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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 2769 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Angelozzi
e
, C.F. , nato a [...], il [...], CP C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Giovanna Bronca
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1 “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniug che Controparte_1 CP
vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, come di fatto già avviene;
2) Affidarsi i figli ancora minori e congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso il padre nell'abitazione in Santorso Via IV Novembre 66; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione ed istruzione dei figl nel rispetto delle loro Per_1 Per_2
inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) La madre sig.ra potrà vedere e tenere con sè i figli minori con le seguenti CP_1
tempistiche e modalità:
A weekend alternati dalle ore 18.00 del venerdì sera (la madre preleverà i figli presso l'abitazione del padre) fino alle ore 8.00 del lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
ogni martedì dalle ore 18.00 fino alle ore 8.00 del mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola;
I figli minori e trascorreranno inoltre con la madre almeno sette giorni Per_1 Per_2
durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di
Capodanno ed almeno tre giorni durante la vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
I figli minori trascorreranno inoltre con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
ciascuno dei coniugi avrà facoltà di scegliere il periodo di sua competenza dandone comunicazione all'altro non appena sarà possibile, con l'accordo che il primo dei genitori che effettuerà la comunicazione avrà precedenza sul periodo scelto;
4) La casa di abitazione coniugale sita in Santorso (VI) Via IV Novembre 66 viene assegnata in uso al sig quale genitore collocatario in via prevalente dei figli minori CP
Per_1 Per_2
2 5) Ciascuno dei genitori provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori per i rispettivi periodi di collocamento;
la signor Persona_1 Persona_2 CP_1
corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli minorenni la somma di €
[...]
75,00 a figlio, per complessivi € 150 oltre rivalutazione Istat entro il giorno 10 di ogni mese.
Il figlio maggiorenne è nel mentre divenuto economicamente Persona_3
autosufficiente. Le spese straordinarie relative ai figli minor saranno divise Per_1 Per_2
tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e anche le detrazioni per figli a carico e per le spese detraibili per i figli saranno divise tra i coniugi in ragione del 50%; per la individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno espresso riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza allegato al ricorso sub 8); a parziale modifica di quanto previsto nel Protocollo però i coniugi concordano sulla volontà di escludere dalla possibilità di rimborso le seguenti spese: spese relative ad eventuali baby sitter e cioè quanto previsto dal Protocollo all'art. 35 lett.
c) primo periodo testualmente “c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità”; spese di cui all'art. 35 lett. f) del Protocollo, testualmente: “f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli”; nello specifico le spese, sia ordinarie che straordinarie, relative al mantenimento ed alla cura del cane, che è rimasto presso l'abitazione del marito, rimarranno per intero a carico del sig che ha già CP
provveduto alla variazione a proprio favore della intestazione del cane stesso. Con riferimento alle sole spese fiscalmente detraibili, il pagamento dovrà essere effettuato con mezzi di pagamento tracciabili, come previsto dalla normativa e comunque con modalità tali da consentire la detrazione fiscale;
in caso contrario l'altro genitore non sarà tenuto al
3 rimborso della quota a suo carico;
6) L'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dal sig che CP
presenterà all'INPS autonoma domanda;
7) Nessuna previsione di somme a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi, i quali ultimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8) Le parti dichiarano di avere regolato con separato accordo ogni rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal matrimonio o comunque sorto in costanza e/o in conseguenza dello stesso e, in seguito all'esatta esecuzione di quanto concordato, di non avere nulla più reciprocamente a pretendere l'uno/a dall'altro/a;
9) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.”
I difensori precisano quanto alla separazione le condizioni come oggi congiuntamente precisate dai coniugi. Rinunciano ai termini, chiedono che la causa sia decisa sulla domanda di separazione e rimettersi all'esito la causa per la domanda di divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Santorso (VI) in data 11.06.2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
4 -i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Santorso
(VI), via IV Novembre 66, in favore di quale genitore convivente con i CP
figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi
5 sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP
, uniti in matrimonio in Santorso (VI) in data 11.06.2005 con atto trascritto al n.
[...]
3, parte I, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santorso (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 2769 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Angelozzi
e
, C.F. , nato a [...], il [...], CP C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Giovanna Bronca
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1 “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniug che Controparte_1 CP
vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, come di fatto già avviene;
2) Affidarsi i figli ancora minori e congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso il padre nell'abitazione in Santorso Via IV Novembre 66; i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione ed istruzione dei figl nel rispetto delle loro Per_1 Per_2
inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) La madre sig.ra potrà vedere e tenere con sè i figli minori con le seguenti CP_1
tempistiche e modalità:
A weekend alternati dalle ore 18.00 del venerdì sera (la madre preleverà i figli presso l'abitazione del padre) fino alle ore 8.00 del lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
ogni martedì dalle ore 18.00 fino alle ore 8.00 del mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola;
I figli minori e trascorreranno inoltre con la madre almeno sette giorni Per_1 Per_2
durante le vacanze di Natale comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di
Capodanno ed almeno tre giorni durante la vacanze di Pasqua comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
I figli minori trascorreranno inoltre con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
ciascuno dei coniugi avrà facoltà di scegliere il periodo di sua competenza dandone comunicazione all'altro non appena sarà possibile, con l'accordo che il primo dei genitori che effettuerà la comunicazione avrà precedenza sul periodo scelto;
4) La casa di abitazione coniugale sita in Santorso (VI) Via IV Novembre 66 viene assegnata in uso al sig quale genitore collocatario in via prevalente dei figli minori CP
Per_1 Per_2
2 5) Ciascuno dei genitori provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori per i rispettivi periodi di collocamento;
la signor Persona_1 Persona_2 CP_1
corrisponderà quale contributo al mantenimento dei figli minorenni la somma di €
[...]
75,00 a figlio, per complessivi € 150 oltre rivalutazione Istat entro il giorno 10 di ogni mese.
Il figlio maggiorenne è nel mentre divenuto economicamente Persona_3
autosufficiente. Le spese straordinarie relative ai figli minor saranno divise Per_1 Per_2
tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e anche le detrazioni per figli a carico e per le spese detraibili per i figli saranno divise tra i coniugi in ragione del 50%; per la individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno espresso riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza allegato al ricorso sub 8); a parziale modifica di quanto previsto nel Protocollo però i coniugi concordano sulla volontà di escludere dalla possibilità di rimborso le seguenti spese: spese relative ad eventuali baby sitter e cioè quanto previsto dal Protocollo all'art. 35 lett.
c) primo periodo testualmente “c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità”; spese di cui all'art. 35 lett. f) del Protocollo, testualmente: “f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli”; nello specifico le spese, sia ordinarie che straordinarie, relative al mantenimento ed alla cura del cane, che è rimasto presso l'abitazione del marito, rimarranno per intero a carico del sig che ha già CP
provveduto alla variazione a proprio favore della intestazione del cane stesso. Con riferimento alle sole spese fiscalmente detraibili, il pagamento dovrà essere effettuato con mezzi di pagamento tracciabili, come previsto dalla normativa e comunque con modalità tali da consentire la detrazione fiscale;
in caso contrario l'altro genitore non sarà tenuto al
3 rimborso della quota a suo carico;
6) L'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dal sig che CP
presenterà all'INPS autonoma domanda;
7) Nessuna previsione di somme a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi, i quali ultimi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8) Le parti dichiarano di avere regolato con separato accordo ogni rapporto economico e/o patrimoniale derivante dal matrimonio o comunque sorto in costanza e/o in conseguenza dello stesso e, in seguito all'esatta esecuzione di quanto concordato, di non avere nulla più reciprocamente a pretendere l'uno/a dall'altro/a;
9) spese e competenze legali integralmente compensate tra le parti.”
I difensori precisano quanto alla separazione le condizioni come oggi congiuntamente precisate dai coniugi. Rinunciano ai termini, chiedono che la causa sia decisa sulla domanda di separazione e rimettersi all'esito la causa per la domanda di divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Santorso (VI) in data 11.06.2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
4 -i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Santorso
(VI), via IV Novembre 66, in favore di quale genitore convivente con i CP
figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi
5 sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP
, uniti in matrimonio in Santorso (VI) in data 11.06.2005 con atto trascritto al n.
[...]
3, parte I, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santorso (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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