le parti di instaurare il procedimento di mediazione.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del citato decreto legislativo, a seguito del rinvio, il Giudice accerta
2 se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3.3 – Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di introdurre il procedimento di mediazione grava a carico di parte opposta, che è convenuta in senso formale, ma attrice in senso sostanziale.
Invero, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, dalla formulazione letterale dell'art. 4 comma 2, dell'art. 5 comma 1-bis e dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 28/2010 si ricava che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione deve essere posto a carico del creditore, che è la parte opposta. Inoltre, è stato evidenziato che tale soluzione è sostenuta da un argomento logico, atteso che la parte opposta è attrice in senso sostanziale, nonché da un argomento sistematico, poiché porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, con conseguente compressione del diritto costituzionale di difesa.
Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno condivisibilmente concluso che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cassazione civile sez. II, 11/04/2022, n. 11598; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896).
3.4 – Nel caso di specie, parte opposta non ha depositato alcuna documentazione idonea ad attestare che è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, nei confronti di _1
. Pertanto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del
[...] decreto ingiuntivo opposto.
4 – Alla luce della soccombenza di parte opposta, le spese di lite sono poste a carico della stessa, in favore del procuratore antistatario dell'opponente, e liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia III dl D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di
3 questioni di particolare complessità; oltre a € 145,50 per spese di iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile la domanda formulata da parte opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 615/2023;
2. condanna parte opposta alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.538,50 per compensi professionali, € 145,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 11/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 933/2024 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Castiglione Parte_1 C.F._1 Gennaro (C.F. ); C.F._2 OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ornati Andrea (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
e dell'Avv. Zurlo Raffaele ( ); C.F._3 C.F._4 OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
08.07.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 02.02.2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1 ingiungere a il pagamento di € 11.003,52, oltre accessori. Parte_1
A sostegno di tale pretesa, evidenziava che tale soggetto era debitore della somma in questione, in virtù del contratto di finanziamento n. 20064618265919, stipulato con Findomestic Banca
S.p.A..
1 Conseguentemente, il Tribunale di Nola, in data 10.11.2022, emetteva il decreto ingiuntivo n.
615/2023, notificato in data 12.01.2024.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 20.02.2024, formulava Controparte_2 opposizione avverso il menzionato provvedimento, rilevando preliminarmente l'omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
1.2 – Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 – All'esito della prima udienza del 31.10.2024, accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice invitava le parti a esperire il procedimento di mediazione, imposto dal d.lgs. 28/2010. All'udienza successiva, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 08.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 20.02.2024, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
inoltre, parte opponente si è costituita in giudizio in data 20.02.2024, nel rispetto del termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, imposto dagli artt. 165 e 647 c.p.c..
3 – La domanda avanzata da parte opposta deve essere dichiarata improcedibile.
3.1 – Invero, la domanda formulata attraverso il ricorso monitorio si fonda sul contratto di finanziamento stipulato dall'odierno opponente con Findomestic Banca S.p.A., vale a dire su un contratto bancario. L'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione;
il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
3.2 – Le parti non hanno provveduto a instaurare tale procedimento prima dell'introduzione del presente giudizio;
pertanto, in prima udienza il Giudice ha rinviato l'udienza, onerando le parti di instaurare il procedimento di mediazione.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del citato decreto legislativo, a seguito del rinvio, il Giudice accerta
2 se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3.3 – Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di introdurre il procedimento di mediazione grava a carico di parte opposta, che è convenuta in senso formale, ma attrice in senso sostanziale.
Invero, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, dalla formulazione letterale dell'art. 4 comma 2, dell'art. 5 comma 1-bis e dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 28/2010 si ricava che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione deve essere posto a carico del creditore, che è la parte opposta. Inoltre, è stato evidenziato che tale soluzione è sostenuta da un argomento logico, atteso che la parte opposta è attrice in senso sostanziale, nonché da un argomento sistematico, poiché porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, con conseguente compressione del diritto costituzionale di difesa.
Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno condivisibilmente concluso che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cassazione civile sez. II, 11/04/2022, n. 11598; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896).
3.4 – Nel caso di specie, parte opposta non ha depositato alcuna documentazione idonea ad attestare che è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, nei confronti di _1
. Pertanto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del
[...] decreto ingiuntivo opposto.
4 – Alla luce della soccombenza di parte opposta, le spese di lite sono poste a carico della stessa, in favore del procuratore antistatario dell'opponente, e liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia III dl D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di
3 questioni di particolare complessità; oltre a € 145,50 per spese di iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile la domanda formulata da parte opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 615/2023;
2. condanna parte opposta alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.538,50 per compensi professionali, € 145,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 11/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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